Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/04/2025, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
così composta: Benedetta HE de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5209 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. all'udienza del giorno 14.4.2024 tra cod. fisc. , in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 avv. Nicola Rubino, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monzambano n. 10, presso gli uffici della Direzione Generale, rappresentata e difesa dagli avv. Vincenzo Arena e Gaia Silvi, iscritti all'Elenco Speciale Avvocati
[...]
per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
Pt_1
-appellante- e (cod. fisc. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 13, presso lo studio degli avv.
Pierluigi Piselli e Ugo Altomare, che la rappresentano e difendono per pro- cura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e rispo- sta in appello;
-appellata- e
Controparte_2
-appellata contumace-
OGGETTO: appalti pubblici sopra soglia di rilevanza comunitaria.
- accogliere il presente appello e, in riforma della sentenza n. 3044/2022 del Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, negli specifici punti indicati nel corpo del presente atto, accogliere tutte le domande formulate d per tutti i motivi di cui al presente atto;
Parte_1
- per l'effetto, revocare, annullare e/o comunque dichiarare privo di ogni ef- fetto giuridico il Decreto ingiuntivo n. 19228/2017 emesso dal Tribunale di Roma, per le ragioni esposte nel presente atto, condannando, per l'effetto, la alla restituzione di quanto pagato da in Controparte_1 Pt_1 via provvisoria, oltre interessi;
- in via subordinata, dichiarare la responsabilità di per il man- CP_2 cato pagamento delle somme dovute all garantendo e/o manlevando CP_1
e, comunque, tenendo indenn da qualsiasi conseguenza derivante dal Pt_1 presente giudizio e per l'effetto condannarla al pagamento di quanto corri- sposto d all in via provvisoria, oltre interessi. Pt_1 CP_1
In ogni caso, con condanna della , al pagamento Controparte_1 dei compensi di Avvocato dei due gradi di giudizio oltre al rimborso delle spese generali, ulteriori accessori ed oneri riflessi come per legge». per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Controparte_1 contrariis reiectis,
1. In via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello d in quanto Pt_1 precluso dal giudicato formatosi sul capo principale della sentenza, non im- pugnato;
2. In ogni caso, respingere l'appello d in quanto improcedibile, Parte_1 inammissibile e, comunque, totalmente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 3044/22;
3. Con vittoria delle spese di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. Con contratto in data 10.8.2015 la ha stipulato Controparte_1 con la un contratto di subappalto per l'esecuzione di movimenti CP_2
2 di materiale, per le categorie di lavori OG3 e OG6, in relazione all'attuazione dell'appalto integrato di “Adeguamento al Tipo B (4 corsie) dell'itinerario Sassari-Olbia Lotto 6”, aggiudicato alla subappaltante (in qualità di manda- taria di un'A.T.I. appositamente costituita per l'esecuzione di tale appalto) da parte dell' (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte appellata – primo Parte_1 grado di giudizio).
2. In data 18.4.2016 le stesse parti hanno stipulato un Addendum al sud- detto contratto di subappalto, con cui, ad integrale modifica dell'art. 7 dell'accordo originario, hanno pattuito il pagamento diretto del subappalta- tore da parte della stazione appaltante, prevedendo che “La liquidazione dell'importo maturato per i lavori eseguiti sarà eseguita direttamente dall'Ente Appaltante nei tempi previsti per i pagamenti dei SAL Parte_1 dell'Appaltatore” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio)
3. In data 21.6.2016 l' preso atto del parere favorevole Parte_1 espresso dal R.U.P., ha comunicato il proprio “nulla osta” alla modifica con- trattuale sopra indicata (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
4. La ha regolarmente eseguito le prestazioni Controparte_1 previste dal contratto di subappalto, circostanza questa pacifica, e quindi è divenuta creditrice della somma complessiva di € 199.551,66, oltre agli in- teressi a norma di legge, relativa a lavori contabilizzati nei SS.AA.LL. nn. 12,
13, 14 e 15, per i quali sono stati emessi i relativi certificati di pagamento e le fatture (v. docc. da n. 5 a n. 12 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
5. L' non ha provveduto al saldo degli importi fatturati dalla su- Parte_1 bappaltatrice per i lavori eseguiti, sicché quest'ultima ha diffidato la stazione appaltante di provvedere al pagamento, entro un termine di sette giorni, della somma complessiva di € 199.551,66, oltre agli interessi maturati e maturandi secondo le decorrenze e i tassi previsti dal d.lgs. n. 231/2002, e successive modificazioni e integrazioni, con lettera di diffida del 21.6.2017
(v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
6. Perdurando il mancato pagamento da parte dell' la Parte_1 [...] ha chiesto al Tribunale di Roma, ai sensi degli artt. 633 Controparte_1
3 e segg. c.p.c., di emettere un decreto ingiuntivo relativamente agli importi dovuti.
7. Con decreto n. 19228/2017 del 17.8.2017 il Tribunale di Roma ha così ingiunto all' di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui Parte_1 al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 199551,66; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a., rimborso forfettario delle spese ge- nerali ed oltre alle successive occorrende”.
8. Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificatole in data 7.9.2017, ha proposto opposizione l' chiedendo l'accoglimento delle se- Parte_1 guenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'istanza spiegata contestual- mente con il presente atto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- IN VIA PRELIMINARE, IN RITO: qualora si ritenesse non integrato il contraddittorio con la chiamata di terzo effettuata con la notifica del presente atto al creditore originario , voglia autorizzare la chiamata della società ai CP_2 CP_2 sensi dell'articolo 269 c.p.c. all'esito dell'udienza di prima comparizione ovvero con differimento ad altra udienza;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: revocare, annullare e/o porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 19228/2017 emesso dal Tribunale di Roma, per i motivi di cui supra.
- IN VIA SUBORDINATA: dichiarare la responsabilità di per il mancato CP_2 pagamento delle somme dovute all manlevando, garantendo Controparte_1
e tenendo comunque indenne da qualsiasi conseguenza derivante dal pre- Pt_1 sente giudizio.
(…) Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
9. L'opponente ha dedotto, tra l'altro, che: a) la non le avrebbe CP_2 trasmesso, in tutto o in parte, le documentazioni necessarie ai fini del paga- mento delle subappaltatrici;
b) poiché la è stata posta in ammi- CP_2 nistrazione straordinaria, un eventuale pagamento effettuato da parte dell' senza l'autorizzazione del Commissario Straordinario o Parte_1 dell'Autorità Giudiziaria comporterebbe la lesione della par condicio credito- rum;
c) la responsabilità dell'omesso adempimento dovrebbe essere addebi- tata esclusivamente alla CP_2
4 10. Si è costituita nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. la
[...]
che ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Roma, contrariis reiectis: (…) 3. Nel merito, re- spingere l'opposizione d giacché infondata in fatto ed in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 19228/2017; 4. In subordine, nel me- rito, condannare in solido con al pagamento in favore di Parte_1 CP_2 della somma, accertata in corso di giudizio, di cui risulta CP_1 CP_1 debitore nei confronti del convenuto in opposizione, oltre agli interessi a norma di legge;
5. In ulteriore subordine, nel merito, condannare al pagamento Parte_1 in favore di della somma complessiva di € 148.529,00 Controparte_1
(di cui alle fatture n. 3/1 del 31 gennaio 2017 e n. 17/1 del 28 febbraio 2017), oltre agli interessi legali dalla data di emissione di ciascuna fatturazione e agli inte- ressi moratori a norma del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231; 6. In ulteriore subordine, nel merito, condannare, ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., al pagamento Parte_1 in favore di della somma complessiva di € 199.551,66; Controparte_1
7. Con vittoria delle spese di lite sia della fase monitoria, sia della fase di merito conseguente all'opposizione d . Parte_1
11. All'udienza del 15.2.2018 il giudice designato ha autorizzato l'
[...] alla chiamata in causa della la quale, tuttavia, all'esito Pt_1 CP_2 delle formalità di rito, non si è costituita in giudizio.
12. Con ordinanza in data 20.2.2019, “ritenuto che il rapporto processuale si instaura direttamente con la notifica della citazione per chiamata di terzo e che la parte chiamata risulta all'atto della notifica in amministra- CP_2 zione straordinaria con declaratoria di stato di insolvenza, fatto questo che comporta la necessaria interruzione del procedimento, ritenuto che l'oppo- sizione da parte dell'opponente non appare allo stato fondata su prova scritta ovvero di pronta soluzione fatto che comporta, indipendentemente dall'interruzione del procedimento, una immediata pronuncia nel subproce- dimento cautelare relativo alla provvisoria esecutorietà e che quindi il de- creto ingiuntivo opposto debba essere munito della provvisoria esecutorietà;
ritenuto che
il contratto di cui è causa afferisce a più ampio contratto di appalto per l'ammontare complessivo di 78 milioni di euro, fatto questo che fa ricadere il contratto di appalto pubblico de quo nella competenza funzio- nale del tribunale delle imprese”, il giudice designato del Tribunale di Roma ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 19228/2017 del 17.8.2017 e, inoltre, ha dichiarato interrotto il giudizio, rilevando come
5 si trattasse di causa rimessa alla cognizione della Sezione Specializzata in Materia di Impresa.
13. Con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 29.4.2019, l'
[...] ha riassunto il giudizio nei confronti della e Pt_1 Controparte_1 della in amministrazione straordinaria. Con decreto del CP_2
9.5.2019 il giudice istruttore del Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 14.11.2019, assegnando al ricorrente termine per la notifica alle
contro
- parti del ricorso e del decreto.
14. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.10.2019, la si è costituita nel giudizio riassunto. Controparte_1
15. Con sentenza n. 3044/2022 del 24.2.2022 il Tribunale di Roma – Se- zione Specializzata in Materia di Impresa ha così statuito: “- rigetta l'opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n. 19228 del 17 agosto 2017
- Condann a rifondere PERS. Pt_1 Parte_2
DEL L.R.P.T. le spese di lite per complessivi euro 14.500,00 di cui euro 3.000,00 per lo studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 5.000,00 per la fase istruttoria ed euro 4.500,00 per la fase decisoria. Iva al 22% spese generali al 15% e CPA».
16. Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello, con atto di citazione notificato in data 23.9.2022, l' svolgendo Parte_1 le censure riportate di seguito e concludendo come riportato in epigrafe.
17. Nel presente grado di giudizio si è costituita la Controparte_1
che ha preliminarmente eccepito il giudicato in ordine alla statuizione
[...] da parte del Tribunale di Roma, con la sentenza appellata, dell'essere avve- nuta con l'Addendum in data 14.6.2016, una cessione di credito futuro (ve- nuto in essere prima della messa in amministrazione straordinaria della cre- ditrice cedente), e comunque ha contestato la fondatezza delle censure e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione.
18. La in amministrazione straordinaria, pure ritualmente evo- CP_2 cata nel presente grado di giudizio, non si è costituita e, non essendo inter- venuta tale dichiarazione alla precedente udienza, con la presente sentenza ne deve essere dichiarata la cotumacia.
6 19. Con il primo motivo di appello l' deduce l'erronea applica- Parte_1 zione e interpretazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 da parte del giudice di primo grado, in quanto “la società appaltatrice si trova in CP_2 regime di amministrazione straordinaria e dunque i crediti vantati dall'appal- tatore devono essere liquidati integralmente allo stesso. (…) È evidente, per- tanto, come non abbia potuto effettuare il pagamento delle somme Pt_1 oggetto del presente giudizio, poiché avrebbe violato la normativa sull'am- ministrazione straordinaria. L'esecuzione del pagamento avrebbe di certo leso la par condicio creditorum (…)”.
20. In particolare, l'appellante deduce che, conseguentemente, “a nulla rileva quanto esposto dal Tribunale nella sentenza di primo grado, riguardo il fatto che la è stata dichiarata insolvente con sentenza del 20 giugno CP_2
2017, quand aveva già emesso tutti i certificati di pagamento e le CP_1 fatture, poich non poteva ovviamente procedere al pagamento”. Pt_1
21. Secondo la poiché la sentenza di primo grado Controparte_1 ha deciso di respingere l'opposizione ex art. 645 c.p.c. proposta dall'
[...]
evidenziando come il credito oggetto di giudizio le sia stato ceduto Pt_1 dalla (all'epoca in bonis) con l'Addendum del 18.4.2016, e in CP_2 particolare tale accordo deve essere qualificato come una cessione del cre- dito futuro ai sensi dell'art. 1260 c.c., producendo dunque i suoi effetti al momento in cui il credito è effettivamente sorto, all'atto della formalizzazione dei certificati di pagamento nn. 12-15, ovvero in una data certamente ante- riore al 20.6.2017, giorno in cui è stata pubblicata la sentenza n. 94 che ha dichiarato l'insolvenza della CP_2
22. La Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Roma ha ritenuto che:
“allorquando e hanno stabilito con addendum del 18 aprile 2016 CP_2 CP_1 che 'La liquidazione dell'importo maturato per i lavori eseguiti sarà eseguita diret- tamente dall'Ente Appaltante nei tempi previsti per i pagamenti dei Parte_1
SAL dell'Appaltatore' abbiano dato luogo ad un accordo di cessione del credito futuro astrattamente inquadrabile nell'alveo dell'art. 1260 c.c.
Il creditore ceduto ha quindi prestato il proprio assenso ai sensi dell'art. 1264 con atto formale del 21 giugno 2016.
Facendo applicazione dei criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c., e indagando sulla comune volontà dei contraenti, va osservato come la cessione del credito sia intervenuta difatti allorquando l era ancora sottoposta ad amministrazione CP_2
7 giudiziaria ex lege 159/2011 (sulla scorta di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata) ed era quindi commissariata e nella sostanziale indisponibilità del pro- prio patrimonio. La cessione del credito derivante dal subcontratto rispondeva quindi per tutti i contraenti alla duplice finalità di garantire la prosecuzione dei lavori appaltati (con beneficio della cedente che vedeva salvaguardato il proprio impegno con e pari garanzia di pagamento per la cessionaria, che salvaguardava il Pt_1 proprio credito verso un soggetto certamente maggiormente solvente. E ciò anche a vantaggio di che non subiva ulteriori ripercussioni dalla immobilizzazione Pt_1 della mandataria dell'ATI”.
23. In altri termini, il giudice di primo grado ha ritenuto che il credito sia entrato nella sfera giuridica di prima dell'apertura Controparte_1 della procedura concorsuale nei confronti della cedente (nel CP_2 caso in esame, in ragione della disciplina applicabile, con l'adozione del de- creto del MISE dell'8.6.2017: v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), sicché non vi è stata alcuna alterazione della par condicio creditorum. E, quindi, che l' ben avrebbe potuto pagare Parte_1 in ragione di tale avvenuta cessione e del sorgere dei crediti ceduti prima della dichiarazione di insolvenza della cedente (“nel caso oggi all'esame del collegio appare documentata la conclusione dei lavori da parte dell CP_1 con SAL di data rispettivamente gennaio, febbraio e marzo 2017”), essendo dunque entrati tali crediti nella sfera giuridica di Controparte_1 in una data certamente anteriore al 20.6.2017, giorno in cui è stata pubbli- cata la sentenza n. 94 che ha dichiarato l'insolvenza d (meglio, CP_2 come si è detto sopra, con l'adozione del decreto del MISE in data 8.6.2017, che ha ammesso tale società alla procedura di amministrazione straordinaria ex art. 2, co. 2, del d.l. n. 347/2003).
24. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che non fosse ostativo al pagamento da parte dell'
[...] del credito ingiunto (prima che il Tribunale concedesse l'esecuzione Pt_1 provvisoria al decreto ingiuntivo, poi confermato dalla sentenza appellata) al pagamento delle somme oggetto di lite “anche a causa del mancato invio da parte della società appaltatric a della documentazione neces- CP_2 Pt_1 saria”.
25. Parte appellante censura, dunque, la decisione della Sezione Specializ- zata del Tribunale di Roma laddove ha evidenziato che “le questioni relative alla mancata consegna della documentazione conclusiva da parte della
8 non appaiono dirimenti atteso che parte opponente giammai conte- CP_2 sta la corretta esecuzione dei lavori, sicché un tale inadempimento non po- trebbe qualificarsi come rilevante e comunque giustificativo di un mancato pagamento ex art. 1460 c.c.”.
26. Con il terzo motivo di appello l'appellante contesta la “mancata motiva- zione sulla pur eccepita carenza dei requisiti di emissione del decreto ingiun- tivo in oggetto”, giacché “nel caso di specie risultano del tutto assenti tutti i requisiti di esigibilità del credito in quanto, come sopra evidenziato, o le fatture non risultano pervenute o la TE non ha provveduto a richiedere il pagamento del subappaltatore ricorrente sulla base dell'addendum contrat- tuale”.
27. I tre motivi di appello sopra riportati devono essere esaminati congiun- tamente in quanto strettamente connessi tra loro, anche in relazione alla dedotta sussistenza alla preclusione all'esame degli stessi, e soprattutto del primo, in ragione di un giudicato in ordine alla qualificazione giuridica dell'Addendum in data 18.4.2016 operata dal giudice di primo grado.
28. Ad avviso di questo giudicante, non sussiste la preclusione dedotta dalla creditrice appellata. Come deduce parte appellante, l' con il Parte_1 primo motivo di appello, ha contestato integralmente la ricostruzione ope- rata dal giudice di primo grado, con la sentenza appellata, laddove ha rite- nuto non rilevante, al fine di ritenere il diritto della subappaltatrice a conse- guire il pagamento ai sensi dell'art. 118, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006, che questa abbia emesso le fatture prima della messa in amministrazione straor- dinaria della CP_2
29. È vero che – come afferma l'odierna appellata costituita – alla base del rigetto dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. avanzata dall sia l'in- Parte_1 quadramento dell'Addendum nella categoria degli atti di cessione di credito futuro (e il conseguente avvenuto trasferimento del diritto in data anteriore alla dichiarazione di insolvenza), e non anche – o, almeno non direttamente
– l'applicazione dell'art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Al contempo, però, il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla stazione appal- tante si fonda anche sull'avere ritenuto che i crediti vantati dalla
[...] siano divenuti esigibili prima dell'avvenuta dichiarazione di Controparte_3
9 insolvenza della e che per questo l' era obbligata a CP_2 Parte_1 dare esecuzione all'Addendum del 18.4.2016.
30. Come deduce la stessa parte appellata, nel caso di cessione di crediti futuri, il trasferimento del credito ceduto si verifica soltanto nel momento in cui questo viene ad esistenza in quanto, anteriormente, il contratto di ces- sione, pur essendo perfetto e opponibile, esplica efficacia meramente obbli- gatoria. Pertanto, nel caso di cessione di crediti futuri e di sopravvenuto fallimento del cedente, la cessione, anche se sia stata tempestivamente no- tificata o accettata ex art. 2914, n. 2), c.c., non è opponibile al fallimento se, alla data della dichiarazione di fallimento, il credito non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione (cfr. Cass. civ., Sez. III,
17.1.2012, n. 551; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.2.2020, n. 5616; Cass. civ., Sez. I, ord., 24.7.2024, n. 20477).
31. Tuttavia, una cosa è quando il credito è sorto e altra cosa è quella in cui
– secondo l'assunto di parte appellante – lo stesso sarebbe divenuto esigi- bile, con conseguente legittimità del pagamento alla subappaltatrice, anche in applicazione dell'art. 118, co. 3, del d.lgs. n. 193/2006, come deduce parte appellante, o comunque in esecuzione dell'Addendum del 18.4.2016.
32. Nel caso in esame il credito della nei confronti della CP_2 [...]
ceduto alla è sorto prima che la cedente Pt_1 Controparte_1 venisse posta in amministrazione straordinaria. In particolare, non è possibile sostenere – come ha fatto parte appellante – che il credito in questione non sarebbe sorto in quanto la non avrebbe mai trasmesso la do- CP_2 cumentazione richiesta dall'art 2 dell'Addendum, che era necessaria per po- tere effettuare le dovute verifiche propedeutiche all'emissione del paga- mento richiesto, verifiche che solo se positive avrebbero fatto sorgere il cre- dito a favore di Controparte_1
33. In verità, la suddetta disposizione contrattuale – accettata dall'
[...] con nota del 21.6.2016, come si è detto sopra – prevede esclusiva- Pt_1 mente che la provvedesse a trasmettere all Controparte_1 [...] le fatture, e segnatamente “la (…) fattura redatta secondo le indica- Pt_1 zioni di seguito riportate, unitamente ad apposita nota di trasmissione in cui si dichiara che l'importo di cui alla fattura allegata è relativo a tutte le lavo- razioni eseguite nel mese di competenza, citando il corrispondente SAL che
10 l'Ente Appaltante ha redatto all'Appaltatore nello stesso mese di compe- tenza” (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
34. Le fatture suddette risultano redatte in conformità a quanto previsto da tale accordo (v. docc. nn. 9, 10 e 11 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio)
35. Nel proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo n. 19228/2017 emesso il 17.8.2017 dal Tribunale di Roma, l' Parte_1 ha dedotto che: “
❖ Fattura n. 3/1 del 31 gennaio 2017 dell'importo di Euro 69.962,95
❖ Fattura 17/1 del 28 febbraio 2017 dell'importo di Euro 78.566,05
Con riguardo a tali fatture l'ATI appaltatrice, ovvero la societ si è limitata a CP_2 trasmetterle ad richiedendone il pagamento in relazione alle lavorazioni di Pt_1 cui ai SAL 17 e 18, ma non ha mai provveduto a fronte di tali SAL ad emettere le relative fatture elettroniche relative alla quota di sua competenza e quelle relative alle lavorazioni dei subappaltatori nei limiti della quota parte del 40% così come richiesto sia dell'addendum al contratto che dalla delegazione di pagamento.
❖ Fattura 22/1 del 31 marzo 2017 dell'importo di Euro 15.510,98
❖ Fattura 34/1 del 20 aprile 2017 dell'importo di Euro 35.511,68.
Per ciò che concerne codeste ultime due fatture menzionate, non risulta essere mai pervenuta alla societ neanche alcuna richiesta di pagamento diretto ai Parte_1 subappaltatori da parte dell'ATI appaltatrice, pertanto nessuna responsabilità ri- guardo eventuali mancati pagamenti può essere imputata a Codesta società, in vio- lazione oltre che dell'atto di delegazione di pagamento anche dell'articolo 2 del
[...]
stipulato fra e che stabilisce espressamente la CP_4 CP_2 Controparte_1 necessità ch riceva la documentazione da parte dell'ATI appaltatrice ai fini del Pt_1 pagamento delle società subappaltatrici, circostanza non verificatasi nel caso di spe- cie”.
36. Con riguardo alle prime due fatture, dunque, la stessa rico- Parte_1 nosce la trasmissione delle stesse da parte della l'indicazione CP_2 dei SAL a cui si riferivano (riscontrabile dall'esame delle fatture stesse, pe- raltro) e la richiesta di pagamento.
37. La deduzione per cui non sarebbe stata indicata la quota delle lavora- zioni spettante alle subappaltatrici è – con tutta evidenza – priva di ogni pregio laddove solo si consideri che si tratta di fatture emesse dalla subap- paltatrice all'ordine della stazione appaltante, in ragione di quanto pattuito con l'Addendum accettato dall' a modifica del contratto di Parte_1
11 subappalto, e sono relative a lavorazioni effettuate esclusivamente dalla
[...]
Parte_3
38. Con riguardo, poi, alle ultime due fatture l' ha dedotto che la Parte_1 subappaltatrice non avrebbe richiesto il pagamento di tali importi, laddove
– con tutta evidenza – la stessa trasmissione delle stese all'appaltatrice, vale a dire alla (la quale le ha pacificamente trasmesse all' CP_2 [...]
, implica la richiesta di pagamento delle stesse dall'obbligata, senza Pt_1 che peraltro un'espressa domanda in tale senso fosse prevista dall'art. 2 dell'Addendum in data 18.4.2016.
39. Parte appellante deduce come le Sezioni Unite della Suprema Corte, pro- nunciandosi sull'operatività del meccanismo previsto dall'art. 118, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006 - che consente la sospensione dei pagamenti di con- tratto, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati dall'appaltatore verso il subappaltatore - nella peculiare ipotesi di fallimento di quest'ultimo, chia- rendo che il meccanismo in questione opera nell'ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un'impresa in bonis, mentre non è applicabile nel caso in cui sia intervenuta una procedura concorsuale – in particolare la di- chiarazione di fallimento – a carico dell'appaltatore, con conseguente scio- glimento del contratto. In tale ultima ipotesi, infatti, il corrispettivo dell'ap- palto per le prestazioni eseguite sino all'intervenuto scioglimento del con- tratto è dovuto al curatore, e il subappaltatore deve essere considerato cre- ditore concorsuale dell'affidatario, con conseguente possibilità di recupero del credito nel rispetto della par condicio creditorum, nell'ordine delle cause di prelazione e senza che possa essergli riconosciuta l'ammissione in prede- duzione (cfr. Cass. civ., S.U., 2.3.2020, n. 5685).
40. Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, co. 3, d.lgs. n. 163/2006, dunque, attiene al solo appalto in corso con un'impresa in bonis, non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della di- chiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza ipso iure, ai sensi degli artt. 81 l.fall. (disciplina applicabile ratione temporis) e 140, co. 1, del sud- detto decreto legislativo, lo scioglimento del contratto, fattispecie idonea a travolgere anche l'eventuale patto successivo e accessorio mirato a rimodu- lare il programma negoziale, ancorché il patto in parola configuri un mandato in rem propriam (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 27.7.2022, n. 23522).
12 41. Soprattutto, lo scioglimento ipso iure del contratto, a seguito della di- chiarazione di fallimento dell'appaltatore, ai sensi degli artt. 81 l.fall. e segg., fa venire meno venir meno la vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto.
42. Quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (a cui hanno dato seguito le pronunce della Prima Sezione) con riguardo al fallimento della stazione appaltante trovano applicazione anche nel caso in cui l'impresa appaltatrice di opere pubbliche sia posta in amministrazione straordinaria. Anche in tale caso il contratto della creditrice ammessa all'amministrazione straordinaria con la Pubblica Amministrazione si scioglie e il credito per le prestazioni eseguite fino a quel momento è immediatamente esigibile;
la sta- zione appaltante non può sospendere i pagamenti all'appaltatrice e, segna- tamente, non può adoperare il potere di sospensione dei pagamenti ex art. 118, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006, che viene in rilievo solo in costanza di un rapporto di appalto con un'impresa in bonis. Ne deriva che, anche qualora l'appaltatrice sia ammessa all'amministrazione straordinaria, il credito del su- bappaltatore è un normale credito concorsuale da soddisfare nel rispetto della par condicio creditorum e dell'ordine delle cause legittime di prelazione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 10.9.2021, n. 24472).
43. Non assume alcuna rilevanza che, nel caso in esame, il pagamento diretto alla subappaltatrice da parte della stazione appaltante sia stato previsto suc- cessivamente, con l'Addendum del 18.4.2016, introducendo una modifica contrattuale approvata dalla stazione appaltante in data 21.6.2016. A ben considerare, tale modifica contrattuale, e quindi la disposta cessione di un credito futuro – secondo la qualificazione che ne ha dato il giudice di primo grado – alla subappaltatrice da parte della in tanto è stata CP_2 possibile in quanto prevista dall'art. 118, co. 3, del d.lgs. n. 163/2006, trat- tando di un appalto pubblico.
44. Inoltre, a prescindere dalla qualificazione come cessione di credito futuro della pattuizione aggiuntiva del 18.4.2016, i crediti “ceduti” sono sorti sì in un momento anteriore a quello dell'ammissione della alla pro- CP_2 cedura di amministrazione straordinaria, ma pur sempre nell'ambito del con- tratto di appalto stipulato dalla cedente con l' Ne consegue che, Parte_1
13 anche ritenendo il giudicato in ordine a tale qualificazione dell'Addendum, l'adempimento da parte della stazione appaltante delle obbligazioni nascenti con l'adesione allo stesso è inciso dall'avvenuta risoluzione ipso iure dello stesso in ragione della messa in amministrazione straordinaria della TE S.p.A.
45. L'appello proposto dall' è dunque fondato e la domanda di Parte_1 condanna proposta dalla nei confronti Controparte_5 dell'odierna appellante con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 10.7.2017 deve essere dichiarata improcedibile per essere intervenuta l'ammissione all'amministrazione straordinaria della CP_2
46. Del resto, non si può non rilevare come la Controparte_5 fosse consapevole di essere divenuta creditrice concorsuale dell'appaltatrice tanto da avere domandato l'ammissione al passivo della (v. doc. CP_2 nn. 14 e 15 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
47. Resta assorbito il quarto motivo di appello, con cui l' censura Parte_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice rileva l'improcedibilità della domanda nei confronti della (“IN VIA SUBORDINATA: di- CP_2 chiarare la responsabilità di per il mancato pagamento delle CP_2 somme dovute all manlevando, garantendo e tenendo Controparte_1 comunque indenne da qualsiasi conseguenza derivante dal presente Pt_1 giudizio”), affermando che la società è soggetta alla procedura di ammini- strazione straordinaria e pertanto qualsiasi domanda nei suoi confronti sa- rebbe improcedibile ex art. 24 e 52 l.fall. In particolare, parte appellante deduce che “la competenza (…) del Tribunale fallimentare affermata dall'art. 24 L.fall. appena di improcedibilità attiene esclusivamente per pacifica giuri- sprudenza solo alle azioni derivanti o conseguenti al fallimento. L'azione in- vece nulla ha a che vedere con la procedura di amministrazione straordinaria che è un dato di fatto che l'odierna appellante ha fatto valere nel corso di tutto il giudizio di primo grado, per evidenziare l'impossibilità di adempiere alle richieste di pagamento della societ , proprio per evitare la viola- CP_1 zione del principio della par condicio creditorum”.
48. In conclusione, l'appello proposto dall' avverso la sentenza Parte_1 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 24.2.2022 deve essere accolto e, in integrale riforma di tale decisione, la
14 domanda di condanna proposta dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierna appellante con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data 10.7.2017 deve essere dichiarata improcedibile.
49. Le spese sia del primo che del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo tra le parti costituite in entrambi i gradi, mentre nessuna statuizione deve essere as- sunta quanto alle spese di lite tra la e la Controparte_5 [...]
, rimasta contumace in entrambi i Controparte_2 gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della in amministrazione straordi- CP_2 naria;
accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza emessa Parte_1 dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata in Materia di Impresa il 24.2.2022 e, per l'effetto, in integrale riforma di tale decisione:
o dichiara improcedibile la domanda di condanna proposta dalla
[...] nei confronti dell' con il ricorso ex art. 633 Controparte_1 Parte_1
c.p.c. in data 10.7.2017;
o condanna la a rimborsare all' le Controparte_1 Parte_1 spese del primo grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
o nulla per le spese del primo grado di giudizio tra la Controparte_1
e la in amministrazione straordinaria;
[...] CP_2
condanna la a rimborsare all' le Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per com- pensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55),
I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra la Controparte_1
e la in amministrazione straordinaria;
[...] CP_2
15 manda alla Cancelleria di correggere il codice oggetto del presente giu- dizio con il seguente: 181028.
Roma, 14.4.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro Benedetta Thellung de Courtelary
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