TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5328/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5328/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Parte_1 P.IVA_1
Bosurgi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Controparte_1 C.F._1
Nunziata, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellata
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per Controparte_1 Controparte_2 tutte le ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare il sig. a restituire a quanto da questa pagato in Controparte_1 Controparte_2 esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Treviglio n. 93/2022 del 27 maggio 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a le spese ed i compensi per la Controparte_1 Controparte_2 difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca con-venuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente causa ha valore di € 1.032,00, con conseguente onere di pagamento del contributo unificato nella misura di € 64,50.”
Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Controparte_2 spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
Motivi in fatto e in diritto
Motivi in fatto e in diritto
1. Premessa sulla cd. ragione più liquida, quale principio decisorio che informa anche lo stile redazionale della motivazione. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza, a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto dell'appello, illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
2. La sentenza del Giudice di pace. Con sentenza n. 932022 del 27 maggio 2022 il Giudice di
Pace di Treviglio ha accolto la domanda formulata dall'attore signor che, ai sensi Controparte_1 dell'art. 125 sexies TUB interpretato alla luce della legislazione e della giurisprudenza eurounitarie, aveva chiesto di condannare la società a pagare l'importo di € 1.032,00, preteso a Controparte_2 titolo di restituzione per l'estinzione anticipata del mutuo stipulato nel 2017 da rimborsare in 120 rate, estinto anticipatamente in corrispondenza della qua
3. Il giudizio di appello. La società ha proposto appello contro la sentenza di cui si Controparte_2
è detto nel § che precede, da ritenersi errata per violazione del novellato art. 125 sexies TUB e per violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia.
3.1. Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al capo sulle spese di lite, erroneamente liquidata in € 870,00, eccessivo a fronte del valore della causa e in ragione del mancato svolgimento della fase istruttoria.
3.1. Si è costituita in giudizio che, per i motivi di cui si dirà nel corso della Controparte_1
motivazione (§ 4) sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
4. Rigetto dell'appello in ordine al merito della decisione. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
4.1. Vale premettere che la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che, innovando rispetto al passato, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9), all'art. 16, paragrafo 1 dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” (per la definizione di costo totale del credito v. art. 3, paragrafo 1, lettera g della direttiva, attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010).
La Corte di Giustizia (le cui sentenze interpretative – vale rammentarlo – sono vincolanti per il giudice nazionale), con la sentenza XI dell' 11 settembre 2019, in causa C-383/18 - i cui effetti non possono essere temporalmente limitati dagli Stati membri - ha statuito che tale diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, non deve ritenersi limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), ma anche alle voci relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Con il supporto degli argomenti posti dalla Corte costituzionale a fondamento della pronuncia n.
263/2022, deve osservarsi che la preposizione “per” di cui all'art. 16 (“costi dovuti per la restante durata del contratto”) può riferirsi tanto ai costi dovuti “lungo” la durata del contratto (i soli costi cosiddetti recurring), quanto ai costi dovuti “in funzione della” durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione;
questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale (termini mutuati dalla suddetta sentenza).
4.2. Da ultimo, occorre precisare che non depone in senso contrario la sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 in Causa C-555/21, citata da parte appellante nella comparsa conclusionale, pronunciata in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali disciplinati dalla Direttiva 2014/17 e con cui la Corte ha statuito il seguente principio:
“L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”
Vale evidenziare innanzitutto che è la stessa Corte di giustizia che nel § 32 della motivazione del caso DI BA AU ribadisce quanto statuito nella sentenza XI:
“Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che
l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in
considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata
del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente
dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di
profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi
espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della
conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di
ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11settembre 2019, XI, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32).” E' la stessa Corte a chiarire nei §§ 33, 34 e 35 della sentenza che nella direttiva 2008/48 e quindi nella sentenza XI la riduzione sia dei costi recurring che dei costi up-front, in caso di rimborso anticipato del credito, trova la sua ragion d'essere nella difficoltà, sia per il consumatore che per il giudice, di determinare i costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
nella direttiva
2014/17, invece, tale difficoltà non sussiste in quanto la previsione del cd. modulo PIES consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto.
In sintesi, la sentenza del 9 febbraio 2023 in Causa C-555/21 e la sentenza XI riguardano due diverse direttive, dal diverso disposto normativo. Da tanto discende che il principio stabilito nel caso DI BA AU hanno non è estensibile ai contratti di credito al consumo.
4.3. Da tanto discende che, come correttamente dedotto da parte appellata fin dal primo grado
(prima ancora che intervenisse, dunque, la pronuncia della Corte costituzionale) con dovizia e puntualità di argomentazioni anche di diritto eurounitario, nell'ordinamento italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea, vige il principio dell'onnicomprensività del rimborso in ragione del quale la pretesa economica del signor deve ritenersi fondata. CP_1
Da ultimo, vale precisare che l'appellato non ha proposto appella incidentale e quindi non è dato pronunciare in ordine al capo della sentenza che ha ridotto ad € 1.032,00 l'importo a favore del signor a fronte dell'importo richiesto di € 1.090,88. CP_1
5. Accoglimento dell'appello in ordine al capo sulle spese di lite. Deve essere accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite, liquidate in € 870,00 per compenso professionale oltre accessori, che parte appellante ha censurato per eccessiva onerosità.
In ragione del valore della causa, deve tenersi conto dei paramenti posti dal D.M. 55/2014 posti per lo scaglione di riferimento “fino a 1.100 €”. Rilevato che in primo grado non è stata esperita la fase istruttoria, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva prestata dalla difesa del signor , CP_1
applicati pertanto i valori massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 417,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
6. Spese di lite. Dal rigetto dell'appello nel merito della decisione e dall'accoglimento dell'appello solo in relazione al capo relativo alle spese di lite, discende la soccombenza prevalente di parte appellante, con parziale soccombenza reciproca e conseguente compensazione delle spese di lite da determinarsi, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nella misura di 1/3.
Pertanto, le spese di lite del presente grado sono quantificate come da D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022; tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ tenuto conto del pregio dell'attività difensiva e applicati pertanto i valori massimi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva ed per la fase decisoria (non è stata svolta la fase istruttoria), per compenso professionale è quantificato l'importo di € 994,00.
In ragione della compensazione delle spese per un terzo di cui si è detto sopra, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 662,67 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 93/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Treviglio in data 27 maggio 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello in relazione al capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese di lite e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite del primo Controparte_2
grado in favore di che liquida in € 417,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia
Nunziata che si è dichiarata antistataria.
2. Rigetta l'appello nel resto.
3. In ragione della parziale compensazione delle spese di lite (v. § 6 della motivazione), condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore di che liquida in € 662,67 per compenso professionale, oltre 15% Controparte_1
per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
Bergamo, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5328/2022 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Miriam Parte_1 P.IVA_1
Bosurgi, elettivamente domiciliata come da procura in atti
Parte appellante
Contro
, , rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Controparte_1 C.F._1
Nunziata, elettivamente domiciliato come da procura in atti
Parte appellata
Conclusioni
Conclusioni per parte appellante
“Si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia:
- per tutti i motivi di cui al presente atto, nonché per quelli di cui agli atti di primo grado dell'esponente, da aversi qui per trascritti e riproposti, anche ai sensi dell'art. 346 c.p.c.;
- rigettati ogni avversa domanda, ogni eventuale avverso appello incidentale, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione;
- in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata:
a) rigettare ogni domanda proposta dal sig. nei confronti di per Controparte_1 Controparte_2 tutte le ragioni, difese ed eccezioni dedotte in atti;
b) condannare il sig. a restituire a quanto da questa pagato in Controparte_1 Controparte_2 esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Treviglio n. 93/2022 del 27 maggio 2022 qui impugnata, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo;
c) condannare il sig. a pagare a le spese ed i compensi per la Controparte_1 Controparte_2 difesa in entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA (non deducibile per la banca con-venuta), CPA e rimborso forfettario delle spese generali ed ogni altro accessorio di legge. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che la presente causa ha valore di € 1.032,00, con conseguente onere di pagamento del contributo unificato nella misura di € 64,50.”
Conclusioni per parte appellata
“Voglia l'adito Tribunale di Bergamo, respinta ogni contraria istanza, ecce-zione e difesa, così giudicare:
1) rigettare l'appello nel merito perché manifestamente infondato in fatto ed in diritto;
2) condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle Controparte_2 spese del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore per dichiarazione di anticipo.”
Motivi in fatto e in diritto
Motivi in fatto e in diritto
1. Premessa sulla cd. ragione più liquida, quale principio decisorio che informa anche lo stile redazionale della motivazione. In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che le decisioni giudiziarie possono essere adottate sulla base della cd. ragione più liquida, vale a dire sulla base di un principio che impone un approccio interpretativo di verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo e non già su quello della coerenza logico sistematica. Si tratta di un principio che, come chiarito dalla Corte di cassazione, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (termini mutuati da Cass. n. 12002/2014; v. anche, ex multis, Cass. n.
9309/2020).
Tale approccio interpretativo - in dottrina autorevolmente considerato quale applicazione del brocardo nihil fit plura quod fieri potest per pauciora - deve informare anche la tecnica redazionale della motivazione dei provvedimenti con cui si definisce un giudizio, e tanto anche a fronte del canone dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dall'art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile per cui la motivazione deve consistere nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
Da tanto consegue che la motivazione della presente sentenza, a fronte della ragione su cui si fonda il rigetto dell'appello, illustrerà in via di estrema sintesi l'oggetto del thema decidendum e le prospettazioni difensive delle parti in causa.
2. La sentenza del Giudice di pace. Con sentenza n. 932022 del 27 maggio 2022 il Giudice di
Pace di Treviglio ha accolto la domanda formulata dall'attore signor che, ai sensi Controparte_1 dell'art. 125 sexies TUB interpretato alla luce della legislazione e della giurisprudenza eurounitarie, aveva chiesto di condannare la società a pagare l'importo di € 1.032,00, preteso a Controparte_2 titolo di restituzione per l'estinzione anticipata del mutuo stipulato nel 2017 da rimborsare in 120 rate, estinto anticipatamente in corrispondenza della qua
3. Il giudizio di appello. La società ha proposto appello contro la sentenza di cui si Controparte_2
è detto nel § che precede, da ritenersi errata per violazione del novellato art. 125 sexies TUB e per violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia.
3.1. Parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione al capo sulle spese di lite, erroneamente liquidata in € 870,00, eccessivo a fronte del valore della causa e in ragione del mancato svolgimento della fase istruttoria.
3.1. Si è costituita in giudizio che, per i motivi di cui si dirà nel corso della Controparte_1
motivazione (§ 4) sì da evitare ripetizioni espositive, ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
4. Rigetto dell'appello in ordine al merito della decisione. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
4.1. Vale premettere che la direttiva 2008/48/CE, che disciplina i contratti di credito ai consumatori e che, innovando rispetto al passato, ha adottato una tecnica di armonizzazione piena finalizzata a garantire “a tutti i consumatori della Comunità di fruire di un livello elevato ed equivalente dei loro interessi e che crei un vero mercato interno” (considerando n. 9), all'art. 16, paragrafo 1 dispone che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto” (per la definizione di costo totale del credito v. art. 3, paragrafo 1, lettera g della direttiva, attuata con il d.lgs. n. 141 del 2010).
La Corte di Giustizia (le cui sentenze interpretative – vale rammentarlo – sono vincolanti per il giudice nazionale), con la sentenza XI dell' 11 settembre 2019, in causa C-383/18 - i cui effetti non possono essere temporalmente limitati dagli Stati membri - ha statuito che tale diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, non deve ritenersi limitato alle sole voci soggette a maturazione nel tempo (costi cosiddetti recurring), ma anche alle voci relative alle attività finalizzate alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata (costi cosiddetti up-front). Con il supporto degli argomenti posti dalla Corte costituzionale a fondamento della pronuncia n.
263/2022, deve osservarsi che la preposizione “per” di cui all'art. 16 (“costi dovuti per la restante durata del contratto”) può riferirsi tanto ai costi dovuti “lungo” la durata del contratto (i soli costi cosiddetti recurring), quanto ai costi dovuti “in funzione della” durata del contratto, il che evoca la misura della riduzione;
questo secondo, possibile significato della preposizione collima, del resto, con il paradigma cui si riferisce la riduzione, che è dato dal costo totale del credito, poiché in tanto si giustifica tale richiamo in quanto tutti i costi siano riducibili e lo siano, dunque, in funzione della durata residua del contratto, che diviene la misura della riduzione proporzionale (termini mutuati dalla suddetta sentenza).
4.2. Da ultimo, occorre precisare che non depone in senso contrario la sentenza della Corte di giustizia del 9 febbraio 2023 in Causa C-555/21, citata da parte appellante nella comparsa conclusionale, pronunciata in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali disciplinati dalla Direttiva 2014/17 e con cui la Corte ha statuito il seguente principio:
“L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito.”
Vale evidenziare innanzitutto che è la stessa Corte di giustizia che nel § 32 della motivazione del caso DI BA AU ribadisce quanto statuito nella sentenza XI:
“Vero è che, nel contesto della direttiva 2008/48, la Corte ha dichiarato che
l'effettiva portata del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita, qualora tale riduzione potesse limitarsi alla presa in
considerazione dei soli costi qualificati dal creditore come dipendenti dalla durata
del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente
dalla banca e che la fatturazione dei medesimi può includere un certo margine di
profitto. Inoltre, limitare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi
espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che al consumatore vengano imposti pagamenti una tantum più elevati al momento della
conclusione del contratto di credito, poiché il creditore potrebbe essere tentato di
ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11settembre 2019, XI, C-383/18, EU:C:2019:702, punti 31 e 32).” E' la stessa Corte a chiarire nei §§ 33, 34 e 35 della sentenza che nella direttiva 2008/48 e quindi nella sentenza XI la riduzione sia dei costi recurring che dei costi up-front, in caso di rimborso anticipato del credito, trova la sua ragion d'essere nella difficoltà, sia per il consumatore che per il giudice, di determinare i costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;
nella direttiva
2014/17, invece, tale difficoltà non sussiste in quanto la previsione del cd. modulo PIES consente al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto.
In sintesi, la sentenza del 9 febbraio 2023 in Causa C-555/21 e la sentenza XI riguardano due diverse direttive, dal diverso disposto normativo. Da tanto discende che il principio stabilito nel caso DI BA AU hanno non è estensibile ai contratti di credito al consumo.
4.3. Da tanto discende che, come correttamente dedotto da parte appellata fin dal primo grado
(prima ancora che intervenisse, dunque, la pronuncia della Corte costituzionale) con dovizia e puntualità di argomentazioni anche di diritto eurounitario, nell'ordinamento italiano, in conformità al diritto dell'Unione europea, vige il principio dell'onnicomprensività del rimborso in ragione del quale la pretesa economica del signor deve ritenersi fondata. CP_1
Da ultimo, vale precisare che l'appellato non ha proposto appella incidentale e quindi non è dato pronunciare in ordine al capo della sentenza che ha ridotto ad € 1.032,00 l'importo a favore del signor a fronte dell'importo richiesto di € 1.090,88. CP_1
5. Accoglimento dell'appello in ordine al capo sulle spese di lite. Deve essere accolto il motivo di appello relativo alle spese di lite, liquidate in € 870,00 per compenso professionale oltre accessori, che parte appellante ha censurato per eccessiva onerosità.
In ragione del valore della causa, deve tenersi conto dei paramenti posti dal D.M. 55/2014 posti per lo scaglione di riferimento “fino a 1.100 €”. Rilevato che in primo grado non è stata esperita la fase istruttoria, tenuto conto del pregio dell'attività difensiva prestata dalla difesa del signor , CP_1
applicati pertanto i valori massimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 417,00, oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
6. Spese di lite. Dal rigetto dell'appello nel merito della decisione e dall'accoglimento dell'appello solo in relazione al capo relativo alle spese di lite, discende la soccombenza prevalente di parte appellante, con parziale soccombenza reciproca e conseguente compensazione delle spese di lite da determinarsi, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, nella misura di 1/3.
Pertanto, le spese di lite del presente grado sono quantificate come da D.M. 55/2014, modificato dal
D.M. 147/2022; tenuto conto in particolare del parametro del valore della causa¸ tenuto conto del pregio dell'attività difensiva e applicati pertanto i valori massimi dello scaglione di riferimento per la fase di studio, per la fase introduttiva ed per la fase decisoria (non è stata svolta la fase istruttoria), per compenso professionale è quantificato l'importo di € 994,00.
In ragione della compensazione delle spese per un terzo di cui si è detto sopra, per compenso professionale è liquidato l'importo di € 662,67 oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 93/2022 emessa dal Giudice di Pace di
Treviglio in data 27 maggio 2022, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Accoglie l'appello in relazione al capo della sentenza di primo grado di condanna alle spese di lite e per l'effetto condanna alla rifusione delle spese di lite del primo Controparte_2
grado in favore di che liquida in € 417,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia
Nunziata che si è dichiarata antistataria.
2. Rigetta l'appello nel resto.
3. In ragione della parziale compensazione delle spese di lite (v. § 6 della motivazione), condanna alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in Controparte_2 favore di che liquida in € 662,67 per compenso professionale, oltre 15% Controparte_1
per spese forfetarie, IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore Avv. Cinzia Nunziata che si è dichiarata antistataria.
Bergamo, 30 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo