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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 2367\2023 R.G. avente ad oggetto:
Somministrazione , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dagli Parte_1 P.IVA_1
avv.ti BALLARINI MAURIZIO e VECCHIOLI VANNI, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-
E
) Controparte_1 P.IVA_2
rapp.to e difeso dall' avv.to FAGGELLA PELLEGRINO ANTONIO
CHRISTIAN, giusta procura in atti;
-Convenuto- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
13.3.2025. Nr. 2367\2023 R.G.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
Considerato che il decreto ingiuntivo n. 343/2023 è stato emesso dal
Tribunale di Macerata il 28/3/2023; che risulta ritualmente notificato solo in data 26 luglio 2023 presso la residenza del legale rapp.te dell'opponente, in Porto Recanati piazza del Borgo Persona_1
13\B; che l'atto di citazione in opposizione risulta notificato all'ingiungente a mezzo pec in data 6 ottobre 2023, superando di un giorno il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 c.p.c.; che il procedimento notificatorio del decreto ingiuntivo si è concluso positivamente solo il 26.7.2023 per cui la notifica non può dirsi tempestiva essendo, al 27.6.2023, decorsi i 60 gg. prescritti dall' art. 644 cpc.; che l'irregolarità della notifica giustifica l'opposizione tardiva ex art. 650 cpc così dovendosi riqualificare quella per cui è causa;
che nel merito l'opponente ha ragione laddove sostiene che non vi è prova del titolo contrattuale che legittima l'invocata richiesta di pagamento e che, in ogni caso, il credito è comunque prescritto applicato il termine quinquennale alle fatture del 2017 e quello biennale alle due fatture del 2019; tutto ciò considerato deve concludersi per l'accogliento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
Della insussistenza del credito deve aver avuto contezza la stessa ingiungente stante le due note di credito comunicate all'opponente nell'aprile 2024 (nn. 00419000435450 e 00419000397111) relative alla fornitura ed alle fatture oggetto della presente opposizione a decreto ingiuntivo.
Alla luce delle sue esposte considerazioni si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
2 Nr. 2367\2023 R.G.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie l'opposizione;
revoca il decreto ingiuntivo 343\2023.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Macerata, il 16/04/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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