Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/02/2026, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03420/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09197/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9197 del 2024, proposto da
ON Sprio, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione e del Merito - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, Direzione, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. U.0027695.21.06.2024, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo abilitativo all’insegnamento assunta al prot. n. 4385 del 24.4.2017, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/ consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 12 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SC DE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che con nota depositata in data 12 febbraio 2026 parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO MA, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
SC DE AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC DE AR | RO MA |
IL SEGRETARIO