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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
All'udienza del 6 marzo 2025, nella causa R.G. 15204/2024 promossa da , Parte_1 nata a [...], il [...], C.F. , nella qualità di esercente la potestà CodiceFiscale_1 genitoriale sulla figlia minorenne , nata a [...],l'[...], C.F Persona_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Oberdan 5, presso lo Studio professionale C.F._2 dell'Avv. Impiduglia Giuseppe, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, depositato in cancelleria il 10 dicembre 2024 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla minore , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Persona_1
Impiduglia, ha convenuto in giudizio il che –seppur abbia ricevuto rituale Controparte_1 notifica in data 31 dicembre 2024 – non si è costituito, chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore della minore, affetta da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano
Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 4 luglio 2023.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- La ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” della minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 4 luglio 2023
- Parte ricorrente ha dichiarato, all'udienza del 6 marzo 2025, che i servizi previsti dal Piano
Personalizzato sono stati attivati dal 3 febbraio 2025, perciò chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. - Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato con la dichiarazione di attivazione dei servizi indicati nel piano personalizzato, reso all'udienza del 6 marzo 2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da in proprio e quale Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale sulla minore , nei confronti del di Persona_1 CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e CP_1 undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L. 67/06, notificato il 31 dicembre 2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da Pt_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] [...]
, nei confronti del in persona del legale rappresentante pro Per_1 Controparte_1 tempore, con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 d.lgs. 150/11 e art. 3 L.
67/06, notificato il 31 dicembre 2024;
2) condanna il resistente al pagamento di un importo pari ad € 25,00 per ogni CP_1 giorno di ritardo nell'adempimento della presente pronuncia, con decorrenza dalla notificazione della stessa;
3) condanna il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario. Palermo, lì 31 marzo 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna