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Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/03/2024, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 504/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 504/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà sulla Parte_2 C.F._2 minore Persona_1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_3 C.F._3 potestà sulla minore Persona_1 tutti con il patrocinio dell'avv. ALIBERTI DAVIDE MASSIMO, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, C.so Mazzini n. 229, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._4
(C.F. - p.iva , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. MAROZZI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N. 42 ASCOLI PICENO presso il difensore
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “La difesa delle parti attrici rassegna le proprie conclusioni in conformità a quelle esposte nell'atto di citazione che si abbiano in questa sede trascritte [Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della responsabilità del IG. conducente Controparte_1 dell'autovettura di proprietà de ” dello stesso soggetto nella causazione del sinistro de CP_1 quo condannare i convenuti tutti, anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni che si quantificano quanto a in via residuale in Euro 44.218,00 oltre interessi, oneri, rivalutazione dal dì Parte_1 del sinistro al saldo e quanto a e per essa anche ai di lei genitori e Persona_1 Parte_2
nella misura di Euro 28.800,00 a beneficio della minore e quanto ad Euro Parte_3
15.000,00 ciascuno in via equitativa a beneficio dei di loro genitori per la sofferenza patita e patienda oltre sempre accessori, interessi e rivalutazione dalla data del sinistro de quo vinte le spese processuali.
Che la condanna sia più benevisa di giustizia in misura maggiore e/o minore]; in via subordinata, alla luce delle CTU acquisite in atti, qualora il IG. Giudicante ritenesse più congrua una diversa entità del pagina 1 di 8 chiesto risarcimento, conclude affinchè in ragione dell'esito delle risultanze peritali vada adeguato il ristoro stesso.”.
Per il convenuto “Perché piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, Controparte_3 contrariis reiectis, in via principale rigettare ogni domanda svolta dalle parti attrici come del tutto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, respingere comunque ogni domanda così come svolta dalle parti attrici e, ricondotti i danni a più realistiche minori valutazioni quali risultanti in corso di causa, limitare conseguentemente gli eventuali ulteriori importi da corrispondersi alle controparti a quanto risultante eventualmente ulteriormente riconoscibile tenuto conto delle somme già ricevute dagli attori per l'importo di euro 32.000,00 quanto a e Parte_1 per l'importo di euro 1.200,00 quanto alla minore con compensazione integrale delle Persona_1 spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2020, e Parte_1 Parte_2 [...]
(questi ultimi sia in proprio che quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_3
) convenivano in giudizio i soggetti sopra indicati deducendo che: in data 27.3.2018 Persona_1 alle ore 18:30 circa in via Copernico ad Ascoli Piceno la sig.ra aveva appena ripreso presso la Pt_1 scuola di danza la propria nipotina e procedeva a piedi tenendola in braccio, quando Persona_1 era stata investita e gettata a terra dalla Volkswagen Golf di proprietà della ditta ” di CP_1
e dal medesimo condotta, che stava facendo retromarcia per uscire dal parcheggio;
Controparte_1 la – compagnia assicuratrice del veicolo - aveva corrisposto in acconto € 32.000,00 alla CP_2 ed € 1.200,00 alla minore. Chiedevano, dunque, la condanna dei convenuti al risarcimento del Pt_1 residuo danno biologico temporaneo e permanente per le lesioni riportate dalla al risarcimento Pt_1 del danno psichico per la minore e al risarcimento per aver “sofferto la compromissione del sinistro de quo sotto molteplici profili” (così si legge a pag. 4 della citazione), per i genitori della minore, nonché al rimborso delle spese sostenute.
Rimaneva, anche a seguito di ordine di rinnovo della notifica, contumace , mentre Controparte_1 si costituiva la contestando integralmente tutte le voci di danno ex Controparte_2 adverso pretese, perché non provate ed anzi solo genericamente indicate nell'an ed esagerate nel quantum, nonché determinanti illegittime duplicazioni risarcitorie. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande svolte e, in subordine, la riduzione dell'importo ulteriore eventualmente dovuto. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. veniva ammessa la prova testimoniale sulle circostanze da 1 a 3 dell'atto di citazione e, successivamente, l'interrogatorio formale del convenuto sulle medesime circostanze. In data 20.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale CP_1 giudice. Svolte le prove orali, si disponeva c.t.u. medico-legale sulle persone di e Parte_1
. Persona_1
In data 26.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve premettersi che erroneamente – non essendovi alterità tra i due soggetti - la difesa attorea ha convenuto in giudizio sia che la ditta ”. Controparte_1 Controparte_1
Trattasi, infatti, della stessa persona fisica, essendo quest'ultima una ditta individuale e non un soggetto giuridico distinto dal suo titolare.
Nel merito della domanda proposta, la dinamica dell'incidente come riferita in citazione – ossia pagina 2 di 8 l'investimento in retromarcia, ad opera della vettura condotta da della sig.ra Controparte_1 che aveva in braccio la minore , e la conseguente caduta a terra di Parte_1 Persona_1 queste – è stata confermata sia in sede di interrogatorio formale dallo che dal testimone CP_1
Sussiste, dunque, il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto Testimone_1
e il danno evento. CP_1
Quanto al nesso di causalità giuridica tra il danno evento e i danni-conseguenza lamentati dagli attori, si procederà ad illustrarlo separatamente per ciascuno di essi.
Relativamente alla posizione di , la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha verificato, Parte_1 sulla base della documentazione sanitaria in atti, che ella ha riportato quale esito diretto del sinistro un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con frattura dell'impianto tibiale esterno (a seguito del quale ultimo trauma è stata sottoposta a intervento chirurgico). Ha, poi, indicato che dall'evento sono residuati postumi permanenti (“ESITI DI
FRATTURA TRAUMATICA EMIPIATTO TIBIALE ESTERNO DESTRO RIDOTTA MEDIANTE
OSTEOSINTESI (mezzi di sintesi in situ) CON LIMITAZIONE DELL'ARTICOLARITA', MODICA
INSTABILITA' CAPSULO-LEGAMENTOSA ESTERNA ED INCIPIENTI SEGNI DI
GONARTROSI POST-TRAUMATICA COMPARTIMENTALE”) che, tenuto conto della “inevitabile progressione artrosica articolare”, ha stimato nella misura del 14% dell'integrità fisica totale, comprensiva anche della componente dinamico-relazionale. Tale valutazione deve essere confermata, in quanto frutto di ragionata e motivata indagine, rispetto alla quale non risultano, peraltro, svolte osservazioni dalle parti.
Per la quantificazione del danno si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano. Infatti, nel caso di specie trattasi di lesione macro-permanente (14%), per la quale sarebbe applicabile l'art. 138 del d.lgs. 209/2005, le cui tabelle non risultano, però, ancora essere state emanate.
Sul punto si deve richiamare recente giurisprudenza secondo cui ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio
(Cass., sez. 3, ordinanza n. 15733 del 17/05/2022).
Da un punto di vista definitorio, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali sul punto, la voce riconosciuta a titolo di danno biologico deve ritenersi comprensiva dei danni subiti dal punto di vista dinamico-relazionale e, conseguentemente, la congiunta liquidazione di due distinte voci di danno,
l'una a titolo di danno biologico e l'atra a titolo di danno esistenziale, determinerebbe una duplicazione risarcitoria (Cass., sez. 3, sentenza n. 901 del 17/01/2018).
A quanto appena esposto va aggiunto, invece, con riferimento all'individuazione del danno c.d. morale, che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass., sez. 3, ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). Dal punto di vista dell'onere probatorio va specificato che il riconoscimento del danno pagina 3 di 8 morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento di un danno biologico, ma la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente (Cass., sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Da ultimo, occorre ulteriormente precisare che, alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale sul punto, nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016). Ai fini dell'odierna decisione, dunque, è necessario assumere quale parametro di riferimento le Tabelle elaborate dal citato osservatorio nell'anno 2021. In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2021), considerata l'età
(61 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (14%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 26.066,00.
In merito alla ulteriore domanda, svolta dall'attrice, di riconoscimento di una ulteriore generica
“personalizzazione” del danno e di un “danno morale non patrimoniale”, preme osservare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 5865 del 04/03/2021). Nel caso di specie non viene allegata né provata nessuna circostanza peculiare idonea a permettere di individuare in capo al danneggiato conseguenze dinamico- relazionali del tutto straordinarie e ultronee rispetto a quelle ordinariamente riscontrabili secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. La domanda stessa è del tutto generica, chiedendo solo il riconoscimento di una “personalizzazione” del danno e di un “danno morale non patrimoniale” (pag. 3 della citazione), ma non allegando alcuna specifica circostanza in fatto da prendere in considerazione all'uopo. Come del tutto generico – e dunque inammissibile – era anche l'unico capitolo di prova testimoniale articolato (“6)Vero che la IG.ra svolgeva lavori di collaboratrice Parte_1 domestica presso l' ”). Nessuna ulteriore personalizzazione può, Organizzazione_1 dunque, essere riconosciuta.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 9.652,50 (di cui € 2.970,00 per I.T.T. di 30 giorni, € 3.712,50 per I.T.P. al 75% per 50 giorni, € 1.980,00 per I.T.P. al 50% per 40 giorni, ed € 990,00 per I.T.P. al 25% per 40 giorni).
Al totale della somma dovuta (€ 35.718,50) andrà detratto quanto già pagato in acconto (€ 32.000,00) dalla compagnia assicuratrice.
Sulla somma risultante (€ 3.718,50), complessivamente dovuta per danno non patrimoniale, andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli pagina 4 di 8 interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 1.366,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Quanto alla minore , ella non ha, com'è pacifico in atti, riportato lesioni fisiche Persona_1 nell'incidente. La c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha, però, verificato sulla base della documentazione medica in atti e degli esami svolti dall'ausiliario psicologo, che nell'immediatezza dell'incidente la bambina ha riportato alcuni disturbi del comportamento caratterizzati da lieve aumento dello stato di allerta con disturbi del sonno, in progressiva risoluzione e note ansiose, che ha valutato come correlati proprio all'incidente oggetto di causa con elevata probabilità. Considerato, poi, che anche il medico fiduciario della Compagnia assicurativa convenuta aveva individuato, nella sua relazione, un seppur breve periodo di incapacità temporanea parziale, deve accogliersi la valutazione operata dal c.t.u. di un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e 40 giorni al 25%.
E' stata, poi, riconosciuta quale disturbo residuale una “reattività ansiosa”, anch'essa ritenuta correlata all'incidente con elevata probabilità e quantificata dal c.t.u. nella misura del “3-4%” di danno biologico permanente. Considerato, tuttavia, che al momento della valutazione i genitori della minore si stavano separando e lo stesso c.t.u. non esclude che i sintomi di ansia manifestati dalla bambina – comunque in tenera età – possano in parte risentire di tale evento in sé traumatico, si ritiene opportuno stabilizzare l'indicata forbice nella misura del 2%. E' stata, invece, esclusa – con motivazione analitica e approfondita dell'ausiliario psicologo alla quale integralmente si rinvia – l'esistenza in capo alla minore di un disturbo post-traumatico da stress, non essendo all'uopo soddisfatti i criteri necessari per la relativa diagnosi (inoltre non sono stati rilevati persistenti evitamenti degli stimoli, e non sono state evidenziate alterazioni negative dei pensieri ed emozioni associate al fatto in esame, né importanti alterazioni dell'arousal e della reattività legato al medesimo evento).
Per la quantificazione dei riconosciuti danni – trattandosi di lesioni micropermanenti - devono applicarsi le tabelle indicate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private. Le tabelle applicate sono quelle vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; in punto di mera quantificazione del danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito: Cass. ordinanza n. 19229 /2022).
pagina 5 di 8 Dunque, alla luce delle tabelle emanate ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 209/2005 (così come aggiornate con D.M. 16.10.2023), e considerata l'età (3 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n.
10303 del 21/06/2012, secondo cui «nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità ritenuti riconducibili all'evento lesivo, il danno biologico va quantificato in una somma pari a € 2.067,52.
Non si ritiene di dover applicare a tale somma l'aumento – pur permesso dall'art. 139, c. 3 – a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno non è stata non solo provata ma neppure allegata nella sua specifica consistenza e non può, a maggior ragione trattandosi di lesioni micro permanenti, essere ritenuta in re ipsa (la norma richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, elementi tutti che in causa non risultano non solo provati ma neppure specificamente allegati dagli attori).
In materia danno morale da lesioni micropermanenti, deve tenersi conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato, oltre che dell'allegazione, anche della specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cassazione sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Quanto al danno tradizionalmente definito esistenziale, l'attuale formulazione dell'art. 139, comma II,
D.Lgs. 209/2005 è chiara nel prevedere che le conseguenze di natura dinamico-relazionale e le incidenze negative sulle attività quotidiane debbano ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico, tanto che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (Cassazione sentenza n. 901 del 17/01/2018).
La domanda di risarcimento del danno, in aggiunta al danno biologico, relativa alle conseguenze subite in termini di qualità di vita o danno sociale, dunque, non può trovare accoglimento in quanto tali voci di danno devono ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico. Inoltre, sul punto, anche in questo caso la domanda risulta del tutto generica. Peraltro, non corrisponde al vero quanto indicato dalla difesa attorea che la minore sia restia ad uscire di casa e abbia “da quel giorno del 27.03.2018, … abbandonato i suoi impegni ludico-sportivi con ricadute anche sull'apprendimento scolastico e cambiando la propria vita, ma pure quella dei suoi familiari come è accaduto nell'ambito dei rapporti con la sorellina e delle amicizie, sempre più lontane.”. Ciò, infatti, oltre che non provato (nessuno specifico ed ammissibile capitolo di prova è stato all'uopo articolato), risulta anche smentito dalla raccolta anamnestica fatta dall'ausiliario psicologo del c.t.u., che ha riportato nella propria relazione che la bambina continua a fare scuola a tempo pieno e a frequentare la danza, e che non si rileva alcun disagio significativo nel funzionamento sociale, relazionale e globale della minore stessa.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 1.096,00 (di cui € 548,00 per I.T.P. al 50% per 20 giorni, ed € 548,00 per I.T.P. al
25% per 40 giorni). pagina 6 di 8 Al totale della somma dovuta (€ 3.163,52) andrà detratto quanto già pagato in acconto (€ 1.200,00) dalla compagnia assicuratrice.
Sulla somma risultante (€ 1.963,52) saranno dovuti gli interessi nella medesima misura sopra indicata per l'altra danneggiata.
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 402,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Quanto, infine, ai genitori della bambina, nessuno specifico e concreto danno proprio dei medesimi è mai stato allegato e provato entro i rispettivi termini di preclusione. In citazione, infatti, si legge unicamente che essi avrebbero “sofferto la compromissione del sinistro de quo sotto molteplici profili”,
e nulla è stato ulteriormente indicato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., la quale non risulta neppure depositata. Del tutto tardiva, oltre che comunque generica e non provata nell'an, è la richiesta formulata in comparsa conclusionale di liquidazione in via equitativa della “sofferenza” patita dalla famiglia.
Le relative domande devono, pertanto, essere rigettate.
Considerato che le domande attoree sono state accolte solo in parte (ossia solo con riguardo ad alcuni degli attori e con riguardo ad alcune soltanto delle voci risarcitorie domandate), le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, devono essere compensate per 1/3 e poste, per i restanti 2/3, a carico dei convenuti, maggiormente soccombenti. Dette spese vengono liquidate avendo riguardo al valore effettivo della causa, ossia alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5, c. 1, d.m.55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento: CP_3
a) in favore dell'attrice delle seguenti somme: € 3.718,50 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 1.366,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
b) in favore degli attori e in qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sulla minore delle seguenti somme: € 1.963,52 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 402,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
pagina 7 di 8 compensa per 1/3 e condanna i convenuti e in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore degli attori, dei restanti 2/3 delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per spese;
pone definitivamente a carico degli attori in solido per 1/3 e dei convenuti e Controparte_1 in solido per 2/3 le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio. Controparte_3
Ascoli Piceno, 28 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Sirianni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 504/2020 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la potestà sulla Parte_2 C.F._2 minore Persona_1
(C.F. ), in proprio e quale esercente la Parte_3 C.F._3 potestà sulla minore Persona_1 tutti con il patrocinio dell'avv. ALIBERTI DAVIDE MASSIMO, elettivamente domiciliati in Ascoli Piceno, C.so Mazzini n. 229, presso il difensore
ATTORI contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._4
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._4
(C.F. - p.iva , con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 dell'avv. MAROZZI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in CORSO MAZZINI N. 42 ASCOLI PICENO presso il difensore
CONVENUTI oggetto: risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI
Per gli attori: “La difesa delle parti attrici rassegna le proprie conclusioni in conformità a quelle esposte nell'atto di citazione che si abbiano in questa sede trascritte [Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previo accertamento della responsabilità del IG. conducente Controparte_1 dell'autovettura di proprietà de ” dello stesso soggetto nella causazione del sinistro de CP_1 quo condannare i convenuti tutti, anche in solido fra loro, al risarcimento dei danni che si quantificano quanto a in via residuale in Euro 44.218,00 oltre interessi, oneri, rivalutazione dal dì Parte_1 del sinistro al saldo e quanto a e per essa anche ai di lei genitori e Persona_1 Parte_2
nella misura di Euro 28.800,00 a beneficio della minore e quanto ad Euro Parte_3
15.000,00 ciascuno in via equitativa a beneficio dei di loro genitori per la sofferenza patita e patienda oltre sempre accessori, interessi e rivalutazione dalla data del sinistro de quo vinte le spese processuali.
Che la condanna sia più benevisa di giustizia in misura maggiore e/o minore]; in via subordinata, alla luce delle CTU acquisite in atti, qualora il IG. Giudicante ritenesse più congrua una diversa entità del pagina 1 di 8 chiesto risarcimento, conclude affinchè in ragione dell'esito delle risultanze peritali vada adeguato il ristoro stesso.”.
Per il convenuto “Perché piaccia all' Ecc.mo Tribunale di Ascoli Piceno, Controparte_3 contrariis reiectis, in via principale rigettare ogni domanda svolta dalle parti attrici come del tutto infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e competenze di lite;
in via subordinata, respingere comunque ogni domanda così come svolta dalle parti attrici e, ricondotti i danni a più realistiche minori valutazioni quali risultanti in corso di causa, limitare conseguentemente gli eventuali ulteriori importi da corrispondersi alle controparti a quanto risultante eventualmente ulteriormente riconoscibile tenuto conto delle somme già ricevute dagli attori per l'importo di euro 32.000,00 quanto a e Parte_1 per l'importo di euro 1.200,00 quanto alla minore con compensazione integrale delle Persona_1 spese di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 6.3.2020, e Parte_1 Parte_2 [...]
(questi ultimi sia in proprio che quali esercenti la potestà genitoriale sulla minore Parte_3
) convenivano in giudizio i soggetti sopra indicati deducendo che: in data 27.3.2018 Persona_1 alle ore 18:30 circa in via Copernico ad Ascoli Piceno la sig.ra aveva appena ripreso presso la Pt_1 scuola di danza la propria nipotina e procedeva a piedi tenendola in braccio, quando Persona_1 era stata investita e gettata a terra dalla Volkswagen Golf di proprietà della ditta ” di CP_1
e dal medesimo condotta, che stava facendo retromarcia per uscire dal parcheggio;
Controparte_1 la – compagnia assicuratrice del veicolo - aveva corrisposto in acconto € 32.000,00 alla CP_2 ed € 1.200,00 alla minore. Chiedevano, dunque, la condanna dei convenuti al risarcimento del Pt_1 residuo danno biologico temporaneo e permanente per le lesioni riportate dalla al risarcimento Pt_1 del danno psichico per la minore e al risarcimento per aver “sofferto la compromissione del sinistro de quo sotto molteplici profili” (così si legge a pag. 4 della citazione), per i genitori della minore, nonché al rimborso delle spese sostenute.
Rimaneva, anche a seguito di ordine di rinnovo della notifica, contumace , mentre Controparte_1 si costituiva la contestando integralmente tutte le voci di danno ex Controparte_2 adverso pretese, perché non provate ed anzi solo genericamente indicate nell'an ed esagerate nel quantum, nonché determinanti illegittime duplicazioni risarcitorie. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande svolte e, in subordine, la riduzione dell'importo ulteriore eventualmente dovuto. Assegnati i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. veniva ammessa la prova testimoniale sulle circostanze da 1 a 3 dell'atto di citazione e, successivamente, l'interrogatorio formale del convenuto sulle medesime circostanze. In data 20.2.2023 il procedimento veniva assegnato all'attuale CP_1 giudice. Svolte le prove orali, si disponeva c.t.u. medico-legale sulle persone di e Parte_1
. Persona_1
In data 26.1.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. abbreviati (40 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le memorie di replica).
Deve premettersi che erroneamente – non essendovi alterità tra i due soggetti - la difesa attorea ha convenuto in giudizio sia che la ditta ”. Controparte_1 Controparte_1
Trattasi, infatti, della stessa persona fisica, essendo quest'ultima una ditta individuale e non un soggetto giuridico distinto dal suo titolare.
Nel merito della domanda proposta, la dinamica dell'incidente come riferita in citazione – ossia pagina 2 di 8 l'investimento in retromarcia, ad opera della vettura condotta da della sig.ra Controparte_1 che aveva in braccio la minore , e la conseguente caduta a terra di Parte_1 Persona_1 queste – è stata confermata sia in sede di interrogatorio formale dallo che dal testimone CP_1
Sussiste, dunque, il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto Testimone_1
e il danno evento. CP_1
Quanto al nesso di causalità giuridica tra il danno evento e i danni-conseguenza lamentati dagli attori, si procederà ad illustrarlo separatamente per ciascuno di essi.
Relativamente alla posizione di , la c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha verificato, Parte_1 sulla base della documentazione sanitaria in atti, che ella ha riportato quale esito diretto del sinistro un trauma cranico non commotivo e un trauma contusivo-distorsivo del ginocchio destro con frattura dell'impianto tibiale esterno (a seguito del quale ultimo trauma è stata sottoposta a intervento chirurgico). Ha, poi, indicato che dall'evento sono residuati postumi permanenti (“ESITI DI
FRATTURA TRAUMATICA EMIPIATTO TIBIALE ESTERNO DESTRO RIDOTTA MEDIANTE
OSTEOSINTESI (mezzi di sintesi in situ) CON LIMITAZIONE DELL'ARTICOLARITA', MODICA
INSTABILITA' CAPSULO-LEGAMENTOSA ESTERNA ED INCIPIENTI SEGNI DI
GONARTROSI POST-TRAUMATICA COMPARTIMENTALE”) che, tenuto conto della “inevitabile progressione artrosica articolare”, ha stimato nella misura del 14% dell'integrità fisica totale, comprensiva anche della componente dinamico-relazionale. Tale valutazione deve essere confermata, in quanto frutto di ragionata e motivata indagine, rispetto alla quale non risultano, peraltro, svolte osservazioni dalle parti.
Per la quantificazione del danno si ritiene equo applicare le Tabelle predisposte dal Tribunale di
Milano. Infatti, nel caso di specie trattasi di lesione macro-permanente (14%), per la quale sarebbe applicabile l'art. 138 del d.lgs. 209/2005, le cui tabelle non risultano, però, ancora essere state emanate.
Sul punto si deve richiamare recente giurisprudenza secondo cui ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione della salute secondo le Tabelle di Milano, ove si accerti la sussistenza, nel caso concreto, tanto del danno dinamico-relazionale (cd. biologico) quanto del danno morale, il
"quantum" risarcitorio deve essere determinato applicando integralmente i valori tabellari (che contemplano entrambe le voci di danno), mentre, ove si accerti l'insussistenza del danno morale, il valore del punto deve essere depurato dall'aumento percentuale previsto per tale voce, salvo procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico (con esclusione, dunque, della componente morale), qualora sussistano i presupposti per la personalizzazione di tale tipologia di pregiudizio
(Cass., sez. 3, ordinanza n. 15733 del 17/05/2022).
Da un punto di vista definitorio, alla luce dei più recenti sviluppi giurisprudenziali sul punto, la voce riconosciuta a titolo di danno biologico deve ritenersi comprensiva dei danni subiti dal punto di vista dinamico-relazionale e, conseguentemente, la congiunta liquidazione di due distinte voci di danno,
l'una a titolo di danno biologico e l'atra a titolo di danno esistenziale, determinerebbe una duplicazione risarcitoria (Cass., sez. 3, sentenza n. 901 del 17/01/2018).
A quanto appena esposto va aggiunto, invece, con riferimento all'individuazione del danno c.d. morale, che questo consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass., sez. 3, ordinanza n. 9006 del
21/03/2022). Dal punto di vista dell'onere probatorio va specificato che il riconoscimento del danno pagina 3 di 8 morale non può conseguire in via automatica dall'accertamento di un danno biologico, ma la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente (Cass., sez. 3, ordinanza n. 6444 del 03/03/2023).
Da ultimo, occorre ulteriormente precisare che, alla luce del costante indirizzo giurisprudenziale sul punto, nella liquidazione del danno non patrimoniale il Giudice è tenuto all'applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione (sul punto si veda, da ultimo, Cass. sez. 3, ordinanza n. 33770 del 2019; in senso conforme Cass., sez. 3, sentenza n. 20381 del 2016). Ai fini dell'odierna decisione, dunque, è necessario assumere quale parametro di riferimento le Tabelle elaborate dal citato osservatorio nell'anno 2021. In applicazione, dunque, delle tabelle milanesi (come da ultimo aggiornate nel 2021), considerata l'età
(61 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n. 10303 del 21/06/2012, secondo cui
«nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità riconducibili all'evento lesivo (14%), si ritiene equo determinare il danno biologico da invalidità permanente in complessivi € 26.066,00.
In merito alla ulteriore domanda, svolta dall'attrice, di riconoscimento di una ulteriore generica
“personalizzazione” del danno e di un “danno morale non patrimoniale”, preme osservare che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 5865 del 04/03/2021). Nel caso di specie non viene allegata né provata nessuna circostanza peculiare idonea a permettere di individuare in capo al danneggiato conseguenze dinamico- relazionali del tutto straordinarie e ultronee rispetto a quelle ordinariamente riscontrabili secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit. La domanda stessa è del tutto generica, chiedendo solo il riconoscimento di una “personalizzazione” del danno e di un “danno morale non patrimoniale” (pag. 3 della citazione), ma non allegando alcuna specifica circostanza in fatto da prendere in considerazione all'uopo. Come del tutto generico – e dunque inammissibile – era anche l'unico capitolo di prova testimoniale articolato (“6)Vero che la IG.ra svolgeva lavori di collaboratrice Parte_1 domestica presso l' ”). Nessuna ulteriore personalizzazione può, Organizzazione_1 dunque, essere riconosciuta.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 9.652,50 (di cui € 2.970,00 per I.T.T. di 30 giorni, € 3.712,50 per I.T.P. al 75% per 50 giorni, € 1.980,00 per I.T.P. al 50% per 40 giorni, ed € 990,00 per I.T.P. al 25% per 40 giorni).
Al totale della somma dovuta (€ 35.718,50) andrà detratto quanto già pagato in acconto (€ 32.000,00) dalla compagnia assicuratrice.
Sulla somma risultante (€ 3.718,50), complessivamente dovuta per danno non patrimoniale, andranno riconosciuti gli interessi al tasso nella misura legale (indicato dal legislatore per la liquidazione degli pagina 4 di 8 interessi moratori nelle obbligazioni pecuniarie ex art. 1224 c.c.) quale nocumento finanziario (lucro cessante ex art. 1223 c.c.) subìto a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrare un vantaggio finanziario.
Considerato che
i danni sono stati quantificati con riferimento al valore monetario attuale, gli interessi non possono essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata comprensiva della rivalutazione ma con riferimento all'ammontare dei danni espressi nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT
(Cass. sez. 3, n. 5054/2009; Cass. sez. 3, n. 5503/2003; Cass. s.u., n. 1712/1995).
Infine, sulla somma finale come risultante dai calcoli sopra esposti spetteranno, dalla data della sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso da ultimo Cass. sez. 2, n. 11594/2004; Cass. sez. 3, n.
9711/2004).
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 1.366,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Quanto alla minore , ella non ha, com'è pacifico in atti, riportato lesioni fisiche Persona_1 nell'incidente. La c.t.u. svolta nel corso del giudizio ha, però, verificato sulla base della documentazione medica in atti e degli esami svolti dall'ausiliario psicologo, che nell'immediatezza dell'incidente la bambina ha riportato alcuni disturbi del comportamento caratterizzati da lieve aumento dello stato di allerta con disturbi del sonno, in progressiva risoluzione e note ansiose, che ha valutato come correlati proprio all'incidente oggetto di causa con elevata probabilità. Considerato, poi, che anche il medico fiduciario della Compagnia assicurativa convenuta aveva individuato, nella sua relazione, un seppur breve periodo di incapacità temporanea parziale, deve accogliersi la valutazione operata dal c.t.u. di un periodo di inabilità temporanea parziale di 20 giorni al 50% e 40 giorni al 25%.
E' stata, poi, riconosciuta quale disturbo residuale una “reattività ansiosa”, anch'essa ritenuta correlata all'incidente con elevata probabilità e quantificata dal c.t.u. nella misura del “3-4%” di danno biologico permanente. Considerato, tuttavia, che al momento della valutazione i genitori della minore si stavano separando e lo stesso c.t.u. non esclude che i sintomi di ansia manifestati dalla bambina – comunque in tenera età – possano in parte risentire di tale evento in sé traumatico, si ritiene opportuno stabilizzare l'indicata forbice nella misura del 2%. E' stata, invece, esclusa – con motivazione analitica e approfondita dell'ausiliario psicologo alla quale integralmente si rinvia – l'esistenza in capo alla minore di un disturbo post-traumatico da stress, non essendo all'uopo soddisfatti i criteri necessari per la relativa diagnosi (inoltre non sono stati rilevati persistenti evitamenti degli stimoli, e non sono state evidenziate alterazioni negative dei pensieri ed emozioni associate al fatto in esame, né importanti alterazioni dell'arousal e della reattività legato al medesimo evento).
Per la quantificazione dei riconosciuti danni – trattandosi di lesioni micropermanenti - devono applicarsi le tabelle indicate dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni private. Le tabelle applicate sono quelle vigenti al momento della presente decisione (cfr. Cass. n. 7272/2012; in punto di mera quantificazione del danno, in assenza di diverse disposizioni di legge, il danno alla persona dev'essere liquidato sulla base delle regole vigenti al momento della liquidazione, e non già al momento del fatto illecito: Cass. ordinanza n. 19229 /2022).
pagina 5 di 8 Dunque, alla luce delle tabelle emanate ai sensi dell'art. 139, D.Lgs. 209/2005 (così come aggiornate con D.M. 16.10.2023), e considerata l'età (3 anni) dell'attrice al momento del fatto (cfr. Cass. sez. 3, n.
10303 del 21/06/2012, secondo cui «nella liquidazione del danno biologico permanente occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza») e i punti d'invalidità ritenuti riconducibili all'evento lesivo, il danno biologico va quantificato in una somma pari a € 2.067,52.
Non si ritiene di dover applicare a tale somma l'aumento – pur permesso dall'art. 139, c. 3 – a titolo di danno morale, poiché tale voce di danno non è stata non solo provata ma neppure allegata nella sua specifica consistenza e non può, a maggior ragione trattandosi di lesioni micro permanenti, essere ritenuta in re ipsa (la norma richiede che la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, elementi tutti che in causa non risultano non solo provati ma neppure specificamente allegati dagli attori).
In materia danno morale da lesioni micropermanenti, deve tenersi conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato, oltre che dell'allegazione, anche della specifica prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento (Cassazione sentenza n. 339 del 13/01/2016).
Quanto al danno tradizionalmente definito esistenziale, l'attuale formulazione dell'art. 139, comma II,
D.Lgs. 209/2005 è chiara nel prevedere che le conseguenze di natura dinamico-relazionale e le incidenze negative sulle attività quotidiane debbano ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico, tanto che in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel
“vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute (Cassazione sentenza n. 901 del 17/01/2018).
La domanda di risarcimento del danno, in aggiunta al danno biologico, relativa alle conseguenze subite in termini di qualità di vita o danno sociale, dunque, non può trovare accoglimento in quanto tali voci di danno devono ritenersi comprese nella liquidazione del danno biologico. Inoltre, sul punto, anche in questo caso la domanda risulta del tutto generica. Peraltro, non corrisponde al vero quanto indicato dalla difesa attorea che la minore sia restia ad uscire di casa e abbia “da quel giorno del 27.03.2018, … abbandonato i suoi impegni ludico-sportivi con ricadute anche sull'apprendimento scolastico e cambiando la propria vita, ma pure quella dei suoi familiari come è accaduto nell'ambito dei rapporti con la sorellina e delle amicizie, sempre più lontane.”. Ciò, infatti, oltre che non provato (nessuno specifico ed ammissibile capitolo di prova è stato all'uopo articolato), risulta anche smentito dalla raccolta anamnestica fatta dall'ausiliario psicologo del c.t.u., che ha riportato nella propria relazione che la bambina continua a fare scuola a tempo pieno e a frequentare la danza, e che non si rileva alcun disagio significativo nel funzionamento sociale, relazionale e globale della minore stessa.
Quanto al danno biologico temporaneo, in applicazione delle medesime tabelle, sarà dovuta una somma complessiva di € 1.096,00 (di cui € 548,00 per I.T.P. al 50% per 20 giorni, ed € 548,00 per I.T.P. al
25% per 40 giorni). pagina 6 di 8 Al totale della somma dovuta (€ 3.163,52) andrà detratto quanto già pagato in acconto (€ 1.200,00) dalla compagnia assicuratrice.
Sulla somma risultante (€ 1.963,52) saranno dovuti gli interessi nella medesima misura sopra indicata per l'altra danneggiata.
In merito al danno di natura patrimoniale, devono essere risarcite le spese mediche sostenute dall'attrice e documentate in atti, ritenute congrue dal c.t.u. per € 402,00. Su tale somma saranno dovuti gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo effettivo.
Quanto, infine, ai genitori della bambina, nessuno specifico e concreto danno proprio dei medesimi è mai stato allegato e provato entro i rispettivi termini di preclusione. In citazione, infatti, si legge unicamente che essi avrebbero “sofferto la compromissione del sinistro de quo sotto molteplici profili”,
e nulla è stato ulteriormente indicato nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1 c.p.c., la quale non risulta neppure depositata. Del tutto tardiva, oltre che comunque generica e non provata nell'an, è la richiesta formulata in comparsa conclusionale di liquidazione in via equitativa della “sofferenza” patita dalla famiglia.
Le relative domande devono, pertanto, essere rigettate.
Considerato che le domande attoree sono state accolte solo in parte (ossia solo con riguardo ad alcuni degli attori e con riguardo ad alcune soltanto delle voci risarcitorie domandate), le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate in corso di causa, devono essere compensate per 1/3 e poste, per i restanti 2/3, a carico dei convenuti, maggiormente soccombenti. Dette spese vengono liquidate avendo riguardo al valore effettivo della causa, ossia alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (ex art. 5, c. 1, d.m.55/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone: in parziale accoglimento delle domande attoree, condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
in solido, al pagamento: CP_3
a) in favore dell'attrice delle seguenti somme: € 3.718,50 a titolo di risarcimento Parte_1 del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 1.366,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
b) in favore degli attori e in qualità di genitori Parte_2 Parte_3 esercenti la potestà sulla minore delle seguenti somme: € 1.963,52 a titolo di Persona_1 risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data del fatto con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT, fino alla data della sentenza, nonché gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
€ 402,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data dei singoli esborsi al saldo;
rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
pagina 7 di 8 compensa per 1/3 e condanna i convenuti e in solido, al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in favore degli attori, dei restanti 2/3 delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in € 5.077,00 per compensi, oltre il 15 % per rimborso spese forfettarie, i.v.a. e c.p.a., ed in € 786,00 per spese;
pone definitivamente a carico degli attori in solido per 1/3 e dei convenuti e Controparte_1 in solido per 2/3 le spese di c.t.u. come liquidate in corso di giudizio. Controparte_3
Ascoli Piceno, 28 marzo 2024
Il Giudice
dott. Francesca Sirianni
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