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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 28/05/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1657/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice Relatore
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1657/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...], CF C.F._1
e da nata a [...], il [...], residente a [...]
Monferrato n.1, CF C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESANI ALESSANDRA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“− Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra e il sig. Parte_2
celebrato in data 6.06.1998 nel Comune di Palagiano (TA), ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1
1 Civile del Comune di Palagiano (TA) di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
− Dichiarare che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, dando reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra loro.
− Dichiarare che la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa famigliare. Salvo diverso accordo dei genitori e in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi e della minore, il diritto di visita del padre verrà regolato secondo il piano genitoriale redatto dai genitori (doc. 3).
Più precisamente trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per_1
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre, i giorni di Natale -S.
Stefano e Capodanno in modo alternato con ciascun genitore, le vacanze pasquali tre giorni con un genitore e tre giorni con
l'altro ed i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati. Quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore.
- Dichiarare che il padre provvederà al mantenimento dei figli versando alla madre un importo mensile pari ad € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio in quanto anche il figlio maggiorenne non è ancora economicamente Per_2 autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT, il padre provvederà inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate in base al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Gorizia;
- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori.
- La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra le parti decideranno in futuro come sciogliere la Parte_2 comproprietà.
- Si dà atto che le parti rinunciano sin d'ora al termine per l'impugnazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.06.1998 nel Comune di
Palagiano (TA) trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 32, serie A, parte II, anno 1998 e si sono separati consensualmente con verbale in data 19.11.2018 omologato con decreto del
29.11.2018.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, in data 12.12.2000, ormai maggiorenne ma Persona_3 non ancora economicamente autosufficiente, e in data 25.06.2008. Persona_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
2 La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06.06.1998 nel Comune di Palagiano (TA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palagiano (TA) (atto n. 32, serie A, parte II, anno 1998), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott. Laura Di Lauro Giudice Relatore
Dott. Martina Ponzin Giudice Relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di cui al n. V.G. 1657/2025 avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a [...], CF C.F._1
e da nata a [...], il [...], residente a [...]
Monferrato n.1, CF C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. ALESANI ALESSANDRA nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“− Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra la sig.ra e il sig. Parte_2
celebrato in data 6.06.1998 nel Comune di Palagiano (TA), ordinando all'Ufficiale di Stato Parte_1
1 Civile del Comune di Palagiano (TA) di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza nei pubblici registri anagrafici.
− Dichiarare che i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, dando reciprocamente atto della piena indipendenza economica fra loro.
− Dichiarare che la figlia minore viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nella casa famigliare. Salvo diverso accordo dei genitori e in considerazione delle esigenze lavorative di entrambi e della minore, il diritto di visita del padre verrà regolato secondo il piano genitoriale redatto dai genitori (doc. 3).
Più precisamente trascorrerà con il padre i fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per_1
Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre, i giorni di Natale -S.
Stefano e Capodanno in modo alternato con ciascun genitore, le vacanze pasquali tre giorni con un genitore e tre giorni con
l'altro ed i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati. Quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive con ciascun genitore.
- Dichiarare che il padre provvederà al mantenimento dei figli versando alla madre un importo mensile pari ad € 400,00, ovvero € 200,00 per ciascun figlio in quanto anche il figlio maggiorenne non è ancora economicamente Per_2 autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato secondo gli indici ISTAT, il padre provvederà inoltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie previamente documentate e concordate in base al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Gorizia;
- L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori.
- La casa coniugale resta assegnata alla sig.ra le parti decideranno in futuro come sciogliere la Parte_2 comproprietà.
- Si dà atto che le parti rinunciano sin d'ora al termine per l'impugnazione.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06.06.1998 nel Comune di
Palagiano (TA) trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune, atto n. 32, serie A, parte II, anno 1998 e si sono separati consensualmente con verbale in data 19.11.2018 omologato con decreto del
29.11.2018.
Dall'unione coniugale sono nati due figli, in data 12.12.2000, ormai maggiorenne ma Persona_3 non ancora economicamente autosufficiente, e in data 25.06.2008. Persona_4
I coniugi sopra generalizzati, con ricorso depositato il 06/05/2025, hanno chiesto pronuncia divorzile alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno espressamente rinunciato a comparire all'udienza, che si è celebrata mediante il deposito di note scritte, tramite cui hanno confermato la loro volontà di ottenere pronuncia divorzile alle condizioni sopra riportate.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
2 La domanda è fondata ed è, pertanto, d'accogliere.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898. La domanda congiunta dei coniugi dimostra la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale ed il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Il ricorso indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
il Tribunale di Gorizia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 06.06.1998 nel Comune di Palagiano (TA) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Palagiano (TA) (atto n. 32, serie A, parte II, anno 1998), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in epigrafe, da intendersi qui trascritte.
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palagiano (TA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella camera di consiglio del 22/05/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
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