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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/03/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.P.U: n. 138-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 138-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 28/11/2023 dalla Sig.ra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
S. Croce Sull'Arno (PI) alla Via Marchetti n.9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Federico D'Anniballe (C.F.: ) presso il C.F._2
cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI) alla Via Valdera
P. n.59/61 ed alla PEC: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, ha Persona_1
perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalla scarsità ed irregolarità dei flussi di reddito del nucleo familiare, soprattutto rivenienti dal lavoro della ricorrente.
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 1 di 9 3. La ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 5 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 225.982,26 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per il mutuo ipotecario richiesto per l'acquisto dell'abitazione principale nonché dalle imposte inevase. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di
OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 2 di 9 5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto dal suo reddito personale, atteso che in qualità di dipendente ospedaliera percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.600, e dalla quota di proprietà dell'immobile ove risiede assieme al marito.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente e dal marito Sig. Per_2
Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal
[...]
ricorrente in circa euro € 1.100. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata Per_3
elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
100.000 riveniente da un mutuo ipotecario concesso da Cassa di Risparmio di Volterra già deliberato e con garanzia di Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamento una tantum.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione immediata benchè falcidiata dei creditori, mediante il versamento delle somme indicate ai creditori secondo le relative cause di prelazione. Secondo quanto afferma l'OCC “La soluzione prospettata
è frutto anche di un accordo fatto con il creditore titolare del diritto ipotecario nonché parte procedente nella pendente procedura esecutiva (PRELIOS) che ha concesso una chiusura della posizione a saldo e stralcio per euro 90.000, di cui 15.000 già versati dagli istanti”.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 3 di 9 normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato è titolare solo del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di
3 anni e che dalla liquidazione della quota dell'immobile di proprietà della ricorrente si ricaverebbe meno di quanto offerto con la presente proposta di ristrutturazione. Inoltre
l'esecuzione della liquidazione controllata sarebbe dilatata nel tempo mentre nella proposta in esame la soddisfazione è immediata a seguito dell'erogazione del mutuo. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
A seguito di alcuni chiarimenti e modifiche resi necessari dalla diversa posizione - consumeristica e non – degli originari ricorrenti e della rinuncia al ricorso da parte del coniuge dell'odierna ricorrente, Sig. , considerato che la proposta Persona_2
appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 20/1/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 24/2/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo della precisazione del credito di Parte_2
Con atto depositato dall'OCC il 24/2/2025 ha presentato Parte_3
opposizione all'omologa della ristrutturazione dei debiti. L'opponente lamentata
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 4 di 9 sostanzialmente la carenza delle condizioni soggettive per l'esdebitazione. Secondo
l'opponente, infatti, la ricorrente non sarebbe stata diligente nell'accesso al credito non essendo riscontrabile alcun evento esogeno ed imprevedibile il quale avrebbe determinato il sovraindebitamento il quale è dipeso unicamente dalla mala gestio della sovraindebitata.
13.1 Sul piano sistematico merita sottolineare che, come già affermato, il Codice della
Crisi ha stabilito, da una parte ex art. 69, 1° co. CCI, che osta all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore la causazione della situazione di sovraindebitato con colpa grave, malafede o frode, e, dall'altra ex art. 69, 2° co. CCI, ha escluso che il creditore che ha concorso a causare la situazione di sovraindebitamento, o che abbia omesso di valutare congruamente il merito creditizio del debitore, possa proporre opposizione all'omologa in punto di convenienza. Simmetricamente il CCI, da una parte, all'art. 68, 2° co., lett. a) e 3° co. stabilisce che nella sua relazione l'OCC debba indicare, gli elementi da cui desumere la diligenza del sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni, e, dall'altra, al comma terzo del medesimo articolo, il medesimo OCC deve attestare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
In una prospettiva diacronica, volta all'esegesi delle norme alla luce dell'evoluzione normativa, appare che il Codice della crisi non si è limitato a riproporre le disposizioni della previgente L. 3/2012, ratificandone l'approdo normativo, ma ha impresso un'ulteriore evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta il requisito della cd. meritevolezza.
Difatti, nel vigore della L. 3/2012, come modificata con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 7, 2°co, lett. (d-bis era stabilito che la proposta non era ammissibile quando il debitore, anche consumatore,
“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ed ai sensi dell'art. 12, comma
3° bis era altresì stabilito “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 5 di 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Inoltre, il legislatore della riforma aveva disposto l'abrogazione del previgente co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Già dal riformato impianto normativo della L. 3/2012 si desumeva che il legislatore aveva inteso rimeditare il requisito della “meritevolezza” del proponente, escludendola soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode. Dall'altra parte il legislatore aveva voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore, il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. Nel qual caso risultava precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.
Il Codice della Crisi porta ad ulteriore progresso quest'evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta i presupposti della cd. “im-meritevolezza”. Come detto, infatti, permane l'inammissibilità della domanda laddove il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o mala fede, ma l'esclusione della possibilità per il creditore di opporsi all'omologa, laddove abbia concorso a determinare il sovraindebitamento, è più netta, attesa l'eliminazione del riferimento alle condotte dolose del debitore. Il creditore che abbia concorso a determinare il sovraindebitamento non può in ogni caso proporre opposizioni in punto di convenienza della proposta, quale che sia il tenore del contegno tenuto dal debitore.
Appare evidente quindi che la riforma, prima della L. 3/2012 e poi del CCI, è ispirata ad un particolare favor debitoris, oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite. Appare
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 6 di 9 altresì evidente che il legislatore abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi dell'ammissibilità della domanda, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave del dolo o della malafede, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile.
È ancora evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. La nuova disposizione dell'art. 69, 2° co. CCI, appare ispirata ad una considerazione della colpa del creditore alla stregua del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ed ad una estrema valorizzazione degli effetti causalistici della colpa concorrente del creditore il quale, violando il proprio dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, 2° co. c.c., ha determinato esso stesso, o quanto meno concorso a determinare il sovraindebitamento in pregiudizio non solo di sé stesso ma anche degli altri creditori concorrenti. Per cui la colpa del creditore finisce per superare quella del sovraindebitato rendendola irrilevante od in ogni caso a ridurla sensibilmente.
Tanto spiega la sanzione di carattere processuale comminata dal legislatore tale da escludere, ove ricorrente, qualsiasi opposizione (almeno) in punto di convenienza. La giustapposizione normativa tra la colpa del debitore e quella del creditore, resa evidente anche dalla configurazione sistematica scelta dal legislatore che colloca la seconda subito a valle della prima, appare stabilire che il contributo causale nella determinazione od aggravamento del sovraindebitamento da parte del creditore interrompe, od in ogni caso sorpassa, la responsabilità deterministica del debitore. Non senza trascurare che l'attuale formulazione dell'art. 69, 2° co. CCI, evidenzia che la colpa del creditore ricorre sia nel caso della vera e propria causazione sia un quello del mero aggravamento del sovraindebitamento, e tale contegno colposo può consistere in, ma non si riduce alla sola omessa valutazione del merito creditizio. Tanto è dato desumere dalla disgiuntiva “o”
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 7 di 9 posta tra la determinazione o l'aggravamento del sovraindebitamento e la violazione dei principi di cui all'art. 124-bis TUB, ciò da cui si desume che l'obbligo di diligenza qualificata imposto al creditore, innanzitutto, non si attaglia ai soli istituti di credito ma a tutte le categorie di creditori e comunque non si riduce alla sola valutazione del merito creditizio imponendo una più ampia sfera di obblighi di vigilanza nella erogazione del credito.
In questi termini d'altronde si era già espressa la giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/20212, secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza,
24/09/2020). Nello stesso senso anche Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere del
19/1/2024 secondo cui “Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 8 di 9 consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore
– nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile. Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato”. Il Tribunale di Catania del 21/6/2024 aggiunge che “nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere”.
13.2.2 Nel caso di specie l'OCC con le memorie del 24/2/2025 ha richiamato le ragioni dell'indebitamento già illustrate con il ricorso e le memorie successive ma soprattutto ha evidenziato che il credito dell'opponente è sorto allorquando era già in corso la CP_1
procedura esecutiva promossa dall'odierno creditore ipotecario e titolare del maggior
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 9 di 9 credito nei confronti della sovraindebitata, ciò che tradisce la completa violazione delle norme sulla valutazione del merito creditizio e la concessione temeraria del credito da parte dell' opponente. CP_2
15. Da ultimo occorre rilevare che nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 9 della relazione) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche “i
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 10 di 9 crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. In primis la norma, che appare unitaria e sembra fare riferimento ad un omogeneo concetto di prededuzione, pare fare riferimento ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa.
Anche a voler riguardare unicamente la seconda parte della lett. d) essa fa riferimento alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore, per il buon esito dello strumento;
di nuovo quindi la norma sembra presupporre l'instaurazione della procedura di sovraindebitamento e non potersi riferire ai crediti sorti anteriormente. D'altronde il compenso del professionista legale non pare potersi ritenere necessario al buon esito dello strumento, anche per le considerazioni su cui v. infra secondo cui il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. D'altronde la relazione di accompagnamento al codice della crisi in merito alla modifica della lett. d) si limita ad affermare che il correttivo interviene “modificando la lettera d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di “procedure concorsuali” ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”, pertanto l'intervento del correttivo sul punto non modifica l'impianto normativo e non si pone l'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di prededuzione.
Il Codice della crisi d'altronde, non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 11 di 9 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65,
3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269
CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma.
Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla relativa classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
16. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 12 di 9 La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra (C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Genova il 30/11/1974 residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 14/3/2025
Il giudice
Dott. Marco Zinna
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 13 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali
Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Il Giudice Designato alla trattazione della procedura di sovraindebitamento iscritta al
R.G.P.U. n. 138-1/2023, esaminata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata il 28/11/2023 dalla Sig.ra
(C.F.: ) nata a [...] il [...] residente in Parte_1 C.F._1
S. Croce Sull'Arno (PI) alla Via Marchetti n.9, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Federico D'Anniballe (C.F.: ) presso il C.F._2
cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliata in Ponsacco (PI) alla Via Valdera
P. n.59/61 ed alla PEC: Email_1
Ha emesso la seguente
SENTENZA
1. La ricorrente versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 2, co. 1, lett. c) CCI, norma applicabile ratione temporis stante il deposito del ricorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza. Avvalendosi dell'assistenza del Dott. in qualità di OCC, ha Persona_1
perciò depositato presso questo Tribunale una proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCI.
2. La situazione di sovraindebitamento che affligge la ricorrente deriva dalla scarsità ed irregolarità dei flussi di reddito del nucleo familiare, soprattutto rivenienti dal lavoro della ricorrente.
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 1 di 9 3. La ricorrente è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2, co. 2, lett. c) del CCI, avendo contratto le suindicate obbligazioni per scopi totalmente estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.
4. Sul ricorrente grava un'esposizione debitoria che può essere così sintetizzata:
La debitoria, come si evince dal prospetto sopra riportato nonché dalle osservazioni formulate sul punto dal Professionista attestatore (cfr. p. 5 e ss. della relazione), ammonta a complessivi € 225.982,26 ed è per la quasi totalità composta dai debiti per il mutuo ipotecario richiesto per l'acquisto dell'abitazione principale nonché dalle imposte inevase. I debiti sopra riportati sono stati verificati dal professionista facente funzioni di
OCC attraverso i documenti prodotti dal ricorrente, nonché mediante l'attività di circolarizzazione e l'accesso alla Centrale dei Rischi ed attraverso le altre attività di controllo meglio dettagliate nella relazione particolareggiata.
