TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Il concordato minore con sola finanza esterna: una prassi legittima, una risorsa per l’advisor.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 6 maggio 2025
La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 305/2025 apre formalmente all'ammissibilità di un concordato minore fondato su sola finanza esterna, offrendo una prospettiva operativa rilevante per la gestione delle situazioni di sovraindebitamento prive di attivo patrimoniale. Il contributo analizza i presupposti giuridici e documentali della decisione, valutandone la portata in termini di prassi virtuosa e opportunità per l'advisor, chiamato a progettare soluzioni negoziali flessibili ma rigorose. ***** 1. Premessa. Nel panorama delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, il concordato minore rappresenta una delle soluzioni più flessibili e versatili. Tuttavia, la …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA – 2° SEZ. LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma, 2° Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona del
Presidente di Sezione dott. Ermanno CAMBRIA
nella controversia iscritta nel ruolo generale al 17890/2024, promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti I. PIERANDREI e P. Parte_1
POZZAGLIA
-PARTE RICORRENTE-
c o n t r o
, rappresentata e difesa dall'avv. R. Controparte_1
PESSI
-PARTE CONVENUTA- all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato il seguente
DISPOSITIVO DI SENTENZA
-visto l'art. 429 c.p.c.;
-ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
-dichiara illegittimo il licenziamento intimato a , ne ordina Parte_1
l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e, per l'effetto, condanna la al pagamento di un'indennità risarcitoria pari CP_1 Controparte_1
a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429, u.c., c.p.c., dal licenziamento al saldo;
-condanna la al versamento dei contributi Controparte_1
previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale;
-condanna la a restituire a Controparte_1 Parte_1
l'importo di euro 6305,00= oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex articolo 429, u.c., c.p.c., dalla data dell'illegittima trattenuta al dì del pagamento;
-condanna la a rimborsare al ricorrente le Controparte_1
spese del grado, liquidate in complessivi euro 10.000,00= oltre spese forfettarie al 15% ed oltre Iva e cpa.
Fissa termine di giorni 30 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 13 gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Ermanno CAMBRIA
2