Rigetto
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/04/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03423/2025REG.PROV.COLL.
N. 02621/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2621 del 2024, proposto da
CR IS, SC RI, rappresentato da NU IS, PP RI, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Lazzini, Chiara Lembi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Panesi, NU Pellegrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II N18;
nei confronti
IU UT, NA UT, ET DI, EL NI, RL CE, IO AN, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00800/2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’avv. Silvagni, in delega dell’avv. Lembi, e l’avv. Panesi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. CR De TI e NU De TI, in qualità di genitore e legale rappresentante dei minori PP e SC RI, hanno impugnato l’ordinanza n. 650 del 2018, adottata dal Comune di Massa, in persona del dirigente responsabile del settore lavori pubblici, protezione civile, vigilanza edilizia, con cui è stato intimato ai proprietari dell’edificio di via Angelini, adiacente al liceo Felice Palma, di eseguire gli interventi necessari per la messa in sicurezza dell’immobile. In particolare hanno dedotto l’incompetenza del dirigente, l’assenza di un’adeguata istruttoria, la contraddittorietà del provvedimento rispetto agli esiti del giudizio civile in cui è stato accertato che il cedimento strutturale dell’edificio è stato causato dalla mancata manutenzione, da parte del Comune, del canale sotterraneo, di proprietà pubblica.
2.Il ricorso è stato rigettato. Nella sentenza del T.a.r. si legge che “il Comune ha pagato il risarcimento del danno subito dai proprietari degli immobili e ha posto in essere le attività manutentive ad esso spettanti, come riconoscono le stesse ricorrenti”, sicché “le situazioni rispetto alle quali il Comune è intervenuto nel 2006 e nel 2018 - pur avendo ad oggetto il medesimo edificio e pur essendo entrambe riconducibili ad una stessa esigenza di tutela della pubblica incolumità - presentano caratteristiche specifiche, in base alle quali sono stati quindi attivati poteri amministrativi differenti e adottate misure di diversa natura e portata”. Più precisamente si è ritenuto essere stato attivato un potere ordinario di gestione, attribuito, dalla legge e dal regolamento comunale, al dirigente a tutela dell’incolumità pubblica ed esercitabile anche laddove non sussistano i presupposti delle ordinanze contingibili ed urgenti; si è esclusa la carenza di istruttoria, tenuto conto del sopralluogo effettuato, come pure si è esclusa la contraddittorietà con il comportamento del Comune, che si è attivato per far fronte alla situazione, anche effettuando gli interventi a suo carico.
3. Le ricorrenti, unitamente a PP RI, medio tempore divenuto maggiorenne, hanno proposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo: 1) l’error in iudicando della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto correttamente applicati gli artt. 107 del T.U.E.L., 8 del regolamento comunale per la tutela della pubblica incolumità e 10 del regolamento comunale di polizia urbana, senza tenere conto della situazione emergenziale dell’immobile (ancora totalmente inagibile, in virtù dell’ordinanza adottata dallo stesso Comune nel 2006), che avrebbe imposto, pertanto, l’intervento del sindaco e non del dirigente e che, comunque, non consente ai privati di porre in essere opere pericolose, in assenza dei necessari, preliminari interventi dell’amministrazione pubblica; 2) l’error in iudicando della sentenza che ha ritenendo che i privati potessero realizzare direttamente le opere di risanamento del fabbricato condominiale (apposizione di palificazioni di rinforzo sul canale demaniale sottostante), nonostante la perdurante assenza degli interventi strutturali, di competenza del Comune (come accertato, ormai definitivamente, in sede civile), la persistente ordinanza di inagibilità, la pendenza dei giudizi promossi dai vari comproprietari, l’oggettiva impossibilità di intervenire sull’intero fabbricato, quali comproprietari solo di una parte (e, cioè, una delle cinque unità immobiliari che lo compongono).
4. Il Comune costituitosi ha concluso per l’infondatezza dell’appello.
5.Nel corso del giudizio di appello il minore SC RI è divenuto maggiorenne, ma l’evento, pur risultando dall’appello, non è stato dichiarato dal procuratore della parte costituita, interpellato all’udienza, sicché la circostanza non assume rilievo interruttivo (cfr. Cass., 4 agosto 2009, n. 17913, secondo cui l'art. 300 c.p.c. subordina l'effetto interruttivo del processo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall'evento previsto come causa d'interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore della parte che ne è colpita, restando esclusa vuoi la possibilità di rilievo d'ufficio dell'evento, vuoi la rilevanza della dichiarazione dell'evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito).
6. All’udienza pubblica del 3 aprile 2025 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
6. L’appello è infondato.
7. Deve essere rigettato il primo motivo, con cui si è denunciato l’error in iudicando della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto correttamente applicati gli artt. 107 del T.U.E.L., 8 del regolamento comunale per la tutela della pubblica incolumità e 10 del regolamento comunale di polizia urbana, senza tenere conto della situazione emergenziale dell’immobile (ancora totalmente inagibile, in virtù dell’ordinanza adottata dallo stesso Comune nel 2006), che avrebbe imposto l’intervento del sindaco e non del dirigente e che, comunque, non consente ai privati di porre in essere opere pericolose, in assenza dei necessari, preliminari interventi dell’amministrazione pubblica.
Come chiarito dalla giurisprudenza, al Sindaco compete il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti ai sensi degli articoli 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica ovvero di gravi pericoli per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, solamente quando si tratti di affrontare situazioni, di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico, mentre ai funzionari spetta il potere di ordinanza “ordinario”, afferente la gestione amministrativa, nel cui ambito ricadono i provvedimenti tipizzati atti a fronteggiare le esigenze prevedibili ed ordinarie, tra cui, oltre a quelli espressamente elencati nell’art. 107, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, gli atti previsti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco, come stabilito con norma di chiusura dalla lett. i dello stesso art. 107, comma 3 (Cons. St., sez IV, 13 luglio 2011 n. 4262; Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2006 n. 1537).
Il regolamento del Comune di Massa per la tutela della pubblica incolumità, all’art. 10.2, espressamente attribuisce al dirigente, “laddove non sussista una situazione di pericolo grave ed imminente” ovvero laddove la situazione non sia di urgenza tale da richiedere l’intervento straordinario del sindaco, il potere di adottare un’ordinanza con cui intimare ai soggetti responsabili gli interventi necessari al fine di prevenire pericoli che minacciano la pubblica incolumità.
Nel caso di specie, correttamente il giudice di primo grado ha ricondotto il provvedimento adottato al potere ordinario di gestione attribuito al dirigente, che non è, contrariamente alla prospettazione difensiva dei ricorrenti, escluso dalla situazione di pericolo e dall’inagibilità dell’immobile, ancora in essere in virtù del provvedimento del 2006, mai revocato, ma soltanto da una situazione di pericolo eccezionale, di gravità ed imminenza tale da richiedere un intervento straordinario. Del resto, proprio il lungo lasso temporale trascorso dal provvedimento di inagibilità dell’immobile è sintomatico di un pericolo ormai cronico e prevedibile, che può essere gestito con provvedimenti ordinari invece che con il ricorso a quelli straordinari. A ciò si aggiunga, peraltro, che l’ordinanza impugnata è diretta a neutralizzazione il pericolo esterno all’immobile, che incombe sugli utenti della strada confinante, la cui gravità ben può essere inferiore rispetto al pericolo interno all’immobile, che ha giustificato l’ordinanza del sindaco nel 2006.
Per completezza, deve osservarsi che l’ordinanza in esame ha prescritto la rimozione delle parti pericolanti dell’immobile e la pulizia della vegetazione che invade la sede stradale, oltre all’espletamento delle verifiche necessarie per l’individuazione delle opere necessarie per il risanamento dell’immobile: non si tratta, dunque, di attività pericolose. L’individuazione delle opere di risanamento, tramite il coinvolgimento di tecnici, fa, peraltro, salva l’autonomia privata dei ricorrenti, posto che il Comune non ha imposto in via autoritativa i lavori da eseguire. Né la relazione richiesta può ritenersi superflua alla luce delle consulenze e perizie espletate nel contenzioso civile che, secondo quanto riferito nell’appello, si limitano a descrivere lo stato dei luoghi.
8. Pure è infondato il secondo motivo, con cui si è denunciato l’error in iudicando della sentenza che ha ritenuto che i privati potessero realizzare direttamente le opere di risanamento del fabbricato condominiale (apposizione di palificazioni di rinforzo sul canale demaniale sottostante), nonostante la perdurante assenza degli interventi strutturali, di competenza del Comune (come accertato, ormai definitivamente, in sede civile), la persistente ordinanza di inagibilità, la pendenza dei giudizi promossi dai vari comproprietari, l’oggettiva impossibilità di intervenire sull’intero fabbricato, in quanto comproprietari solo di una parte (e, cioè, una delle cinque unità immobiliari che lo compongono).
Contrariamente alla prospettazione difensiva degli appellanti, la sentenza di primo grado ha accertato l’esecuzione, da parte del Comune, dei lavori di sua competenza, idonei a rimuovere, almeno in parte, le cause che hanno determinato la situazione di pericolo. In proposito è opportuno sottolineare che non vi è un diverso accertamento in sede civile in quanto, da un lato, la sentenza della Corte di appello di Genova n. 625 del 2016 ha ridotto l’entità del risarcimento del danno a carico del Comune nei confronti dei ricorrenti proprio in considerazione del concorso colposo di questi ultimi per problematiche attinenti alla progettazione e realizzazione dell’immobile, di loro esclusiva competenza, e che, dall’altro lato, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si è ancora concluso con sentenza definitiva.
Deve, inoltre, sottolinearsi che, con la censura formulata, gli odierni appellanti assumono che il Comune abbia imposta loro opere di sua competenza, relative ai canali demaniali: tale prescrizione non si rinviene, tuttavia, nell’ordinanza impugnata, che rimette all’individuazione, da parte degli stessi destinatari, le opere da effettuare per risanare l’immobile di loro proprietà.
Neppure le altre circostanze allegate sono idonee a rendere il provvedimento illegittimo per contraddittorietà o carenza di istruttoria, atteso che l’inagibilità dell’immobile ne esclude il possibile utilizzo, ma non ne impedisce certamente la messa in sicurezza. Infine, l’ordinanza è rivolta non solo gli odierni appellanti, ma anche agli altri comproprietari del fabbricato. Ad ogni modo, la comproprietà non esonera i soggetti coinvolti dagli obblighi connessi alla titolarità del diritto, restando irrilevanti nella sfera esterna le eventuali problematiche di gestione.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda, del contenzioso anche in sede civile e delle pregresse responsabilità del Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
Rigetta l'appello.
Dichiara integralmente compensate le spese di questo giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO