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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/05/2025, n. 703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 703 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3320 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO vertente tra i coniugi:
Parte_1
- -, nato a [...], il [...], C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Remo Gherardini - -, C.F._2
RICORRENTE
E
CP_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- che i coniugi ono sposati;
Parte_1 CP_1
- che il matrimonio fu celebrato con rito civile in Santa Paolina il 15 1 1989;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 1 di detto anno, P. II, S. A.;
- che hanno la figlia , nata il [...] economicamente indipendente;
Per_1
- che sono separati giusta sentenza n. 2373/2003, con la quale il Tribunale di Avellino ha pronunciato la loro separazione personale.
Con ricorso depositato il 28/11/2024, ha dedotto: Parte_1
- che dalla separazione non aveva più convissuto con la moglie;
- che non c'era stata riconciliazione;
- che oramai era impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Ciò rappresentato ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio.
La on sì è costituita benché regolarmente convenuta in giudizio. CP_1
All'udienza di comparizione dei coniugi, il ricorrente, solo a comparire, ha insistito nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede lo scioglimento del matrimonio previsto dall'art. 1 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per lo scioglimento del matrimonio ricorre. La separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza innanzi indica.
La separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di un anno stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è oramai da ritenere impossibile.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede: 1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio che ha unito i coniugi Parte_1
e ;
[...] CP_1
2) nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 08/05/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano