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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/10/2025, n. 4871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4871 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione III civile
La Corte di Appello di Napoli, sez. III civile, così composta: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott. Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 554/2025, riservata in decisione l'8.10.2025 ed avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord n. 4938/2024, depositata il 15.12.2024,
TRA
(p.i.: ), rappresentata e difesa, Parte_1 P.IVA_1 giusta procura in atti, dall'avv. Federico Manna (C.F. ); C.F._1
Appellante
E
(C.F.: ), in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta Controparte_1 P.IVA_2 mandato in atti, dall'Avv. Renato Magaldi (C.F. ) C.F._2
Appellata
Motivi della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, parte appellante in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. n. 4938/2024, depositata il 15.12.2024, con la quale è stata rigettata la domanda proposta da in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., che è stata condannata anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 7.052,00 per
1 compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge, ed alle spese di c.t.u..
Ha resistito Controparte_1
All'udienza dell'1.10.2025, che si è tenuta dinanzi al consigliere istruttore nominato, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'udienza dell'8.10.2025, dinanzi al collegio, ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e dell'art. 350 - bis c.p.c.; il rinvio è stato ritualmente notificato ai difensori delle parti.
A tale ultima udienza nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo.
Trattandosi di procedimento instaurato in primo grado successivamente all'entrata in vigore del novellato art.181 c.p.c., cui rimanda l'art. 309 c.p.c. (modifica introdotta con d.l. n.112 del 2008, conv. nella legge n.133 del 2008), la mancata comparizione delle parti comporta non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale ed immediata dichiarazione di estinzione del giudizio, pronuncia quest'ultima che, avendo portata decisoria e determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art.338 c.p.c., va pronunciata dalla
Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 8.10.2025
Il consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi
Il Presidente
Dott.Giulio Cataldi
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