Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/02/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIO NE CIV ILE
Composto dai magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2031/2022 R.G., avente per oggetto: “domanda per dichiarazione giudiziale di paternità naturale”, proposta
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ed ivi residente in [...] C.F._1
Turati n. 105, in proprio e nella qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore Per_1
nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente domiciliata in
[...] C.F._2
Caltanissetta presso lo studio dell'Avv. Liborio Paolo Pastorello, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato, allegato all'atto di citazione.
-ATTRICE-
CONTRO
1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Controparte_1 C.F._3
in Via di Santo Spirito, n. 26, rappresentato e difeso al fine del presente giudizio dall'Avv. Angela Maenza
del Foro di Enna, con studio in Roma in Viale Mazzini, n. 55 ed in Nissoria (EN) in Via Angelo Faro, s.n.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Nissoria, come da procura stesa in calce alla comparsa di costituzione.
-CONVENUTO-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni dell'attrice: “….. con le presenti note si contesta tutto quanto chiesto e dedotto da controparte, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per i motivi meglio esposti nei propri scritti difensivi e si insiste su tutto quanto dedotto ed argomentato nei propri scritti difensivi e nei verbali di causa, da intendersi in questa sede ripetuti e trascritti, si insiste, altresì, in tutti i mezzi di prova chiesti e non ammessi e si chiede che la causa venga posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Conclusioni per il convenuto: “L'avv. Maenza per il convenuto insiste in tutto quanto argomentato,
dedotto e richiesto nella propria memoria di costituzione alla quale si riporta integralmente e contesta tutto quanto ex avverso, dedotto, richiesto ed eccepito in quanto infondato in fatto e diritto e chiede che la causa venga posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.p.”.
Il P.M., a cui sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso introduttivo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva l'accertamento giudiziale Parte_1
della paternità di rispetto al figlio nato a [...] il [...], Controparte_1 Persona_1
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di Caltanissetta di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di nascita.
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Chiedeva anche l'emissione, ai sensi dell'art. 277 c.c., dei provvedimenti che si ritenessero necessari per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del minore, con la condanna del convenuto al versamento, in favore della ricorrente, che agiva anche iure proprio, di un importo determinato equitativamente a titolo di rimborso delle spese sostenute sin dalla nascita per il mantenimento del minore, determinando, inoltre, nella misura di € 250,00 o nella maggiore o minore ritenuta di giustizia, l'importo dell'assegno di mantenimento mensile da porre a carico del
, con condanna dello stesso al versamento in favore del minore. Controparte_1
Ancora chiedeva la condanna del convenuto al pagamento, in favore del minore, di una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento per i danni morali subiti dallo stesso per l'abbandono morale e materiale imputabile al padre che si era sempre disinteressato del figlio e che non aveva neppure mai incontrato.
In particolare, esponeva che nel corso degli anni, tra la fine del 2006 e la fine del 2008,
l'attrice aveva intrattenuto una relazione sentimentale con e che nel corso della Controparte_1
relazione la coppia ha avuto rapporti intimi e sessuali, venendo concepito in uno di questi rapporti il giovane Persona_1
In tale contesto, l'attrice, accortasi del ritardo nel ciclo mestruale ed effettuata la visita ginecologica, apprendeva di essere all'ottava settimana di gravidanza, dandone immediata notizia al il quale opponeva un netto rifiuto in ordine all'assunzione di qualsiasi responsabilità nei CP_1
confronti del nascituro, assumendo anche i genitori del predetto il medesimo atteggiamento.
In effetti, alla nascita del nessuno dei componenti della famiglia era Per_1 CP_1
presente nel nosocomio nisseno, nonostante la figlia della ricorrente nata a [...] Per_2
il 26/7/1992, lo avesse chiamato immediatamente al telefono.
Inoltre, dopo la nascita del figlio, il perveniva alla inspiegabile decisione di Controparte_1
non riconoscere il bambino.
L'attrice, da parte sua, aveva continuato a contattare il , a maggior ragione dopo CP_1
aver appreso che era affetto da “ASTROCITOMA PILOCITICO AL CERVELLETTO” Per_1
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che lo aveva costretto ad appena quattordici mesi a subire due interventi chirurgici, uno di derivazione esterna e l'altro di craniotomia, asportando solo una parte del tumore.
Il giorno del secondo intervento erano presenti in Ospedale, al Civico di Palermo, ed Pt_2
, tentando, invano, la , di contattare il ed i suoi familiari, senza Parte_3 Per_1 CP_1
alcun risultato.
Peraltro, l'attrice non nutriva alcun dubbio sul fatto che padre di fosse il Per_1 CP_1
e, comunque, si era sempre accollata tutte le spese necessarie al mantenimento del minore,
[...]
oltre alle cure mediche per la patologia del figlio, riuscendoci solo grazie al sostegno dei genitori,
poi venuti a mancare, ed ai propri sacrifici personali e decidendo, quindi, nell'esclusivo interesse del figlio, ad iniziare un giudizio per accertare giudizialmente la predetta paternità.
Ancora, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, a causa del disinteresse mostrato nei confronti del minore per lunghi anni, poteva integrare gli estremi dell'illecito civile, cagionando la lesione di diritti costituzionalmente protetti, e dar luogo ad un'azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c.,
avendo il figlio, fin dalla nascita, il diritto di condividere, con il proprio genitore, la relazione filiale,
sia nella sfera intima ed affettiva, sia nella sfera sociale, mediante il riconoscimento esterno dello status conseguente alla procreazione.
Pertanto, il disinteresse del padre nei confronti del figlio e la conseguente privazione della figura paterna era stata ed era, ancora oggi, causa di disagio e sofferenza nello sviluppo psicofisico del minore, con conseguente risarcibilità del relativo danno.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio, e rispetto alla richiesta principale della parte attrice riguardante la dichiarazione giudiziale della paternità naturale del minore riferiva di avere avuto una relazione di conoscenza con l'attrice e che tra le Persona_1
parti ci erano stati dei rapporti intimi.
All'epoca dei fatti il aveva circa 21 anni e la ne aveva circa 37 e, CP_1 Per_1
quest'ultima, era già stata unita in precedente matrimonio, versando, all'epoca dei fatti, in uno stato
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emotivo-sentimentale particolare tanto che, durante la loro relazione, la stessa in diverse occasioni non si esimeva dal ripetere al che il loro rapporto non poteva proseguire a causa della CP_1
differenza di età.
In tale contesto la , in tante occasioni, aveva cercato di allontanare il convenuto sempre Per_1
sul presupposto che tra i due non potesse esserci futuro esprimendo peraltro le proprie ragioni attraverso l'invio di lettere e messaggi di testo, che facevano emergere e rendevano chiaro che la stessa fosse innamorata del convenuto, ma che tale sentimento non conduceva ad un rapporto sano ed equilibrato.
La , inoltre, aveva sempre sostenuto di assumere contraccettivi orali e nonostante ciò ad Per_1
un certo punto comunicò al di essere in stato interessante. CP_1
Il , all'epoca, appresa la notizia, le aveva chiesto di sottoporsi al test del DNA, ma CP_1
la stessa si era opposta allontanando il definitivamente dalla propria vita senza dare CP_1
alcuna notizia della gravidanza, cosa che, peraltro, aveva fatto per tutto il periodo della gestazione.
Nonostante ciò, attraverso i social, il ea venuto a sapere che un figlio della , CP_1 Per_1
proprio aveva bisogno di soldi per affrontare un intervento delicato e che, per l'occasione, Per_1
era stata organizzata una colletta sociale per la raccolta di denaro, tanto che le sorelle del convenuto,
e , all'epoca decisero di recarsi presso il nosocomio di Palermo dove il Pt_3 Persona_3
bambino era ricoverato per apportare un contributo e anche al fine di capire quale fosse il problema.
Nella detta occasione, sempre le sorelle del , furono cacciate via senza poter avere CP_1
la possibilità di un colloquio o anche per capire come partecipare alle cure del minore e, nonostante la reazione violenta della stessa, le predette sorelle avevano lasciato i propri recapiti telefonici senza, tuttavia, alcun esito o riscontri chiarificatori.
Successivamente, la stessa contattava su Messenger le sorelle del convenuto dicendo Per_1
che non aveva bisogno di alcun aiuto o sostegno e dichiarando di aver gettato via ogni contatto.
Nel prosieguo, circa 3 anni prima dell'inizio della controversia, la stessa inviava ad un'altra sorella del convenuto, ovvero a un messaggio su Messenger, in cui le ribadiva, Parte_4
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di sua iniziativa, di non avere bisogno di nulla e di aver strappato anche i numeri di recapito che le erano stati dati in occasione della visita in ospedale da parte di e . Pt_3 Pt_2 CP_1
Da quel momento in poi il convenuto non aveva mai avuto più avuto notizie né del minore né
della , fino alla notifica dell'atto di citazione in cui l'attrice dichiarava di essere stata Per_1
abbandonata e che tale abbandono aveva creato disagio e sofferenza nello sviluppo psicofisico del minore con una ridondante richiesta di risarcimento del danno morale.
Il , ancora, era oggi coniugato (dal 7.8.2021) con la , nata CP_1 Controparte_2
in Germania il 21.10.1985, dalla quale sono nati due figli minori, e rispettivamente Per_4 Per_5
di anni 2 e 7.
A seguito della notifica dell'atto di citazione aveva, di propria iniziativa e attraverso l'ausilio di un legale, dichiarato alla di volersi spontaneamente sottoporsi al test del DNA e, come Per_1
auspicabile, una volta ricevuto il riscontro positivo, di voler riconoscere il piccolo essendo Per_1
volontà del Lo Grasso di addivenire ad una soluzione bonaria per evitare lunghi conteziosi giudiziari.
Il convenuto, pertanto, si rendeva disponibile ad intraprendere, con l'ausilio di specialisti,
anche un percorso genitoriale, tenuto conto anche della presenza di altri figli minori, manifestando anche la disponibilità alla corresponsione di un assegno di mantenimento pari ad € 150,00 mensili oltre alla elargizione delle spese straordinarie corrisposte nella misura del 50 % come per legge,
anche in virtù del fatto che il convenuto era già padre di altri due figli minori.
Peraltro, il , nel rendersi disponibile ad instaurare, anche nell'immediatezza, un CP_1
rapporto padre – figlio, da attuare con la dovuta gradualità, tenuto conto della patologia di cui soffriva il minore, anche attraverso la possibilità di stabilire un diritto di visita settimanale che via via poteva aumentare, con la speranza che il minore volesse acconsentire più in avanti anche di pernottare, sempre con gradualità, presso la dimora del . CP_1
In relazione alla delicatezza del rapporto da instaurare, sarebbe stato opportuno, non solo raccogliere la dichiarazione di disponibilità del piccolo dato che lo stesso aveva compiuto Per_1
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14 anni, ma anche stabilire un percorso terapeutico, da intraprendere con l'ausilio di esperti, per poter instaurare un rapporto sereno ed equilibrato finalizzato ad uno sviluppo psicofisico sano del minore soprattutto ai fini dell'ottenimento di un affidamento congiunto.
Relativamente alla questione del danno morale, al contrario, era proprio il convenuto ad averlo subito, avuto riguardo all'impossibilità di intraprendere il ruolo di padre e, pertanto, ad esercitare tutti quei diritti, doveri ed oneri, compreso quello più importante dal punto di vista affettivo e sentimentale, visto che la per 14 anni aveva di fatto ostacolato il normale e Per_1
naturale esercizio della responsabilità genitoriale di un bambino che ha avuto, oltretutto, la sventura di essere affetto da una malattia delicata.
Inoltre, la famiglia del , aveva vissuto sempre a Caltanissetta e pertanto, il CP_1
convenuto poteva essere serenamente contattato e raggiunto in qualsiasi momento, data anche la disponibilità dimostrata dalle sorelle.
Al contrario, era stata l'attrice che aveva impedito dolosamente la creazione di un rapporto di filiazione tra il minore ed il convenuto, avuto riguardo al lasso di tempo impiegato dalla stessa per adire il Tribunale (14 anni).
Chiedeva, pertanto, in via principale e nel merito, l'accertamento, attraverso l'esame del
DNA, che il piccolo fosse il figlio biologico di . Persona_1 Controparte_1
Inoltre, chiedeva l'emissione dei provvedimenti necessari per il mantenimento del minore,
quantificando il relativo contributo nella misura di € 150,00 ogni mese, anche in virtù del fatto che il convenuto era coniugato e padre di altri due figli.
Ancora, si chiedeva che le parti fossero obbligate ad intraprendere un percorso di sostegno della responsabilità genitoriale, con esclusione, in capo al di ogni tipo di responsabilità in CP_1
ordine alla richiesta del risarcimento danno morale e conseguente rigetto di ogni richiesta risarcitoria.
All'udienza del 22.5.2023 veniva raccolto il consenso del minore per consentire che il processo proseguisse per accertare se il era suo padre e, nel prosieguo, la causa veniva CP_1
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istruita con C.T.U. (richiesta da entrambe le parti) per accertare, sulla base dei relativi esami ematologici ed indagini genetiche, se il potesse considerarsi il padre naturale di CP_1 Per_1
[...]
Inoltre, veniva ammesso ed espletato l'interrogatorio formale della parte attrice e le prove testimoniali, avendo rinunciato, all'udienza del 22.5.2024, il difensore dell'attrice alla chiesta prova testimoniale.
Dopo il completamento dell'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, sulle conclusioni avanti trascritte, posta in decisione all'udienza dell'11.9.2024,
svoltasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositando, la parte convenuta, nel termine assegnato, la comparsa conclusionale e la parte attrice la memoria di replica.
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Ciò premesso, in primo luogo deve essere accolta la domanda principale della parte attrice diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità naturale del convenuto rispetto al proprio figlio Per_1
Al riguardo, dagli esiti della C.T.U. disposta ed espletata a mezzo della dott.ssa
[...]
e, in particolare, dalle analisi molecolari effettuate sui tamponi buccali esaminati, è Persona_6
stato possibile rilevare che è figlio biologico di , con una Persona_1 Controparte_1
probabilità di paternità pari al 99,99999779%.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente possono essere sicuramente condivise e fatte proprie dal collegio, atteso che le stesse si fondano su esatte considerazioni medico-biologiche e risultano basate su valutazioni non viziate né logicamente, né giuridicamente e non sono state,
peraltro, contestate da nessuna delle parti in causa.
Inoltre, lo stesso convenuto ha confermato, rispetto alle sicure indicazioni sulla sua paternità
fornite dalla parte attrice, di avere avuto una relazione con la seguita da rapporti intimi, Per_1
precisando, comunque, che la predetta era sposata e che la stessa dichiarava di assumere
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contraccettivi orali, non volendo, l'attrice, proseguire la relazione, tenuto conto, in particolare, della differenza di età tra i predetti.
A questo punto, devono essere decise le ulteriori questioni controverse, relative all'affidamento del minore, al suo mantenimento ed al suo cognome, pur se in ordine alla questione del cognome, entrambe le parti non hanno svolto difese, anche in sede di atti conclusivi.
In ordine alla prima questione, tuttavia, si deve rilevare che appare necessario sentire il figlio,
come ventilato dalla parte resistente in sede di comparsa di costituzione, per cui effettivamente,
avendo ormai compiuto sedici anni si deve verificare anche tramite il suo ascolto quale sia per il minore la forma di affidamento di consona alla tutela del suo interesse e questo anche per modulare il diritto di visita del padre.
Analogamente, appare necessario ascoltare il minore in ordine alla questione del cognome,
prevedendo, in questo caso, la disposizione di cui all'art. 262, comma 4, c.c., che lo stesso minore venga ascoltato in ordine all'assunzione del cognome del genitore.
Per quanto attiene al contributo per il mantenimento del figlio, non sono stati acquisiti adeguati elementi di valutazione, ove, peraltro, lo stesso convenuto, per l'ipotesi di accertamento della sua paternità naturale, si era reso disponibile a versare un contributo di € 150,00 ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore, precisando che la detta somma veniva indicata, tenuto conto che il era sposato ed aveva avuto due figli, CP_1
attualmente entrambi minori.
D'altra parte, l'attrice aveva formulato una richiesta di € 250,00, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Al riguardo, l'attrice, a sostegno delle sue condizioni reddituali, ha depositato esclusivamente la propria istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dalla quale risulta che la medesima ha percepito nell'anno 2020 un reddito di € 2.400,00, senza ulteriori indicazioni reddituali per gli anni successivi.
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D'altra parte, il convenuto ha depositato le C.U. relative ai compensi lordi da lavoro percepiti negli anni 2019 (€ 11.173,15), 2020 (21.322,59) e 2021 (23.263,78), senza ulteriori documenti, se non un messaggio (screenshot) inviato dalla e con la quale la predetta rappresenta le sue Per_1
favorevoli condizioni economiche per la presenza di un marito che viene considerato il vero padre di a cui non manca niente rispetto ai suoi desideri, vivendo in una casa che è una reggia. Per_1
In tale contesto in cui, comunque, particolarmente la parte attrice ha omesso di fornire adeguati elementi di prova anche documentale relativamente alle sue condizioni economiche, ove,
peraltro, dal messaggio depositato in atti e di cui sopra si è detto (da parte del resistente ed il contenuto non è stato contestato dalla parte attrice), risulterebbe, quanto meno dal 2021, una situazione economico familiare migliore di quella che emergerebbe dal documento depositato
(istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato) e da cui risulta un reddito annuo (nel 2020)
di € 2.400,00, ove appunto, già nel 2021 la parte attrice riferiva, con il detto messaggio, alla sorella del , tra le altre circostanze, della sua tranquillità economica e di una persona (considerata CP_1
come un padre per il figlio) che l'adorava insieme al figlio da nove anni.
In relazione a quanto sopra, pertanto, si ravvisa la necessità anche per tale aspetto, oltre che per stabilire la percentuale delle spese straordinarie da porre a carico del convenuto, rimettere la causa sul ruolo per potere determinare, nell'interesse del minore, l'entità del contributo al mantenimento dovuto dal padre in favore della parte attrice anche per il rimborso delle spese straordinarie.
Al riguardo, appare necessario onerare la parte attrice di fornire gli opportuni chiarimenti alla parte attrice ed acquisire la documentazione attestante il possesso del requisito reddituale tenendo anche conto dei redditi percepiti successivamente al 2020 e, quindi, negli anni 2021, 2022, 2023 e
2024, non essendo sufficienti i soli redditi dichiarati dalla ricorrente nella sede sopra ricordata, e alla parte convenuta per depositare le dichiarazioni dei redditi, se presentate, e di precisare gli eventuali redditi anche da lavoro percepiti dalla moglie, depositando al riguardo la relativa documentazione relativa alle ultime tre annualità.
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Passando, adesso, alla questione della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla parte attrice, il collegio ritiene che la stessa sia infondata e vada rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, appare opportuno ricordare l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione
secondo cui: “L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è
eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, prescindendo dalla dichiarazione
giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità
genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito
endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento
degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore. Il presupposto di tale responsabilità e del
conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è costituito
dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante
esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci, quali, nella
specie, la indiscussa consumazione di rapporti sessuali non protetti all'epoca del concepimento”
(cfr. sentenza n. 26205 del 22.11.2013).
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione, più di recente, ha avuto modo di stabilire che: “Ai fini
del risarcimento del danno subito dal figlio in conseguenza dell'abbandono da parte di uno dei
genitori, occorre che quest'ultimo non abbia assolto ai propri doveri consapevolmente e
intenzionalmente o anche solo ignorando per colpa l'esistenza del rapporto di filiazione. La prova
di ciò può desumersi da presunzioni gravi, precise e concordanti, ricavate dal complesso degli
indizi, da valutarsi, non atomisticamente, ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri, nel
senso che ognuno di essi, quand'anche singolarmente sfornito di valenza indiziaria, può rafforzare
e trarre vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (cfr. sentenza n. 34950 del
28.11.2022).
Nel caso di specie, risulta pacifico e non contestato che, tra le parti, all'epoca del concepimento, era in essere una relazione sentimentale con rapporti sessuali, in un contesto in cui l'attrice era stata già unita da precedente matrimonio e che il convenuto sapeva che, comunque, la
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assumeva anticoncezionali per via orale (circostanza questa affermata dal convenuto in sede Per_1
di costituzione e non contestata dalla parte attrice e, peraltro, piuttosto normale anche tenuto della differenza di età tra le parti, la giovane età, all'epoca, del e del precedente matrimonio CP_1
della donna).
Nel prosieguo, altrettanto pacifica è stata la determinazione della donna nell'escludere, in ogni maniera, il dalle notizie sulla gravidanza e sul bambino anche dopo il parto, non CP_1
avendo più cercato di contattare il padre, fino alla notifica dell'atto di citazione, per indurlo a trovare una qualunque intesa anche finalizzata ad effettuare delle analisi onde procedere volontariamente al relativo riconoscimento.
Quanto sopra, oltre che confermato dalle prove orali espletate nel corso del giudizio
(interrogatorio formale e prova testimoniale), come evidenziato dalla parte convenuta in sede di comparsa conclusionale, emerge, in maniera altrettanto vistosa, nel messaggio del marzo del 2021
inviato dalla alla sorella del , in cui contenuto non è stato contestato, nel quale la Per_1 CP_1
stessa scrive alla sorella del convenuto dicendole, tra l'altro: “… voglio che tu sappia che io a Per_1
voi non vi ho mai chiesto nulla quando ho saputo di essere in attesa ho mollato tuo fratello con una
lunga lettera e sono sparita. anche se lui dopo ha continuato a cercarmi in tutti i modi …”.
Risulta evidente, quindi, che anche se il convenuto fosse stato effettivamente messo al corrente della gravidanza dalla stessa , poteva avere maturato, nel tempo, tenuto conto della Per_1
chiaro condotta ad escludendum della donna nei suoi confronti, il ragionevole e fondato dubbio di essere il padre del figlio della predetta (nel primo atto difensivo il convenuto riferisce di avere proposto di effettuare la prova del DNA, ricevendo una risposta negativa con relativo definitivo allontanamento da parte dell'attrice), dubbio, quindi, che nel corso degli anni non poteva che rafforzarsi avuto riguardo al totale silenzio dell'attrice.
Al contrario, anche in occasione dei ricoveri del figlio, la aveva tenuto una condotta Per_1
addirittura ostile rispetto alle sorelle del , ribadendo il suo disinteresse nei confronti del CP_1
convenuto, non potendosi evincere dalle dette visite alcun elemento sulla consapevolezza del Lo
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in ordine sua paternità (anche a livello di ragionevole e fondato sospetto), avuto riguardo al CP_1
fatto che le sorelle si erano recate al nosocomio di Palermo per dare un contributo nell'ambito di una sorta di colletta che era stata avviata via social e per capire quale era il problema.
In definitiva, come sopra già anticipato, la domanda risarcitoria formulata dalla parte attrice nei confronti de convenuto deve essere rigettata.
Relativamente alle spese del giudizio, si potrà decidere in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2031/2022 R.G., così dispone;
- accoglie la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e, per l'effetto, dichiara che nato a [...] il [...] è figlio di nato a Persona_1 Controparte_1
Caltanissetta il 27.1.1985.
- Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Caltanissetta e che, al suo passaggio in giudicato, di essa ne sia fatta annotazione sull'atto di nascita, ai sensi del d.p.r. 396/2000.
-Rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dall'attrice nei confronti del convenuto.
-Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande delle parti e per ogni determinazione in ordine al cognome del figlio.
- Spese alla sentenza definitiva.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile, il 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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