Nella stima dell'esposizione debitoria del ricorrente occorre inoltre tener conto delle lievi variazioni in aumento o diminuzione dovute al maturare, nel periodo intercorrente tra l'invio delle precisazioni da parte dei creditori ed il momento della effettiva predisposizione e deposito del piano, di ulteriori interessi passivi sulle somme scadute.
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 2 di 9 5. Il patrimonio del ricorrente, risulta composto dal suo reddito personale, atteso che in qualità di dipendente ospedaliera percepisce uno stipendio medio mensile di € 1.600, e dalla quota di proprietà dell'immobile ove risiede assieme al marito.
6. Il nucleo familiare della ricorrente, secondo quanto risulta dallo stato di famiglia allegato al ricorso, è composto, dalla medesima ricorrente e dal marito Sig. Per_2
Le spese necessarie al fabbisogno del sovraindebitato vengono quantificate dal
[...]
ricorrente in circa euro € 1.100. La stima è stata giudicata congrua e ragionevole dall'OCC tenuto conto deli indici ISTAT applicati alla suindicata composizione del nucleo familiare.
7. Per far fronte al proprio indebitamento il ricorrente ha presentato un'istanza al
Tribunale di Pisa. Successivamente è stato nominato, con funzioni di OCC, il Dott.
[...]
. Conseguentemente, con ausilio del professionista direttamente nominato, è stata Per_3
elaborata la proposta di distribuzione del patrimonio disponibile.
8. La proposta formulata prevede la corresponsione della complessiva somma di €
100.000 riveniente da un mutuo ipotecario concesso da Cassa di Risparmio di Volterra già deliberato e con garanzia di Fondazione Toscana per la prevenzione dell'usura, comprensiva delle somme da destinarsi a copertura dei costi di procedura, mediante versamento una tantum.
9. Il piano su cui si fonda la proposta prevede la soddisfazione immediata benchè falcidiata dei creditori, mediante il versamento delle somme indicate ai creditori secondo le relative cause di prelazione. Secondo quanto afferma l'OCC “La soluzione prospettata
è frutto anche di un accordo fatto con il creditore titolare del diritto ipotecario nonché parte procedente nella pendente procedura esecutiva (PRELIOS) che ha concesso una chiusura della posizione a saldo e stralcio per euro 90.000, di cui 15.000 già versati dagli istanti”.
10. Nella relazione ex art. 68 CCI il Gestore della Crisi ha espresso un giudizio di completezza e attendibilità in ordine alla documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.
11. Per quanto concerne la valutazione di fattibilità della proposta, l'O.C.C. attesta una prognosi positiva, alla luce della documentazione reperita e dei dati raccolti. Nella relazione ex art. 68 CCI l'OCC ha attestato che il piano, pur presentando l'alea
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 3 di 9 normalmente associata ad ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile.
12. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'alternativa liquidatoria costituita dalla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI, atteso che il sovraindebitato è titolare solo del proprio reddito personale che nell'ambito di una procedura di liquidazione controllata potrebbe essere appreso per un massimo di
3 anni e che dalla liquidazione della quota dell'immobile di proprietà della ricorrente si ricaverebbe meno di quanto offerto con la presente proposta di ristrutturazione. Inoltre
l'esecuzione della liquidazione controllata sarebbe dilatata nel tempo mentre nella proposta in esame la soddisfazione è immediata a seguito dell'erogazione del mutuo. A ciò si aggiunga il maggior costo della liquidazione controllata nella quale occorrerebbe remunerare anche il Liquidatore qui assente.
13. Si dà atto del regolare svolgimento della procedura.
A seguito di alcuni chiarimenti e modifiche resi necessari dalla diversa posizione - consumeristica e non – degli originari ricorrenti e della rinuncia al ricorso da parte del coniuge dell'odierna ricorrente, Sig. , considerato che la proposta Persona_2
appariva soddisfare i requisiti di cui agli artt. 67 e 68 CCI, il GD con decreto del 20/1/2025 ha stabilito la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it, la comunicazione a cura dell'OCC nel termine di 30 giorni nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Il Gd ha inoltre disposto che l'OCC ed il ricorrente riferissero nei giorni successivi alla scadenza del termine loro concesso sulle eventuali osservazioni presentate dai creditori.
L'OCC con memoria del 24/2/2025 ha attestato di aver svolto le comunicazioni prescritte e dando atto al contempo della precisazione del credito di Parte_2
Con atto depositato dall'OCC il 24/2/2025 ha presentato Parte_3
opposizione all'omologa della ristrutturazione dei debiti. L'opponente lamentata
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 4 di 9 sostanzialmente la carenza delle condizioni soggettive per l'esdebitazione. Secondo
l'opponente, infatti, la ricorrente non sarebbe stata diligente nell'accesso al credito non essendo riscontrabile alcun evento esogeno ed imprevedibile il quale avrebbe determinato il sovraindebitamento il quale è dipeso unicamente dalla mala gestio della sovraindebitata.
13.1 Sul piano sistematico merita sottolineare che, come già affermato, il Codice della
Crisi ha stabilito, da una parte ex art. 69, 1° co. CCI, che osta all'ammissibilità della domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore la causazione della situazione di sovraindebitato con colpa grave, malafede o frode, e, dall'altra ex art. 69, 2° co. CCI, ha escluso che il creditore che ha concorso a causare la situazione di sovraindebitamento, o che abbia omesso di valutare congruamente il merito creditizio del debitore, possa proporre opposizione all'omologa in punto di convenienza. Simmetricamente il CCI, da una parte, all'art. 68, 2° co., lett. a) e 3° co. stabilisce che nella sua relazione l'OCC debba indicare, gli elementi da cui desumere la diligenza del sovraindebitato nell'assumere le obbligazioni, e, dall'altra, al comma terzo del medesimo articolo, il medesimo OCC deve attestare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.
In una prospettiva diacronica, volta all'esegesi delle norme alla luce dell'evoluzione normativa, appare che il Codice della crisi non si è limitato a riproporre le disposizioni della previgente L. 3/2012, ratificandone l'approdo normativo, ma ha impresso un'ulteriore evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta il requisito della cd. meritevolezza.
Difatti, nel vigore della L. 3/2012, come modificata con D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, ai sensi dell'art. 7, 2°co, lett. (d-bis era stabilito che la proposta non era ammissibile quando il debitore, anche consumatore,
“limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”. Ed ai sensi dell'art. 12, comma
3° bis era altresì stabilito “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 5 di 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”. Inoltre, il legislatore della riforma aveva disposto l'abrogazione del previgente co. 3 dell'art. 12 bis nella parte in cui stabiliva che il giudice nell'approvare il piano “esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”.
Già dal riformato impianto normativo della L. 3/2012 si desumeva che il legislatore aveva inteso rimeditare il requisito della “meritevolezza” del proponente, escludendola soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode. Dall'altra parte il legislatore aveva voluto indicare, quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore, il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. Nel qual caso risultava precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello.
Il Codice della Crisi porta ad ulteriore progresso quest'evoluzione normativa, riscrivendo ancora una volta i presupposti della cd. “im-meritevolezza”. Come detto, infatti, permane l'inammissibilità della domanda laddove il sovraindebitato abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, dolo o mala fede, ma l'esclusione della possibilità per il creditore di opporsi all'omologa, laddove abbia concorso a determinare il sovraindebitamento, è più netta, attesa l'eliminazione del riferimento alle condotte dolose del debitore. Il creditore che abbia concorso a determinare il sovraindebitamento non può in ogni caso proporre opposizioni in punto di convenienza della proposta, quale che sia il tenore del contegno tenuto dal debitore.
Appare evidente quindi che la riforma, prima della L. 3/2012 e poi del CCI, è ispirata ad un particolare favor debitoris, oltreché al favor per la positiva composizione delle crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite. Appare
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 6 di 9 altresì evidente che il legislatore abbia inteso sostituire ad un giudizio di colpevolezza che verosimilmente abbracciava latitudini anche più lievi di colpa, una valutazione più stringente, intesa a stigmatizzare i soli contegni del debitore davvero preclusivi dell'ammissibilità della domanda, valorizzando ai fini della sua esclusione la sola dimensione della colpa grave del dolo o della malafede, pur nella consapevolezza che la dosimetria della colpa è affidata ad una valutazione necessariamente casuistica e che il confine tra i vari gradi di colpa si presenta a volte labile.
È ancora evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi. La nuova disposizione dell'art. 69, 2° co. CCI, appare ispirata ad una considerazione della colpa del creditore alla stregua del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 c.c. ed ad una estrema valorizzazione degli effetti causalistici della colpa concorrente del creditore il quale, violando il proprio dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, 2° co. c.c., ha determinato esso stesso, o quanto meno concorso a determinare il sovraindebitamento in pregiudizio non solo di sé stesso ma anche degli altri creditori concorrenti. Per cui la colpa del creditore finisce per superare quella del sovraindebitato rendendola irrilevante od in ogni caso a ridurla sensibilmente.
Tanto spiega la sanzione di carattere processuale comminata dal legislatore tale da escludere, ove ricorrente, qualsiasi opposizione (almeno) in punto di convenienza. La giustapposizione normativa tra la colpa del debitore e quella del creditore, resa evidente anche dalla configurazione sistematica scelta dal legislatore che colloca la seconda subito a valle della prima, appare stabilire che il contributo causale nella determinazione od aggravamento del sovraindebitamento da parte del creditore interrompe, od in ogni caso sorpassa, la responsabilità deterministica del debitore. Non senza trascurare che l'attuale formulazione dell'art. 69, 2° co. CCI, evidenzia che la colpa del creditore ricorre sia nel caso della vera e propria causazione sia un quello del mero aggravamento del sovraindebitamento, e tale contegno colposo può consistere in, ma non si riduce alla sola omessa valutazione del merito creditizio. Tanto è dato desumere dalla disgiuntiva “o”
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 7 di 9 posta tra la determinazione o l'aggravamento del sovraindebitamento e la violazione dei principi di cui all'art. 124-bis TUB, ciò da cui si desume che l'obbligo di diligenza qualificata imposto al creditore, innanzitutto, non si attaglia ai soli istituti di credito ma a tutte le categorie di creditori e comunque non si riduce alla sola valutazione del merito creditizio imponendo una più ampia sfera di obblighi di vigilanza nella erogazione del credito.
In questi termini d'altronde si era già espressa la giurisprudenza di merito formatasi nel vigore della L. 3/20212, secondo cui: “Con riferimento alla valutazione della meritevolezza del sovraindebitato ad accedere alla procedura di sovraindebitamento, è coerente con il favor debitoris, e con i fondamentali principi giuridici esistenti in materia di successione nel tempo di norme afflittive (ad esempio, quelle del diritto penale), un'applicazione anticipata dei parametri del Codice della Crisi, più favorevoli al debitore, quindi da preferire, tra i quali non compare più la colpa generica, quale requisito ad impediendum dell'accesso alla procedura, bensì la colpa grave. I finanziatori trovandosi in una situazione di conclamata dissimetria informativa a proprio vantaggio rispetto al finanziato, non si possono considerare immuni da responsabilità per la violazione del merito creditizio, essendo più loro in grado di valutare la futura solvibilità del debitore, che non lui stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli del finanziatore” (Tribunale Vicenza,
24/09/2020). Nello stesso senso anche Tribunale Di Santa Maria Capua Vetere del
19/1/2024 secondo cui “Alla valutazione della gravità della colpa globalmente considerata non può inoltre che concorrere, quale elemento idoneo almeno ad attenuarla -in concorso con gli altri dati emergenti dalle allegazioni e asseverazioni delle parti e dell'OCC sulle cause dell'indebitamento e sull'elemento psicologico del sovraindebitato, oltreché sulla qualità e quantità delle obbligazioni assunte (come già sopra evidenziato) – la considerazione del comportamento del finanziatore, nella specie rappresentato da un soggetto professionale, altamente specializzato e qualificato nella valutazione del merito creditizio del debitore. Non può negligersi, infatti, la circostanza che l'ordinamento pone obblighi specifici sia a carico del finanziatore, sia a carico del consumatore. Con riferimento ai primi, l'art. 124 TUB prevede che il finanziatore debba fornire al
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 8 di 9 consumatore informazioni adeguate ad assumere una decisione consapevole circa la conclusione del contratto, mentre l'art. 124 bis TUB prevede l'obbligo di adeguata verifica del merito creditizio, statuendo che prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. Da una lettura sistematica delle norme si inferisce che entrambe le parti sono tenute al rispetto di regole di condotta che costituiscono espressione del generale principio di buona fede nelle trattative precontrattuali di cui all'art. 1337 c.c. – principio che evidentemente si applica al consumatore e al finanziatore
– nonché dell'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 codice civile. Nel giudizio sulla colpa grave del consumatore, dunque, non può che concorrere anche la valutazione del concorso del finanziatore nella causazione dello stato di sovraindebitamento, nella misura in cui egli concede il credito in un momento in cui l'ordinaria diligenza, secondo i parametri professionali, lo avrebbe sconsigliato”. Il Tribunale di Catania del 21/6/2024 aggiunge che “nel vigore del testo del codice, non si possano più richiamare i principi formatisi sotto la vigenza della L. 3/2012, in quanto abrogata;
conseguentemente non potrebbe più essere utilizzata la teoria dello shock esogeno né potrebbe essere dato rilievo determinante alla valutazione del rapporto rata/reddito al momento della contrazione dell'obbligazione. Ciò che assumerebbe maggiore rilievo è fondamentalmente la ragione per cui il consumatore ha contratto le obbligazioni che poi, in accumulo, hanno causato lo stato di sovraindebitamento. Sotto tale profilo il favore per l'esdebitazione (che può ricavarsi sia dalla relazione illustrativa al Codice che dalla normativa europea) imporrebbe una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si potrebbe impedire al debitore di accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore sol perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere”.
13.2.2 Nel caso di specie l'OCC con le memorie del 24/2/2025 ha richiamato le ragioni dell'indebitamento già illustrate con il ricorso e le memorie successive ma soprattutto ha evidenziato che il credito dell'opponente è sorto allorquando era già in corso la CP_1
procedura esecutiva promossa dall'odierno creditore ipotecario e titolare del maggior
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 9 di 9 credito nei confronti della sovraindebitata, ciò che tradisce la completa violazione delle norme sulla valutazione del merito creditizio e la concessione temeraria del credito da parte dell' opponente. CP_2
15. Da ultimo occorre rilevare che nella domanda viene altresì enucleata (v. pag. 9 della relazione) una prima classe di creditori prededucibili comprensiva non solo del compenso dell'OCC ma anche del consulente legale che ha assistito il ricorrente nella predisposizione della domanda. Tale previsione appare inammissibile.
La nozione di crediti prededucibili appare oggi enucleata dal neoriformato art. 6 CCI il quale stabilisce, con indicazione piuttosto tassativa, che sono prededucibili per quanto qui rileva “a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese nell'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;
c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47; d) i crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. La norma, con specifico riferimento alla crisi da sovraindebitamento, definisce prededucibile il compenso dell'OCC per le prestazioni rese nell'esercizio delle sue funzioni. I crediti dei professionisti-consulenti, invece, sono esplicitamente ammessi in prededuzione con riferimento alle sole “procedure maggiori” di accordo di ristrutturazione e di concordato preventivo, nel limite del 75% dei rispettivi compensi. Ben vero il riformato art. 6 – nella disciplina recata dal neointrodotto correttivo al Codice della crisi- precisa che sono da considerarsi prededucibili anche “i
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 10 di 9 crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”. In primis la norma, che appare unitaria e sembra fare riferimento ad un omogeneo concetto di prededuzione, pare fare riferimento ai crediti sorti nel corso dello svolgimento della procedura di sovraindebitamento e non antecedentemente alla stessa.
Anche a voler riguardare unicamente la seconda parte della lett. d) essa fa riferimento alle prestazioni professionali richieste dagli organi della procedura o dal debitore, per il buon esito dello strumento;
di nuovo quindi la norma sembra presupporre l'instaurazione della procedura di sovraindebitamento e non potersi riferire ai crediti sorti anteriormente. D'altronde il compenso del professionista legale non pare potersi ritenere necessario al buon esito dello strumento, anche per le considerazioni su cui v. infra secondo cui il contributo del legale è del tutto eventuale ed accessorio, non essendo previsto né prescritto dalla legge. D'altronde la relazione di accompagnamento al codice della crisi in merito alla modifica della lett. d) si limita ad affermare che il correttivo interviene “modificando la lettera d) al fine di adeguare la terminologia ivi utilizzata a quella derivante dall'attuazione della direttiva (UE) 2019/1023, a seguito della quale non si parla di “procedure concorsuali” ma di liquidazione giudiziale e di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza”, pertanto l'intervento del correttivo sul punto non modifica l'impianto normativo e non si pone l'obiettivo di introdurre nuove ipotesi di prededuzione.
Il Codice della crisi d'altronde, non prevede più, come invece in passato l'art. 111 L.F., una clausola generale di chiusura che dichiari prededucibili tutti i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali;
ciò nell'evidente intento di ridurre e contingentare l'area della prededuzione.
Né può predicarsi l'estensione analogica, al di fuori dei casi espressamente previsti, delle ipotesi di prededuzione, attesa l'eccezionalità dell'istituto, il quale deroga ai principi della responsabilità patrimoniale generica e della par condicio creditorum ex artt. 2740 e 2741
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 11 di 9 c.c., e la considerazione che la lacuna normativa appare, per quanto detto, corrispondere alla voluntas legis. Tale ricostruzione trova ulteriore conferma nel disposto dell'art. 65,
3° co., CCI, che definisce meramente facoltativa la nomina dell'attestatore, e dell'art. 269
CCI il quale stabilisce che la domanda di liquidazione controllata è presentata dal debitore personalmente con l'eventuale assistenza di un OCC. Tale ultima disposizione se non rende radicalmente inammissibile la domanda presentata anche con l'ausilio di un legale, non può certo giustificare la prededuzione dei relativi compensi, atteso che il ricorso alla loro assistenza è concepita come meramente facoltativa ed eventuale dalla norma.
Pertanto, i compensi dei consulenti non possono essere qualificati, ed inseriti nel piano e nella proposta di concordato come creditori prededucibili. Essi dovranno essere esclusi dalla relativa classe e ricondotti in altra autonoma classe, se del caso, con la previsione di un diverso privilegio.
16. Conclusivamente appare sussistano i presupposti per procedere all'omologa della domanda di ristrutturazione. Per cui
OSSERVATO che:
Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 67 e 68 CCI, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.
L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;
Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 67 e ss. CCI e non sono stati accertati atti di frode;
Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-bis e 12 in quanto richiamato;
RITENUTO che:
Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal CCI;
Esso non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti al deposito della presente domanda, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 72 CCI o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale
R.G.P.U. N. 138-1/2023 Pagina 12 di 9 La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi
P.Q.M.
OMOLOGA la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposto dalla Sig.ra (C.F.: ) nata a Parte_1 C.F._1
Genova il 30/11/1974 residente in [...]
DICHIARA la chiusura della procedura di sovraindebitamento.
DISPONE che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento della proposta, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione del piano;
3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
DISPONE che l'OCC comunichi la presente sentenza ai creditori e provveda, ove necessario, alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti.
DISPONE che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione dell'OCC per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.
DISPONE che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato.
DISPONE che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale.
Così deciso in Pisa, il 14/3/2025
Il giudice
Dott. Marco Zinna
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