TRIB
Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 07/03/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 604/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Milazzo (Me), via Medici n. 8 presso lo studio dell'Avv.
Elvira Scuteri che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maurizio Falqui Cao e
Stefania Sotgia per procura in atti, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 6 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26 marzo 2024 agiva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentato che con comunicazione del 12 dicembre 2023 l' CP_1 aveva chiesto la restituzione dell'importo di € 3.120,00 erogato a titolo di reddita di cittadinanza da settembre 2019 a dicembre 2019
“in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito di cittadinanza (domanda prot. INPS-RDC_2019_1827020) per accertata non veridicità in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013”.
Rilevava l'infondatezza della richiesta di restituzione avanzata dall' sostenendo di aver diritto al reddito di cittadinanza. CP_1
In ordine alla contestata non veridicità del nucleo familiare dichiarato, rappresentava che a far data dall'1 dicembre 2018 avevo trasferito la propria residenza in Milazzo, via Risorgimento n. 149 e che a far data dal 25 luglio 2018 era stato assunto da Parte_2
[...]
Sosteneva, in particolare, che al momento della presentazione della domanda amministrativa era già uscito dal nucleo familiare originario, sicché trovava applicazione l'art. 3, comma 1, DPCM 150/2013, ai sensi del quale “il nucleo familiare del richiedente è costituito di soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU”.
In particolare riportava il contenuto dell'art. 2, comma 5, lett. b), D.L.
n. 4/2019, in virtù del quale “il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF”.
Sosteneva, dunque, di aver diritto al reddito di cittadinanza in quanto alla data di presentazione della domanda (agosto 2019) era titolare di un reddito IRPEF per l'anno 2018 pari a € 4.324,84 e dunque sufficiente per escludere che il ricorrente facesse parte del nucleo familiare dei genitori.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione della somma di € 3.120,00 avanzata dall' con la nota CP_1 del 12 dicembre 2023.
In secondo luogo invocava l'irripetibilità delle somme percepite per mancanza di dolo ai sensi dell'art. 52 Legge n. 88/1989.
Nella resistenza dell' all'udienza del 6 marzo 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione. Il ricorso è infondato.
La Corte Costituzionale, con le ormai note sentenze n. 137/2021, n.
126/2021 e n. 7/2021, ha chiarito la natura della prestazione oggetto del presente giudizio, rilevando che “Il reddito di cittadinanza, pur presentando anche tratti propri di una misura di contrasto alla povertà, non si risolve in una provvidenza assistenziale diretta a soddisfare un bisogno primario dell'individuo, ma persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale” e che “[a] tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari”, il cui inadempimento implica la decadenza dal beneficio.
Ebbene, la natura ibrida della prestazione in esame consente di richiamare in diritto i costanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di riparto dell'onere probatorio in tema di indebito.
La giurisprudenza di legittimità ha, in particolare, così statuito: “Le
Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18046 del 4 settembre 2010, Rv. 614146-01).
Al principio, che è stato successivamente - ed anche di recente - reiteratamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. lav, Sentenza n.
2739 dell'il. febbraio 2016, Rv. 638721-01, e Cass., Sez. lav.,
Sentenza n. 15550 del 2019, non massimata) va data ulteriore continuità, in quanto esso trova il suo fondamento nell'ineccepibile rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto (Cass., 10 febbraio
2022, n. 4319).
È vero che il provvedimento di revoca è motivato con causali che non consentono immediatamente la verifica della correttezza della pretesa di restituzione.
Infatti la revoca del beneficio è stata disposta per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'art. 3 del DPCM
159/2013”.
Tuttavia, nel corso del giudizio l'ente previdenziale ha chiarito che con nota del 7 dicembre 2023 la Guardia di Finanza – Compagnia di
Milazzo ha segnalato che:
“a) il ricorrente, di età inferiore ai 26 anni, non coniugato e senza prole, al fine di ricevere la certificazione ISEE, il 10 aprile 2019 ha dichiarato (DSU; Dichiarazione Sostitutiva Unica, doc. 2) di essere nucleo monocomponente, ma il secondo anno solare antecedente la dichiarazione era nullatenente (e quindi non aveva un reddito di almeno 4.000,00 Euro annui, e nemmeno di € 2.840,51 che è il limite per chi ha meno di 26 anni ma almeno 24) cosicché avrebbe dovuto includere in base alla legge nella Dichiarazione anche i propri genitori
e gli altri componenti;
ciò in quanto nel secondo anno solare antecedente (appunto 2017) non era in grado di assicurarsi un automantenimento.
b) Il ricorrente, pur non avendo nel 2017 il requisito reddituale per essere automantenuto e quindi poter costituire un nucleo ai fini ISEE autonomo, il 10 aprile 2019 ha potuto avanzare la domanda di certificazione ISEE (ovviamente mentendo quanto ai componenti e al requisito reddituale) poiché il 6 marzo 2019 aveva mutato la propria residenza allontanandosi da quella dei genitori;
c) Sulla base della sua Dichiarazione Sostitutiva è stata quindi emessa la Certificazione ISEE (doc.3), ciò che gli ha permesso di superare i controlli automatici dell'Istituto e ricevere il Reddito di
Cittadinanza domandato il 13 agosto 2019; La Guardia di Finanzia, nel suo rapporto scrive testualmente (prod. 4, pag. 5) che “la suddetta condizione ha permesso che l'istanza per il beneficio RdC, inoltrata in data 13.08.2019, in ragione dei dati già indicati nella DSU già presentata, venisse acquisita dal sistema INPS-RDC con esito positivo, inducendo in errore l' che Controparte_2 iniziava ad erogare il beneficio da settembre 2019, per un importo mensile di € 780,00”.
d) Il reddito è stato interamente erogato, quindi per il periodo che corre dal settembre 2019 al febbraio 2021;
e) Una volta operati i controlli, a cura della Guardia di Finanzia che poi ha anche segnalato i fatti alla Procura presso il Tribunale di
Barcellona PG (prod.4, ultima pagina), è emerso che se per l'anno
2018 e 2019 vi era il requisito economico per non essere mantenuto dai propri genitori (con conseguente legittimità delle somme percepite dal gennaio 2020 in poi), invece per il periodo che va dal settembre al dicembre 2019 la somma di € 3.120,00 (780,00 per 4 mensilità) era indebitamente riscossa, atteso che i genitori e gli altri componenti del nucleo familiare (reale, non quello falsamente attestato) avevano un reddito complessivo di € 14.363,00, quando il limite per beneficiare del RdC era di € 12.600,00 annui”.
In sostanza il ricorrente avrebbe dichiarato un nucleo familiare monocomponente e di trovarsi quindi nelle seguenti condizioni: a) essere maggiorenne, di età inferiore ai 26 anni;
b) non essere convivente con i propri genitori;
c) non essere coniugato;
d) non avere figli. Ebbene, per quanto riguarda il dato reddituale, l' ha riscontrato CP_1 quanto dichiarato dal ricorrente nella DSU relativa all'anno 2019, che attiene alla situazione reddituale del 2017 ai sensi del DPCM
159/2013.
In particolare, risulta dichiarato un reddito pari a zero.
L' rileva che la dichiarazione fornita nella DSU relativa all'anno CP_1
2019 sarebbe falsa, dal momento che, facendo riferimento la DSU all'anno 2017 (secondo anno solare antecedente), il ricorrente non poteva essere considerato estraneo al nucleo familiare di origine ed avrebbe, pertanto, dovuto indicare il reddito conseguito da tale nucleo.
Occorre evidenziare che in materia di nuclei familiari, l'art. 2, comma
5, D.L. 4/2019 come modificato dalla L. 26/2019 dispone che: “Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: […] b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli”.
La condizione di figlio a carico a fini IRPEF è disciplinata nel D.P.R.
917/1986 all'art. 12, rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, il cui comma 2 - modificato dalla L. n. 205/2017, Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 - dispone: “Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro”.
Inoltre, l'art. 2 DPCM 159/2013 prevede che: “L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. (…) L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
L'art. 4 DPCM 159/2013 – rubricato Indicatore della situazione reddituale – dispone più specificamente che: 1. “L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU”.
Considerato che ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica rilevano i redditi e i patrimoni riferiti ai due anni precedenti, si può affermare che nel 2017, (ovvero nel secondo anno solare antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa) il ricorrente non era in una condizione di autosufficienza economica.
Infatti, dalla segnalazione della Guardia di Finanza risulta che nel
2017 il reddito del ricorrente era pari a zero e pertanto il RA doveva considerarsi facente parte del nucleo familiare di origine.
Dalla segnalazione della Guardia di Finanza emerge inoltre che nel
2017 (secondo anno solare antecedente alla data di presentazione della domanda amministrativa) il reddito del nucleo familiare di origine ammontava a € 14.363,00 ed era dunque superiore alla soglia di € 12.600,00 annui prevista per usufruire del Reddito di
Cittadinanza.
Da gennaio 2020 a febbraio 2021, invece, il ricorrente era in possesso dei requisiti reddituali per formare un nucleo familiare autonomo ed era nelle condizioni per beneficiare del Reddito di cittadinanza.
Per quanto sopra esposto la revoca del beneficio per l'anno 2019 è stata legittimamente disposta e legittima è la richiesta di restituzione delle somme erogate.
Nel caso in esame non trovano ingresso neppure i presupposti di non ripetibilità in materia assistenziale, in ragione della revoca, stante l'espressa previsione normativa in materia.
Va infatti, precisato che l'ipotesi di “dichiarazioni difformi o non corrispondenti al vero” in materia di Reddito di Cittadinanza è specificatamente regolata dall' art. 7 co. 4 d.l. 4/2019.
Detta norma espressamente stabilisce che “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
Detta disposizione consente, pertanto, all'amministrazione competente all'erogazione del beneficio che accerti una difformità o la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni poste a fondamento dell'istanza, ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, di procedere legittimamente alla revoca del beneficio ex tunc e alla richiesta di restituzione di indebito.
Trattandosi di norma speciale operante con specifico ed esclusivo riferimento al beneficio del RdC, essa è destinata, in tale ambito, a prevalere sulla normativa e sulla disciplina generale in materia di indebito sia esso civilistico, previdenziale o assistenziale.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera il ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 7 marzo 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino