TRIB
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 08/05/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 142/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 142/2024 R.G.
TRA
AVV. , da sé stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come ONtroparte_1
da mandato in atti dall'Avv. DEBELLIS FABIO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
ON atto di citazione notificato il 3.01.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo di essere da questa ristorata dei danni patrimoniali e ONtroparte_1
non patrimoniali patiti a seguito del pignoramento presso terzi effettuato a suo danno.
ON comparsa di costituzione e risposta si è costituita la , la ONtroparte_1
quale ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa perché infondata.
All'udienza dell'8.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, pertanto,
è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'attore ha esposto di essere titolare di due conti correnti bancari presso NC ON OL LI (d'ora in poi , uno personale ed uno riferibile al suo studio professionale.
Ha quindi dedotto di essere venuto a conoscenza, in data 03/08/2023 e per pura casualità, che sul c/c relativo alla propria attività professionale vi era un pignoramento per euro 718,00, iscritto in
1 data 22/07/2023 dalla società concessionaria per il Comune di Galatone del Servizio di CP_1
Riscossione Coattiva. Il successivo 4.08.2023, l'attore ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di euro 611,45, corrispondente all'importo del pignoramento al netto delle spese di procedura, ritenute da costui non dovute poiché illegittime.
In pari data, la società odierna convenuta, in riscontro al pagamento anzidetto, ha comunicato all'Avv. che tale somma è da ritenersi a titolo di acconto, trattandosi di pagamento parziale, Pt_1
ed ha invitato costui ad effettuare il saldo delle somme dovute, per procedere quindi all'estinzione della procedura esecutiva. Quindi, nella stessa giornata, l'attore ha trasmesso lettera di messa in mora alla C&C contestando l'illegittimità del comportamento tenuto dalla società di riscossione e chiedendo l'annullamento del pignoramento.
Non ottenendo l'annullamento del pignoramento (atteso che, secondo i conteggi effettuati da parte convenuta, risulterebbe ancora un pignoramento per euro 718,00), né la riduzione dello stesso ovvero la riscossione delle somme pretese dalla C&C, l'attore ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento, e quindi la liquidazione, del danno non patrimoniale e patrimoniale patito. Nel dettaglio, il ha dedotto come, per un verso, la notifica del detto pignoramento, effettuata Pt_1
nei confronti dei maggiori istituti bancari italiani gli avrebbe cagionato un danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine; per altro verso, l'aver mantenuto il pignoramento dell'intera somma, ossia di euro 718,00, senza riduzione e senza la chiesta liberatoria, gli avrebbe cagionato l'ulteriore danno patrimoniale per mancato uso della somma.
Tanto chiarito in punto di fatto, preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (su tutte, cfr. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, la domanda va rigettata poiché non vi è prova del danno patito dall'attore, atteso che, a parere del Tribunale, le deduzioni dell'attore risultano prive di qualsivoglia riscontro probatorio, rilevando quali mere asserzioni.
2 Ed infatti – in disparte ogni considerazione circa l'individuazione della sede processuale in cui andrebbero sollevate le censure inerenti alla illegittimità della procedura esecutiva – quand'anche ravvisabile una illegittimità della procedura di pignoramento, ciò non basterebbe in ogni caso a ritenere dimostrato il danno conseguenza asseritamente patito.
Come noto, nel nostro ordinamento non sono contemplate tipologie di danno in re ipsa; pertanto, il mero richiamo ad una presunta lesione del diritto all'immagine, come pure alla lesione economica, non dimostra di per sé l'esistenza di un pregiudizio.
È granitica, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la quale anche di recente ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale …, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (così Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Orbene, l'attore nulla ha allegato in punto di fatto con riferimento al danno, né le prove orali capitolate sul punto sono apparse dirimenti in tal senso, atteso che le circostanza capitolate unicamente nell'atto di citazione erano riferibili unicamente a questioni documentali, attinenti alla prova del pignoramento.
Le stesse considerazioni valgono per il danno patrimoniale da mancato uso della somma.
Ed infatti, anche con riguardo a questo particolare aspetto, l'attore si è limitato a riportare il fatto per cui detta somma è stata pignorata, e quindi non è stato possibile utilizzarla, senza esplicitare i pregiudizi da ciò scaturiti (c.d. danno conseguenza, che poteva essere oggetto di ristoro).
In altri termini, non ha dedotto, né poi provato, quale specifico danno avrebbe arrecato il non poter disporre di quella somma, ad esempio valorizzando che quella somma gli era necessaria per un acquisto o un investimento specifico che non ha potuto compiere perché il residuo utilizzabile presente sul conto non era sufficiente a tanto.
Del resto, la somma di cui trattasi non appare esosa, al punto da poter presumere, viceversa, che un tale pignoramento fosse idoneo a cagionare una limitazione economica.
In definitiva, la domanda attorea è infondata per difetto di prova circa l'an del danno.
Le spese di lite sono interamente compensate, considerato che solo in corso di giudizio la convenuta ha defalcato la somma in precedenza corrisposta dall'Avv. . Pt_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando nella causa n. 142/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 8.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta in primo grado di giudizio, al n. 142/2024 R.G.
TRA
AVV. , da sé stesso rappresentato e difeso ex art. 86 c.p.c. Parte_1
ATTORE
CONTRO
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa come ONtroparte_1
da mandato in atti dall'Avv. DEBELLIS FABIO;
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
ON atto di citazione notificato il 3.01.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendo di essere da questa ristorata dei danni patrimoniali e ONtroparte_1
non patrimoniali patiti a seguito del pignoramento presso terzi effettuato a suo danno.
ON comparsa di costituzione e risposta si è costituita la , la ONtroparte_1
quale ha chiesto il rigetto dell'avversa pretesa perché infondata.
All'udienza dell'8.05.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa che, pertanto,
è stata decisa con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., da intendersi allegata al verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In punto di fatto, l'attore ha esposto di essere titolare di due conti correnti bancari presso NC ON OL LI (d'ora in poi , uno personale ed uno riferibile al suo studio professionale.
Ha quindi dedotto di essere venuto a conoscenza, in data 03/08/2023 e per pura casualità, che sul c/c relativo alla propria attività professionale vi era un pignoramento per euro 718,00, iscritto in
1 data 22/07/2023 dalla società concessionaria per il Comune di Galatone del Servizio di CP_1
Riscossione Coattiva. Il successivo 4.08.2023, l'attore ha provveduto ad effettuare il pagamento della somma di euro 611,45, corrispondente all'importo del pignoramento al netto delle spese di procedura, ritenute da costui non dovute poiché illegittime.
In pari data, la società odierna convenuta, in riscontro al pagamento anzidetto, ha comunicato all'Avv. che tale somma è da ritenersi a titolo di acconto, trattandosi di pagamento parziale, Pt_1
ed ha invitato costui ad effettuare il saldo delle somme dovute, per procedere quindi all'estinzione della procedura esecutiva. Quindi, nella stessa giornata, l'attore ha trasmesso lettera di messa in mora alla C&C contestando l'illegittimità del comportamento tenuto dalla società di riscossione e chiedendo l'annullamento del pignoramento.
Non ottenendo l'annullamento del pignoramento (atteso che, secondo i conteggi effettuati da parte convenuta, risulterebbe ancora un pignoramento per euro 718,00), né la riduzione dello stesso ovvero la riscossione delle somme pretese dalla C&C, l'attore ha adito il Tribunale al fine di ottenere l'accertamento, e quindi la liquidazione, del danno non patrimoniale e patrimoniale patito. Nel dettaglio, il ha dedotto come, per un verso, la notifica del detto pignoramento, effettuata Pt_1
nei confronti dei maggiori istituti bancari italiani gli avrebbe cagionato un danno non patrimoniale, sub specie di danno all'immagine; per altro verso, l'aver mantenuto il pignoramento dell'intera somma, ossia di euro 718,00, senza riduzione e senza la chiesta liberatoria, gli avrebbe cagionato l'ulteriore danno patrimoniale per mancato uso della somma.
Tanto chiarito in punto di fatto, preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (su tutte, cfr. Cass. civ. Sez. V Sent.,
11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche appena richiamate, la domanda va rigettata poiché non vi è prova del danno patito dall'attore, atteso che, a parere del Tribunale, le deduzioni dell'attore risultano prive di qualsivoglia riscontro probatorio, rilevando quali mere asserzioni.
2 Ed infatti – in disparte ogni considerazione circa l'individuazione della sede processuale in cui andrebbero sollevate le censure inerenti alla illegittimità della procedura esecutiva – quand'anche ravvisabile una illegittimità della procedura di pignoramento, ciò non basterebbe in ogni caso a ritenere dimostrato il danno conseguenza asseritamente patito.
Come noto, nel nostro ordinamento non sono contemplate tipologie di danno in re ipsa; pertanto, il mero richiamo ad una presunta lesione del diritto all'immagine, come pure alla lesione economica, non dimostra di per sé l'esistenza di un pregiudizio.
È granitica, sul punto, la giurisprudenza di legittimità, la quale anche di recente ha ribadito che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale …, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè “in re ipsa”, deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici (così Cass.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 19551 del 10/07/2023).
Orbene, l'attore nulla ha allegato in punto di fatto con riferimento al danno, né le prove orali capitolate sul punto sono apparse dirimenti in tal senso, atteso che le circostanza capitolate unicamente nell'atto di citazione erano riferibili unicamente a questioni documentali, attinenti alla prova del pignoramento.
Le stesse considerazioni valgono per il danno patrimoniale da mancato uso della somma.
Ed infatti, anche con riguardo a questo particolare aspetto, l'attore si è limitato a riportare il fatto per cui detta somma è stata pignorata, e quindi non è stato possibile utilizzarla, senza esplicitare i pregiudizi da ciò scaturiti (c.d. danno conseguenza, che poteva essere oggetto di ristoro).
In altri termini, non ha dedotto, né poi provato, quale specifico danno avrebbe arrecato il non poter disporre di quella somma, ad esempio valorizzando che quella somma gli era necessaria per un acquisto o un investimento specifico che non ha potuto compiere perché il residuo utilizzabile presente sul conto non era sufficiente a tanto.
Del resto, la somma di cui trattasi non appare esosa, al punto da poter presumere, viceversa, che un tale pignoramento fosse idoneo a cagionare una limitazione economica.
In definitiva, la domanda attorea è infondata per difetto di prova circa l'an del danno.
Le spese di lite sono interamente compensate, considerato che solo in corso di giudizio la convenuta ha defalcato la somma in precedenza corrisposta dall'Avv. . Pt_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Eleonora Guido, definitivamente pronunciando nella causa n. 142/2024 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
a) Rigetta la domanda;
b) Compensa le spese di lite tra le parti.
Lecce, 8.05.2025 Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Guido
La presente sentenza è stata redatta su bozza predisposta dal funzionario dell'Ufficio per il processo, dott.ssa Alessandra Delle Donne, con la supervisione del magistrato assegnatario.
4