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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1666/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. RIDOLFI CHIARA Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in VIA BARBERIA 14 40123 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LUPOI Controparte_1 C.F._2
MICHELE ANGELO e dall'avv. FALVO TIZIANA ( ) VIA SANTO C.F._3
STEFANO N. 11 40125 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 11
BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (RGE
1347/2020) iniziata da nei suoi confronti per il mancato pagamento di somme Controparte_1 dovute a titolo di mantenimento dei figli nell'ambito della separazione personale dei coniugi. In particolare, aveva intimato al Berti il versamento della somma di euro 6.928,30 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli dal mese di aprile 2018 sino a marzo 2019, in virtù di quanto stabilito nell'accordo di separazione concluso tra le parti in corso di causa nel dicembre 2018 nell'ambito del giudizio di separazione introdotto con ricorso della del CP_1 marzo 2018.
Parte opponente contestava la debenza delle somme richieste, sostenendo che l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovesse decorrere, non dalla data di proposizione della domanda di separazione, bensì dalla cessazione della convivenza, avvenuta di fatto con il rilascio della casa coniugale nel marzo 2019, evidenziando anche di aver provveduto, durante tale intervallo di tempo, a sostenere le spese del nucleo familiare.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, ribadendo la legittimità della decorrenza dell'assegno dal momento di proposizione della domanda e contestando l'asserito contributo al mantenimento dei figli da parte del coniuge fino al rilascio dell'immobile.
Con sentenza n. 2219/2022 del 25.8.2022 (pubb. 5.9.2022) il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale rilevava l'infondatezza della tesi di parte opponente poiché, avendo l'assegno di mantenimento dei figli pacifica natura alimentare, la sua decorrenza è dalla data della domanda in conformità a quanto disposto dall'art. 445 c.c., non essendo peraltro la determinazione del contributo per il mantenimento dei figli oggetto, prima del provvedimento separativo, di alcun provvedimento provvisorio ex artt. 708 e 709 c.p.c.
Riteneva, altresì, sfornita di supporto probatorio l'asserito contributo al mantenimento da parte del coniuge nel periodo tra la data della domanda giudiziale e l'effettiva cessazione della convivenza, risultando invero dimostrato che di tale contribuzione, nell'intervallo di tempo indicato, si fece carico esclusivamente parte opposta.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza.
Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione degli artt.
132 e 112 c.p.c., per non avere il Giudice correttamente riprodotto le conclusioni delle parti e per l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate dal Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli articoli
148 e 337 ter c.c., per avere il Giudice ritenuto che l'assegno di mantenimento in favore dei figli debba decorrere dalla proposizione della domanda di separazione e non dalla cessazione della pag. 2/5 convivenza. Per il periodo anteriore opererebbe la presunzione di una partecipazione diretta di ciascuno dei genitori in misura proporzionale alle proprie risorse. Parte appellante ha inoltre contestato che la abbia in via esclusiva provveduto al mantenimento dei figli, avendo la CP_1 stessa unicamente prodotto fatture relative alle utenze della casa coniugale non idonee a dimostrare anche il mantenimento di due figli.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.1.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata deduce che, quanto all'asserita violazione dell'art. 132 c.p.c., non si tratterebbe di un'ipotesi di nullità bensì di una mera irregolarità, poiché il Giudice si sarebbe limitato a riassumere le conclusioni, senza alterarne il senso letterale né il contenuto sostanziale;
quanto all'omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione, la stessa è da ritenersi assorbita, giacché direttamente collegata all'accertamento di una eventuale illegittimità dell'esecuzione forzata non riconosciuta.
In ordine al secondo motivo di appello parte appellata ribadisce la correttezza del ragionamento del primo giudice circa la decorrenza dell'assegno dalla data della relativa domanda ed evidenzia che l'appellante non ha comunque provato il proprio contributo economico in favore del nucleo familiare dal mese di aprile 2018 fino a marzo 2019, data di cessazione della convivenza, laddove è risultato invece dimostrato l'apporto economico fornito dalla con CP_1 esborsi mensili per circa 1.000,00 euro non contestati da controparte.
Parte appellata ha, infine, dedotto l'irripetibilità delle somme medio tempore versate dall'appellante.
4.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che il giudice ha correttamente riportato in sentenza le conclusioni delle parti. Né era necessaria una pronuncia in punto di ripetizione delle somme versate una volta riconosciuta la debenza delle stesse.
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché
pag. 3/5 siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati
(Cassazione civile sez. lav., 10/01/2020, n.30).
Passando al secondo motivo, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, si ritiene che la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
(Cassazione civile sez. I, 02/08/2024, n.21785; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20-06-
2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). Analogo criterio è stato applicato anche in relazione al procedimento di separazione giudiziale e separazione consensuale omologata, sulla scia dell'orientamento della Corte
Costituzionale che ha riconosciuto il profilo funzionale più che nominalistico dell'assegno e ha precisato come, in questa prospettiva, il credito alimentare e quello di mantenimento, pur strutturalmente diversi, assolvono ad una funzione omogenea in senso lato alimentare (Corte cost. 17/2000).
La giurisprudenza, anche in materia di separazione consensuale, applica quindi come conseguenza della funzione “alimentare” la regola dettata in materia di alimenti dall'art. 445 c.c. secondo cui “gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda” (Cass. 4558/ 2000), in ossequio anche al principio generale secondo cui il decorso del tempo necessario per far valere un diritto non può pregiudicare il diritto stesso.
Conseguentemente, nel caso in cui il giudice della separazione non abbia esplicitamente previsto che l'obbligo decorra dal momento della proposizione della domanda, il genitore obbligato è comunque tenuto a rimettere al coniuge l'assegno di mantenimento dal giorno in cui
è stato avviato il relativo procedimento e non dal giorno della sentenza o del decreto di omologa della separazione (Corte appello Perugia sez. I, 22/06/2022, n.325) o dell'effettiva cessazione della convivenza che, nel caso di specie, si è protratta di fatto anche oltre la data concordata dalle parti.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pag. 4/5 di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
2219/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 15.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1666/2022
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Antonella Allegra Presidente
Rosario Lionello Rossino Consigliere
Annarita Donofrio Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. , assistito e difeso dall'Avv. RIDOLFI CHIARA Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto in VIA BARBERIA 14 40123 BOLOGNA appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. LUPOI Controparte_1 C.F._2
MICHELE ANGELO e dall'avv. FALVO TIZIANA ( ) VIA SANTO C.F._3
STEFANO N. 11 40125 BOLOGNA;
con domicilio eletto in VIA SANTO STEFANO 11
BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il giudizio di merito a Parte_1 seguito di opposizione all'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (RGE
1347/2020) iniziata da nei suoi confronti per il mancato pagamento di somme Controparte_1 dovute a titolo di mantenimento dei figli nell'ambito della separazione personale dei coniugi. In particolare, aveva intimato al Berti il versamento della somma di euro 6.928,30 a Controparte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli dal mese di aprile 2018 sino a marzo 2019, in virtù di quanto stabilito nell'accordo di separazione concluso tra le parti in corso di causa nel dicembre 2018 nell'ambito del giudizio di separazione introdotto con ricorso della del CP_1 marzo 2018.
Parte opponente contestava la debenza delle somme richieste, sostenendo che l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento dovesse decorrere, non dalla data di proposizione della domanda di separazione, bensì dalla cessazione della convivenza, avvenuta di fatto con il rilascio della casa coniugale nel marzo 2019, evidenziando anche di aver provveduto, durante tale intervallo di tempo, a sostenere le spese del nucleo familiare.
Con comparsa di risposta depositata in data 20.11.2020 si costituiva in giudizio Controparte_1 chiedendo il rigetto delle pretese avversarie, ribadendo la legittimità della decorrenza dell'assegno dal momento di proposizione della domanda e contestando l'asserito contributo al mantenimento dei figli da parte del coniuge fino al rilascio dell'immobile.
Con sentenza n. 2219/2022 del 25.8.2022 (pubb. 5.9.2022) il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
In particolare, il Tribunale rilevava l'infondatezza della tesi di parte opponente poiché, avendo l'assegno di mantenimento dei figli pacifica natura alimentare, la sua decorrenza è dalla data della domanda in conformità a quanto disposto dall'art. 445 c.c., non essendo peraltro la determinazione del contributo per il mantenimento dei figli oggetto, prima del provvedimento separativo, di alcun provvedimento provvisorio ex artt. 708 e 709 c.p.c.
Riteneva, altresì, sfornita di supporto probatorio l'asserito contributo al mantenimento da parte del coniuge nel periodo tra la data della domanda giudiziale e l'effettiva cessazione della convivenza, risultando invero dimostrato che di tale contribuzione, nell'intervallo di tempo indicato, si fece carico esclusivamente parte opposta.
3.- Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso detta Parte_1 sentenza.
Con il primo motivo di appello, ha eccepito la nullità della sentenza per violazione degli artt.
132 e 112 c.p.c., per non avere il Giudice correttamente riprodotto le conclusioni delle parti e per l'omessa pronuncia in ordine alla domanda di restituzione delle somme versate dal Pt_1
Con il secondo motivo di gravame, ha dedotto violazione e/o falsa applicazione degli articoli
148 e 337 ter c.c., per avere il Giudice ritenuto che l'assegno di mantenimento in favore dei figli debba decorrere dalla proposizione della domanda di separazione e non dalla cessazione della pag. 2/5 convivenza. Per il periodo anteriore opererebbe la presunzione di una partecipazione diretta di ciascuno dei genitori in misura proporzionale alle proprie risorse. Parte appellante ha inoltre contestato che la abbia in via esclusiva provveduto al mantenimento dei figli, avendo la CP_1 stessa unicamente prodotto fatture relative alle utenze della casa coniugale non idonee a dimostrare anche il mantenimento di due figli.
3.- Con comparsa di risposta depositata in data 18.1.2023 si è costituita Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appellata deduce che, quanto all'asserita violazione dell'art. 132 c.p.c., non si tratterebbe di un'ipotesi di nullità bensì di una mera irregolarità, poiché il Giudice si sarebbe limitato a riassumere le conclusioni, senza alterarne il senso letterale né il contenuto sostanziale;
quanto all'omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione, la stessa è da ritenersi assorbita, giacché direttamente collegata all'accertamento di una eventuale illegittimità dell'esecuzione forzata non riconosciuta.
In ordine al secondo motivo di appello parte appellata ribadisce la correttezza del ragionamento del primo giudice circa la decorrenza dell'assegno dalla data della relativa domanda ed evidenzia che l'appellante non ha comunque provato il proprio contributo economico in favore del nucleo familiare dal mese di aprile 2018 fino a marzo 2019, data di cessazione della convivenza, laddove è risultato invece dimostrato l'apporto economico fornito dalla con CP_1 esborsi mensili per circa 1.000,00 euro non contestati da controparte.
Parte appellata ha, infine, dedotto l'irripetibilità delle somme medio tempore versate dall'appellante.
4.- L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo si rileva che il giudice ha correttamente riportato in sentenza le conclusioni delle parti. Né era necessaria una pronuncia in punto di ripetizione delle somme versate una volta riconosciuta la debenza delle stesse.
L'omessa od erronea trascrizione delle conclusioni delle parti nella intestazione della sentenza importa la sua nullità solo quando le conclusioni formulate non siano state prese in esame, mancando in concreto una decisione sulle domande o eccezioni ritualmente proposte.
Quando invece dalla motivazione della sentenza risulti che le conclusioni delle parti, nonostante l'omessa o erronea trascrizione, siano state esaminate e decise, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza. La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una semplice irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché
pag. 3/5 siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o una omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati
(Cassazione civile sez. lav., 10/01/2020, n.30).
Passando al secondo motivo, in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, si ritiene che la decorrenza dell'assegno in favore dei figli va fatta risalire alla data della domanda in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento definitivo, prescindendo l'obbligo di mantenimento dei figli dalla sentenza di scioglimento degli effetti civili del matrimonio
(Cassazione civile sez. I, 02/08/2024, n.21785; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 17570 del 20-06-
2023; Cass., Sez. 6-1, n. 3348 del 19-02-2015; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02-05-
2006). Analogo criterio è stato applicato anche in relazione al procedimento di separazione giudiziale e separazione consensuale omologata, sulla scia dell'orientamento della Corte
Costituzionale che ha riconosciuto il profilo funzionale più che nominalistico dell'assegno e ha precisato come, in questa prospettiva, il credito alimentare e quello di mantenimento, pur strutturalmente diversi, assolvono ad una funzione omogenea in senso lato alimentare (Corte cost. 17/2000).
La giurisprudenza, anche in materia di separazione consensuale, applica quindi come conseguenza della funzione “alimentare” la regola dettata in materia di alimenti dall'art. 445 c.c. secondo cui “gli alimenti sono dovuti dal giorno della domanda” (Cass. 4558/ 2000), in ossequio anche al principio generale secondo cui il decorso del tempo necessario per far valere un diritto non può pregiudicare il diritto stesso.
Conseguentemente, nel caso in cui il giudice della separazione non abbia esplicitamente previsto che l'obbligo decorra dal momento della proposizione della domanda, il genitore obbligato è comunque tenuto a rimettere al coniuge l'assegno di mantenimento dal giorno in cui
è stato avviato il relativo procedimento e non dal giorno della sentenza o del decreto di omologa della separazione (Corte appello Perugia sez. I, 22/06/2022, n.325) o dell'effettiva cessazione della convivenza che, nel caso di specie, si è protratta di fatto anche oltre la data concordata dalle parti.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese di lite come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo pag. 4/5 di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
2219/2022, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di
Bologna il 15.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Antonella Allegra
pag. 5/5