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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 19/12/2024, nella causa iscritta al n.r.g. 11978/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZACCARDO GIOVANNI e
, c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. ZACCARDO GIOVANNI RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 27/06/2024, con cui e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio a Foggia-FG in data 2.5.1992 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Foggia al numero 155, parte II, serie A, dell'anno 1992), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 8.7.2024;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Brescia del 3.11.2015;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano, quindi, reciprocamente a qualsiasi forma di mantenimento.
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2) I coniugi dichiarano di aver già regolato ogni rapporto economico e di nulla avere a pretendere reciprocamente sotto il profilo economico, ad alcun titolo.
3) Il sig. verserà un assegno mensile a favore dei figli a titolo di contributo per il loro mantenimento di € Pt_1
175.00= ciascheduno e così per un totale di € 350,00 complessivi, da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno CP_1 cinque di ogni mese;
assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
4) Nell'assegno non sono comprese le spese straordinarie come di seguito indicate, che sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno:
A) Spese per la salute
-spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
-spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
III) farmaci particolari;
B) Spese per l'istruzione
-spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
-spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola;
C) Spese per la custodia di prole con grave handicap
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
D) Spese per il divertimento
Spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
Quanto sopra sino al raggiungimento della piena autosufficienza ed indipendenza patrimoniale e reddituale dei figli.
5) Le spese straordinarie, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, sono da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente. Con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso, una volta manifestato il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
CP_1
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alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 19/12/2024
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Gustavo Nanni
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