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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/09/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3498/2020 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti R.G. nn.3732/2020,
3930/2020, 4115/2020, 12/2022, 418/2021, 38/2021, 4843/2021, 800/2021, 3555/2021, 8/2022,
1631/2021, promossa da:
Parte_1 , nata a [...] il [...], e residente in [...] Cotura n. 3, C.F.
C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed ( elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 16/11/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante nel visionare il primo elenco nominativo trimestrale del 2020 di variazione degli operai agricoli a CP tempo determinato del comune di Piraino - pubblicato dall' in data 01/06/2020 sul proprio sito, si accorgeva che gli erano state cancellate le 52 giornate agricole dell'anno 2014;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso il Comune di residenza;
C) Nel 2014 il ricorrente ha lavorato per 52 giorni, per il periodo dal 06/10/2014 al 31/12/2014 alle dipendenze dell'azienda agricola di - MÀ IC Rosario con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) via del
Sole n. 19/A;
Con successivi ricorsi iscritti al RG nn. 3732/2020, 3930/2020, 4115/2020, 12/2022, 418/2021, 38/2021,
4843/2021, 800/2021, 3555/2021, 8/2022, 1631/2021, tutti riuniti, in corso di causa, al presente procedimento, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, e, 2019, nonché i provvedimenti di indebito per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2019.
Si rappresenta che con i giudizi RGN 418/2021, e, 1631/2021, la parte ricorrente ha impugnato lo stesso provvedimento di cancellazione dagli elenchi per l'anno 2019.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi.
CP si costituiva non eccependo la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'esito dell'odierna udienza, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa, e decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici, eccezione peraltro nemmeno
.CP avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito, il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni, e per le giornate cancellate indicate in ricorso, nonché al riconoscimento del diritto all'indennità di CP disoccupazione agricola per gli anni di cui in ricorso, e per cui l' chiede la restituzione.
CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
CP ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta
MÀ IC Rosario. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora | a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio". (Cass. n. 14642/2012;
n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
(Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ritenere la prestazione di CP disoccupazione agricola cui l' Ichiede la restituzione.
Invero, le dichiarazioni dei testi, vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed opposte, CP risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che "il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n.
6697/2009). Ha specificato altresì che "anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva". (Cass. 1554/2004; 1291272004;
16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
CP ha dichiarato di avere contenzioso contro l' e che Orbene, la teste escussa Testimone_1 '
l'odierna ricorrente è sua testimone.
La sua testimonianza è stata alquanto generica.
'Testimone_2 il quale ha riferito di essere Altrettanto generica è stata la deposizione del teste l'autista della ditta MÀ CC Rosario, di non potere ricordare con precisione il periodo di assunzione della ricorrente né i periodi di lavoro della stessa.
Ha riferito di avere visto lavorare la ricorrente nei terreni ubicati in Caronia, Capo D'Orlando, Milazzo,
Barcellona P.G., Ponte Naso e Sinagra.
Orbene da confronto delle due deposizioni, emerge che la teste Tes_1 ha riferito di lavorare insieme e nella stessa squadra di lavoro della ricorrente, ed ha elencato che i terreni di lavoro erano ubicati nei
Comuni di Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Per_1, Brolo e Per_2 di Piraino.
Terreni tutti completamente diversi ad eccezione di quello ubicato in Per_1.
Ciò premesso, sebbene i testi abbiano confermato tutte le circostanze capitolate in ricorso, gli stessi, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerati attendibili da questo decidente.
Conseguentemente esse assumono valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di
Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, i ricorsi riuniti vanno rigettati.
Visto la dichiarazione in atti, essendo stati impugnati anche i provvedimenti di indebito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande CP
,contro l' disattesa ogni contraria istanza, proposte, con i ricorsi riuniti, da Parte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi riuniti;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del 19/09/2025, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3498/2020 R.G., a cui sono riuniti i procedimenti R.G. nn.3732/2020,
3930/2020, 4115/2020, 12/2022, 418/2021, 38/2021, 4843/2021, 800/2021, 3555/2021, 8/2022,
1631/2021, promossa da:
Parte_1 , nata a [...] il [...], e residente in [...] Cotura n. 3, C.F.
C.F. 1 ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed ( elettivamente con Lui domiciliata in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 16/11/2020, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo:
A) L'istante nel visionare il primo elenco nominativo trimestrale del 2020 di variazione degli operai agricoli a CP tempo determinato del comune di Piraino - pubblicato dall' in data 01/06/2020 sul proprio sito, si accorgeva che gli erano state cancellate le 52 giornate agricole dell'anno 2014;
B) Si precisa che l'istante svolge la professione di bracciante agricola da diversi anni ed è regolarmente iscritta negli appositi elenchi nominativi anagrafici previsti dalla normativa vigente, presso il Comune di residenza;
C) Nel 2014 il ricorrente ha lavorato per 52 giorni, per il periodo dal 06/10/2014 al 31/12/2014 alle dipendenze dell'azienda agricola di - MÀ IC Rosario con sede in Sant'Angelo di Brolo (ME) via del
Sole n. 19/A;
Con successivi ricorsi iscritti al RG nn. 3732/2020, 3930/2020, 4115/2020, 12/2022, 418/2021, 38/2021,
4843/2021, 800/2021, 3555/2021, 8/2022, 1631/2021, tutti riuniti, in corso di causa, al presente procedimento, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, e, 2019, nonché i provvedimenti di indebito per disoccupazione agricola per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, e, 2019.
Si rappresenta che con i giudizi RGN 418/2021, e, 1631/2021, la parte ricorrente ha impugnato lo stesso provvedimento di cancellazione dagli elenchi per l'anno 2019.
Concludeva per l'accoglimento dei ricorsi.
CP si costituiva non eccependo la decadenza ex art. dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, ma nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Dopo l'espletamento della prova testimoniale all'esito dell'odierna udienza, così come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa, e decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda, in relazione alla domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici, eccezione peraltro nemmeno
.CP avanzata dall'
Parte ricorrente, infatti, ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di mancata iscrizione negli elenchi per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Passando a scrutinare il merito, il ricorso è infondato e va rigettato, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni, e per le giornate cancellate indicate in ricorso, nonché al riconoscimento del diritto all'indennità di CP disoccupazione agricola per gli anni di cui in ricorso, e per cui l' chiede la restituzione.
CP La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non la ha iscritta a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
CP ha disconosciuto il rapporto di lavoro della ricorrente, a seguito di accertamento ispettivo, eseguito dai propri ispettori di vigilanza, con il verbale redatto e sottoscritto dagli stessi ed allegato in atti.
In particolare, dal detto verbale ispettivo sono emersi, con palmare evidenza, elementi di fittizietà del rapporto.
Orbene, a fronte di tali riscontri, la parte ricorrente aveva l'onere di dimostrare, con prova rigorosa,
l'esistenza del rapporto di lavoro, con tutti i caratteri tipici della subordinazione alle dipendenze della ditta
MÀ IC Rosario. Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori CP agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora | a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio". (Cass. n. 14642/2012;
n.14296/2011; n.493/2011).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992; n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto.
(Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, non ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per gli anni e per le giornate cancellate, necessarie al fine di ritenere la prestazione di CP disoccupazione agricola cui l' Ichiede la restituzione.
Invero, le dichiarazioni dei testi, vanno necessariamente poste a confronto con le obiettive, ed opposte, CP risultanze emerse a seguito del verbale ispettivo prodotto dall'
Vale la pena precisare, che in punto di valutazione delle prove, la Suprema Corte ha affermato che "il vizio di motivazione deducibile con il ricorso per Cassazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, non può consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte: in quanto sono riservati esclusivamente a quest'ultimo l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, potendo egli privilegiare, in via logica, alcuni mezzi di prova e disattenderne altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. (Cass. Civ. n.
6697/2009). Ha specificato altresì che "anche la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva". (Cass. 1554/2004; 1291272004;
16034/2002). Ha tuttavia avvertito che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l'apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso;
e che la relativa valutazione non può limitarsi all'esame isolato dei singoli elementi ma deve essere globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull'esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria (Cass. 10650/2008;
4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).
CP ha dichiarato di avere contenzioso contro l' e che Orbene, la teste escussa Testimone_1 '
l'odierna ricorrente è sua testimone.
La sua testimonianza è stata alquanto generica.
'Testimone_2 il quale ha riferito di essere Altrettanto generica è stata la deposizione del teste l'autista della ditta MÀ CC Rosario, di non potere ricordare con precisione il periodo di assunzione della ricorrente né i periodi di lavoro della stessa.
Ha riferito di avere visto lavorare la ricorrente nei terreni ubicati in Caronia, Capo D'Orlando, Milazzo,
Barcellona P.G., Ponte Naso e Sinagra.
Orbene da confronto delle due deposizioni, emerge che la teste Tes_1 ha riferito di lavorare insieme e nella stessa squadra di lavoro della ricorrente, ed ha elencato che i terreni di lavoro erano ubicati nei
Comuni di Sant'Angelo di Brolo, Sinagra, Per_1, Brolo e Per_2 di Piraino.
Terreni tutti completamente diversi ad eccezione di quello ubicato in Per_1.
Ciò premesso, sebbene i testi abbiano confermato tutte le circostanze capitolate in ricorso, gli stessi, per le motivazioni sopra indicate, non possono essere considerati attendibili da questo decidente.
Conseguentemente esse assumono valore recessivo rispetto alle risultanze del verbale ispettivo. (Corte di
Appello Messina, sezione lavoro, sentenza n.176/2017).
Pertanto, valutate le risultanze istruttorie, e, per le motivazioni di cui sopra, i ricorsi riuniti vanno rigettati.
Visto la dichiarazione in atti, essendo stati impugnati anche i provvedimenti di indebito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande CP
,contro l' disattesa ogni contraria istanza, proposte, con i ricorsi riuniti, da Parte_1 eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi riuniti;
2)Compensa le spese;
Così deciso in Patti, 19/09/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia