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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 13/01/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 12047 /2022
Alle ore 11:24, innanzi al giudice, dott.ssa Flora Vollero, per l'appellata compare l'avv.to Renato Ruocco, che si riporta ai CP_1 propri atti e scritti difensivi ed in particolare alle note autorizzate e depositate per l'odierna udienza. Chiede l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate e decidersi la causa.
Per parte appellante è presente l'avv.to Roberto Viola che si riporta all'atto di appello ed alle note conclusive come depositate. Conclude per l'integrale accoglimento del gravame come da conclusioni in atti rassegnate e chiede che la causa venga decisa
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza, incorporata al verbale di udienza, di cui dà lettura in assenza dei predetti procuratori, nela frattempo allontanatisi dall'aula di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Flora Vollero, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione orale della causa all'udienza del 13.1.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 12047 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. sentenza n. 1726/22, depositata in data 21.01.2022, non notificata, vertente:
TRA
Parte_1 Parte_2
( ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv. Roberto Viola, sito in Napoli alla Via Nolana 28, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_2
Iva elettivamente dom.ta in Napoli alla v. Pasquale del Torto n. P.IVA_2
41, presso lo studio dell'Avv. Renato Ruocco, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo reso in data 10.10.2017 il Giudice di Pace di Napoli condannava al pagamento, in favore di Controparte_2 [...] ( da ora solo , Controparte_3 Pt_1 della somma di euro 2838, 48 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel pronunciare sull'opposizione spiegata da avverso il detto Controparte_2 provvedimento monitorio, il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto dell'impugnazione in esame, provvedeva, in accoglimento della stessa, a revocare il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
nell'impugnare tempestivamente la richiamata sentenza, deduceva Parte_1 che il primo Giudice, nel ritenere non comprovato il credito azionato in sede monitoria, aveva in maniera contraddittoria ed illogica valutato la prova testimoniale, acquisita al processo, ed ignorato quella documentale offerta in atti, che non era costituita dalla sola produzione della fattura n. 02085 del
21.12.2016 ( dell'importo ingiunto), ma anche da altri molteplici documenti, tra i quali: Commercial invoice, Packing List, documenti doganali, mandato di sdoganamento, corredato da timbro e firma della società odierna appellata e con autorizzazione alla tramite rappresentanza indiretta la Parte_1 Parte_4
[...
a sottoscrivere a proprio nome dichiarazione del valore in Dogana, bolla di consegna, anch'essa corredata da timbro e firma della appellata.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei verbali di causa, che abbiansi per ripetute e trascritte;
2) vittoria di spese e competenze professionali in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. del doppio grado di giudizio;
Costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art 342 c.p.c. e resisteva nel merito al gravame, di cui deduceva l'infondatezza.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
1)Preliminarmente accertare e dichiarare l'improcedibilità/improponibilità dell'appello proposto dalla controparte per non aver indicato alcun riferimento/dato relativo al Giudizio di
Primo grado ed alla mancata precisa indicazione dell'Autorità emittente della gravata sentenza, così come meglio indicato nella parte introduttiva del presente scritto;
2)In via preliminare dichiarare – in virtù di tutte le motivazioni che qui si abbiano ripteute e trascritte
– inammissibile l'appello proposto dalla perché in violazione del disposto Parte_1 codicistico di cui all'art. 342 c.p.c; 3)In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto – assurdamente- ammissibile, rigettare l'appello perché infondato ed illogico, sulla scorta delle ragioni sopra esposte;
4)Per l'effetto confermare la legittimità e validità della sentenza appellata n. 1726/2022 emessa dal Giudice di Pace - Dott. Esposito- , perché valida ed immune da vizi e/o censure di sorta;
5)Condannare la controparte alla refusione delle spese, diritti ed onorari del di Giudizio in favore dello scrivente Parte_5 procuratore, che si dichiara antistatario.
Ciò premesso giova, anzitutto, rilevare che l'appello in esame è ammissibile.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
E' stato anche precisato che : la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché, qualora per rigettare la domanda il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 21401/2021).
Analogamente, ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello,
l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che
l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020,
3115/2018) – v. Cass. n. 7081/2022.
Nel caso in esame, l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, con particolare riguardo alla illogica e contraddittoria motivazione, nonché all'omessa valutazione della prova documentale in atti.
Ancora in via preliminare, il Tribunale evidenzia come non risulti acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado, pur chiesto dalla cancelleria. Ritiene, nonostante tale carenza, di poter comunque decidere il grado del giudizio in quanto, come statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 20631 del 07/08/2018,
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.
Nella fattispecie in esame la decisione può essere assunta utilizzando la documentazione contenuta nei fascicoli di parte, non emergendo alcun elemento ostativo alla decisione derivante dalla suddetta mancata acquisizione, anche in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha evidenziato elementi necessari per la decisione, emergenti dall'istruttoria testimoniale di primo grado, dovendosi osservare, anzi, che dalla stessa ( per come riassunta nella sentenza impugnata) non sono emersi elementi che smentiscano i dati conoscitivi risultanti dalla prova documentale, per come di seguito esaminati.
Nel merito, il Tribunale rileva che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Invero, ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo Pt_1
Giudice ritenuto provato il credito, omettendo ogni valutazione della prova documentale, offerta in atti, e fondando le proprie valutazioni su di una illogica e contraddittoria valutazione della prova testimoniale, acquisita nel corso del processo.
La doglianza merita accoglimento.
Infatti, il GdP, omettendo ogni valutazione sul rilievo della stessa, non ha tenuto conto della documentazione prodotta dall'odierna appellante a sostegno del credito reclamato: documentazione che prova, senza dubbio alcuno,
l'esistenza dei rapporti tra le parti.
Invero tali rapporti risultano comprovati dalla produzione: della fattura commerciale (Commercial invoice), Packing List, documenti doganali, mandato di sdoganamento ( corredato da timbro e firma della società appellata ed autorizzazione alla tramite rappresentanza indiretta la Parte_1 Parte_4
[... a sottoscrivere a proprio nome la dichiarazione del valore in Dogana), bolla di consegna contrassegnata da timbro e firma della società appellata – v. produzione di primo grado di parte appellante.
Tale documentazione ( non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte
è sufficiente a comprovare l'esistenza dei rapporti tra le parti, CP_1 concernenti i servizi di assistenza doganale e logistica.
La motivazione della sentenza impugnata si rileva, pertanto, del tutto lacunosa con riguardo alla valutazione delle prove, posto che da una parte, come detto, non ha per nulla valutato il chiaro valore probatorio della documentazione innanzi richiamata, ma, da altra parte, ha ritenuto di poter valutare non raggiunta la prova di tali rapporti nemmeno dall'esame delle emergenze testimoniali, sull'illogico rilievo per cui i testimoni escussi non avrebbero confermato di conoscere della comunicazione alla della fattura n. Parte_6
02085 del 21.12.2016, azionata in sede monitoria.
Rileva il Tribunale che la comunicazione della fattura non costituisce circostanza dirimente ai fini né della prova del rapporto, né dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Va, invece, osservato che, posta la prova del titolo su cui si basa il credito, sarebbe stato onere del opponente in primo grado ( odierna appellata) formulare contestazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 02085 del 21.12.2016, posta alla base della domanda monitoria.
Invero, l'opponente a decreto ingiuntivo riveste in senso sostanziale la posizione di convenuto e su di lui, pertanto, incombe l'onere di formulare contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda di controparte al fine di evitare il verificarsi dell'effetto della relevatio ab onere probandi, di cui all'art 115 c.p.c.
L'esame degli atti processuali consente, invece, di rilevare che si è CP_1 opposta all'ingiunzione, di cui trattasi, disconoscendo genericamente il valore probatorio della fattura, posta a corredo della domanda monitoria, in nulla contestando né l'esecuzione degli specifici servizi in essa indicati, né l'inesatto adempimento degli stessi, dispensando così la controparte da ogni onere probatorio con riguardo all'adempimento delle prestazioni, di cui ha reclamato il pagamento.
L'odierna appellante, invero, così in primo grado che nel presente grado di appello, si è limitata a sostenere di aver corrisposto quanto dovuto atteso il pagamento della precedente fattura n. 02045 dell'importo di € 10.020,30.
Tuttavia la causale di tale fattura è chiara ed attiene ai diritti doganali ( v. fattura allegata al fascicolo di primo grado), mentre la fattura di cui viene reclamato il pagamento attiene al corrispettivo dei servizi pacificamente resi da Pt_1 espressamente indicati nella fattura n. 02085/2016 di € 2.838,48 come segue: noli, spese di sbarco, operazione doganale, trasporto, accettazione mandato, polizza fideiussoria, movimentazione;
verifica doganale.
Risulta allora che non abbia fornito prova del pagamento dei CP_1 predetti servizi, di cui nemmeno contesta il corretto espletamento, e che nemmeno risultano ricompresi nella fattura, pacificamente saldata senza contestazione alcuna.
Ne consegue che le argomentazioni svolte da in sede di Parte_7 opposizione vanno respinte e la sentenza impugnata integralmente riformata.
A tale riguardo, giova ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata ( Cass. n. 20868/2017).
Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo che segue.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, da operare tenendo conto dell'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n.27606/2019).
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo applicandosi il DM 55/2014 per il giudizio innanzi al GdP ed il DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 ratione temporis vigente per il presente giudizio (valori medi, scaglione da euro 1101,00 ad euro 5.200,00, per le fasi di effettivo espletamento).
Ne va disposta ex art. 93 c.p.c l'attribuzione all'avv. Roberto Viola dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 12047
R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del proposto appello, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e condanna Parte_7 [...] al pagamento in favore di Pt_7 Controparte_3 dell'importo di euro 2.838,48, oltre interessi
[...] come richiesti in ricorso monitorio;
b) Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i Parte_7 gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 1745,00 per compensi ( di cui euro 540,00 per la fase monitoria), euro 98.00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il presente, in euro 1.701,00 per compensi, oltre 174,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Roberto Viola, dichiaratosi antistatario.
Napoli, il 13.1.2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 13/01/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 12047 /2022
Alle ore 11:24, innanzi al giudice, dott.ssa Flora Vollero, per l'appellata compare l'avv.to Renato Ruocco, che si riporta ai CP_1 propri atti e scritti difensivi ed in particolare alle note autorizzate e depositate per l'odierna udienza. Chiede l'accoglimento delle conclusioni già ivi rassegnate e decidersi la causa.
Per parte appellante è presente l'avv.to Roberto Viola che si riporta all'atto di appello ed alle note conclusive come depositate. Conclude per l'integrale accoglimento del gravame come da conclusioni in atti rassegnate e chiede che la causa venga decisa
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio, all'esito, decide la causa mediante pronuncia della presente sentenza, incorporata al verbale di udienza, di cui dà lettura in assenza dei predetti procuratori, nela frattempo allontanatisi dall'aula di udienza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
XI Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. ssa Flora Vollero, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ascoltata la discussione orale della causa all'udienza del 13.1.2025, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 12047 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. sentenza n. 1726/22, depositata in data 21.01.2022, non notificata, vertente:
TRA
Parte_1 Parte_2
( ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_1 rapp.te p.t., elettivamente dom.ta presso lo studio dell'Avv. Roberto Viola, sito in Napoli alla Via Nolana 28, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, P. Controparte_2
Iva elettivamente dom.ta in Napoli alla v. Pasquale del Torto n. P.IVA_2
41, presso lo studio dell'Avv. Renato Ruocco, che la rappresenta e difende, come da procura in atti
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo reso in data 10.10.2017 il Giudice di Pace di Napoli condannava al pagamento, in favore di Controparte_2 [...] ( da ora solo , Controparte_3 Pt_1 della somma di euro 2838, 48 oltre interessi e spese della procedura monitoria.
Nel pronunciare sull'opposizione spiegata da avverso il detto Controparte_2 provvedimento monitorio, il Giudice di Pace, con la sentenza oggetto dell'impugnazione in esame, provvedeva, in accoglimento della stessa, a revocare il decreto ingiuntivo, compensando le spese di lite.
nell'impugnare tempestivamente la richiamata sentenza, deduceva Parte_1 che il primo Giudice, nel ritenere non comprovato il credito azionato in sede monitoria, aveva in maniera contraddittoria ed illogica valutato la prova testimoniale, acquisita al processo, ed ignorato quella documentale offerta in atti, che non era costituita dalla sola produzione della fattura n. 02085 del
21.12.2016 ( dell'importo ingiunto), ma anche da altri molteplici documenti, tra i quali: Commercial invoice, Packing List, documenti doganali, mandato di sdoganamento, corredato da timbro e firma della società odierna appellata e con autorizzazione alla tramite rappresentanza indiretta la Parte_1 Parte_4
[...
a sottoscrivere a proprio nome dichiarazione del valore in Dogana, bolla di consegna, anch'essa corredata da timbro e firma della appellata.
Concludeva, pertanto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
Voglia l'On.le Tribunale di Napoli, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nei verbali di causa, che abbiansi per ripetute e trascritte;
2) vittoria di spese e competenze professionali in favore del procuratore antistatario ex art. 93
c.p.c. del doppio grado di giudizio;
Costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità dell'appello ai CP_1 sensi dell'art 342 c.p.c. e resisteva nel merito al gravame, di cui deduceva l'infondatezza.
Concludeva chiedendo al Tribunale di:
1)Preliminarmente accertare e dichiarare l'improcedibilità/improponibilità dell'appello proposto dalla controparte per non aver indicato alcun riferimento/dato relativo al Giudizio di
Primo grado ed alla mancata precisa indicazione dell'Autorità emittente della gravata sentenza, così come meglio indicato nella parte introduttiva del presente scritto;
2)In via preliminare dichiarare – in virtù di tutte le motivazioni che qui si abbiano ripteute e trascritte
– inammissibile l'appello proposto dalla perché in violazione del disposto Parte_1 codicistico di cui all'art. 342 c.p.c; 3)In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuto – assurdamente- ammissibile, rigettare l'appello perché infondato ed illogico, sulla scorta delle ragioni sopra esposte;
4)Per l'effetto confermare la legittimità e validità della sentenza appellata n. 1726/2022 emessa dal Giudice di Pace - Dott. Esposito- , perché valida ed immune da vizi e/o censure di sorta;
5)Condannare la controparte alla refusione delle spese, diritti ed onorari del di Giudizio in favore dello scrivente Parte_5 procuratore, che si dichiara antistatario.
Ciò premesso giova, anzitutto, rilevare che l'appello in esame è ammissibile.
Come chiarito anche dalla S.C. a S.U. (n. 27199/17): “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
E' stato anche precisato che : la specificità dei motivi di appello dev'essere commisurata all'ampiezza e alla portata delle argomentazioni della sentenza impugnata, sicché, qualora per rigettare la domanda il primo giudice abbia escluso la valenza probatoria di determinati documenti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, ribadire l'idoneità di tali documenti ad asseverare i fatti costitutivi del diritto azionato (Cass. 21401/2021).
Analogamente, ove l'atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità dell'appello,
l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, e ciò anche sulla base delle argomentazioni difensive già svolte in primo grado, non essendo necessario che
l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 24464/2020,
3115/2018) – v. Cass. n. 7081/2022.
Nel caso in esame, l'appellante ha chiaramente individuato i punti della sentenza a suo avviso non conformi a diritto, espressamente motivando il proprio dissenso rispetto alla decisione di primo grado, con particolare riguardo alla illogica e contraddittoria motivazione, nonché all'omessa valutazione della prova documentale in atti.
Ancora in via preliminare, il Tribunale evidenzia come non risulti acquisito in atti il fascicolo d'ufficio del primo grado, pur chiesto dalla cancelleria. Ritiene, nonostante tale carenza, di poter comunque decidere il grado del giudizio in quanto, come statuito dalla S.C. con l'ordinanza n. 20631 del 07/08/2018,
l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, con la conseguenza che la relativa omissione non determina un vizio del procedimento o della sentenza di secondo grado, bensì, al più, il vizio di difetto di motivazione, a condizione che venga specificamente prospettato che da detto fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata.
Nella fattispecie in esame la decisione può essere assunta utilizzando la documentazione contenuta nei fascicoli di parte, non emergendo alcun elemento ostativo alla decisione derivante dalla suddetta mancata acquisizione, anche in considerazione del fatto che nessuna delle parti ha evidenziato elementi necessari per la decisione, emergenti dall'istruttoria testimoniale di primo grado, dovendosi osservare, anzi, che dalla stessa ( per come riassunta nella sentenza impugnata) non sono emersi elementi che smentiscano i dati conoscitivi risultanti dalla prova documentale, per come di seguito esaminati.
Nel merito, il Tribunale rileva che l'appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Invero, ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo Pt_1
Giudice ritenuto provato il credito, omettendo ogni valutazione della prova documentale, offerta in atti, e fondando le proprie valutazioni su di una illogica e contraddittoria valutazione della prova testimoniale, acquisita nel corso del processo.
La doglianza merita accoglimento.
Infatti, il GdP, omettendo ogni valutazione sul rilievo della stessa, non ha tenuto conto della documentazione prodotta dall'odierna appellante a sostegno del credito reclamato: documentazione che prova, senza dubbio alcuno,
l'esistenza dei rapporti tra le parti.
Invero tali rapporti risultano comprovati dalla produzione: della fattura commerciale (Commercial invoice), Packing List, documenti doganali, mandato di sdoganamento ( corredato da timbro e firma della società appellata ed autorizzazione alla tramite rappresentanza indiretta la Parte_1 Parte_4
[... a sottoscrivere a proprio nome la dichiarazione del valore in Dogana), bolla di consegna contrassegnata da timbro e firma della società appellata – v. produzione di primo grado di parte appellante.
Tale documentazione ( non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte
è sufficiente a comprovare l'esistenza dei rapporti tra le parti, CP_1 concernenti i servizi di assistenza doganale e logistica.
La motivazione della sentenza impugnata si rileva, pertanto, del tutto lacunosa con riguardo alla valutazione delle prove, posto che da una parte, come detto, non ha per nulla valutato il chiaro valore probatorio della documentazione innanzi richiamata, ma, da altra parte, ha ritenuto di poter valutare non raggiunta la prova di tali rapporti nemmeno dall'esame delle emergenze testimoniali, sull'illogico rilievo per cui i testimoni escussi non avrebbero confermato di conoscere della comunicazione alla della fattura n. Parte_6
02085 del 21.12.2016, azionata in sede monitoria.
Rileva il Tribunale che la comunicazione della fattura non costituisce circostanza dirimente ai fini né della prova del rapporto, né dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate.
Va, invece, osservato che, posta la prova del titolo su cui si basa il credito, sarebbe stato onere del opponente in primo grado ( odierna appellata) formulare contestazione specifica dell'esecuzione delle prestazioni indicate nella fattura n. 02085 del 21.12.2016, posta alla base della domanda monitoria.
Invero, l'opponente a decreto ingiuntivo riveste in senso sostanziale la posizione di convenuto e su di lui, pertanto, incombe l'onere di formulare contestazione specifica dei fatti posti a fondamento della domanda di controparte al fine di evitare il verificarsi dell'effetto della relevatio ab onere probandi, di cui all'art 115 c.p.c.
L'esame degli atti processuali consente, invece, di rilevare che si è CP_1 opposta all'ingiunzione, di cui trattasi, disconoscendo genericamente il valore probatorio della fattura, posta a corredo della domanda monitoria, in nulla contestando né l'esecuzione degli specifici servizi in essa indicati, né l'inesatto adempimento degli stessi, dispensando così la controparte da ogni onere probatorio con riguardo all'adempimento delle prestazioni, di cui ha reclamato il pagamento.
L'odierna appellante, invero, così in primo grado che nel presente grado di appello, si è limitata a sostenere di aver corrisposto quanto dovuto atteso il pagamento della precedente fattura n. 02045 dell'importo di € 10.020,30.
Tuttavia la causale di tale fattura è chiara ed attiene ai diritti doganali ( v. fattura allegata al fascicolo di primo grado), mentre la fattura di cui viene reclamato il pagamento attiene al corrispettivo dei servizi pacificamente resi da Pt_1 espressamente indicati nella fattura n. 02085/2016 di € 2.838,48 come segue: noli, spese di sbarco, operazione doganale, trasporto, accettazione mandato, polizza fideiussoria, movimentazione;
verifica doganale.
Risulta allora che non abbia fornito prova del pagamento dei CP_1 predetti servizi, di cui nemmeno contesta il corretto espletamento, e che nemmeno risultano ricompresi nella fattura, pacificamente saldata senza contestazione alcuna.
Ne consegue che le argomentazioni svolte da in sede di Parte_7 opposizione vanno respinte e la sentenza impugnata integralmente riformata.
A tale riguardo, giova ricordare che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata ( Cass. n. 20868/2017).
Ne consegue la pronuncia di cui al dispositivo che segue.
Dall'accoglimento dell'appello consegue la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, da operare tenendo conto dell'esito complessivo della lite (ex multis, Cass. n.27606/2019).
Le spese di ambo i gradi di giudizio seguono, dunque, la soccombenza dell'appellata e si liquidano come da dispositivo applicandosi il DM 55/2014 per il giudizio innanzi al GdP ed il DM 55/2014 come modificato dal DM
147/2022 ratione temporis vigente per il presente giudizio (valori medi, scaglione da euro 1101,00 ad euro 5.200,00, per le fasi di effettivo espletamento).
Ne va disposta ex art. 93 c.p.c l'attribuzione all'avv. Roberto Viola dichiaratosi anticipatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 12047
R.G.A.C. dell'anno 2022, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) In accoglimento del proposto appello, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e condanna Parte_7 [...] al pagamento in favore di Pt_7 Controparte_3 dell'importo di euro 2.838,48, oltre interessi
[...] come richiesti in ricorso monitorio;
b) Condanna a rifondere all'appellante le spese di lite di entrambi i Parte_7 gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 1745,00 per compensi ( di cui euro 540,00 per la fase monitoria), euro 98.00 per esborsi, oltre IVA,
CPA e rimborso forfetario come per legge, e, per il presente, in euro 1.701,00 per compensi, oltre 174,00 euro per esborsi, IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Roberto Viola, dichiaratosi antistatario.
Napoli, il 13.1.2025.
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero