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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/08/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 830 / 2023 R.G. promossa da
IN QUALITA' DI PROCURATORE DI Parte_1 [...]
(COD. FISC: ) _1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA LUIGI LILIO, 95 00142 ROMA
- rappresentata e difesa dall'Avv. CARSILLO TEODORO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) elettivamente domiciliata presso il CP_2 P.IVA_2
difensore in VIA ANTONIO GRAMSCI, 54 00197 ROMA - rappresentata e difesa dall'Avv. TROTTA FRANCESCO appellata e nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_3 C.F._1
1 nato in MASSA il 15/02/1955 - elettivamente domiciliato presso il difensore in
PIAZZA G. MATTEOTTI N. 24 54033 CARRARA - rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUINI ALESSANDRO appellato e nei confronti di
Controparte_4
appellato contumace
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte di appello di Genova,
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza n. 495/2023 emessa in data 7.9.2023 dal Tribunale di Massa all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 1664/2017 (e a cui era stato riunito quello contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2474/2017) in integrale riforma della stessa:
- condannare il sig. nato il [...] a [...], ivi residente in Controparte_3
Via Pradaccio n. 41 (cod. fisc. ) al pagamento in favore di CodiceFiscale_2
della somma di € 260.984,65, ovvero di quella maggiore o _1
minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre spese, commissioni ed interessi di mora al tasso convenzionale, tempo per tempo vigente, dal dì del dovuto al saldo effettivo e comunque nei limiti previsti dalla legge 108/96 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, della pregressa fase monitoria, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A.”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale, accogliere l'appello promosso da _1
e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 495/2023 del Tribunale di Massa come richiesto dall'appellante. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
PARTE APPELLATA Controparte_3
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza formulata da in nome e per Parte_1
conto di di sospensione dell'efficacia esecutiva della _1
Sentenza in quanto infondata e, non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque la nullità dell'appello promosso in nome e per conto di Parte_1 [...]
per le ragioni esposte in narrativa con ogni conseguenza di legge _1
ivi incluso il passaggio in giudicato della Sentenza;
3. nel merito, respingere integralmente l'appello formulato da _1
tramite perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte
[...] Parte_1
in narrativa con conseguente conferma della Sentenza;
4. in subordine, per il caso di accoglimento dei motivi di appello avversario, tenuto conto delle eccezioni, difese e istanze anche istruttorie formulate in primo grado e qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
(i) revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 513/2017 emesso da Codesto Ill.mo
Tribunale di Massa in data 25-26 maggio 2017 e notificato il 17 agosto 2017 per le ragioni e i motivi meglio esposti in atti;
(ii) rigettare integralmente le domande formulate da e Controparte_2 [...]
e, per essa, da ei confronti del Sig. _1 Parte_1 Controparte_3
per tutte le ragioni e i motivi meglio esposti in atti ivi inclusa la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità della fideiussione azionata in causa da nei confronti del Sig. nonché la contestata e non Controparte_2 Controparte_3
provata legittimazione attiva di parte interveniente;
(iii) in via subordinata, rideterminare il saldo - dare avere tra le parti, operando anche la compensazione con i controcrediti vantati dalla Controparte_5
verso
[...] Controparte_2
3 5. in via istruttoria, (i) disporre un supplemento e/o integrazione di CTU per tutte le ragioni esposte in primo grado e riproposte sinteticamente al punto 72; e (ii) ammettere la prova per testi ed emettere gli ordini di esibizione di documenti già formulati in primo grado e riproposti in narrativa al punto 73.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni anche in ragione delle difese formulande dalla parte appellata.
Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ e Controparte_4 Controparte_3
(quest'ultimo anche in proprio, in veste di fideiussore della società, oltre che quale legale rappresentante della medesima) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale adito, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
513/2017, in forza del quale era stato loro intimato, in solido tra loro (rispettivamente in qualità di obbligata principale e di garante) e con clausola di provvisoria esecutività
(ex art. 642 comma 2 c.p.c.), il pagamento, della somma 260.984,65 di cui 100.290,66 euro, quale saldo debitore del conto corrente n.102642062, e della soma di €
160.693,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 400474336, oltre interessi convenzionali come da domanda, nonché la rifusione delle spese della procedura monitoria, contestualmente liquidate. Eccepivano, in via pregiudiziale, l'intervenuta perenzione – e la conseguente inefficacia –del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato il 17.08.2017, nei confronti del in proprio, allorché era già decorso CP_3
il termine decadenziale a tal fine previsto ex art. 644 c.p.c., e non essendo stata affatto effettuata nei confronti della società ingiunta. Nel merito, contestavano i crediti ex adverso dedotti in sede monitoria, deducevano la mancata sottoscrizione da parte di della documentazione contrattuale (peraltro illegibile) posta a Parte_2
fondamento della pretesa azionata, avendo, peraltro, quest'ultima revocato, con
4 comunicazione a mezzo pec del 14.04.2017 inoltrata ad il proprio Controparte_2
consenso negoziale in riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale non ancora accettata dalla banca, negando che la produzione in giudizio della ridetta documentazione potesse integrare il perfezionamento dell'accordo. Contestava, altresì,
i crediti controversi, in ragione dell'applicazione di interessi a tasso ultralegale in mancanza di valida pattuizione scritta, in contrasto con l'art. 1284 comma 3 c.c., di commissioni di massimo scoperto o assimilate, altri oneri e spese non previsti per iscritto in contratto, oltre che comunque nulle per difetto di causa e/o per indeterminatezza della relativa clausola, quanto alle prime, nonché in considerazione dell'addebito di interessi anatocistici, anche in tal caso in difetto di pattuizione scritta e comunque di per sé illegittimi in riferimento al periodo intercorso dal 01.01.2014 al
15.04.2016 (in virtù dell'art. 120 comma 2 T.U.B., come modificato dalla L. n.
147/2013), l'intervenuta variazione delle condizioni economiche nel corso del rapporto mediante iniziativa unilaterale della banca, senza il rispetto delle regole procedurali stabilite ex art. 118 T.U.B. (in particolare, stante l'omessa trasmissione della relativa comunicazione alla correntista), risultando un totale di competenze illegittimamente addebitate pari ad € 76.590,61, in realtà, il saldo passivo del conto n. 40047436, quale attestato dalla contabilità bancaria (€ 160.693,99) calcolato per effetto di addebiti illegittimi ammontanti a complessivi € 76.590,61 e dovendo quello del conto
102642062 (che, in base alla contabilità bancaria sarebbe stato pari ad 100.290,66) essere ricalcolato in ragione di addebiti illegittimi registrati per un totale di almeno €
16.447,61. eccepiva in compensazione il controcredito Controparte_4
restitutorio, a titolo di indebito (ex art. 2033 c.c.) fatto valere con riferimento ad altri due rapporti di conto corrente intrattenuti con l'opposta, estranei alla pretesa azionata in sede monitoria (n. 40686987 e n. 401330163), già a suo tempo estinti con saldo azzerato, che, invece, in base alla perizia contabile di parte allegata alla citazione, avrebbero avuto, alle date delle rispettive chiusure, saldi a credito della stessa correntista pari ad € 23.943,29 e ad € 7.230,24. Il in qualità di fideiussore, CP_3
eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione dal medesimo prestata in favore della
5 società (per ben € 585.000,00), contenendo il modulo contrattuale, predisposto unilateralmente dalla banca, clausole vessatorie che non avevano costituito oggetto di trattativa ed in difetto di spiegazione di sorta circa il loro tenore, non essendosi egli reso conto di aver sottoscritto un impegno fideiussorio. Gli opponenti concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva rappresentata da quale procuratrice Controparte_2 Parte_3
speciale della stessa, adducendo che, al di là del decorso del termine ex art. 644 c.p.c., la domanda monitoria era comunque qualificabile come volta alla condanna delle controparti al pagamento degli importi di cui al medesimo provvedimento, valendo la citazione in opposizione ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione circa la sussistenza e l'ammontare del credito controverso. Deducevano che i contratti di conto corrente risultavano regolarmente sottoscritti da entrambe le parti (inclusa la cliente), negando che fossero stati applicati interessi a tasso usurario, in base alla formula del
T.E.G. diffusa da Banca d'Italia, o anatocistici (essendo stato rispettato il principio di simmetria e pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli creditori, introdotto dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, in attuazione del
D.Lgs. n. 342/1999).
Assumeva che quella prestata dal non era una fideiussione, essendo fondata CP_3
su un contatto autonomo di garanzia, che precludeva al medesimo il rilievo di eccezioni pertinenti al rapporto principale sottostante, trattandosi di garanzia “a semplice richiesta”, negando che detto contratto contenesse clausole vessatorie non oggetto di effettiva negoziazione tra le parti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento delle somme portate dal medesimo provvedimento monitorio.
In corso di giudizio veniva disposta la riunione alla presente causa, previamente radicata, di quella iscritta al n. 2474/2017 R.G., avete ad oggetto azione di accertamento negativo del credito fondato sui medesimi rapporti contrattuali posti a fondamento della domanda monitoria e veniva sospesa, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria
6 esecutività del decreto ingiuntivo. Interveniva in causa Controparte_6
quale successore a titolo particolare di in forza di contratto di cessione Controparte_2
in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., stipulato il 14.11.2018, facendo proprie le difese e le conclusioni già svolte dall'opposta e proseguendo il giudizio a seguito della declaratoria del fallimento di (intervenuto con sentenza in Controparte_4
data 17.10.2017 dello stesso Tribunale di Massa) nei confronti degli altri opponenti e della Curatela del predetto fallimento, che non si costituiva.
La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2023, tenutasi in forma “cartolare”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020), previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte” Con sentenza definitiva n. 495/2023 pubbl. il 07/09/2023, il Tribunale di MASSA, in composizione monocratica, così decideva: Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione dichiarata improcedibile, assorbita o disattesa, per effetto della rinuncia all'azione da parte dell'opposta e della sopravvenuta dichiarazione di Controparte_2
fallimento di revoca il decreto ingiuntivo opposto. Parte_4
- Rigetta le domande proposte dall'intervenuta per difetto Controparte_6
di prova della titolarità, in capo alla medesima, dei crediti dedotti in giudizio.
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_6 Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi € 21.268,00, di cui € 1.268,00 per esborsi ed anticipazioni, ed € 20.000,00 per compenso professionale ex D.M.
17.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di e di in Controparte_2 Controparte_6
solido tra loro, il compenso provvisoriamente liquidato in corso di giudizio a favore della C.T.U.dott. con decreto depositato 18.10.2018 agli atti.” Per_1
7 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva impugnata, in qualità di Parte_1
procuratore di con atto notificato in data Controparte_6
26.09.2023.
Con comparsa si costituiva limitandosi a chiedere l'accoglimento Controparte_2
dell'appello proposto e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello; nel merito, instava per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 31.01.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza del 14.06.2025, il Consigliere Istruttore, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza fissata per il 18.06.2025 ex art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità nei confronti del Controparte_4
ne deve essere dichiarata la contumacia.
[...]
1.APPELLO DOVALUE
PRIMO MOTIVO: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1362 e ss.,
2033, 2697 c.c. e 100, 112 e 645 c.p.c.”
Con il primo motivo di impugnazione, censura la statuizione con Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la sua legittimazione attiva, per asserita carenza di prova dell'intervenuta cessione del credito. In particolare, deduce che il
Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata l'avvenuta cessione sulla base della sola produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, omettendo di considerare che, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tale modalità di pubblicità è idonea e sufficiente a rendere la cessione opponibile ai terzi e, in particolare, al debitore ceduto, senza necessità di ulteriori notifiche o accettazioni. Osserva che tale regime
8 pubblicitario, previsto per le operazioni di cartolarizzazione, risponde ad esigenze di efficienza e certezza giuridica, riconosciute anche dalla giurisprudenza di legittimità, ed è volto a semplificare la circolazione dei crediti, consentendo al cessionario di agire in giudizio senza necessità di fornire ulteriore documentazione, salvo espressa contestazione del debitore. Rileva che, nella specie, l'opponente non avrebbe mai sollevato contestazioni specifiche in ordine alla titolarità del credito, né in sede monitoria né nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, limitandosi a mere argomentazioni difensive prive di portata impeditiva. Richiama, altresì, la natura e l'efficacia dell'avviso di cessione, che costituirebbe prova legale dell'intervenuto trasferimento in quanto pubblicato in forma ufficiale, e sottolinea come il Tribunale abbia del tutto trascurato tale circostanza, imponendo un onere probatorio eccessivo e non conforme alla disciplina speciale dettata per i crediti bancari cartolarizzati.
Conclude, pertanto, che la declaratoria di difetto di legittimazione attiva si fondi su una lettura formalistica e ingiustificatamente restrittiva delle norme applicabili, con conseguente vizio della sentenza impugnata.
SECONDO MOTIVO: “violazione e falsa applicazione degli artt. 100-111 c.p.c e
1388, 1362 e ss. c.c.”
Parte appellante lamenta che “non avrebbe comunque potuto più Controparte_2
effettuare alcuna rinunzia ai diritti oggetto del giudizio di prime cure avendone semplicemente riferito, confessato e confermato l'avvenuto trasferimento ad
[...]
B. Non ha in ogni caso tratteggiato alcuna rinunzia, limitandosi _1
correttamente ad evidenziare l'intervenuta cessione dei crediti. Appare oltremodo evidente il duplice e concorrente errore in cui è incorso il Giudice di prime cure e che, anche per questo secondo motivo di gravame, impone l'integrale riforma della
Sentenza impugnata. Il primo consistente nella patente violazione degli artt. 111 e 100
c.p.c. per aver, anche solo astrattamente, configurato il potere di rinunziare al diritto in capo a Il secondo per aver violato ogni canone interpretativo (tra cui Controparte_2
spiccano quello letterale e comportamentale di cui all'art.1362 c.c. e quelli di cui agli artt.1366 e 1367 c.c.) del contegno processuale di la quale, è bene Controparte_2
9 ribadirlo, giammai ha rinunziato ai diritti di credito nei riguardi del sig. ma si CP_3
è limitata a precisare che “ stante l'intervenuta cessione del credito in favore CP_2
di prosegue il presente giudizio all'esclusivo fine di resistere _1
alle contestazioni avanzate dal sig. riguardo i contratti bancari di causa e, CP_3
pertanto, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, dovrà essere riconosciuto in favore della cessionaria ”. (appello pagg. 31 e s.). _1
“A conclusione dei due motivi di gravame, invero, ben possiamo affermare che la plateale illegittimità della Sentenza impugnata emerge inconfutabilmente da un'elementare constatazione: il Tribunale, disconoscendo erroneamente (come censurato nel primo motivo di appello) la titolarità dei crediti contenziosi in capo ad e, al contempo, affermando altrettanto illegittimamente _1
(come rappresentato nel secondo motivo di impugnazione) l'intervenuta rinunzia ai diritti medesimi da parte di è pervenuto a degradare i ripetuti diritti di Controparte_2
credito a res derelicta o a res nullius, così perpetrando un abnorme e del tutto ignoto all'Ordinamento fenomeno di estinzione dell'obbligazione.” (appello pag. 33), riproponendo ex art. 346 tutte le domande di condanna formulate originariamente.
2) ripropone le medesime Controparte_7
argomentazioni di 1) Sul primo motivo di appello: l'evidente prova Pt_1
dell'avvenuta cessione del credito conseguente all'espressa conferma da parte di quale cedente;
2) Sul secondo motivo di appello: l'inesistenza di CP_2
qualsivoglia rinuncia di CP_2
LA CORTE OSSERVA.
L'APPELLO DI (CUI HA ADERITO ) È INAMMISSIBILE. CP_1 CP_2
Quanto all'intervento del cessionario in primo grado deve essere applicata la giurisprudenza della Suprema Corte infra richiamata. Nel caso in esame la parte ingiunta non ha accettato l'intervento di anche a prescindere dalla prova della CP_1
cessione, e quindi, rilevato che in ogni caso il Tribunale ha rigettato la domanda del cessionario, l'appello è inammissibile.
10 I) Occorre richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. Sez. 1, 19/04/2023, n. 10442, Rv. 667627 - 01).
In motivazione: «2.1. Invero, l'art. 111 c.p.c. prevede al primo comma che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Il secondo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Il terzo comma dell'art. 111 c.p.c., quindi, prevede che «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione». L'intervento di cui all'art. 111 c.p.c., ovviamente, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass., sez.
3, 9 aprile 1993, n. 4333).
3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez.
11 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., sez. 3, 22 marzo
2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo 1999, n.
2200).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati
(espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà
(«può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario».
II) Con riferimento all'intervento del cessionario in appello, è stato affermato: “In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta. (Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n. 5728,
Rv. 670509 - 01). In motivazione: «qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare
12 nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023
e Cass.n.5129/2020). I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado».
III) In termini generali, è stato affermato che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal
13 fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. Sez. 3,
11/04/2017, n. 9250, Rv. 643843 - 01). Con riguardo alla previsione di cui all'art. 58
TUB, è stato affermato che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8975,
Rv. 657937 - 01)
IV) Nel caso specifico, risulta che: a) si è costituita allegando soltanto la GU CP_1
contenente l'avviso di cessione dei crediti;
b) la difesa di ha Controparte_3
immediatamente contestato la legittimazione di;
c) che quindi, anche a CP_1
prescindere dalle questioni relative alla prova della cessione, contestando la legittimazione della cessionaria, la difesa del i è opposta all'emissione di CP_3
pronuncia di condanna in favore della cessionaria;
d) che, pertanto, doveva applicarsi il disposto dell'art. 111 c.p.c., in forza del quale, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, “il processo prosegue tra le parti originarie”; e) che, alla luce della Giurisprudenza richiamata, in tale caso “può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente” soltanto “ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”; f) nonostante ciò, la difesa di ha chiesto in CP_2
primo grado di emettere pronuncia di condanna in favore della cessionaria.
V) Appare pertanto evidente: a) che in questa sede la cessionaria appellante CP_8
insiste nel chiedere l'emissione di pronuncia di condanna a proprio favore;
b) che anche la cedente si limita a chiedere l'accoglimento dell'appello e quindi in CP_2
14 sostanza insiste soltanto nella richiesta di emissione di condanna in favore della cessionaria;
c) il debitore continua a contestare la legittimazione di CP_3
, in tal modo opponendosi all'emissione di pronuncia di condanna in favore CP_1
della cessionaria.
VI) Ne consegue che l'appello è inammissibile, proprio in quanto ai sensi dell'art. 111
c.p.c., così come interpretato dalla Giurisprudenza richiamata, la domanda di condanna in favore della cessionaria appellante non potrebbe essere accolta, mentre la domanda originaria formulata dalla cedente non è stata qui in alcun modo richiamata o riproposta, essendosi la cedente limitata a chiedere l'accoglimento dell'appello della cessionaria.
TANTO PREMESSO, L'APPELLO DEVE ESSERE DICHIARATO
INAMMISSIBILE.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico delle parti Pt_1
IN QUALITA' DI PROCURATORE DI
[...] _1
e , in solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, CP_2
liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata , Controparte_3
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Riduzione del 50% su € 20.119,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) € -10.059,50
15 Compenso al netto delle riduzioni € 10.059,50.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da IN QUALITA' DI Parte_1
PROCURATORE DI;
_1
2. condanna IN QUALITA' DI PROCURATORE DI Parte_1 [...]
e in solido tra loro a rifondere le spese _1 CP_2
del presente grado di giudizio liquidate in € 10.059,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte CP_3
;
[...]
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 23/07/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli - Presidente
Dott. Stefano Tarantola - Consigliere
Dott. Francesca Traverso - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 830 / 2023 R.G. promossa da
IN QUALITA' DI PROCURATORE DI Parte_1 [...]
(COD. FISC: ) _1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il difensore in VIA LUIGI LILIO, 95 00142 ROMA
- rappresentata e difesa dall'Avv. CARSILLO TEODORO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) elettivamente domiciliata presso il CP_2 P.IVA_2
difensore in VIA ANTONIO GRAMSCI, 54 00197 ROMA - rappresentata e difesa dall'Avv. TROTTA FRANCESCO appellata e nei confronti di
(COD. FISC. ) Controparte_3 C.F._1
1 nato in MASSA il 15/02/1955 - elettivamente domiciliato presso il difensore in
PIAZZA G. MATTEOTTI N. 24 54033 CARRARA - rappresentato e difeso dall'Avv. PASQUINI ALESSANDRO appellato e nei confronti di
Controparte_4
appellato contumace
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE Parte_1
“Piaccia alla Corte di appello di Genova,
Previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata Sentenza n. 495/2023 emessa in data 7.9.2023 dal Tribunale di Massa all'esito del giudizio contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 1664/2017 (e a cui era stato riunito quello contraddistinto dal numero di R.G.A.C. 2474/2017) in integrale riforma della stessa:
- condannare il sig. nato il [...] a [...], ivi residente in Controparte_3
Via Pradaccio n. 41 (cod. fisc. ) al pagamento in favore di CodiceFiscale_2
della somma di € 260.984,65, ovvero di quella maggiore o _1
minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre spese, commissioni ed interessi di mora al tasso convenzionale, tempo per tempo vigente, dal dì del dovuto al saldo effettivo e comunque nei limiti previsti dalla legge 108/96 e successive modifiche.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, della pregressa fase monitoria, maggiorati del rimborso forfettario del 15%, oltre C.P.A. e I.V.A.”.
PARTE APPELLATA Controparte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita: in via principale, accogliere l'appello promosso da _1
e per l'effetto riformare integralmente la sentenza n. 495/2023 del Tribunale di Massa come richiesto dall'appellante. in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
PARTE APPELLATA Controparte_3
2 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
1. in via preliminare, rigettare l'istanza formulata da in nome e per Parte_1
conto di di sospensione dell'efficacia esecutiva della _1
Sentenza in quanto infondata e, non provata, per le ragioni esposte in narrativa;
2. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o comunque la nullità dell'appello promosso in nome e per conto di Parte_1 [...]
per le ragioni esposte in narrativa con ogni conseguenza di legge _1
ivi incluso il passaggio in giudicato della Sentenza;
3. nel merito, respingere integralmente l'appello formulato da _1
tramite perché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte
[...] Parte_1
in narrativa con conseguente conferma della Sentenza;
4. in subordine, per il caso di accoglimento dei motivi di appello avversario, tenuto conto delle eccezioni, difese e istanze anche istruttorie formulate in primo grado e qui espressamente riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado:
(i) revocare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 513/2017 emesso da Codesto Ill.mo
Tribunale di Massa in data 25-26 maggio 2017 e notificato il 17 agosto 2017 per le ragioni e i motivi meglio esposti in atti;
(ii) rigettare integralmente le domande formulate da e Controparte_2 [...]
e, per essa, da ei confronti del Sig. _1 Parte_1 Controparte_3
per tutte le ragioni e i motivi meglio esposti in atti ivi inclusa la nullità e/o annullamento e/o invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità della fideiussione azionata in causa da nei confronti del Sig. nonché la contestata e non Controparte_2 Controparte_3
provata legittimazione attiva di parte interveniente;
(iii) in via subordinata, rideterminare il saldo - dare avere tra le parti, operando anche la compensazione con i controcrediti vantati dalla Controparte_5
verso
[...] Controparte_2
3 5. in via istruttoria, (i) disporre un supplemento e/o integrazione di CTU per tutte le ragioni esposte in primo grado e riproposte sinteticamente al punto 72; e (ii) ammettere la prova per testi ed emettere gli ordini di esibizione di documenti già formulati in primo grado e riproposti in narrativa al punto 73.
Senza accettazione del contraddittorio sulle nuove domande avversarie.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni anche in ragione delle difese formulande dalla parte appellata.
Con vittoria di spese, diritti e compensi anche in appello, oltre accessori, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata “ e Controparte_4 Controparte_3
(quest'ultimo anche in proprio, in veste di fideiussore della società, oltre che quale legale rappresentante della medesima) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale adito, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_2
513/2017, in forza del quale era stato loro intimato, in solido tra loro (rispettivamente in qualità di obbligata principale e di garante) e con clausola di provvisoria esecutività
(ex art. 642 comma 2 c.p.c.), il pagamento, della somma 260.984,65 di cui 100.290,66 euro, quale saldo debitore del conto corrente n.102642062, e della soma di €
160.693,99, quale saldo debitore del conto corrente n. 400474336, oltre interessi convenzionali come da domanda, nonché la rifusione delle spese della procedura monitoria, contestualmente liquidate. Eccepivano, in via pregiudiziale, l'intervenuta perenzione – e la conseguente inefficacia –del decreto ingiuntivo, essendo stato notificato il 17.08.2017, nei confronti del in proprio, allorché era già decorso CP_3
il termine decadenziale a tal fine previsto ex art. 644 c.p.c., e non essendo stata affatto effettuata nei confronti della società ingiunta. Nel merito, contestavano i crediti ex adverso dedotti in sede monitoria, deducevano la mancata sottoscrizione da parte di della documentazione contrattuale (peraltro illegibile) posta a Parte_2
fondamento della pretesa azionata, avendo, peraltro, quest'ultima revocato, con
4 comunicazione a mezzo pec del 14.04.2017 inoltrata ad il proprio Controparte_2
consenso negoziale in riferimento a qualsivoglia proposta contrattuale non ancora accettata dalla banca, negando che la produzione in giudizio della ridetta documentazione potesse integrare il perfezionamento dell'accordo. Contestava, altresì,
i crediti controversi, in ragione dell'applicazione di interessi a tasso ultralegale in mancanza di valida pattuizione scritta, in contrasto con l'art. 1284 comma 3 c.c., di commissioni di massimo scoperto o assimilate, altri oneri e spese non previsti per iscritto in contratto, oltre che comunque nulle per difetto di causa e/o per indeterminatezza della relativa clausola, quanto alle prime, nonché in considerazione dell'addebito di interessi anatocistici, anche in tal caso in difetto di pattuizione scritta e comunque di per sé illegittimi in riferimento al periodo intercorso dal 01.01.2014 al
15.04.2016 (in virtù dell'art. 120 comma 2 T.U.B., come modificato dalla L. n.
147/2013), l'intervenuta variazione delle condizioni economiche nel corso del rapporto mediante iniziativa unilaterale della banca, senza il rispetto delle regole procedurali stabilite ex art. 118 T.U.B. (in particolare, stante l'omessa trasmissione della relativa comunicazione alla correntista), risultando un totale di competenze illegittimamente addebitate pari ad € 76.590,61, in realtà, il saldo passivo del conto n. 40047436, quale attestato dalla contabilità bancaria (€ 160.693,99) calcolato per effetto di addebiti illegittimi ammontanti a complessivi € 76.590,61 e dovendo quello del conto
102642062 (che, in base alla contabilità bancaria sarebbe stato pari ad 100.290,66) essere ricalcolato in ragione di addebiti illegittimi registrati per un totale di almeno €
16.447,61. eccepiva in compensazione il controcredito Controparte_4
restitutorio, a titolo di indebito (ex art. 2033 c.c.) fatto valere con riferimento ad altri due rapporti di conto corrente intrattenuti con l'opposta, estranei alla pretesa azionata in sede monitoria (n. 40686987 e n. 401330163), già a suo tempo estinti con saldo azzerato, che, invece, in base alla perizia contabile di parte allegata alla citazione, avrebbero avuto, alle date delle rispettive chiusure, saldi a credito della stessa correntista pari ad € 23.943,29 e ad € 7.230,24. Il in qualità di fideiussore, CP_3
eccepiva, inoltre, la nullità della fideiussione dal medesimo prestata in favore della
5 società (per ben € 585.000,00), contenendo il modulo contrattuale, predisposto unilateralmente dalla banca, clausole vessatorie che non avevano costituito oggetto di trattativa ed in difetto di spiegazione di sorta circa il loro tenore, non essendosi egli reso conto di aver sottoscritto un impegno fideiussorio. Gli opponenti concludevano, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva rappresentata da quale procuratrice Controparte_2 Parte_3
speciale della stessa, adducendo che, al di là del decorso del termine ex art. 644 c.p.c., la domanda monitoria era comunque qualificabile come volta alla condanna delle controparti al pagamento degli importi di cui al medesimo provvedimento, valendo la citazione in opposizione ad introdurre un ordinario giudizio di cognizione circa la sussistenza e l'ammontare del credito controverso. Deducevano che i contratti di conto corrente risultavano regolarmente sottoscritti da entrambe le parti (inclusa la cliente), negando che fossero stati applicati interessi a tasso usurario, in base alla formula del
T.E.G. diffusa da Banca d'Italia, o anatocistici (essendo stato rispettato il principio di simmetria e pari periodicità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e di quelli creditori, introdotto dalla Delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, in attuazione del
D.Lgs. n. 342/1999).
Assumeva che quella prestata dal non era una fideiussione, essendo fondata CP_3
su un contatto autonomo di garanzia, che precludeva al medesimo il rilievo di eccezioni pertinenti al rapporto principale sottostante, trattandosi di garanzia “a semplice richiesta”, negando che detto contratto contenesse clausole vessatorie non oggetto di effettiva negoziazione tra le parti. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo e, comunque, per la condanna delle controparti, in solido tra loro, al pagamento delle somme portate dal medesimo provvedimento monitorio.
In corso di giudizio veniva disposta la riunione alla presente causa, previamente radicata, di quella iscritta al n. 2474/2017 R.G., avete ad oggetto azione di accertamento negativo del credito fondato sui medesimi rapporti contrattuali posti a fondamento della domanda monitoria e veniva sospesa, ex art. 649 c.p.c., la provvisoria
6 esecutività del decreto ingiuntivo. Interveniva in causa Controparte_6
quale successore a titolo particolare di in forza di contratto di cessione Controparte_2
in blocco di crediti ex art. 58 T.U.B., stipulato il 14.11.2018, facendo proprie le difese e le conclusioni già svolte dall'opposta e proseguendo il giudizio a seguito della declaratoria del fallimento di (intervenuto con sentenza in Controparte_4
data 17.10.2017 dello stesso Tribunale di Massa) nei confronti degli altri opponenti e della Curatela del predetto fallimento, che non si costituiva.
La causa, istruita in forma documentale ed a mezzo di C.T.U. contabile, è stata infine trattenuta in decisione all'udienza del 06.05.2023, tenutasi in forma “cartolare”, ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 (convertito in L. n. 77/2020), previa concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe trascritte” Con sentenza definitiva n. 495/2023 pubbl. il 07/09/2023, il Tribunale di MASSA, in composizione monocratica, così decideva: Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione dichiarata improcedibile, assorbita o disattesa, per effetto della rinuncia all'azione da parte dell'opposta e della sopravvenuta dichiarazione di Controparte_2
fallimento di revoca il decreto ingiuntivo opposto. Parte_4
- Rigetta le domande proposte dall'intervenuta per difetto Controparte_6
di prova della titolarità, in capo alla medesima, dei crediti dedotti in giudizio.
- Condanna alla rifusione, in favore di , Controparte_6 Controparte_3
delle spese processuali che liquida in complessivi € 21.268,00, di cui € 1.268,00 per esborsi ed anticipazioni, ed € 20.000,00 per compenso professionale ex D.M.
17.03.2014 n. 55, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A., C.P.A., se dovuti come per legge.
- Pone definitivamente a carico di e di in Controparte_2 Controparte_6
solido tra loro, il compenso provvisoriamente liquidato in corso di giudizio a favore della C.T.U.dott. con decreto depositato 18.10.2018 agli atti.” Per_1
7 Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte, previa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva impugnata, in qualità di Parte_1
procuratore di con atto notificato in data Controparte_6
26.09.2023.
Con comparsa si costituiva limitandosi a chiedere l'accoglimento Controparte_2
dell'appello proposto e, per l'effetto, la riforma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Si costituiva, altresì, , il quale eccepiva, in via preliminare, Controparte_3
l'inammissibilità e/o la nullità dell'appello; nel merito, instava per il rigetto dell'impugnazione.
Con ordinanza del 31.01.2024, la Corte rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Con successiva ordinanza del 14.06.2025, il Consigliere Istruttore, lette le note depositate dai difensori delle parti, in relazione all'udienza fissata per il 18.06.2025 ex art. 352 c.p.c., riservava la decisione al Collegio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, verificata la regolarità nei confronti del Controparte_4
ne deve essere dichiarata la contumacia.
[...]
1.APPELLO DOVALUE
PRIMO MOTIVO: “violazione e falsa applicazione degli artt. 1388, 1362 e ss.,
2033, 2697 c.c. e 100, 112 e 645 c.p.c.”
Con il primo motivo di impugnazione, censura la statuizione con Parte_1
cui il Tribunale ha ritenuto insussistente la sua legittimazione attiva, per asserita carenza di prova dell'intervenuta cessione del credito. In particolare, deduce che il
Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere non provata l'avvenuta cessione sulla base della sola produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, omettendo di considerare che, ai sensi dell'art. 58 del T.U.B., tale modalità di pubblicità è idonea e sufficiente a rendere la cessione opponibile ai terzi e, in particolare, al debitore ceduto, senza necessità di ulteriori notifiche o accettazioni. Osserva che tale regime
8 pubblicitario, previsto per le operazioni di cartolarizzazione, risponde ad esigenze di efficienza e certezza giuridica, riconosciute anche dalla giurisprudenza di legittimità, ed è volto a semplificare la circolazione dei crediti, consentendo al cessionario di agire in giudizio senza necessità di fornire ulteriore documentazione, salvo espressa contestazione del debitore. Rileva che, nella specie, l'opponente non avrebbe mai sollevato contestazioni specifiche in ordine alla titolarità del credito, né in sede monitoria né nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, limitandosi a mere argomentazioni difensive prive di portata impeditiva. Richiama, altresì, la natura e l'efficacia dell'avviso di cessione, che costituirebbe prova legale dell'intervenuto trasferimento in quanto pubblicato in forma ufficiale, e sottolinea come il Tribunale abbia del tutto trascurato tale circostanza, imponendo un onere probatorio eccessivo e non conforme alla disciplina speciale dettata per i crediti bancari cartolarizzati.
Conclude, pertanto, che la declaratoria di difetto di legittimazione attiva si fondi su una lettura formalistica e ingiustificatamente restrittiva delle norme applicabili, con conseguente vizio della sentenza impugnata.
SECONDO MOTIVO: “violazione e falsa applicazione degli artt. 100-111 c.p.c e
1388, 1362 e ss. c.c.”
Parte appellante lamenta che “non avrebbe comunque potuto più Controparte_2
effettuare alcuna rinunzia ai diritti oggetto del giudizio di prime cure avendone semplicemente riferito, confessato e confermato l'avvenuto trasferimento ad
[...]
B. Non ha in ogni caso tratteggiato alcuna rinunzia, limitandosi _1
correttamente ad evidenziare l'intervenuta cessione dei crediti. Appare oltremodo evidente il duplice e concorrente errore in cui è incorso il Giudice di prime cure e che, anche per questo secondo motivo di gravame, impone l'integrale riforma della
Sentenza impugnata. Il primo consistente nella patente violazione degli artt. 111 e 100
c.p.c. per aver, anche solo astrattamente, configurato il potere di rinunziare al diritto in capo a Il secondo per aver violato ogni canone interpretativo (tra cui Controparte_2
spiccano quello letterale e comportamentale di cui all'art.1362 c.c. e quelli di cui agli artt.1366 e 1367 c.c.) del contegno processuale di la quale, è bene Controparte_2
9 ribadirlo, giammai ha rinunziato ai diritti di credito nei riguardi del sig. ma si CP_3
è limitata a precisare che “ stante l'intervenuta cessione del credito in favore CP_2
di prosegue il presente giudizio all'esclusivo fine di resistere _1
alle contestazioni avanzate dal sig. riguardo i contratti bancari di causa e, CP_3
pertanto, il credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o la diversa somma, maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, dovrà essere riconosciuto in favore della cessionaria ”. (appello pagg. 31 e s.). _1
“A conclusione dei due motivi di gravame, invero, ben possiamo affermare che la plateale illegittimità della Sentenza impugnata emerge inconfutabilmente da un'elementare constatazione: il Tribunale, disconoscendo erroneamente (come censurato nel primo motivo di appello) la titolarità dei crediti contenziosi in capo ad e, al contempo, affermando altrettanto illegittimamente _1
(come rappresentato nel secondo motivo di impugnazione) l'intervenuta rinunzia ai diritti medesimi da parte di è pervenuto a degradare i ripetuti diritti di Controparte_2
credito a res derelicta o a res nullius, così perpetrando un abnorme e del tutto ignoto all'Ordinamento fenomeno di estinzione dell'obbligazione.” (appello pag. 33), riproponendo ex art. 346 tutte le domande di condanna formulate originariamente.
2) ripropone le medesime Controparte_7
argomentazioni di 1) Sul primo motivo di appello: l'evidente prova Pt_1
dell'avvenuta cessione del credito conseguente all'espressa conferma da parte di quale cedente;
2) Sul secondo motivo di appello: l'inesistenza di CP_2
qualsivoglia rinuncia di CP_2
LA CORTE OSSERVA.
L'APPELLO DI (CUI HA ADERITO ) È INAMMISSIBILE. CP_1 CP_2
Quanto all'intervento del cessionario in primo grado deve essere applicata la giurisprudenza della Suprema Corte infra richiamata. Nel caso in esame la parte ingiunta non ha accettato l'intervento di anche a prescindere dalla prova della CP_1
cessione, e quindi, rilevato che in ogni caso il Tribunale ha rigettato la domanda del cessionario, l'appello è inammissibile.
10 I) Occorre richiamare la Giurisprudenza secondo la quale: “Qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111, comma 3, c.p.c. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa” (Cass. Sez. 1, 19/04/2023, n. 10442, Rv. 667627 - 01).
In motivazione: «2.1. Invero, l'art. 111 c.p.c. prevede al primo comma che “se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie». Il secondo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone, poi, che «in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso». Il terzo comma dell'art. 111 c.p.c., quindi, prevede che «la sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione». L'intervento di cui all'art. 111 c.p.c., ovviamente, è applicabile in ogni grado o fase del processo e, quindi, anche nel giudizio di rinvio, senza che vi osti il carattere chiuso di tale giudizio (Cass., sez.
3, 9 aprile 1993, n. 4333).
3. Costituisce principio giurisprudenziale consolidato di legittimità quello per cui la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto.
Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (Cass., sez.
11 3, 23 ottobre 2014, n. 22503; Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22727, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare;
Cass., sez. 3, 22 marzo
2007, n. 6945; Cass., sez. 1, 13 luglio 2007, n. 15674; Cass., sez. 1, 12 marzo 1999, n.
2200).
4. Va anche evidenziato che, qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 terzo comma cod. proc. civ. in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa (Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418). Ciò implica che, in caso di intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., nella sussistenza dei presupposti sopra indicati
(espressa domanda formulata dal cessionario per il pagamento diretto;
adesione del cedente;
assenza di contestazioni da parte del debitore ceduto) il giudice ha la facoltà
(«può») di pronunciare la condanna del convenuto all'adempimento diretto in favore del cessionario».
II) Con riferimento all'intervento del cessionario in appello, è stato affermato: “In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite originariamente introdotta. (Cass. Sez. 1, 04/03/2024, n. 5728,
Rv. 670509 - 01). In motivazione: «qualora il cessionario di un credito intervenga nella controversia promossa dal cedente contro il debitore, anche in grado d'appello, come consentitogli dall'art. 111 c.p.c., comma 3 in qualità di successore a titolo particolare
12 nel diritto controverso, può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente, ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa
(Cass., sez. un., 3 novembre 1986, n. 6418, Cass.n.10442/2023, conf. Cass.25424/2023
e Cass.n.5129/2020). I principi anzidetti sono consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e non risultano incrinati dalle doglianze proposte nei motivi qui esaminati, non potendosi considerare che la soluzione qui divisata comprima in modo irragionevole i diritti degli intervenienti in appello;
tali domande, infatti, impongono un ampliamento del tema del contendere rispetto a quello determinatosi in primo grado con riguardo alle altre parti del giudizio che, in caso di mancata adesione alla cessione da parte del cedente, si trovano coinvolte in una lite diversa da quella originariamente proposta nei loro confronti, indubitabilmente destinata a ripercuotersi sulle pretese oggetto di lite. Si tratta, in definitiva, di una modifica consistente della causa petendi che deriva dalla verifica dei presupposti giustificativi della cessione e che, pertanto, non mette in allarme, vulnerandoli, i canoni di effettività e del diritto all'esercizio del diritti invocati nei motivi qui esaminati, ma piuttosto rappresenta il ragionevole punto di bilanciamento fra l'esigenza di consentire al successore nel diritto controverso di essere parte di un giudizio nel quale ha un evidente interesse ad intervenire anche in fase di appello, purché ciò non determini una modifica significativa dei termini della questione originariamente controversa. Modificazione significativa qual è quella inerente alla titolarità del rapporto controverso rispetto alla cedente quando non vi è adesione del cedente, che è cosa diversa dall'accertamento della titolarità del diritto controverso originariamente posta a base della domanda in primo grado».
III) In termini generali, è stato affermato che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal
13 fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell'intestazione dell'impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. Sez. 3,
11/04/2017, n. 9250, Rv. 643843 - 01). Con riguardo alla previsione di cui all'art. 58
TUB, è stato affermato che “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato a impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest'ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione dell'atto nell'intestazione dell'impugnazione, qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte” (Cass. Sez. 6, 15/05/2020, n. 8975,
Rv. 657937 - 01)
IV) Nel caso specifico, risulta che: a) si è costituita allegando soltanto la GU CP_1
contenente l'avviso di cessione dei crediti;
b) la difesa di ha Controparte_3
immediatamente contestato la legittimazione di;
c) che quindi, anche a CP_1
prescindere dalle questioni relative alla prova della cessione, contestando la legittimazione della cessionaria, la difesa del i è opposta all'emissione di CP_3
pronuncia di condanna in favore della cessionaria;
d) che, pertanto, doveva applicarsi il disposto dell'art. 111 c.p.c., in forza del quale, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, “il processo prosegue tra le parti originarie”; e) che, alla luce della Giurisprudenza richiamata, in tale caso “può pronunciarsi la condanna del convenuto all'adempimento direttamente in favore di detto cessionario, indipendentemente dalla mancata estromissione dalla causa del cedente” soltanto “ove il cessionario medesimo abbia formulato una domanda in tal senso con l'adesione del cedente e non vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi della cessione stessa”; f) nonostante ciò, la difesa di ha chiesto in CP_2
primo grado di emettere pronuncia di condanna in favore della cessionaria.
V) Appare pertanto evidente: a) che in questa sede la cessionaria appellante CP_8
insiste nel chiedere l'emissione di pronuncia di condanna a proprio favore;
b) che anche la cedente si limita a chiedere l'accoglimento dell'appello e quindi in CP_2
14 sostanza insiste soltanto nella richiesta di emissione di condanna in favore della cessionaria;
c) il debitore continua a contestare la legittimazione di CP_3
, in tal modo opponendosi all'emissione di pronuncia di condanna in favore CP_1
della cessionaria.
VI) Ne consegue che l'appello è inammissibile, proprio in quanto ai sensi dell'art. 111
c.p.c., così come interpretato dalla Giurisprudenza richiamata, la domanda di condanna in favore della cessionaria appellante non potrebbe essere accolta, mentre la domanda originaria formulata dalla cedente non è stata qui in alcun modo richiamata o riproposta, essendosi la cedente limitata a chiedere l'accoglimento dell'appello della cessionaria.
TANTO PREMESSO, L'APPELLO DEVE ESSERE DICHIARATO
INAMMISSIBILE.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico delle parti Pt_1
IN QUALITA' DI PROCURATORE DI
[...] _1
e , in solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, CP_2
liquidate come da dispositivo in favore della parte appellata , Controparte_3
ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza, ed in particolare:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Riduzione del 50% su € 20.119,00 per inammissibilità, improponibilità o improcedibilità (art. 4, comma 9) € -10.059,50
15 Compenso al netto delle riduzioni € 10.059,50.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da IN QUALITA' DI Parte_1
PROCURATORE DI;
_1
2. condanna IN QUALITA' DI PROCURATORE DI Parte_1 [...]
e in solido tra loro a rifondere le spese _1 CP_2
del presente grado di giudizio liquidate in € 10.059,50 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte CP_3
;
[...]
3. si dà atto ai sensi dell'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile.
Genova, 23/07/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
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