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Sentenza 15 maggio 2024
Sentenza 15 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/05/2024, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2318/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2023 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari v.le Umberto I Parte_1 C.F._1
n. 106/D, presso e nello studio degli Avv.ti Paola Nieddu (C.F. e Maria C.F._2
Salvatora Magliona nota Dora (C.F. che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3
delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Controparte_1 C.F._4 italiana e residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONE DELLE PARTI:
per parte ricorrente: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 25.5.1980, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari dell'anno
1980 parte 2 seria A, atto n. 215, mandando all'Ufficiale di Stato civile per l'annotazione
pagina 1 di 4 dell'emananda sentenza, come per legge;
2) revocare l'assegno di mantenimento in favore della coniuge stabilito nella misura di € 250,00 mensili”.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 12 settembre 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in Sassari in data 25.5.1980, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune anno 1980 parte 2 seria A, atto n. 215.
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie in data 18.10.1980 e il Per_1 Per_2
13.5.1994, entrambe maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi, ha allegato che le parti si erano separate con sentenza n. 1019/15emessa in data 25.06.15, pubblicata il 30.06.15, alle seguenti condizioni: “i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pone a carico del in favore della ricorrente l'assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 rivalutabile Istat, da Pt_1 corrispondersi mediante consegna al domicilio della Repetto entro il 5 di ogni mese”.
Ha rappresentato che dal punto di vista economico dal 2015 la sua situazione reddituale era mutata in peggio atteso che, mentre in passato svolgeva qualche lavoretto saltuario come muratore percependo poche migliaia di euro, negli ultimi anni, sia a causa della crisi del mercato del lavoro che causa dei problemi di artrite ed artrosi sempre più gravi da cui era affetto, dovuti anche all'avanzare dell'età, non era più in grado di svolgere alcun tipo di lavoro.
Ha aggiunto che dal mese di settembre fino al mese di dicembre 2022, aveva percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari ad € 2.198,67 e che il procedimento per il riconoscimento del predetto beneficio per l'anno 2023 era ancora in corso.
Ha infine rappresentato che era comproprietario unitamente alla resistente, nella misura del 50%, di un terreno sito in Stintino, loc. Pozzo San Nicola, e che attualmente non disponeva di nessuna entrata economica, mentre al contrario la oltre a percepire un assegno mensile di invalidità svolgeva CP_1
anche dei lavori saltuari di assistenza per anziani.
Evidenziato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art 3 L. 01. 12.1970 n, 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06 05 2015 n.55 ha rilevato che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la declaratosi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citata la resistente non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata CP_1
pertanto dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e all'udienza del 23 aprile
2024, comparso il solo ricorrente, è stata rimessa al collegio per la decisione avendo il ricorrente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili da riqualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato tra le parti con rito civile, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Tenuto conto del completo disinteresse manifestato dalla resistente per il processo, quindi della mancanza di alcuna richiesta di natura economica da parte sua e non essendovi figli minori di età o maggiorenni economicamente non indipendenti, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione di ordine economico salvo quanto in appresso osservato.
Deve difatti accogliersi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo la resistente contumace chiesto il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e provato la sussistenza dei presupposti per lo stesso, atteso che assegno di mantenimento e assegno divorzile hanno presupposti diversi.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa e non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 25.5.1980, tra
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], e residente in [...], Pt_1 C.F._1
fraz. Pozzo San Nicola, alla p.zza Leonardo Da Vinci n. 1 e (C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...], cittadina Italiana e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1980 parte I serie, atto n. 215, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del ricorrente a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott. Elisabetta Carta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Giuseppina Sanna Presidente dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2023 da
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari v.le Umberto I Parte_1 C.F._1
n. 106/D, presso e nello studio degli Avv.ti Paola Nieddu (C.F. e Maria C.F._2
Salvatora Magliona nota Dora (C.F. che lo rappresentano e difendono giusta C.F._3
delega in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il [...], cittadina Controparte_1 C.F._4 italiana e residente in [...],
RESISTENTE-CONTUMACE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
CONCLUSIONE DELLE PARTI:
per parte ricorrente: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Sassari in data 25.5.1980, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Sassari dell'anno
1980 parte 2 seria A, atto n. 215, mandando all'Ufficiale di Stato civile per l'annotazione
pagina 1 di 4 dell'emananda sentenza, come per legge;
2) revocare l'assegno di mantenimento in favore della coniuge stabilito nella misura di € 250,00 mensili”.
MOTIVI DELLA DECISONE
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c., depositato in data 12 settembre 2023, ha convenuto Parte_1
in giudizio per ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del Controparte_1
matrimonio contratto tra le parti in Sassari in data 25.5.1980, atto trascritto presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune anno 1980 parte 2 seria A, atto n. 215.
Premesso che dall'unione coniugale erano nate due figlie in data 18.10.1980 e il Per_1 Per_2
13.5.1994, entrambe maggiorenni, economicamente autosufficienti e non conviventi, ha allegato che le parti si erano separate con sentenza n. 1019/15emessa in data 25.06.15, pubblicata il 30.06.15, alle seguenti condizioni: “i coniugi vivano separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
pone a carico del in favore della ricorrente l'assegno mensile di mantenimento di euro 250,00 rivalutabile Istat, da Pt_1 corrispondersi mediante consegna al domicilio della Repetto entro il 5 di ogni mese”.
Ha rappresentato che dal punto di vista economico dal 2015 la sua situazione reddituale era mutata in peggio atteso che, mentre in passato svolgeva qualche lavoretto saltuario come muratore percependo poche migliaia di euro, negli ultimi anni, sia a causa della crisi del mercato del lavoro che causa dei problemi di artrite ed artrosi sempre più gravi da cui era affetto, dovuti anche all'avanzare dell'età, non era più in grado di svolgere alcun tipo di lavoro.
Ha aggiunto che dal mese di settembre fino al mese di dicembre 2022, aveva percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo pari ad € 2.198,67 e che il procedimento per il riconoscimento del predetto beneficio per l'anno 2023 era ancora in corso.
Ha infine rappresentato che era comproprietario unitamente alla resistente, nella misura del 50%, di un terreno sito in Stintino, loc. Pozzo San Nicola, e che attualmente non disponeva di nessuna entrata economica, mentre al contrario la oltre a percepire un assegno mensile di invalidità svolgeva CP_1
anche dei lavori saltuari di assistenza per anziani.
Evidenziato che dal momento della comparizione dei coniugi davanti al Presidente non era stato più possibile ricostituire la comunione materiale e spirituale della famiglia, che erano decorsi i termini di cui all'art 3 L. 01. 12.1970 n, 898, così come modificato dall'art. 1 L. 06 05 2015 n.55 ha rilevato che ricorrevano, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge per poter chiedere la declaratosi di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha concluso come in epigrafe.
Benchè ritualmente citata la resistente non si è costituita nel presente giudizio e ne è stata CP_1
pertanto dichiarata la contumacia.
pagina 2 di 4 La causa è stata istruita con la sola produzione di referente documentale e all'udienza del 23 aprile
2024, comparso il solo ricorrente, è stata rimessa al collegio per la decisione avendo il ricorrente rinunciato alla concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
*****
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore dal 26 maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili da riqualificarsi come domanda di scioglimento del matrimonio, trattandosi di matrimonio celebrato tra le parti con rito civile, con conseguente ordine al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Tenuto conto del completo disinteresse manifestato dalla resistente per il processo, quindi della mancanza di alcuna richiesta di natura economica da parte sua e non essendovi figli minori di età o maggiorenni economicamente non indipendenti, non dev'essere adottata alcun'altra statuizione di ordine economico salvo quanto in appresso osservato.
Deve difatti accogliersi la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento, non avendo la resistente contumace chiesto il riconoscimento in suo favore dell'assegno divorzile e provato la sussistenza dei presupposti per lo stesso, atteso che assegno di mantenimento e assegno divorzile hanno presupposti diversi.
Non si fa luogo a condanna alle spese processuali tenuto conto della natura della causa e non essendovi stata resistenza alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Sassari in data 25.5.1980, tra
[...]
(C.F. ) nato a [...] il [...], e residente in [...], Pt_1 C.F._1
fraz. Pozzo San Nicola, alla p.zza Leonardo Da Vinci n. 1 e (C.F. Controparte_1
) nata a [...] il [...], cittadina Italiana e residente in [...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 1980 parte I serie, atto n. 215, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
pagina 3 di 4 2. Revoca l'assegno di mantenimento in favore di a carico del ricorrente a far Controparte_1
data dalla notifica del ricorso.
3. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 14 maggio 2024.
Il Presidente dott.ssa Maria Giuseppina Sanna
Il Giudice rel. dott. Elisabetta Carta
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