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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/06/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 1479 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa ex art. 281 sexies cpc, all'udienza del 24.06.2025 e vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in margine Parte_1 all'atto di citazione, dall'avv. Giorgia Caminiti e Giancarlo Mascetti ed elett.te dom.ta presso la sede
Sociale in V.le P.L. Nervi snc Torre 10 Mimose – C.C. Latinafiori,
PARTE ATTRICE
E
, Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE notificava a atto di citazione con il quale chiedeva la condanna Parte_1 Controparte_1 della parte al pagamento di € 5.650,97 per morosità sull'utenza idrica dell'utenza sita in Aprilia, Via
G. Carducci n. 8 intestata allo stesso, oltre rivalutazione e interessi dal giorno delle singole scadenze al soddisfo ovvero al pagamento dell'eventuale maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con vittoria di spese onorari di legge oltre accessori.
Deduceva, infatti, che parte convenuta, nonostante solleciti, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto per la fornitura di acqua in relazione al contratto di somministrazione del servizio idrico integrato identificato dal codice anagrafico cod. servizio 44669106– uso tariffario commerciale integrato, nonostante il reiterato invio di preavvisi di sospensione del flusso e diffide ad adempiere.
Parte convenuta rimaneva contumace, nonostante regolarmente evocata in giudizio, per cui ne veniva dichiarata la contumacia alla prima udienza del 27/06/2023. Ciò premesso deve rilevarsi che l'azione è fondata, essendo stata data da parte attrice la prova del titolo fatto valere.
In merito in punto di diritto occorre richiamare l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle
Sezioni Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446) in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento -salvo che si tratti di obbligazioni negative- deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Tanto premesso deve osservarsi come nella fattispecie in esame venga in considerazione un contratto di contratto di somministrazione avente ad oggetto un'utenza idrica e, conseguentemente, in ossequio al condiviso principio affermato dalla giurisprudenza citata, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio gravante sulle parti, costituisce onere del somministrante offrire la prova del corretto funzionamento del gruppo di misura ovvero del contatore e dell'affidabilità dei valori registrati (cfr.
Cass. Civ. 2008, n. 18231 e Cass. Civ. 2004 n. 10313), mentre, solo laddove tale onere sia stato assolto, costituisce onere dell'utente quello di provare l'adempimento.
Ciò posto, alla luce dei principi giurisprudenziali ora esposti, deve ritenersi che parte attrice, nel caso di specie, abbia provato la fonte negoziale del suo diritto e dei consumi oggetto delle fatture depositate.
La stessa, infatti, ha depositato le fatture con le relative videoletture, nonché estratto conto delle somme dovute dalla parte convenuta e lettere di costituzione in mora.
Ha, poi, prodotto foto con la matricola del contatore.
Risulta, quindi, che le letture sono state regolarmente rilevate presso il contatore in uso all'utenza, per cui fatture tengono conto di consumi reali.
Il rapporto di somministrazione intercorrente tra le parti è, altresì, provato dal verbale redatto dai tecnici incaricati da di intervento per morosità. Parte_1
D'altronde parte convenuta, rimasta contumace, non ha dato prova del proprio adempimento.
La domanda va, quindi, accolta. Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi il credito di nei confronti della parte Parte_1 resistente , per l'effetto, condannarsi la stessa al pagamento della Controparte_2 CP_3 complessiva somma di € 5.650,97, oltre agli interessi come per legge dal giorno delle singole scadenze al soddisfo.
Non spetta, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento, in suo favore, della somma di € 5.650,97, oltre agli interessi come per legge dal giorno delle singole scadenze al soddisfo,
- condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di € 275,79 per spese, € 600,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva e € 500,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase decisionale, oltre a iva, spese generali e cpa.
Latina, 24.06.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)