Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5467/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5467 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Grazia Magnante;
- ATTRICE- E
(c.f. ) rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. Fabio Pasquali;
- CONVENUTO-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 03/07/2024
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione a giudizio, , evocando in giudizio il Parte_1
, ha chiesto al Tribunale: “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento della presente domanda, annulli la delibera assembleare del 10.04.2021 impugnata e condanni il
, a rimuovere le cassette postali Controparte_2 alloggiate sul muro di proprietà della IG.ra . Parte_1
A motivo di tale domanda, ha esposto che: - è proprietaria di un immobile in
[...]
a , facente parte del Condominio " "; Controparte_1 CP_1 Controparte_1
- il 17 marzo 2021 ha ottenuto dal Comune di il permesso per CP_1
l'occupazione di suolo pubblico per l'apertura di un passo carrabile;
- ha poi comunicato al Condominio la necessità di spostare le cassette postali, che si trovano sulla sua proprietà, per poter avviare i lavori;
- il 10 aprile 2021,
l'assemblea condominiale, pur avendo preso atto della richiesta della Parte_1 non ha raggiunto il quorum per autorizzare l'apertura del passo carrabile, ritenendo di avere il potere di decidere su tale questione;
- la ritiene Parte_1 che questa decisione fosse infondata, in quanto la sua richiesta riguardava solo lo spostamento delle cassette postali, non l'autorizzazione per il passo carrabile;
- l'attrice ha avviato una mediazione, poi fallita per mancata adesione del
- di conseguenza, la ha deciso di impugnare la delibera CP_1 Parte_1
1
In punto di diritto ha precisato che: -la giurisprudenza consolidata stabilisce che un muro di recinzione e delimitazione di un giardino di proprietà privata, pur facendo parte della struttura dell'edificio, non è da considerarsi una parte comune ai sensi dell'art. 1137 c.c. (Cass. Civ. Ordinanza n. 22155/2018); -sebbene le cassette postali siano di proprietà dei singoli condomini, la decisione di spostarle compete all'assemblea condominiale, in quanto la struttura che le ospita è parte comune del condominio;
- l'azione è tempestiva atteso che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 28/2010, la domanda di mediazione sospende la prescrizione e impedisce la decadenza per una sola volta;
se il tentativo di mediazione fallisce, l'azione giudiziale deve essere proposta entro lo stesso termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale presso l'organismo di mediazione.
Instaurato il contraddittorio, il , Controparte_3 tempestivamente costituito in giudizio, ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Velletri Dott.ssa Picalarga Prisca, contrariis reiectis, 1. In via preliminare, per quanto argomentato, dichiarare inammissibile l'azione avversaria per carenza di interesse ad agire;
2. Sempre in via preliminare, per quanto argomentato, dichiarare inammissibile l'azione per errato utilizzo dello strumento processuale;
3. Nel merito, rigettare le avversarie conclusioni e deduzioni perché infondate in fatto e diritto e non provate;
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge”. In via preliminare il convenuto ha rilevato la carenza di interesse ad agire dell'attore, in particolare che la IG.ra contrariamente a quanto Parte_1 dichiarato, aveva già nel 2020 (Doc. 2) inviato una richiesta per l'approvazione del progetto per l'apertura di un passo carrabile sulla strada pubblica, dimostrando così di essere consapevole che il muro in questione è di proprietà condominiale;
- posto che il muro è condominiale, la richiesta della avrebbe avuto poco Pt_1 senso se non fosse stata consapevole di tale proprietà; - inoltre, sebbene la
Pubblica Amministrazione possa esaminare la correttezza della richiesta, ogni provvedimento amministrativo è subordinato al rispetto dei diritti dei terzi;
- in questo caso, il aveva il diritto di negare il consenso all'apertura del CP_1 passo carrabile, in quanto il muro è di sua proprietà; - a seguito della decisione negativa dell'assemblea condominiale, la non ha più alcun interesse ad Parte_1 agire in giudizio, rendendo quindi la sua azione inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Sempre in via preliminare il Condominio ha rilevato la avrebbe Parte_1 dovuto, in caso di rifiuto all'apertura del muro, agire con un'azione possessoria ai sensi degli articoli 1168 e 1170 c.c. e 703 c.p.c., anziché impugnare la delibera condominiale.
Nel merito, il Condominio ha esposto che: - la sostiene che il muro in Parte_1 questione sia di sua proprietà privata, ma questa affermazione contrasta con quanto dichiarato in precedenza, quando nel 2020 aveva riconosciuto la proprietà condominiale del muro, chiedendo l'approvazione dell'assemblea per l'apertura di un passo carrabile;
- secondo l'art. 1117 c.c., i beni comuni in un condominio includono gli spazi e le strutture necessarie all'uso comune, come i muri perimetrali;
- per sottrarre un bene alla proprietà condominiale, è necessario un titolo contrario che dimostri l'appartenenza esclusiva a un singolo proprietario;
- dall'atto di compravendita della non emerge alcun elemento che indichi Parte_1 che il muro sia stato sottratto alla proprietà condominiale;
- il muro risulta inserito
2 nella struttura condominiale e, come stabilito dalla giurisprudenza (Tribunale di
Roma, Sentenza n. 14381/2020), i muri maestri o le facciate, anche se avanzati o arretrati rispetto alla linea principale dell'edificio, sono da considerarsi beni comuni;
- il Condominio ha quindi il diritto di negare il consenso all'apertura del muro di cinta, che è di sua proprietà, e non è stato mai interpellato nel procedimento amministrativo;
- non ci sono elementi che possano supportare la tesi della proprietà privata del muro;
- l'assemblea condominiale ha pienamente legittimità nel respingere la richiesta della Parte_1
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rigettata la prova per testi richiesta dall'attrice, all'udienza del 3 luglio 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. In via preliminare occorre esaminare l'eccezione di carenza di interesse ad agire della Il convenuto rappresenta il venir meno dell'interesse all'azione Parte_1 giudiziale della a seguito della decisone negativa da parte Parte_1 dell'assemblea condominiale in ordine alla richiesta di approvazione del progetto per l'apertura di un passo carrabile su strada pubblica. L'eccezione è infondata. In argomento la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c. , va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cassazione civile , sez. II , 08/05/2024 , n. 12532). Nel caso di specie, riservato alla valutazione delle singole domande l'esame della loro specificità e fondatezza, considerata la rappresentazione in fatto e in diritto di parte attrice, si rinviene l'esigenza concreta ed attuale, da parte dell'attrice, di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice. Ancora, in via preliminare deve esaminarsi l'eccezione di inammissibilità dell'azione. Il convenuto sostiene che la avrebbe dovuto agire con l'azione possessoria Pt_1 ex art. 1168 e 1170 c.c. e ai sensi dell'art. 703 c.p.c. ritenendo la stessa di aver visto, nel mancato spostamento delle cassette postali, un'azione di tipo omissivo ed impeditivo da parte del CP_1
L'eccezione è infondata. Premesso che le azioni possessorie sono proponibili contro chi abbia posto in essere un comportamento arbitrario che sia causa diretta ed immediata della perdita o della molestia del possesso, deve precisarsi che l'azione di annullamento di una delibera assembleare, volta all'accertamento di patologie deliberative, e l'azione di condanna, alla cui base vi è l'affermazione della spettanza di un risultato, muovono su un piano distinto rispetto a chi richiede una tutela di carattere possessorio, che ha invece ad oggetto uno stato di fatto. Occorre quindi procedere alla valutazione del merito delle domande.
Le domande sono infondate per i motivi che seguono.
L'art. 1137, comma 2, c.p.c. prevede che possono essere annullate soltanto le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento condominiale.
3 Nella fattispecie in esame, la chiede l'annullamento della delibera Parte_1 assembleare del 10.04.2021 non solo senza indicare il punto della delibera assembleare che intende impugnare, posto che risulta in atti che l'ordine del giorno dell'assemblea riunita nella medesima data aveva ad oggetto molteplici argomenti su cui l'organo collegiale era tenuto a discutere ed eventualmente deliberare, ma non ha neppure indicato con sufficiente chiarezza e precisione i presunti motivi di illegittimità del deliberato, non avendo specificatamente individuato le norme di legge o le norme del regolamento che si assumono violate.
Pertanto l'impugnativa della delibera condominiale così come proposta deve ritenersi infondata poiché del tutto generica in quanto priva degli elementi essenziali previsti nell'art. 163 c.p.c., in particolar modo, mancano gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (in argomento ex multis Cass. civ., sez. III, 30 giugno 2015, n. 13328). L'attrice chiede poi la condanna del alla rimozione delle cassette CP_1 postali alloggiate sul muro che la assume essere di sua proprietà. Pt_1
Sotto tale profilo deve rilevarsi che, rigettata la domanda di annullamento della delibera assembleare, la rimozione delle cassette postali comunque non sarebbe potuta derivare dall'eventuale caducazione della delibera assembleare atteso che il punto 6 della stessa, l'unico avente un oggetto afferente ai fatti di cui è causa, riguarda esclusivamente la “Comunicazione proprietà per apertura Parte_1 passo carrabile” e non vi è dunque alcun nesso di consequenzialità tra l'impugnazione della delibera assembleare condominiale e la rimozione delle cassette anzidette. Pertanto, anche tale domanda deve disattendersi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate. Il va condannato, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 bis D.lgs. CP_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma, di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio, per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta le domande di parte attrice;
- 2 condanna al pagamento, in favore del Parte_1 [...]
in , delle spese di lite che si liquidano in euro € Controparte_1 CP_1
3.809,00 per compensi oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
- 3 condanna il ai sensi del secondo comma dell'art. 12 bis del D.lgs. CP_1
28/2010, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Velletri, 12 gennaio 2025
Il giudice Dott.ssa Prisca Picalarga
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