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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE REGIONALE ACQUE PUBBLICHE
Presso la CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
Sezione quarta civile
Il Tribunale Regionale delle acque pubbliche, nelle persone dei giudici:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Ing. Lorenzo Castellani Esperto nella causa n. 120/2025 r.g. pendente tra
+ 22 Parte_1
RECLAMANTI contro
Controparte_1
[...]
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
RECLAMATI letti gli atti;
visto il reclamo promosso da ed altri ventidue ricorrenti, nella loro qualità Parte_1 di proprietari e comproprietari ovvero titolari di diritti di godimento di immobili insistenti nel Comune di CP_2 ha emesso la seguente
ORDINANZA ex art. 669 terdecies c.p.c.
FATTO E DIRITTO
I reclamanti avevano proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex art. 696 bis c.p.c., lamentando che, a causa delle intense piogge e degli eventi alluvionali verificatisi in data 2-3 maggio 2023 e 16-17 maggio 2023, erano stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni, che avevano riportato danni strutturali, rimanendo in condizioni di non abitabilità; avevano aggiunto di aver subito danni anche alla mobilia e alle suppellettili ivi contenute, nonché danni non patrimoniali;
dunque, avevano dedotto che tali nocumenti erano da attribuire non solo agli eventi atmosferici in questione, ma anche a responsabilità degli Enti convenuti, per l'omessa progettazione e realizzazione di adeguate opere idrauliche e per la carente manutenzione dei corsi d'acqua e dei loro argini.
Essi avevano pertanto chiesto, nello specifico, la nomina di un perito che provvedesse: alla verifica dello stato dei luoghi, all'accertamento delle cause degli eventi, all'accertamento e graduazione delle responsabilità nella causazione degli eventi e dei conseguenti danni, ed alla quantificazione dei danni patiti, nonché ad individuare le opere ordinarie e straordinarie, temporanee o provvisorie, utili ad evitare la reiterazione dei descritti eventi alluvionali ed esondativi;
infine, a tentare, ove possibile, la conciliazione tra le parti.
I resistenti si erano costituiti, eccependo l'inammissibilità del ricorso.
Con ordinanza in data 7.1.2025, questo tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando i seguenti tre profili d'inammissibilità:
A) in giurisprudenza era fortemente controversa l'ammissibilità del ricorso ex art. 696 bis cpc allorquando, secondo un giudizio ex ante, risultava assai improbabile che le parti si potessero conciliare, perché era controversa non solo una quaestio facti, ma anche una quaestio iuris: ciò sicuramente era a dirsi nel caso di specie, in cui tutti gli enti convenuti contestavano radicalmente non solo il quantum, ma anche l'an debeatur, sostenendo la
“assoluta eccezionalità delle condizioni meteo verificatesi nel maggio del 2023, tali da integrare gli estremi del c.d. caso fortuito”;
B) nel ricorso gli addebiti erano stati ascritti indifferentemente alla , Controparte_1 alla , al ed al , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 tanto che i ricorrenti avevano chiesto al Tribunale di demandare al C.T.U. il compito di accertare e graduare le rispettive responsabilità dei vari enti convenuti, nella causazione degli eventi dannosi;
anche ciò determinava l'inammissibilità dell'accertamento tecnico, trattandosi di profili squisitamente giuridici, né poteva ritenersi superato dalla rinuncia effettuata nelle note di trattazione scritta al quesito in punto di gradazione delle responsabilità, posto che tali note potevano contenere solo istanze e deduzioni;
C) infine, il ricorso si presentava inammissibile anche perché i ricorrenti chiedevano la quantificazione dei danni agli immobili, alla mobilia e ad altre suppellettili ivi contenute, che tuttavia nel ricorso non erano stati neppure descritti, né tanto meno quantificati;
parimenti, non erano stati allegati e specificati i danni non patrimoniali asseritamente patiti per l'effetto dell'evento e le conseguenti situazioni di stress e mutamento delle abitudini di vita dei ricorrenti;
pertanto, in assenza totale di qualsivoglia allegazione dei danni dei quali si chiedeva il risarcimento e di una loro quantificazione, anche formulata forfettariamente ed indicativamente, era assolutamente impossibile realizzare la finalità conciliativa che era alla base del procedimento azionato.
I reclamanti hanno impugnato tale ordinanza, sostenendo che tutti e tre i suddetti profili d'inammissibilità erano infondati:
A) l'istituto dell'art. 669 bis c.p.c. non presentava tra i requisiti di ammissibilità la non contestazione in ordine all'an debeatur, né assumeva rilievo in senso negativo il fatto che il convenuto avesse dichiarato di non voler addivenire ad una conciliazione della controversia;
la finalità di tale strumento non era quella di accertare l'esistenza e la misura di un diritto soggettivo, quanto quella di verificare, descrivere ed analizzare i fatti controversi al fine di offrire alle parti gli elementi utili per individuare una possibile soluzione conciliativa (che si fondava inevitabilmente su di una valutazione probabilistica del possibile esito della futura causa di merito) o, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, offrire al Giudice della causa di merito le conoscenze tecniche per valutare lo stato di fatto e le sue possibili cause;
non esisteva alcuna controversia che non fosse astrattamente conciliabile, nemmeno se coinvolgente enti pubblici;
peraltro, la funzione deflattiva perseguita dal legislatore poteva essere realizzata anche nell'ipotesi in cui i ricorrente all'esito del deposito della consulenza tecnica avessero deciso di aderire alle eventuali risultanze negative della stessa e dunque di non promuovere il giudizio di merito;
B) a fronte dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei resistenti, il giudice avrebbe dovuto vagliarne il fondamento e ove avesse ritenuto che taluno dei convenuti era effettivamente privo di legittimazione avrebbe dovuto estrometterlo;
non era poi vero che essi ricorrenti non potessero utilizzare le note di trattazione scritta anche per contraddire alle avverse eccezioni e rinunciare a parte dei quesiti, vuoi per il principio del contraddittorio, vuoi, nello specifico, stante la natura del procedimento, caratterizzato dall'assenza di preclusioni;
C) infine, la mancata quantificazione dei danni agli immobili, alla mobilia e ad altre suppellettili era irrilevante, sia perché non vi era alcuna preclusione all'ingresso anche nel corso dell'accertamento di nuovi documenti sia perché oggetto della richiesta consulenza non era l'accertamento dei danni alle singole abitazioni e al mobilio dei ricorrenti, ma l'accertamento dei costi per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del territorio e, quindi, dell'area in cui ciascuno viveva.
I resistenti si sono costituiti, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e ribadendo le proprie deduzioni in punto di inammissibilità del ricorso, rilevando in particolare la non conciliabilità della lite in conseguenza della natura eccezionale, straordinaria ed imprevedibile dell'evento dannoso;
il ha rilevato, altresì, che CP_1 poiché i ricorrenti avevano chiarito di non volere l'accertamento e la quantificazione dei danni alle singole abitazioni e al mobilio dei medesimi, ma l'accertamento dei costi per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del territorio (cfr. pag. 10 reclamo), ciò comportava un'ulteriore ragione d'inammissibilità del ricorso, posto che il perimetro del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. era rappresentato dall'accertamento e dalla relativa quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, da fatto illecito o, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.
222/2023, da ogni altro atto a fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico.
***
In via preliminare, pur in difetto d'eccezione sul punto, appare opportuno evidenziare l'ammissibilità del reclamo avverso l'ordinanza che rigetta il ricorso ex art. 696 bis c.p.c.,
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/23.
Nel merito, il presente reclamo dev'essere respinto.
Benvero, a prescindere dalla ampiezza che si voglia riconoscere allo strumento dell'art. 696 bis c.p.c. - ed in particolare anche qualora si volesse ritenere che tale istituto possa essere utilizzato per acclarare non soltanto il quantum debeatur, ma anche l'an, quantomeno in tutti quei casi in cui l'accertamento dell'an debeatur passi attraverso valutazioni tecniche (soluzione, questa, che parrebbe avvalorato dall'espressa previsione di tale strumento preventivo in materia di responsabilità sanitaria) - nel caso di specie appare dirimente la considerazione che, allo stato, il quesito che i ricorrenti vorrebbero sottoporre ad un ctu attiene alla verifica dello stato dei luoghi, all'accertamento delle cause degli eventi dannosi e all'individuazione delle opere ordinarie e straordinarie, temporanee o provvisorie, utili ad evitare la reiterazione dei descritti eventi alluvionali ed esondativi (ed eventualmente dei relativi costi).
Dunque, mentre in primo grado, oltre all'accertamento delle opere volte ad evitare futuri eventi alluvionali, era demandato al ctu anche di accertare i crediti risarcitori dei ricorrenti per i danni ai propri beni mobili ed immobili (con formula peraltro ampiamente esplorativa, mancante non solo della prova, ma ancor prima di una compiuta allegazione di tali danni, come rilevato nell'ordinanza impugnata), allo stato l'accertamento è limitato all'individuazione delle opere di pertinenza degli Enti preposti.
Ma se così è, il ricorso si colloca totalmente al di fuori del perimetro dettato dall'art. 696 bis c.p.c.
Invero, come eccepito anche dal , l'art. 696 bis c.p.c. è finalizzato unicamente CP_1 all'accertamento e alla relativa quantificazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali, da fatto illecito o, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2023, da ogni altro atto a fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico. Nel caso di specie, i ricorrenti (ora) dichiarano espressamente di non agire per l'accertamento e la quantificazione di alcun credito spettante loro, in conseguenza di asserite responsabilità degli enti convenuti nella causazione degli allagamenti occorsi ai propri beni.
Anche la richiesta di quantificazione dei costi delle suddette opere, infatti, è, con ogni evidenza, la quantificazione di costi che sono a carico delle amministrazioni competenti, uniche legittimate ad effettuare gli interventi asseritamente omessi.
Dunque, il reclamo dev'essere respinto.
Le spese di lite debbono seguire la soccombenza;
esse vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri medi previsti dal DM 55/14 (come aggiornati dal DM
147/22), considerato il valore della causa (indeterminabile-bassa complessità) ed il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Respinge il reclamo, confermando l'inammissibilità dell'accertamento richiesto;
condanna i ricorrenti a corrispondere ai resistenti le spese del presente reclamo, che liquida nella somma di euro 1.780,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge, per ciascun resistente.
Si comunichi.
Firenze, 16/04/2025.
Il Presidente
Dott.ssa Carla Santese