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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/04/2024, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4915/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MARIA SINISCALCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo,
e da nata a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. MARIA SINISCALCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 5/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 4/04/2024 che sono sostanzialmente integrative del ricorso originaria quanto alla data di cessazione della coabitazione;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 lle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/12/2023, integrate da quelle
[...] formulate all'udienza del 4/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/04/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mariella Roberti Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4915/2023 promossa congiuntamente da nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Parte_1
MARIA SINISCALCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo,
e da nata a [...] il [...], con il Parte_2 patrocinio dell'avv. MARIA SINISCALCO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo.
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona del dott. Mario Formisano.
Avente ad oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Omologarsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/12/2023. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 5/12/2023, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza del 4/04/2024 che sono sostanzialmente integrative del ricorso originaria quanto alla data di cessazione della coabitazione;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- omologa la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2 lle condizioni di cui al ricorso depositato il 5/12/2023, integrate da quelle
[...] formulate all'udienza del 4/04/2024, da intendersi integralmente riportate;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORGIANO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/04/2024.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Mariella Roberti