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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10112/2023 RG fissata all'udienza del 18/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
CORLIANO' ALESSANDRA
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che in data 9/11/2021 presentava all' domanda n. 3930907903963 volta a ottenere l'accertamento CP_1 dell'invalidità civile con conseguente riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
In data 20/12/2021, la ricorrente veniva sottoposta a visita ambulatoriale da parte della
Commissione medica. Quest'ultima riconosce alla ricorrente la qualità di INVALIDO ultrassessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave al 100%;
Dato l'esito negativo della fase amministrativa veniva presentato ricorso per atpo n.
5831/22 rg per il riconoscimento della predetta indennità. Anche in questa fase non
1 veniva riconosciuto quanto richiesto in quanto il ctu nella consulenza depositata il
21.06.2023 confermava il precedente giudizio medico-legale.
Formulato tempestivo dissenso, è stata proposta la presente opposizione.
nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. In corso di giudizio, è CP_1 stata disposta nuova ctu.
Il consulente nominato ha fatto presente che:
DIAGNOSI E GIUDIZIO MEDICO-LEGALE artrosi poliarticolare: (cod. 7010 = 40%) patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e delle grosse articolazioni di aaii e responsabile della necessità di ausilio da parte di terzi per l'assunzione della stazione eretta, la realizzazione dei passaggi posturali e la deambulazione;
k vescicale: patologia neoplastica dell'apparato urinario trattata chirurgicamente;
attualmente in follow-up clinico e strumentale negativo per recidiva e/o diffusione metastatica esiti di isterectomia: esiti stabilizzati di pregresso intervento a carico dell'apparato riproduttivo a scarsa incidenza funzionale. ipoacusia: patologia della sfera neurosensoriale caratterizzata da una riduzione della capacità uditiva;
nel caso in esame documentata da esame audiometrico, a moderata incidenza funzionale, udito sociale parzialmente compromesso.
CONCLUSIONI
L' insieme di tali patologie determina un giudizio medico legale di invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua per la deambulazione e lo svolgimento dei normali atti della vita quotidiana;
la decorrenza di tale riconoscimento dal marzo 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello osteoarticolare in particolare (vedi referto visita fisiatrica su citato), determinante per il diritto al beneficio.
Le conclusioni del ctu possono essere fatte proprie da questo giudice in quanto analizzano compiutamente lo stato sanitario della ricorrente. Invero egli tiene conto del complesso quadro patologico e ne determina altresì la decorrenza a partire dal marzo 2024 alla luce
2 del peggioramento del quadro generale (in particolare di quello osteoarticolare, determinante ai fini del beneficio).
Va precisato che, rispetto alla condanna richiesta, questo giudice ritiene che l'accertamento dei requisiti extra-sanitari possa e debba essere condotto ai soli fini della sussistenza dell'interesse ad agire e che, in sede di opposizione, la condanna all'erogazione della prestazione in questo tipo di controversie non sia più possibile alla luce di Cass.
9876/2019.
Pertanto la presente pronuncia si limita all'accertamento dello stato sanitario con la decorrenza indicata in CTU (marzo 2024). Considerato che il riconoscimento con diversa decorrenza della prestazione costituisce una forma di accoglimento parziale della domanda (e quindi di soccombenza parziale) si ritiene conforme a diritto compensare le spese di lite (cfr. Cass. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la "soccombenza" costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale. La stessa giurisprudenza ha ammesso che: il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta non è riconoscimento del diritto richiesto: non è accoglimento bensì reiezione della domanda iniziale (Cass. 16821/2005). E' solo la peculiarità della norma (e il suo ambito di tutela sotteso all'art. 38 Cost.) che consente di prendere in considerazione le sopravvenienze sanitarie. Pertanto, in questo specifico settore, si ritiene che il riconoscimento successivo della decorrenza consenta la compensazione delle spese anche dopo SU 32061/2022.
Le spese di consulenza vanno poste a carico di CP_1
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P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10112/2023, così provvede: accoglie il ricorso per quanto in motivazione e per l'effetto accerta la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data da marzo 2024; spese compensate;
spese di ctu a carico di CP_1
Lecce, 19/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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