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Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 18 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2024, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2024 |
Testo completo
R.G. n. 958/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. – est. nel giudizio in grado di appello n. 958/2020 R.G ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, dagli avvocati Silvia Faraci, Prof. Massimo Pallini e Floriana Nasso, con studio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'Avv. Gaetano Fioretti, in Via Calefati n. 418
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Dante Leonardi con
[...] Persona_1
studio in Bari, Via Rodolfo Redi n. 3;
, , rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Del Gobbo Parte_5 Parte_6
con studio in Ancona, Corso Garibaldi n. 96, che la rappresenta e difende pec:
Email_1
APPELLATI nonchè
, nata a [...] il [...] Controparte_4
, nato a [...] il giorno 8 febbraio 1967 CP_5
Appellati contumaci pagina 1 di 19 e
Controparte_6
avverso la sentenza nr. 866/2020 resa inter partes dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nel giudizio RG 80000335/2013 – pubblicata il 30 giugno 2020 e notificata il 7 luglio 2020
Oggetto: querela di falso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dinanzi al Tribunale di Lucera, i fratelli e Persona_2 Persona_3
introducevano il giudizio nr. R.G. 218/1999 per la divisione giudiziale dei beni relitti dai propri genitori (i coniugi e e convenivano perciò le sorelle A_ A_ [...]
e Entrambe si costituivano e, fra esse, esibiva, fra l'altro, CP_4 Per_1 CP_7
una scrittura privata, vergata a mano, datata 15.2.1984, con la quale, a suo dire, il padre defunto aveva riconosciuto di aver ricevuto in prestito da lei, nel 1984, la somma di lire 80.800.000, e di essersi obbligato a restituirla in 10 anni, all'interesse del 12% annuo e, in riconvenzione, chiedeva che nella divisione giudiziale fosse calcolato tale credito e che i fratelli, suoi debitori, le restituissero il dovuto in quanto eredi di . A_
La scrittura privata veniva immediatamente disconosciuta e quel giudizio di divisione si concludeva con sentenza n. 393/2007 con cui e Persona_3 Persona_2
venivano condannati al pagamento, in favore di della Controparte_8 CP_7
somma di euro 39.225,93 ciascuno, oltre interessi da calcolarsi sulla sorte capitale (41.729,71) al tasso del 12% annuo, dal 16.2.2007 fino al soddisfo.
La sentenza nr. 393/2007 veniva appellata e nel giudizio R.G. App. 593/2008, e Persona_2
proponevano querela di falso in ordine alla scrittura privata del Persona_3
15.2.1984 per accertare che la detta scrittura era stata abusivamente riempita (absque pactis), non essendoci alcun collegamento tra la presunta dichiarazione e la sottoscrizione intervenuta su foglio in bianco.
Questa Corte di Appello, con ordinanza emessa il 9 ottobre 2012, disponeva che “considerato che la stessa querela di falso contiene anche la indicazione degli elementi della falsità, che pacificamente possono consistere anche nella allegazione di sole presunzioni purchè gravi e concordanti (Cass.
3.2.01 n. 1537, Cass. 22.4.94 n. 3833) sul fatto che il documento sia stato riempito nel testo, absque pactis, e precisamente a) la inverosimiglianza che un anziano
pagina 2 di 19 abbisognasse di lire 80.800.000, ai valori 1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia , b) la contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima, CP_7
disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità, onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario;
considerato A_ che il documento in questione del quale è impugnata l'autenticità sotto il profilo dell'abusività del riempimento del testo, è sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa avente ad oggetto la divisione dei cespiti successori del de cuius , per l'ovvia incidenza di A_ tale somma notevole nel più generale riparto successorio fra i coeredi” (cfr. ordinanza in atti) e, sospeso il giudizio di appello, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Lucera (ora Tribunale di
Foggia) per lo svolgimento del giudizio incidentale di querela di falso.
All'esito del giudizio introdotto per la querela di falso, veniva emessa la sentenza censurata col gravame in scrutinio mediante un unico, complesso motivo, con cui si contestava: 1)
l'incompletezza dell'istruttoria svolta dal giudice di prime cure e si invocava 2) la mancata ammissione sia della C.T.U. grafologica volta ad accertare l'avvenuto riempimento in bianco, sia degli altri mezzi di prova articolati;
3) si contestava inoltre, per erroneità, la valutazione dei mezzi di prova assunti.
In particolare, gli appellanti evidenziavano che il Giudice di prime cure <<…non ammettendo la perizia calligrafica per accertare l'avvenuto riempimento in bianco non ha consentito di verificare quale fosse la usuale grafia di da porre in Parte_7
confronto, con quella utilizzata per riempire il foglio in bianco…>> rimarcando che, sebbene la avesse riconosciuto che il documento era stato compilato a sua cura (circostanza poi Per_4 contestata dalla stessa , comunque l'omessa C.T.U. non aveva consentito di CP_7
verificare la diversa datazione tra redazione della scrittura ed apposizione della firma da parte di
, con conseguente, omesso accertamento della <<…reale riferibilità della A_ scrittura datata 15.2.1984 alla volontà di >> (cfr. in virgolette Persona_6 testualmente dall'atto di appello).
Ritenevano gli appellanti, tuttavia che in ogni caso era possibile rilevare da una <<…sia pur immediata e poco approfondita analisi della scrittura de quo…>> che la stessa era stata
<<…riempita dopo l'apposizione della firma di , e quindi ritenendo di poter A_
utilizzare unicamente lo spazio compreso tra l'inizio del foglio e la sottoscrizione.>>.
Seguitavano precisando che <
pagina 3 di 19 rispettare quello spazio per dare giustificazione al fatto che la scrittura ha, a tratti, caratteri di diversa grandezza e di diversa larghezza, quasi a dover inserire ciò che il redattore voleva inserire e che gli sarebbe tornato utile. …omissis…L'accozzaglia di forma e di dimensione dei vari caratteri utilizzati inducono già ictu oculi a concludere che il soggetto interessato a quel riconoscimento di debito, lo abbia dovuto scrivere di propria iniziativa, in un momento successivo alla apposizione della firma, nel limitato spazio del foglio che precede la firma.>>
(cfr. cit.). Da tale complesso di elementi gli appellanti ricavavano l'erroneità del giudizio del
Tribunale che aveva ritenuto indice di autenticità il fatto “che la sottoscrizione di
[...]
sia stata posta proprio immediatamente dopo l'ultimo rigo della scrittura” poiché da Per_4
tale circostanza, secondo gli appellanti, era invece possibile giungere alla <<…conclusione esattamente opposta: il documento è stato riempito del contenuto scelto da nel CP_7
limitato spazio in bianco che precede la sottoscrizione. Contrariamente a quanto concluso dal
Tribunale (pag. 4 della sentenza) l'avvenuto riempimento del foglio in bianco affermato dai querelanti, ipotesi sulla quale la stessa Corte d'Appello ha ammesso il giudizio per querela di falso, copre qualsiasi modalità e qualsiasi tempistica di compilazione del documento, senza alcuna necessità di distinzione tra alterazione o contraffazione o altro.>> (cfr. cit.). A tale proposito, ritenevano fuorviante ai fini del percorso logico che condusse alla impugnata decisione l'omessa, invocata CTU.
Evidenziavano inoltre, l'inverosimiglianza di altre circostanze poste a supporto della sentenza impugnata e, in particolare, sul prestito che avrebbe chiesto alla figlia A_
oltre alla anomala acquisizione e valutazione dei mezzi di prova relativi alla capacità Per_1
reddituale della presunta mutuante e alle condizioni economiche del presunto mutuatario non essendo stata svolta alcuna indagine bancaria, non essendo state acquisite le dichiarazioni dei redditi della precedenti al 1984 ed essendo rimasta quindi sfornita di prova la CP_7
capacità reddituale di proprio quella che le avrebbe consentito di effettuare un CP_7
prestito così importante a suo padre (ben 80.800.000 di lire prima del 1984, epoca in cui quella cifra aveva un potere di acquisto imparagonabile con l'equivalente espresso in euro ed attualizzato ad oggi). Rappresentavano, inoltre che non era credibile che , per A_
svolgere la sua vita modestissima a Poggio Imperiale, avesse potuto avere bisogno di una cifra tanto elevata e che la figlia con il suo lavoro da cassiera di supermercato o da precaria, Per_1
avesse quindi potuto disporre di una cifra così cospicua, di cui si sarebbe privata per darla in prestito al padre. Riferivano, infine gli appellanti, della ritenuta erroneità della <
pagina 4 di 19 della prova orale, su cui il Giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento circa la necessità, in capo ai coniugi , di chiedere un prestito, e di chiederlo unicamente Per_4 Per_5
alla figlia I coniugi avevano avuto quattro figli, con lavoro stabile e Per_1 Persona_7
stipendio fisso e non si comprende come mai non siano stati informati della asserita indigenza dei genitori e come mai a loro non sia stato chiesto un aiuto economico. Deducevano, inoltre, circa la risultanza della prova per testi (assunta nel corso delle udienze tenutesi il 13.4.2015, il
22.6.2015 e il 18.3.2016), l'inattendibilità sia delle dichiarazioni rese da Testimone_1
marito di , sia degli altri testi, apparendo inverosimile che CP_7 A_
potesse aver messo a parte di questioni così profondamente personali, come le proprie condizioni economiche, persone che occasionalmente incontrava a LE (come i IGnori
e , in occasione delle visite che faceva alla figlia. I testi, Persona_8 Persona_9
qualificatisi come amici di famiglia di e nel corso CP_7 Testimone_1
dell'istruttoria svoltasi dinanzi al Tribunale, avevano riferito che tra gli scaffali del supermercato dove lavorava la come cassiera si sarebbero svolte conversazioni durante le quali CP_7
avrebbe confidato, a persone con cui intratteneva rapporti saltuari, di aver A_
contratto un debito verso la figlia, riferendo circostanze e importi, e che di tale prestito sarebbe esistita una ricevuta di cui il teste si è dichiarato certo, pur non avendola mai Persona_8
vista. Ed ancora, manifestavano notevoli perplessità circa il tenore di vita dei coniugi _7
, descritti sempre da costoro, come una coppia che amava viaggiare e soggiornare in
[...]
albergo ed evidenziavano che, al riguardo, certamente più attendibili dovevano ritenersi il teste o , entrambi di Poggio Imperiale, che conoscevano Testimone_2 Testimone_3
personalmente e da molti anni i coniugi . Costoro, viceversa, avevano riferito che CP_9
gli stessi avevano svolto una vita modestissima, “senza pretese”, “compatibile con la modesta pensione che percepiva lo stesso ”, “soddisfacendo le proprie eIGenze primarie” A_
(cosi testualmente il teste sentito il 18.3.2016). Secondo quando affermato dal Testimone_3
teste che ne aveva una conoscenza diretta per essere loro legato da rapporti di Testimone_4
parentela, i coniugi erano persone riservate e che uscivano di casa assai raramente. Persona_7
Secondo tale versione degli appellanti, dalla complessiva valutazione delle risultanze di prova testimoniale non poteva che trarsi la conclusione che i coniugi avevano CP_9
sempre svolto una vita ritirata e modestissima, tanto da non risultare plausibile il sopraggiungere di nuove necessità per il cui soddisfacimento dovevano richiedere un intervento economico tanto pagina 5 di 19 importante, per di più alla sola figlia la cui situazione lavorativa era sempre stata Per_1
precaria, più precaria di quella degli altri fratelli.
Ed allora, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la totale inverosimiglianza del prestito fatto da a suo padre, conclusione che sarebbe stata avvalorata ove il CP_7
Tribunale avesse disposto la C.T.U. calligrafica.
Censuravano pure l'interpretazione data alle parole di madre delle parti, A_ parole contenute nello scritto , “perché mia prestato i soldi quando aveva bisogno e mia curato”
(cfr. testualmente), non potendo ritenere da questa frase che la madre avesse inteso riconoscere di aver ricevuto una somma ingente come quella in parola, incompatibile con le eIGenze connesse alle condizioni economiche della coppia – , abituati a vivere con la Per_4 Per_5
modesta pensione da artigiano del primo e, allo scopo, precisavano che la , negli A_
ultimi anni di vita, rimasta vedova, trascorreva lunghi periodi a casa dell'altra figlia,
[...]
, a Milano. dove è venuta a mancare. Quindi, pur ammettendo che CP_4 CP_7
avesse, nel corso della vita, aiutato i propri genitori, tuttavia non risultava provato che la stessa prestò la somma di 80.800.000 di lire e che lo fece dando sempre piccolissime somme brevi manu senza aver mai utilizzato alcun mezzo di pagamento tracciabile. Chiarivano anche che l'unica spesa importante che i coniugi risulta affrontarono sono stati i piccoli lavori CP_9 di ristrutturazione per i quali il teste IGnor (sentito all'udienza del 18.3.2016) Testimone_5
ha dichiarato di aver ricevuto la somma complessiva di lire 20.000.000, peraltro versatagli personalmente dalla IGnora , a rate. Per_5
Per tali ragioni tacciavano come illogiche le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nell'impugnata sentenza che, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione le tre circostanze su cui si è fondata la <<…ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari, che ha rimesso le parti dinanzi al tribunale per il giudizio sulla querela di falso della scrittura in oggetto:
a) l'inverosimiglianza che un anziano abbisognasse di Lire 80.800.000, a valori del 1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia CP_7
b) la contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima (la figlia CP_7
disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario . A_
pagina 6 di 19 E' altrettanto evidente che non ha provato l'esistenza del asserito rapporto CP_7
obbligatorio con il padre e che di tale prova, per quanto già argomentato relativamente al principio di vicinanza alla prova, non poteva essere onerata parte querelante.>> (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Concludevano chiedendo di riformare l'impugnata sentenza accertando <<…la falsità della scrittura privata del 15 febbraio 1984, prodotta in giudizio da , in quanto CP_7
firmata in bianco e abusivamente riempita successivamente, e che la stessa comunque è stata riempita absque pactis, non essendoci alcun collegamento tra la presunta dichiarazione e la sottoscrizione, intervenuta, appunto, su foglio in bianco…>> con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 08/01/2021, si costituivano e che Parte_6 CP_10
chiedevano in via preliminare di essere estromesse dal giudizio attesa l'intervenuta rinuncia all'eredità relitta del IG. marito della prima e padre della seconda, Persona_10
figlio dei defunti e , con vittoria di spese. A_ A_
Con distinta comparsa del 12/01/2021, si costituivano Controparte_1
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
(nel frattempo deceduta) che chiedevano il rigetto del gravame con vittoria di spese CP_7
IGnificando che gli elementi di sospetto, che avevano giustificato la querela di falso, erano rimasti indimostrati e che, viceversa, esistevano prove positive della capacità reddituale di allorquando concesse i prestiti al genitore Concludevano Persona_1 Parte_4
per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Introitata la causa in decisione e mutato il relatore, il procedimento perveniva all'udienza del 7/6/2022 all'esito della quale si assumeva la riserva in decisione. Sciolta la riserva, la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento di C.T.U. grafologica dal momento che, sebbene fosse allegato che avesse riconosciuto che il documento era stato compilato a sua CP_7 cura, comunque l'omessa C.T.U. non aveva consentito di verificare la diversa datazione tra la redazione della scrittura e l'apposizione della firma da parte di , con A_
conseguente, omesso accertamento della <<…reale riferibilità della scrittura datata 15.2.1984 alla volontà di >> (cfr. in virgolette testualmente dall'atto di Persona_6
appello). Inoltre, la Corte riteneva che la C.T.U. grafologica, mai svolta sul punto, fosse utile per accertare se quella scrittura, benché recante la sottoscrizione autentica di , fosse A_
stata compilata da come addotto dagli appellanti, successivamente alla CP_7
pagina 7 di 19 apposizione della firma del padre e al di fuori di qualsiasi accordo con lui. L'approfondimento istruttorio si palesava indispensabile tanto più che gli eredi costituiti di avevano CP_7
disconosciuto che il foglio incriminato di falso fosse stato riempito dalla madre e che ella avesse mai riconosciuto di averlo fatto. Tali circostanze, unitamente alle constatate modalità di riempimento del foglio e, in particolare, la scrittura vergata 'ad apparente imitazione' di quella del sottoscrittore (cfr. scrittura in atti), consentivano di ritenere confermate le perplessità espresse con l'ordinanza con cui questa Corte, sospendendo il giudizio in corso, aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale per la proposizione della querela di falso. In sostanza, poiché quelle perplessità erano rimaste intatte a seguito del giudizio conclusosi con l'impugnata sentenza, il collegio dava sfogo all'approfondimento istruttorio, limitatamente alla nomina di un consulente tecnico che previo confronto tra le scritture di comparazione, accertasse: “1) la riconducibilità del riempimento del foglio querelato di falso alla mano di 2) l'epoca del Persona_1
riempimento e, segnatamente, se si tratta di riempimento coevo, precedente o successivo alla sottoscrizione;
3) se nella vergatura si riscontrino alterazioni e simulazioni di scrittura da parte del riempitore”. La Corte non mancava di rilevare che la necessità dell'approfondimento istruttorio era ulteriormente confermata dal contenuto della comparsa conclusionale degli appellati (fg. 2 ss. comparsa del 20.09.2022), eredi di dal momento che essi CP_7
affermano che la propria madre non aveva mai riconosciuto di aver riempito il foglio in contestazione, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti.
Svolta la C.T.U. con l'ausilio della dott.ssa la causa era rimessa in Persona_11
decisione e venivano nuovamente concessi i termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Lo scrutinio dell'unico complesso motivo ha per oggetto le censure mosse alla sentenza che ha statuito sulla querela di falso per riempimento abusivo (absque pactis) del documento esibito da nel giudizio conclusosi con la sentenza nr. 393/2007. La querela venne ammessa CP_7
con ordinanza di questa Corte del 9 ottobre 2012, nell'ambito del giudizio di appello introdotto avverso quella sentenza, giudizio sospeso a seguito della rimessione delle parti dinanzi al
Tribunale di Foggia. Nel corso del giudizio riassunto, tuttavia, non veniva espletata l'invocata
C.T.U. perché ritenuta superflua a motivo della indimostrata circostanza che il foglio fosse stato
<<… firmato in bianco…omissis…>> e del <<… fatto che la sottoscrizione di A_
pagina 8 di 19 sia posta proprio immediatamente dopo l'ultimo rigo della scrittura, composta da una decina di righi compilati in maniera fitta ma regolare, ovvero senza vuoti o sovrapposizioni….>> (cfr. sentenza impugnata). Tali circostanze, ritenute in parte indimostrate e in parte pacifiche, scaturivano da considerazioni personali del Giudicante e dall'esame grafico, da lui personalmente compiuto, dello scritto incriminato. Trattasi di considerazioni e conclusioni che non si agganciano ad alcun dato scientifico ed, anzi, sembrano smentite da una non trascurabile affermazione incidentale contenuta nella stessa sentenza (n. 393/2007) che condusse al giudizio di appello in cui venne ammessa la querela di falso, sentenza in cui, ritenendo tardiva l'allegazione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco, si afferma che <<…la tesi dell'abusivo riempimento di foglio in bianco…appare fondata…trovando in atti plurimi, decisivi
e gravissimi indizi e riscontri…>> (cfr. testualmente pag. 6 sentenza nr. 393/07).
Ciò premesso, allora, il nucleo della questione e dello scrutinio è l'accertamento dell'abusivo riempimento del foglio, questione scolpita nell'ordinanza con cui la Corte, sospendendo il giudizio di appello avverso la sentenza da ultimo citata, dispose la rimessione della causa al
Tribunale per la celebrazione del giudizio di falso (cfr. “… che la stessa querela di falso contiene anche la indicazione degli elementi della falsità, che pacificamente possono consistere anche nella allegazione di sole presunzioni purchè gravi e concordanti (Cass.
3.2.01 n. 1537,
Cass. 22.4.94 n. 3833) sul fatto che il documento sia stato riempito nel testo, absque pactis, e precisamente a) la inverosimiglianza che un anziano abbisognasse di lire 80.800.000, ai valori
1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia , b) la CP_7 contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima, disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità, onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario;
considerato che il documento in questione del quale A_
è impugnata l'autenticità sotto il profilo dell'abusività del riempimento del testo, è sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa avente ad oggetto la divisione dei cespiti successori del de cuius , per l'ovvia incidenza di tale somma notevole nel più generale A_ riparto successorio fra i coeredi” (cfr. ordinanza in atti).
Questa è la ragione per cui, non potendo altrimenti accertare la riconducibilità (e la collocazione temporale) alla mano di della scrittura che precede la sottoscrizione del foglio A_
incriminato (la sua datazione e le altre circostanze indicate nell'ordinanza), la Corte ha disposto pagina 9 di 19 C.T.U. grafologica le cui risultanze, che presto verranno analizzate, debbono essere valutate unitamente alle altre prove in atti.
Ciò detto, giova precisare, anzitutto (arg. ex art. 116 c.p.c.) che appare di indiscutibile rilievo il fatto che (e, per lei, i suoi eredi costituiti in prosecuzione), abbia ripetutamente CP_7
negato di aver compilato la scrittura privata firmata da suo padre e contenente il riconoscimento di debito/mutuo, quello stesso debito che condusse alla condanna dei suoi fratelli alla restituzione in suo favore delle somme indicate nella sentenza nr. 393/07 cit. E l'accertamento
(cfr. C.T.U.) che sia stata proprio lei, invece, a compilare la scrittura è un primo, importante elemento di giudizio per valutare l'autenticità del documento contenente il riconoscimento di debito in suo favore ovvero il mutuo in favore di suo padre.
Sul punto, come accennato, è stata di sicuro ausilio la disposta C.T.U. (non disposta dal
Tribunale nel giudizio di falso) che ha concluso per il riempimento del foglio da parte della IG.ra e non già da parte del sottoscrittore . Spiega in proposito la CP_7 A_
C.T.U. che < redazione sono state usate due penne a sfera ad inchiostri diversi ossia il testo è stato redatto con penna ad inchiostro che scompare all'infrarosso, mentre la firma è stata redatta con penna il cui inchiostro persiste anche sotto luce infrarossa agli stessi nanometri. Inoltre è emerso che vi è nel testo, tra il quinto ed il sesto rigo, un breve tratto inchiostrato con la stessa penna che ha redatto la firma. I due inchiostri sono entrambi di colore nero. … La scrittura evidenzia una buona abilità grafica, il movimento di redazione è sciolto, il gesto è piuttosto evoluto data la capacità di personalizzarsi. … La prima parte della grafia si muove in modo più spaziato con un calibro dei morfemi medio-piccolo ed un maggiore largo di lettere, tra lettere e tra parole rispetto agli ultimi tre righi del testo in cui la grafia è più stretta, più piccola e con un inter rigo più breve. Subito dopo, nella data in basso a sinistra la grafia ridiventa di calibro più grande e più spaziata, come nella prima parte dei primi righi. … La grafia è arrotondata e annodata e presenta arrotolamenti negli ovali come è evidente, ad esempio, nelle teste delle “G”, delle “C”. Ha un movimento di base prevalentemente curvo e si allinea, in assenza di rigo, con direzione generale ondulata.
Tutta la scrittura presenta continuità prevalentemente raggruppata in quanto si registrano molti stacchi tra gruppi di lettere e ciò rallenta la velocità di redazione. L'inclinazione è variabile con ineguaglianze intorno all'asse verticale. La pressione esercitata dalla mano scrivente sul foglio è piuttosto leggera (eccetto all'inizio in “Poggio Imperiale” e “Il sottoscritto” e poi, come si è già detto, nelle precisazioni tra parentesi) con assottigliamenti del tratto nei movimenti ascendenti e pagina 10 di 19 maggiore appoggio nei tratti discendenti. Tutta la grafia del testo della scrittura privata è in ogni sua parte omogenea e coerente, priva di segni di controllo intenzionale;
non vi sono indici di tensione che creano alterazioni del ritmo nell'alternanza tensione-distensione ma tutta la grafia si muove in modo naturale e spontaneo. Dall'analisi e comparazione tra scrittura in verifica e autografia sono emerse, come si è potuto osservare, corrispondenze nei vari parametri grafologici quali l'allineamento sul rigo di base delle firme in assenza di rigo, la pressione esercitata dalla mano sul foglio con le medesime variazioni negli alleggerimenti;
la continuità; i rapporti dimensionali e di inclinazione;
lo stile;
la direzione del movimento;
la dinamica esecutiva delle lettere anche nelle sue varianti come accade per esempio nella “p” che viene eseguita in vario modo, così come per la “a”, per la “i” e per le cifre. Sono risultate quindi corrispondenti le modalità espressive anche dei dettagli e le modulazioni del gesto nelle sue forme e variabili. Si ritiene, quindi, che il documento in verifica sia stato redatto dalla IGnora
Le leggere differenze nel ductus riscontrate tra la scrittura verificanda e il CP_7
testamento comparativo sono dovute alla diversa tipologia di documento che la IG. stava Per_4
scrivendo: quello in verifica è una scrittura privata, peraltro redatta per conto di suo padre;
quello di comparazione è il suo testamento, sono le sue ultime volontà che sarebbero state lette dai suoi figli, è un atto con alto valore emotivo e pertanto redatto diligentemente su un foglio a righi, impostato e curato per la chiarezza. … Dall'analisi della grafia in verifica, come si è già detto, è emersa una maggiore compattezza nella parte finale del testo che potrebbe far pensare ad una sorta di riflesso di scansamento necessario a non invadere lo spazio già segnato dalla firma (in questo caso la firma sarebbe precedente al testo). Tuttavia, questa rimane solo un'ipotesi in quanto come grafia comparativa abbiamo solo il testamento che è redatto su foglio a righi, dunque non conosciamo l'inter-rigo della IG.ra , nella sua variabilità, ossia gli Per_4
spazi che la IG.ra era solita lasciare tra un rigo ideale ed un altro in una scrittura corrente Per_4
(su foglio privo di rigo-guida).>> (testualmente dalla C.T.U.).
Se così stanno le cose, ininfluente essendo, come si dirà, la dichiarata impossibilità per la C.T.U. di accertare la data della scrittura, occorre rivalutare completamente il compendio istruttorio alla luce della novità costituita dagli esiti della disposta indagine peritale.
A tal fine, appare rilevante, come accennato, che abbia negato l'avvenuta CP_7
redazione del documento: ella ha mentito dichiarando che quel documento non era stato redatto da lei e, per sostenere tale tesi, si è ripetutamente (in tutte le fasi del procedimento) opposta all'ammissione della perizia grafologica, che ha invece verificato la paternità dello scritto.
pagina 11 di 19 Parimenti, in coerenza con tale posizione oppositiva, i suoi eredi si sono opposti all'utilizzo del testamento olografo della madre (indispensabile scrittura di comparazione) dal CP_7
momento che esso avrebbe certamente, come poi è successo, consentito di confrontare le scritture e di verificarne l'identità. Tale condotta, come accennato, ha una indiscutibile autoevidenza probatoria dal momento che la allegazione (e l'eventuale conseguente accertamento) di , smentita dalla C.T.U., di non aver riempito il foglio contenente CP_7
il riconoscimento di debito avrebbe avuto come immediata ricaduta l'attribuzione al sottoscrittore, , non solo della firma in calce al testo contenente il A_
riconoscimento del debito/mutuo ma anche del testo stesso che poi è il fulcro del credito vantato in riconvenzione da Attribuire anche il testo al sottoscrittore IGnificava CP_7
escludere ogni possibilità di contestazione. Questa è la ragione per cui si è CP_7
sempre opposta alla C.T.U. e, una volta ammessa, i suoi figli si sono opposti all'utilizzo del suo testamento olografo individuato quale scrittura di comparazione, testamento che, utilizzato dalla perita nominata, ha consentito di disvelare l'identità delle grafie (tra la scrittura privata contenente il riconoscimento di debito e il testamento) e, dunque, la riconducibilità del riempimento del foglio firmato da alla sua mano. Da tale ragionamento si A_
ricava, inoltre e logicamente, che se vi fosse stato un patto di riempimento, non avrebbe Per_1
avuto alcuna ragione di opporsi all'accertamento peritale e alla verifica della scrittura che precedeva la firma di suo padre. Invece, la reiterata opposizione all'accertamento, divenuta condotta ostativa in occasione della C.T.U. disposta dalla Corte, disvela ex sé l'assenza del patto, assenza per il vero, ricavabile anche dagli ulteriori <<…plurimi, gravissimi e decisivi indizi e riscontri…>> (cfr. testualmente sentenza nr. 393 cit.) richiamati dal Tribunale di Lucera nella sentenza 393/07 cit. D'altra parte, anche l'ipotesi avanzata da ultimo dagli appellati (nelle memorie conclusive) secondo cui (visti gli incontestabili esiti della C.T.U. grafologica espletata, che ha accertato che il documento querelato è stato scritto di pugno della IGnora CP_7
) la compilazione è avvenuta sotto dettatura o comunque nel pieno consenso del
[...]
sottoscrittore si pone in antitesi con l'opposizione anzidetta ed appare smentita non solo dalla curiosa modalità di riempimento del foglio (sono lampanti gli elementi grafici ed extra grafici, rif. C.T.U. <<…Dall'analisi della grafia in verifica, come si è già detto, è emersa una maggiore compattezza nella parte finale del testo che potrebbe far pensare ad una sorta di riflesso di scansamento necessario a non invadere lo spazio già segnato dalla firma (in questo caso la firma sarebbe precedente al testo)…>>) ma soprattutto, e come già detto, dalla condotta processuale pagina 12 di 19 della stessa circa la negata paternità dello scritto. e, per lei, i suoi CP_7 CP_7
eredi, non possono oggi sostenere che il testo scritto di pugno da lei sia stato dettato da Per_4
dopo aver strenuamente sostenuto che lei non era autrice di quel testo. Ma vi è di più: che
[...]
il foglio riempito da (ma prima che fosse stato riempito da lei lo avevano negato, CP_7
come detto) sia stato sottoscritto contemporaneamente al riempimento da parte del padre di lei non risulta credibile perché, in disparte il pregnante argomento appena evidenziato, se il testo fosse stato contestuale, il riempitore, la avrebbe usato uno spazio maggiore del foglio Per_1
senza stringersi con le parole e senza confinare una scrittura così importante in un angusto spazio della pagina.
Ed allora, dalla complessiva istruttoria svolta si ricava la prova dell'assenza di un accordo di riempimento del documento in esame. I testi valorizzati dal Tribunale per ritenere credibile che avesse effettivamente fatto quell'importante prestito al padre non sono attendibili. Non Per_1
lo è il marito che, pur non essendo incapace di testimoniare (da uno degli atti presenti in allegato al fascicolo, una nota di trascrizione del 1986, pare che i due fossero in regime di separazione dei beni e quindi non vi era causa di incompatibilità, cfr. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 9304 del
08/05/2015, Rv. 635268 - 01), in ogni caso aveva interesse a sostenere le ragioni sottese a quelle dichiarazioni rese a conforto del prestito visto l'incremento patrimoniale che ne sarebbe derivato per la sua famiglia e, comunque, le dichiarazioni da lui rese, al pari di quelle rese dagli testi indicati da ed escussi, sono in parte irrilevanti ed in parte non concludenti e, CP_7
perciò, inattendibili. L'avere infatti confermato che i defunti e facessero viaggi e, Per_4 Per_5
dunque avessero un tenore di vita incompatibile con le loro possibilità economiche ovvero che fossero riconoscenti verso la figlia per il prestito ricevuto o, ancora, che il primo avesse sottoscritto la dichiarazione incriminata non prova il prestito che, invece, pare persino smentito dalle risultanze documentali, come accennato. Paiono fondati i dubbi espressi dagli appellanti allorquando segnalano l'inverosimiglianza delle circostanze riferite dai testi indicati da
[...]
non apparendo credibile la circostanza che, tra gli scaffali di un supermercato, CP_7
facesse confidenze sulla sua situazione debitoria verso la figlia, confidenze fatte per Per_4
giunta a persone con cui intratteneva rapporti saltuari. Invero, in disparte il fatto che Per_1
non avesse un lavoro stabile e che avesse invece lavorato a tempo determinato (talora per pochissime ore, presso vari enti e aziende tra cui scuole, comuni, supermercato ecc…cfr. doc.
14-16 fascicolo del primo grado di la circostanza che ella abbia compravenduto CP_7
vari beni, in epoca prossima alla sottoscrizione della scrittura incriminata, come dimostrano le pagina 13 di 19 tre note di trascrizione in atti e, in particolare, quelle relative alla nota di trascrizione della compravendita del 1982 e al preliminare del 1986 (contestualmente al quale è stata saldata la somma di lire 105.000.000, cfr. doc. 10 e 11 fascicolo cit.), dimostra il contrario di quanto asserito dalla stessa vale a dire una capacità, la sua, economicamente incompatibile con un prestito così importante fatto a suo padre. Anche il libretto di risparmio (detto di deposito) tanto enfatizzato dalle difese di per dimostrare le sue capacità di accumulare ricchezza CP_7
e quindi di fare un prestito così cospicuo a suo padre, dimostra minimi movimenti, per somme contenute (poche migliaia di lire complessivamente) di sicuro incompatibili con gli esborsi sopra indicati e, soprattutto, con il prestito indicato nella scrittura querelata ma, soprattutto, l'analisi puntuale della copia prodotta di quel libretto attesta che i movimenti si fermano all'anno 1974, dieci anni prima della scrittura. Ciò valga ad escludere qualsiasi rilevanza probatoria a quel libretto, per i fini in scrutinio.
Ad analoga conclusione si perviene valutando il testamento di (moglie del de cuius A_
, il sottoscrittore della nota querelata di falso, e madre dei danti causa), anch'esso Per_4
adoperato come documento di riscontro del prestito. Quel testamento (vi è accertamento passato in giudicato quanto alla riferibilità) affermava: “dichiaro che la mia quota della mia casa dove abbito in via Vittorio Veneto 60 è di mia figlia perché mia prestato i soldi Persona_1
quando avevo bisogno e mia curato quando stavo malata mia dato i soldi che coprono sufficiendo mente il prezo della casa”. Da tale testamento, su cui non vi sono contestazioni, si ricava unicamente che la abbia ricevuto prestiti dalla figlia tanto da Per_5 CP_7
lasciarle la casa per compensare le dazioni ma esso non solo non lo dimostra ma appare incompatibile con l'ulteriore prestito di lire 80.800.000 portato dalla scrittura in esame tanto più se si valutano gli elementi probatori sopra evidenziati.
In tale contesto, di valutazione complessiva delle prove assunte -in uno alla C.T.U. disposta in appello con cui si è accertato che il riempimento contestato da e dai figli di lei, CP_7
costituiti in prosecuzione, è attribuibile alla mano della donna e non del sottoscrittore, presunto debitore- deve attribuirsi maggiore credibilità ai testi di parte appellante che, concittadini della coppia , hanno riferito della vita modesta fatta dai due, della riservatezza, degli CP_11
esborsi contenuti di cui il più importante, pari a lire 20.000.000, sostenuto per ristrutturare la casa in Poggio Imperiale. Si tratta di testi che hanno dimostrato distacco e neutralità, che conoscevano personalmente e da molti anni i coniugi perché residenti nello stesso CP_9
pagina 14 di 19 comune ove aveva residenza la coppia, a differenza dei testi della , che erano meri Per_4
conoscenti del e della . Per_4 A_
Tali elementi, valutati unitamente al detto, ulteriore documento (la scrittura a firma di
[...]
qualificata nella sentenza 393/07 come donazione e non come testamento e, perciò, Per_5
ritenuto nullo per difetto di forma) che attesta distinti prestiti effettuati dalla , senza alcuna Per_4
correlazione con quello attribuito al genitore , conferma ancora una volta la A_
circostanza inferibile dalla nota querelata di falso, vale a dire che quel documento sia stato abusivamente riempito senza accordo con il sottoscrittore.
Un'ultima notazione di inattendibilità merita la testimonianza del marito della che, come Per_4
sopra accennato, ha dichiarato di aver visto sottoscrivere il documento incriminato dal suocero.
Anche tale dichiarazione è coerente con le premesse: essa è incompatibile con le fattezze del documento che riporta il debito su una mezza pagina striminzita, con precisazioni microscopiche, incoerenti con le fattezze di un documento concordato e sottoscritto a ragion veduta. Per di più, se effettivamente fosse stata data quella somma a mutuo, trattandosi di una somma notevole, vi sarebbe stata una minima traccia documentale che invece manca del tutto.
Ed allora, tirando le fila, la Corte rileva che la prova dell'abusivo riempimento si ricava da plurimi elementi convergenti e, in particolare 1) dalla C.T.U. (ritenuta superflua dal Giudice di prime cure) che ha accertato che la scrittura di riempimento è riconducibile alla mano di
[...]
la destinataria del riconoscimento di debito/mutuante; 2) dal fatto che CP_7 CP_7
si sia sempre opposta alla verifica della riconducibilità della dichiarazione, affermando, anche in questo grado di giudizio tramite i suoi eredi (cfr. atti) di non essere stata lei a riempire il foglio firmato in bianco da suo padre;
3) dalla valutazione della prova per testi come sopra effettuata;
4) dalla incapacità patrimoniale della donna, come sopra ricostruita, ad effettuare un prestito così cospicuo a suo padre (che per giunta, come detto dal Giudice remittente, era anziano ed appariva inverosimile avesse bisogno di una simile cifra). Ed infatti, alla luce degli elementi analizzati, non appare credibile che (oltre ad acquistare plurimi beni, di cui uno CP_7
di ingente valore 105.000.000) in epoca prossima al prestito documentato con la scrittura querelata, potesse anche diventare 'soccorritrice mutuataria' di suo padre;
5) dalla complessiva condotta della che, nel corso del tempo, al fine di vedersi riconosciuta un'ampia fetta del Per_4
patrimonio dei genitori -se non tutto- si precostituiva prove documentali da esibire, come poi ha fatto, nel giudizio ereditario intentato dai suoi fratelli.
pagina 15 di 19 Gli elementi sopra disposti, opportunamente coordinati tra loro, hanno consentito di verificare che il contenuto di quella scrittura non può essere conforme al vero. D'altra parte, visto che la era così munifica verso i genitori, ove l'anziana madre fosse stata consapevole di quel Per_4
prestito fatto al marito, ben avrebbe potuto menzionarlo nella scrittura/donazione esibita sempre dalla a supporto delle sue pretese verso i fratelli coeredi. Per_4
Ciò detto, in punto di valutazione delle prove nel giudizio di falso, la Corte rammenta che < soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. >> (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12118 del 22/06/2020, Rv. 658056 - 01) e, inoltre, che la “valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).
In ragione di tali coordinate, la Corte ha ritenuto, sul piano oggettivo, pienamente attendibili le risultanze peritali attese le motivate illustrazioni fornite dal C.T.U. e attesa la metodologia utilizzata, puntuale, distaccata e immune da vizi e da censure logico – giuridiche, risultanze che non sono state oggetto di osservazioni da parte degli eredi costituiti di In tema, CP_7
la Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «La c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulla base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiranno, un elemento rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice.» (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 28/03/2022, n.707). E, tuttavia, a volere prudentemente valutare l'elaborato peritale senza attribuirgli il crisma della verità oggettiva, di sicuro, esso, è elemento di convincimento privilegiato, in quanto approdo di un metodo di pagina 16 di 19 indagine adeguatamente illustrato nella relazione con ampio spettro di attendibilità, stante la disamina del verificando documento e la scrittura comparativa (il testamento olografo) scritta di pugno dalla (accertata) autrice della scrittura di riempimento, . CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto si può, pertanto, agevolmente concludere per la declaratoria di falsità della scrittura datata 15 febbraio 1984 (ed esibita da unitamente al fasullo CP_7
testamento olografo -qualificato come donazione remuneratoria della defunta madre- per richiedere il supplemento della quota ereditaria sul patrimonio del defunto genitore) nella parte che precede la sottoscrizione autografa di , atteso l'accertato riempimento A_
abusivo, abque pactis del foglio perché, dall'esame complessivo delle risultanze sopra indicate, emerge che riempitrice del documento, non era stata autorizzata al riempimento: CP_7
ella, in sintesi, riempiendo il foglio già firmato da suo padre ("absque pactis") realizzò un falso materiale trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza. La querela di falso, proposta sulla premessa del riempimento avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere, appare quindi fondata dal momento che quell'atto, uscì dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo ha realizzato una vera e propria falsità materiale (cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019, Rv. 654901 – 01).
A tanto consegue l'accoglimento dell'appello con assorbimento di ogni distinta questione.
L'accertamento della falsità della scrittura, implica ai sensi dell'art. 226, comma 2, c.p.c. e dell'art. 537, comma 2, c.p.p., l'ordine di cancellazione totale del documento impugnato di falso nella parte precedente alla sottoscrizione di con mandato al Cancelliere A_ affinché, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, disponga l'annotazione del presente dispositivo in calce all'originale o della copia che tiene luogo del documento impugnato.
Circa la posizione di e rispettivamente, moglie e figlia di Parte_6 CP_10 [...]
co-istante della querela di falso, la Corte prende atto che esse hanno Persona_3
immediatamente rinunziato all'eredità della predetta parte e l'unico erede cui si accresce la loro quota è , altro figlio di regolarmente citato in Persona_12 Persona_3
riassunzione dopo il decesso del padre e rimasto contumace. Di conseguenza, rispetto al presente giudizio, essendovi a ciò espressa istanza motivata dalla intervenuta rinunzia all'eredità
(anche dei rappresentati delle rinunzianti), manca la legittimazione a contraddire delle predette e nei loro confronti la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di una delle condizioni dell'azione.
pagina 17 di 19 Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
All'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma dell'impugnata sentenza segue conforme regolamento delle spese del precedente (liquidate nei minimi, secondo il valore indeterminabile a complessità bassa e secondo le tabelle vigenti ratione temporis) e del presente grado (liquidate nei valori medi per le cause di valore indeterminabile a complessità media attesa la complessità della decisione), secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e s.s.m.i. di cui, in ultimo al D.M. 127/22. Esse sono poste a carico degli appellati Controparte_1
, quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, in solido, conformemente al disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
[...]
Analoga sorte seguono le spese per la disposta C.T.U. che, liquidate con decreto a parte, sono poste a totale carico degli appellati soccombenti, costituiti.
Nulla si dispone a titolo di spese di lite e di C.T.U. nei confronti delle parti rimaste contumaci e di e queste ultime costituitesi solo per chiedere di essere CP_10 Parte_6
'estromesse' dal giudizio attesa la rinuncia all'eredità di figlio di Persona_3
, marito della IG.ra e padre della IG.ra A_ Parte_6 CP_10
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, , , , avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 866/2020 resa inter partes dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 30 giugno 2020 e notificata il 7 luglio 2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara la falsità della scrittura datata 15 febbraio 1984 nella parte che precede la sottoscrizione autografa di
[...]
; Per_4
2) visto l'art. 226, comma 2, c.p.c. ordina la cancellazione del documento falsificato di cui al capo 1) e manda il Cancelliere affinché, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, e ai sensi dell'art. 537 c.p.p., disponga l'annotazione del presente dispositivo in calce all'originale o alla copia che ne tiene luogo dell'atto impugnato;
3) dichiara inammissibile la domanda nei confronti di e Parte_6 Parte_5
4) condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali eredi di a rifondere in solido agli appellanti le Controparte_3 Persona_1
pagina 18 di 19 spese del presente e del precedente grado che si liquidano per compensi, per il primo grado di giudizio in euro 3.972,00 e in euro 12.156,00, per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese per la disposta C.T.U. definitivamente a carico di Controparte_1
Con
, eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, in solido tra loro;
[...]
6) nulla si dispone per le spese nei confronti delle parti contumaci e nei confronti di CP_10
e . Parte_6
Così deciso in Bari nella camera di conIGlio del 26.02.2024
Il conIGliere estensore
Maria Grazia CASERTA
Il Presidente
Maria MITOLA
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei IGnori magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe ConIGliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta ConIGliere rel. – est. nel giudizio in grado di appello n. 958/2020 R.G ha emesso la seguente
SENTENZA tra
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi, dagli avvocati Silvia Faraci, Prof. Massimo Pallini e Floriana Nasso, con studio in Roma, Via Marcello Prestinari n. 13, ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'Avv. Gaetano Fioretti, in Via Calefati n. 418
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 CP_3
eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Dante Leonardi con
[...] Persona_1
studio in Bari, Via Rodolfo Redi n. 3;
, , rappresentate e difese dall'Avv. Fabrizio Del Gobbo Parte_5 Parte_6
con studio in Ancona, Corso Garibaldi n. 96, che la rappresenta e difende pec:
Email_1
APPELLATI nonchè
, nata a [...] il [...] Controparte_4
, nato a [...] il giorno 8 febbraio 1967 CP_5
Appellati contumaci pagina 1 di 19 e
Controparte_6
avverso la sentenza nr. 866/2020 resa inter partes dal Tribunale di Foggia in composizione collegiale nel giudizio RG 80000335/2013 – pubblicata il 30 giugno 2020 e notificata il 7 luglio 2020
Oggetto: querela di falso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dinanzi al Tribunale di Lucera, i fratelli e Persona_2 Persona_3
introducevano il giudizio nr. R.G. 218/1999 per la divisione giudiziale dei beni relitti dai propri genitori (i coniugi e e convenivano perciò le sorelle A_ A_ [...]
e Entrambe si costituivano e, fra esse, esibiva, fra l'altro, CP_4 Per_1 CP_7
una scrittura privata, vergata a mano, datata 15.2.1984, con la quale, a suo dire, il padre defunto aveva riconosciuto di aver ricevuto in prestito da lei, nel 1984, la somma di lire 80.800.000, e di essersi obbligato a restituirla in 10 anni, all'interesse del 12% annuo e, in riconvenzione, chiedeva che nella divisione giudiziale fosse calcolato tale credito e che i fratelli, suoi debitori, le restituissero il dovuto in quanto eredi di . A_
La scrittura privata veniva immediatamente disconosciuta e quel giudizio di divisione si concludeva con sentenza n. 393/2007 con cui e Persona_3 Persona_2
venivano condannati al pagamento, in favore di della Controparte_8 CP_7
somma di euro 39.225,93 ciascuno, oltre interessi da calcolarsi sulla sorte capitale (41.729,71) al tasso del 12% annuo, dal 16.2.2007 fino al soddisfo.
La sentenza nr. 393/2007 veniva appellata e nel giudizio R.G. App. 593/2008, e Persona_2
proponevano querela di falso in ordine alla scrittura privata del Persona_3
15.2.1984 per accertare che la detta scrittura era stata abusivamente riempita (absque pactis), non essendoci alcun collegamento tra la presunta dichiarazione e la sottoscrizione intervenuta su foglio in bianco.
Questa Corte di Appello, con ordinanza emessa il 9 ottobre 2012, disponeva che “considerato che la stessa querela di falso contiene anche la indicazione degli elementi della falsità, che pacificamente possono consistere anche nella allegazione di sole presunzioni purchè gravi e concordanti (Cass.
3.2.01 n. 1537, Cass. 22.4.94 n. 3833) sul fatto che il documento sia stato riempito nel testo, absque pactis, e precisamente a) la inverosimiglianza che un anziano
pagina 2 di 19 abbisognasse di lire 80.800.000, ai valori 1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia , b) la contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima, CP_7
disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità, onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario;
considerato A_ che il documento in questione del quale è impugnata l'autenticità sotto il profilo dell'abusività del riempimento del testo, è sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa avente ad oggetto la divisione dei cespiti successori del de cuius , per l'ovvia incidenza di A_ tale somma notevole nel più generale riparto successorio fra i coeredi” (cfr. ordinanza in atti) e, sospeso il giudizio di appello, rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Lucera (ora Tribunale di
Foggia) per lo svolgimento del giudizio incidentale di querela di falso.
All'esito del giudizio introdotto per la querela di falso, veniva emessa la sentenza censurata col gravame in scrutinio mediante un unico, complesso motivo, con cui si contestava: 1)
l'incompletezza dell'istruttoria svolta dal giudice di prime cure e si invocava 2) la mancata ammissione sia della C.T.U. grafologica volta ad accertare l'avvenuto riempimento in bianco, sia degli altri mezzi di prova articolati;
3) si contestava inoltre, per erroneità, la valutazione dei mezzi di prova assunti.
In particolare, gli appellanti evidenziavano che il Giudice di prime cure <<…non ammettendo la perizia calligrafica per accertare l'avvenuto riempimento in bianco non ha consentito di verificare quale fosse la usuale grafia di da porre in Parte_7
confronto, con quella utilizzata per riempire il foglio in bianco…>> rimarcando che, sebbene la avesse riconosciuto che il documento era stato compilato a sua cura (circostanza poi Per_4 contestata dalla stessa , comunque l'omessa C.T.U. non aveva consentito di CP_7
verificare la diversa datazione tra redazione della scrittura ed apposizione della firma da parte di
, con conseguente, omesso accertamento della <<…reale riferibilità della A_ scrittura datata 15.2.1984 alla volontà di >> (cfr. in virgolette Persona_6 testualmente dall'atto di appello).
Ritenevano gli appellanti, tuttavia che in ogni caso era possibile rilevare da una <<…sia pur immediata e poco approfondita analisi della scrittura de quo…>> che la stessa era stata
<<…riempita dopo l'apposizione della firma di , e quindi ritenendo di poter A_
utilizzare unicamente lo spazio compreso tra l'inizio del foglio e la sottoscrizione.>>.
Seguitavano precisando che <
pagina 3 di 19 rispettare quello spazio per dare giustificazione al fatto che la scrittura ha, a tratti, caratteri di diversa grandezza e di diversa larghezza, quasi a dover inserire ciò che il redattore voleva inserire e che gli sarebbe tornato utile. …omissis…L'accozzaglia di forma e di dimensione dei vari caratteri utilizzati inducono già ictu oculi a concludere che il soggetto interessato a quel riconoscimento di debito, lo abbia dovuto scrivere di propria iniziativa, in un momento successivo alla apposizione della firma, nel limitato spazio del foglio che precede la firma.>>
(cfr. cit.). Da tale complesso di elementi gli appellanti ricavavano l'erroneità del giudizio del
Tribunale che aveva ritenuto indice di autenticità il fatto “che la sottoscrizione di
[...]
sia stata posta proprio immediatamente dopo l'ultimo rigo della scrittura” poiché da Per_4
tale circostanza, secondo gli appellanti, era invece possibile giungere alla <<…conclusione esattamente opposta: il documento è stato riempito del contenuto scelto da nel CP_7
limitato spazio in bianco che precede la sottoscrizione. Contrariamente a quanto concluso dal
Tribunale (pag. 4 della sentenza) l'avvenuto riempimento del foglio in bianco affermato dai querelanti, ipotesi sulla quale la stessa Corte d'Appello ha ammesso il giudizio per querela di falso, copre qualsiasi modalità e qualsiasi tempistica di compilazione del documento, senza alcuna necessità di distinzione tra alterazione o contraffazione o altro.>> (cfr. cit.). A tale proposito, ritenevano fuorviante ai fini del percorso logico che condusse alla impugnata decisione l'omessa, invocata CTU.
Evidenziavano inoltre, l'inverosimiglianza di altre circostanze poste a supporto della sentenza impugnata e, in particolare, sul prestito che avrebbe chiesto alla figlia A_
oltre alla anomala acquisizione e valutazione dei mezzi di prova relativi alla capacità Per_1
reddituale della presunta mutuante e alle condizioni economiche del presunto mutuatario non essendo stata svolta alcuna indagine bancaria, non essendo state acquisite le dichiarazioni dei redditi della precedenti al 1984 ed essendo rimasta quindi sfornita di prova la CP_7
capacità reddituale di proprio quella che le avrebbe consentito di effettuare un CP_7
prestito così importante a suo padre (ben 80.800.000 di lire prima del 1984, epoca in cui quella cifra aveva un potere di acquisto imparagonabile con l'equivalente espresso in euro ed attualizzato ad oggi). Rappresentavano, inoltre che non era credibile che , per A_
svolgere la sua vita modestissima a Poggio Imperiale, avesse potuto avere bisogno di una cifra tanto elevata e che la figlia con il suo lavoro da cassiera di supermercato o da precaria, Per_1
avesse quindi potuto disporre di una cifra così cospicua, di cui si sarebbe privata per darla in prestito al padre. Riferivano, infine gli appellanti, della ritenuta erroneità della <
pagina 4 di 19 della prova orale, su cui il Giudice di primo grado ha basato il proprio convincimento circa la necessità, in capo ai coniugi , di chiedere un prestito, e di chiederlo unicamente Per_4 Per_5
alla figlia I coniugi avevano avuto quattro figli, con lavoro stabile e Per_1 Persona_7
stipendio fisso e non si comprende come mai non siano stati informati della asserita indigenza dei genitori e come mai a loro non sia stato chiesto un aiuto economico. Deducevano, inoltre, circa la risultanza della prova per testi (assunta nel corso delle udienze tenutesi il 13.4.2015, il
22.6.2015 e il 18.3.2016), l'inattendibilità sia delle dichiarazioni rese da Testimone_1
marito di , sia degli altri testi, apparendo inverosimile che CP_7 A_
potesse aver messo a parte di questioni così profondamente personali, come le proprie condizioni economiche, persone che occasionalmente incontrava a LE (come i IGnori
e , in occasione delle visite che faceva alla figlia. I testi, Persona_8 Persona_9
qualificatisi come amici di famiglia di e nel corso CP_7 Testimone_1
dell'istruttoria svoltasi dinanzi al Tribunale, avevano riferito che tra gli scaffali del supermercato dove lavorava la come cassiera si sarebbero svolte conversazioni durante le quali CP_7
avrebbe confidato, a persone con cui intratteneva rapporti saltuari, di aver A_
contratto un debito verso la figlia, riferendo circostanze e importi, e che di tale prestito sarebbe esistita una ricevuta di cui il teste si è dichiarato certo, pur non avendola mai Persona_8
vista. Ed ancora, manifestavano notevoli perplessità circa il tenore di vita dei coniugi _7
, descritti sempre da costoro, come una coppia che amava viaggiare e soggiornare in
[...]
albergo ed evidenziavano che, al riguardo, certamente più attendibili dovevano ritenersi il teste o , entrambi di Poggio Imperiale, che conoscevano Testimone_2 Testimone_3
personalmente e da molti anni i coniugi . Costoro, viceversa, avevano riferito che CP_9
gli stessi avevano svolto una vita modestissima, “senza pretese”, “compatibile con la modesta pensione che percepiva lo stesso ”, “soddisfacendo le proprie eIGenze primarie” A_
(cosi testualmente il teste sentito il 18.3.2016). Secondo quando affermato dal Testimone_3
teste che ne aveva una conoscenza diretta per essere loro legato da rapporti di Testimone_4
parentela, i coniugi erano persone riservate e che uscivano di casa assai raramente. Persona_7
Secondo tale versione degli appellanti, dalla complessiva valutazione delle risultanze di prova testimoniale non poteva che trarsi la conclusione che i coniugi avevano CP_9
sempre svolto una vita ritirata e modestissima, tanto da non risultare plausibile il sopraggiungere di nuove necessità per il cui soddisfacimento dovevano richiedere un intervento economico tanto pagina 5 di 19 importante, per di più alla sola figlia la cui situazione lavorativa era sempre stata Per_1
precaria, più precaria di quella degli altri fratelli.
Ed allora, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per la totale inverosimiglianza del prestito fatto da a suo padre, conclusione che sarebbe stata avvalorata ove il CP_7
Tribunale avesse disposto la C.T.U. calligrafica.
Censuravano pure l'interpretazione data alle parole di madre delle parti, A_ parole contenute nello scritto , “perché mia prestato i soldi quando aveva bisogno e mia curato”
(cfr. testualmente), non potendo ritenere da questa frase che la madre avesse inteso riconoscere di aver ricevuto una somma ingente come quella in parola, incompatibile con le eIGenze connesse alle condizioni economiche della coppia – , abituati a vivere con la Per_4 Per_5
modesta pensione da artigiano del primo e, allo scopo, precisavano che la , negli A_
ultimi anni di vita, rimasta vedova, trascorreva lunghi periodi a casa dell'altra figlia,
[...]
, a Milano. dove è venuta a mancare. Quindi, pur ammettendo che CP_4 CP_7
avesse, nel corso della vita, aiutato i propri genitori, tuttavia non risultava provato che la stessa prestò la somma di 80.800.000 di lire e che lo fece dando sempre piccolissime somme brevi manu senza aver mai utilizzato alcun mezzo di pagamento tracciabile. Chiarivano anche che l'unica spesa importante che i coniugi risulta affrontarono sono stati i piccoli lavori CP_9 di ristrutturazione per i quali il teste IGnor (sentito all'udienza del 18.3.2016) Testimone_5
ha dichiarato di aver ricevuto la somma complessiva di lire 20.000.000, peraltro versatagli personalmente dalla IGnora , a rate. Per_5
Per tali ragioni tacciavano come illogiche le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale nell'impugnata sentenza che, peraltro, non ha tenuto in alcuna considerazione le tre circostanze su cui si è fondata la <<…ordinanza di rimessione della Corte di Appello di Bari, che ha rimesso le parti dinanzi al tribunale per il giudizio sulla querela di falso della scrittura in oggetto:
a) l'inverosimiglianza che un anziano abbisognasse di Lire 80.800.000, a valori del 1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia CP_7
b) la contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima (la figlia CP_7
disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario . A_
pagina 6 di 19 E' altrettanto evidente che non ha provato l'esistenza del asserito rapporto CP_7
obbligatorio con il padre e che di tale prova, per quanto già argomentato relativamente al principio di vicinanza alla prova, non poteva essere onerata parte querelante.>> (cfr. testualmente dall'atto di appello).
Concludevano chiedendo di riformare l'impugnata sentenza accertando <<…la falsità della scrittura privata del 15 febbraio 1984, prodotta in giudizio da , in quanto CP_7
firmata in bianco e abusivamente riempita successivamente, e che la stessa comunque è stata riempita absque pactis, non essendoci alcun collegamento tra la presunta dichiarazione e la sottoscrizione, intervenuta, appunto, su foglio in bianco…>> con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa del 08/01/2021, si costituivano e che Parte_6 CP_10
chiedevano in via preliminare di essere estromesse dal giudizio attesa l'intervenuta rinuncia all'eredità relitta del IG. marito della prima e padre della seconda, Persona_10
figlio dei defunti e , con vittoria di spese. A_ A_
Con distinta comparsa del 12/01/2021, si costituivano Controparte_1
, e quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
(nel frattempo deceduta) che chiedevano il rigetto del gravame con vittoria di spese CP_7
IGnificando che gli elementi di sospetto, che avevano giustificato la querela di falso, erano rimasti indimostrati e che, viceversa, esistevano prove positive della capacità reddituale di allorquando concesse i prestiti al genitore Concludevano Persona_1 Parte_4
per il rigetto del gravame con vittoria di spese.
Introitata la causa in decisione e mutato il relatore, il procedimento perveniva all'udienza del 7/6/2022 all'esito della quale si assumeva la riserva in decisione. Sciolta la riserva, la causa veniva rimessa sul ruolo per lo svolgimento di C.T.U. grafologica dal momento che, sebbene fosse allegato che avesse riconosciuto che il documento era stato compilato a sua CP_7 cura, comunque l'omessa C.T.U. non aveva consentito di verificare la diversa datazione tra la redazione della scrittura e l'apposizione della firma da parte di , con A_
conseguente, omesso accertamento della <<…reale riferibilità della scrittura datata 15.2.1984 alla volontà di >> (cfr. in virgolette testualmente dall'atto di Persona_6
appello). Inoltre, la Corte riteneva che la C.T.U. grafologica, mai svolta sul punto, fosse utile per accertare se quella scrittura, benché recante la sottoscrizione autentica di , fosse A_
stata compilata da come addotto dagli appellanti, successivamente alla CP_7
pagina 7 di 19 apposizione della firma del padre e al di fuori di qualsiasi accordo con lui. L'approfondimento istruttorio si palesava indispensabile tanto più che gli eredi costituiti di avevano CP_7
disconosciuto che il foglio incriminato di falso fosse stato riempito dalla madre e che ella avesse mai riconosciuto di averlo fatto. Tali circostanze, unitamente alle constatate modalità di riempimento del foglio e, in particolare, la scrittura vergata 'ad apparente imitazione' di quella del sottoscrittore (cfr. scrittura in atti), consentivano di ritenere confermate le perplessità espresse con l'ordinanza con cui questa Corte, sospendendo il giudizio in corso, aveva rimesso le parti dinanzi al Tribunale per la proposizione della querela di falso. In sostanza, poiché quelle perplessità erano rimaste intatte a seguito del giudizio conclusosi con l'impugnata sentenza, il collegio dava sfogo all'approfondimento istruttorio, limitatamente alla nomina di un consulente tecnico che previo confronto tra le scritture di comparazione, accertasse: “1) la riconducibilità del riempimento del foglio querelato di falso alla mano di 2) l'epoca del Persona_1
riempimento e, segnatamente, se si tratta di riempimento coevo, precedente o successivo alla sottoscrizione;
3) se nella vergatura si riscontrino alterazioni e simulazioni di scrittura da parte del riempitore”. La Corte non mancava di rilevare che la necessità dell'approfondimento istruttorio era ulteriormente confermata dal contenuto della comparsa conclusionale degli appellati (fg. 2 ss. comparsa del 20.09.2022), eredi di dal momento che essi CP_7
affermano che la propria madre non aveva mai riconosciuto di aver riempito il foglio in contestazione, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti.
Svolta la C.T.U. con l'ausilio della dott.ssa la causa era rimessa in Persona_11
decisione e venivano nuovamente concessi i termini per il deposito delle memorie finali ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Lo scrutinio dell'unico complesso motivo ha per oggetto le censure mosse alla sentenza che ha statuito sulla querela di falso per riempimento abusivo (absque pactis) del documento esibito da nel giudizio conclusosi con la sentenza nr. 393/2007. La querela venne ammessa CP_7
con ordinanza di questa Corte del 9 ottobre 2012, nell'ambito del giudizio di appello introdotto avverso quella sentenza, giudizio sospeso a seguito della rimessione delle parti dinanzi al
Tribunale di Foggia. Nel corso del giudizio riassunto, tuttavia, non veniva espletata l'invocata
C.T.U. perché ritenuta superflua a motivo della indimostrata circostanza che il foglio fosse stato
<<… firmato in bianco…omissis…>> e del <<… fatto che la sottoscrizione di A_
pagina 8 di 19 sia posta proprio immediatamente dopo l'ultimo rigo della scrittura, composta da una decina di righi compilati in maniera fitta ma regolare, ovvero senza vuoti o sovrapposizioni….>> (cfr. sentenza impugnata). Tali circostanze, ritenute in parte indimostrate e in parte pacifiche, scaturivano da considerazioni personali del Giudicante e dall'esame grafico, da lui personalmente compiuto, dello scritto incriminato. Trattasi di considerazioni e conclusioni che non si agganciano ad alcun dato scientifico ed, anzi, sembrano smentite da una non trascurabile affermazione incidentale contenuta nella stessa sentenza (n. 393/2007) che condusse al giudizio di appello in cui venne ammessa la querela di falso, sentenza in cui, ritenendo tardiva l'allegazione dell'abusivo riempimento del foglio in bianco, si afferma che <<…la tesi dell'abusivo riempimento di foglio in bianco…appare fondata…trovando in atti plurimi, decisivi
e gravissimi indizi e riscontri…>> (cfr. testualmente pag. 6 sentenza nr. 393/07).
Ciò premesso, allora, il nucleo della questione e dello scrutinio è l'accertamento dell'abusivo riempimento del foglio, questione scolpita nell'ordinanza con cui la Corte, sospendendo il giudizio di appello avverso la sentenza da ultimo citata, dispose la rimessione della causa al
Tribunale per la celebrazione del giudizio di falso (cfr. “… che la stessa querela di falso contiene anche la indicazione degli elementi della falsità, che pacificamente possono consistere anche nella allegazione di sole presunzioni purchè gravi e concordanti (Cass.
3.2.01 n. 1537,
Cass. 22.4.94 n. 3833) sul fatto che il documento sia stato riempito nel testo, absque pactis, e precisamente a) la inverosimiglianza che un anziano abbisognasse di lire 80.800.000, ai valori
1984, senza apparente ragione, tanto da averli dovuti chiedere a sua figlia , b) la CP_7 contrapposta inverosimiglianza che quest'ultima, disoccupata, avesse avuto tale notevole somma contante nella sua disponibilità, onde corrisponderla al padre;
c) la irragionevole previsione del rimborso del prestito in ben dieci anni, tenuto conto dell'età avanzata dell'apparente mutuatario;
considerato che il documento in questione del quale A_
è impugnata l'autenticità sotto il profilo dell'abusività del riempimento del testo, è sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa avente ad oggetto la divisione dei cespiti successori del de cuius , per l'ovvia incidenza di tale somma notevole nel più generale A_ riparto successorio fra i coeredi” (cfr. ordinanza in atti).
Questa è la ragione per cui, non potendo altrimenti accertare la riconducibilità (e la collocazione temporale) alla mano di della scrittura che precede la sottoscrizione del foglio A_
incriminato (la sua datazione e le altre circostanze indicate nell'ordinanza), la Corte ha disposto pagina 9 di 19 C.T.U. grafologica le cui risultanze, che presto verranno analizzate, debbono essere valutate unitamente alle altre prove in atti.
Ciò detto, giova precisare, anzitutto (arg. ex art. 116 c.p.c.) che appare di indiscutibile rilievo il fatto che (e, per lei, i suoi eredi costituiti in prosecuzione), abbia ripetutamente CP_7
negato di aver compilato la scrittura privata firmata da suo padre e contenente il riconoscimento di debito/mutuo, quello stesso debito che condusse alla condanna dei suoi fratelli alla restituzione in suo favore delle somme indicate nella sentenza nr. 393/07 cit. E l'accertamento
(cfr. C.T.U.) che sia stata proprio lei, invece, a compilare la scrittura è un primo, importante elemento di giudizio per valutare l'autenticità del documento contenente il riconoscimento di debito in suo favore ovvero il mutuo in favore di suo padre.
Sul punto, come accennato, è stata di sicuro ausilio la disposta C.T.U. (non disposta dal
Tribunale nel giudizio di falso) che ha concluso per il riempimento del foglio da parte della IG.ra e non già da parte del sottoscrittore . Spiega in proposito la CP_7 A_
C.T.U. che < redazione sono state usate due penne a sfera ad inchiostri diversi ossia il testo è stato redatto con penna ad inchiostro che scompare all'infrarosso, mentre la firma è stata redatta con penna il cui inchiostro persiste anche sotto luce infrarossa agli stessi nanometri. Inoltre è emerso che vi è nel testo, tra il quinto ed il sesto rigo, un breve tratto inchiostrato con la stessa penna che ha redatto la firma. I due inchiostri sono entrambi di colore nero. … La scrittura evidenzia una buona abilità grafica, il movimento di redazione è sciolto, il gesto è piuttosto evoluto data la capacità di personalizzarsi. … La prima parte della grafia si muove in modo più spaziato con un calibro dei morfemi medio-piccolo ed un maggiore largo di lettere, tra lettere e tra parole rispetto agli ultimi tre righi del testo in cui la grafia è più stretta, più piccola e con un inter rigo più breve. Subito dopo, nella data in basso a sinistra la grafia ridiventa di calibro più grande e più spaziata, come nella prima parte dei primi righi. … La grafia è arrotondata e annodata e presenta arrotolamenti negli ovali come è evidente, ad esempio, nelle teste delle “G”, delle “C”. Ha un movimento di base prevalentemente curvo e si allinea, in assenza di rigo, con direzione generale ondulata.
Tutta la scrittura presenta continuità prevalentemente raggruppata in quanto si registrano molti stacchi tra gruppi di lettere e ciò rallenta la velocità di redazione. L'inclinazione è variabile con ineguaglianze intorno all'asse verticale. La pressione esercitata dalla mano scrivente sul foglio è piuttosto leggera (eccetto all'inizio in “Poggio Imperiale” e “Il sottoscritto” e poi, come si è già detto, nelle precisazioni tra parentesi) con assottigliamenti del tratto nei movimenti ascendenti e pagina 10 di 19 maggiore appoggio nei tratti discendenti. Tutta la grafia del testo della scrittura privata è in ogni sua parte omogenea e coerente, priva di segni di controllo intenzionale;
non vi sono indici di tensione che creano alterazioni del ritmo nell'alternanza tensione-distensione ma tutta la grafia si muove in modo naturale e spontaneo. Dall'analisi e comparazione tra scrittura in verifica e autografia sono emerse, come si è potuto osservare, corrispondenze nei vari parametri grafologici quali l'allineamento sul rigo di base delle firme in assenza di rigo, la pressione esercitata dalla mano sul foglio con le medesime variazioni negli alleggerimenti;
la continuità; i rapporti dimensionali e di inclinazione;
lo stile;
la direzione del movimento;
la dinamica esecutiva delle lettere anche nelle sue varianti come accade per esempio nella “p” che viene eseguita in vario modo, così come per la “a”, per la “i” e per le cifre. Sono risultate quindi corrispondenti le modalità espressive anche dei dettagli e le modulazioni del gesto nelle sue forme e variabili. Si ritiene, quindi, che il documento in verifica sia stato redatto dalla IGnora
Le leggere differenze nel ductus riscontrate tra la scrittura verificanda e il CP_7
testamento comparativo sono dovute alla diversa tipologia di documento che la IG. stava Per_4
scrivendo: quello in verifica è una scrittura privata, peraltro redatta per conto di suo padre;
quello di comparazione è il suo testamento, sono le sue ultime volontà che sarebbero state lette dai suoi figli, è un atto con alto valore emotivo e pertanto redatto diligentemente su un foglio a righi, impostato e curato per la chiarezza. … Dall'analisi della grafia in verifica, come si è già detto, è emersa una maggiore compattezza nella parte finale del testo che potrebbe far pensare ad una sorta di riflesso di scansamento necessario a non invadere lo spazio già segnato dalla firma (in questo caso la firma sarebbe precedente al testo). Tuttavia, questa rimane solo un'ipotesi in quanto come grafia comparativa abbiamo solo il testamento che è redatto su foglio a righi, dunque non conosciamo l'inter-rigo della IG.ra , nella sua variabilità, ossia gli Per_4
spazi che la IG.ra era solita lasciare tra un rigo ideale ed un altro in una scrittura corrente Per_4
(su foglio privo di rigo-guida).>> (testualmente dalla C.T.U.).
Se così stanno le cose, ininfluente essendo, come si dirà, la dichiarata impossibilità per la C.T.U. di accertare la data della scrittura, occorre rivalutare completamente il compendio istruttorio alla luce della novità costituita dagli esiti della disposta indagine peritale.
A tal fine, appare rilevante, come accennato, che abbia negato l'avvenuta CP_7
redazione del documento: ella ha mentito dichiarando che quel documento non era stato redatto da lei e, per sostenere tale tesi, si è ripetutamente (in tutte le fasi del procedimento) opposta all'ammissione della perizia grafologica, che ha invece verificato la paternità dello scritto.
pagina 11 di 19 Parimenti, in coerenza con tale posizione oppositiva, i suoi eredi si sono opposti all'utilizzo del testamento olografo della madre (indispensabile scrittura di comparazione) dal CP_7
momento che esso avrebbe certamente, come poi è successo, consentito di confrontare le scritture e di verificarne l'identità. Tale condotta, come accennato, ha una indiscutibile autoevidenza probatoria dal momento che la allegazione (e l'eventuale conseguente accertamento) di , smentita dalla C.T.U., di non aver riempito il foglio contenente CP_7
il riconoscimento di debito avrebbe avuto come immediata ricaduta l'attribuzione al sottoscrittore, , non solo della firma in calce al testo contenente il A_
riconoscimento del debito/mutuo ma anche del testo stesso che poi è il fulcro del credito vantato in riconvenzione da Attribuire anche il testo al sottoscrittore IGnificava CP_7
escludere ogni possibilità di contestazione. Questa è la ragione per cui si è CP_7
sempre opposta alla C.T.U. e, una volta ammessa, i suoi figli si sono opposti all'utilizzo del suo testamento olografo individuato quale scrittura di comparazione, testamento che, utilizzato dalla perita nominata, ha consentito di disvelare l'identità delle grafie (tra la scrittura privata contenente il riconoscimento di debito e il testamento) e, dunque, la riconducibilità del riempimento del foglio firmato da alla sua mano. Da tale ragionamento si A_
ricava, inoltre e logicamente, che se vi fosse stato un patto di riempimento, non avrebbe Per_1
avuto alcuna ragione di opporsi all'accertamento peritale e alla verifica della scrittura che precedeva la firma di suo padre. Invece, la reiterata opposizione all'accertamento, divenuta condotta ostativa in occasione della C.T.U. disposta dalla Corte, disvela ex sé l'assenza del patto, assenza per il vero, ricavabile anche dagli ulteriori <<…plurimi, gravissimi e decisivi indizi e riscontri…>> (cfr. testualmente sentenza nr. 393 cit.) richiamati dal Tribunale di Lucera nella sentenza 393/07 cit. D'altra parte, anche l'ipotesi avanzata da ultimo dagli appellati (nelle memorie conclusive) secondo cui (visti gli incontestabili esiti della C.T.U. grafologica espletata, che ha accertato che il documento querelato è stato scritto di pugno della IGnora CP_7
) la compilazione è avvenuta sotto dettatura o comunque nel pieno consenso del
[...]
sottoscrittore si pone in antitesi con l'opposizione anzidetta ed appare smentita non solo dalla curiosa modalità di riempimento del foglio (sono lampanti gli elementi grafici ed extra grafici, rif. C.T.U. <<…Dall'analisi della grafia in verifica, come si è già detto, è emersa una maggiore compattezza nella parte finale del testo che potrebbe far pensare ad una sorta di riflesso di scansamento necessario a non invadere lo spazio già segnato dalla firma (in questo caso la firma sarebbe precedente al testo)…>>) ma soprattutto, e come già detto, dalla condotta processuale pagina 12 di 19 della stessa circa la negata paternità dello scritto. e, per lei, i suoi CP_7 CP_7
eredi, non possono oggi sostenere che il testo scritto di pugno da lei sia stato dettato da Per_4
dopo aver strenuamente sostenuto che lei non era autrice di quel testo. Ma vi è di più: che
[...]
il foglio riempito da (ma prima che fosse stato riempito da lei lo avevano negato, CP_7
come detto) sia stato sottoscritto contemporaneamente al riempimento da parte del padre di lei non risulta credibile perché, in disparte il pregnante argomento appena evidenziato, se il testo fosse stato contestuale, il riempitore, la avrebbe usato uno spazio maggiore del foglio Per_1
senza stringersi con le parole e senza confinare una scrittura così importante in un angusto spazio della pagina.
Ed allora, dalla complessiva istruttoria svolta si ricava la prova dell'assenza di un accordo di riempimento del documento in esame. I testi valorizzati dal Tribunale per ritenere credibile che avesse effettivamente fatto quell'importante prestito al padre non sono attendibili. Non Per_1
lo è il marito che, pur non essendo incapace di testimoniare (da uno degli atti presenti in allegato al fascicolo, una nota di trascrizione del 1986, pare che i due fossero in regime di separazione dei beni e quindi non vi era causa di incompatibilità, cfr. tra le tante Sez. 3, Sentenza n. 9304 del
08/05/2015, Rv. 635268 - 01), in ogni caso aveva interesse a sostenere le ragioni sottese a quelle dichiarazioni rese a conforto del prestito visto l'incremento patrimoniale che ne sarebbe derivato per la sua famiglia e, comunque, le dichiarazioni da lui rese, al pari di quelle rese dagli testi indicati da ed escussi, sono in parte irrilevanti ed in parte non concludenti e, CP_7
perciò, inattendibili. L'avere infatti confermato che i defunti e facessero viaggi e, Per_4 Per_5
dunque avessero un tenore di vita incompatibile con le loro possibilità economiche ovvero che fossero riconoscenti verso la figlia per il prestito ricevuto o, ancora, che il primo avesse sottoscritto la dichiarazione incriminata non prova il prestito che, invece, pare persino smentito dalle risultanze documentali, come accennato. Paiono fondati i dubbi espressi dagli appellanti allorquando segnalano l'inverosimiglianza delle circostanze riferite dai testi indicati da
[...]
non apparendo credibile la circostanza che, tra gli scaffali di un supermercato, CP_7
facesse confidenze sulla sua situazione debitoria verso la figlia, confidenze fatte per Per_4
giunta a persone con cui intratteneva rapporti saltuari. Invero, in disparte il fatto che Per_1
non avesse un lavoro stabile e che avesse invece lavorato a tempo determinato (talora per pochissime ore, presso vari enti e aziende tra cui scuole, comuni, supermercato ecc…cfr. doc.
14-16 fascicolo del primo grado di la circostanza che ella abbia compravenduto CP_7
vari beni, in epoca prossima alla sottoscrizione della scrittura incriminata, come dimostrano le pagina 13 di 19 tre note di trascrizione in atti e, in particolare, quelle relative alla nota di trascrizione della compravendita del 1982 e al preliminare del 1986 (contestualmente al quale è stata saldata la somma di lire 105.000.000, cfr. doc. 10 e 11 fascicolo cit.), dimostra il contrario di quanto asserito dalla stessa vale a dire una capacità, la sua, economicamente incompatibile con un prestito così importante fatto a suo padre. Anche il libretto di risparmio (detto di deposito) tanto enfatizzato dalle difese di per dimostrare le sue capacità di accumulare ricchezza CP_7
e quindi di fare un prestito così cospicuo a suo padre, dimostra minimi movimenti, per somme contenute (poche migliaia di lire complessivamente) di sicuro incompatibili con gli esborsi sopra indicati e, soprattutto, con il prestito indicato nella scrittura querelata ma, soprattutto, l'analisi puntuale della copia prodotta di quel libretto attesta che i movimenti si fermano all'anno 1974, dieci anni prima della scrittura. Ciò valga ad escludere qualsiasi rilevanza probatoria a quel libretto, per i fini in scrutinio.
Ad analoga conclusione si perviene valutando il testamento di (moglie del de cuius A_
, il sottoscrittore della nota querelata di falso, e madre dei danti causa), anch'esso Per_4
adoperato come documento di riscontro del prestito. Quel testamento (vi è accertamento passato in giudicato quanto alla riferibilità) affermava: “dichiaro che la mia quota della mia casa dove abbito in via Vittorio Veneto 60 è di mia figlia perché mia prestato i soldi Persona_1
quando avevo bisogno e mia curato quando stavo malata mia dato i soldi che coprono sufficiendo mente il prezo della casa”. Da tale testamento, su cui non vi sono contestazioni, si ricava unicamente che la abbia ricevuto prestiti dalla figlia tanto da Per_5 CP_7
lasciarle la casa per compensare le dazioni ma esso non solo non lo dimostra ma appare incompatibile con l'ulteriore prestito di lire 80.800.000 portato dalla scrittura in esame tanto più se si valutano gli elementi probatori sopra evidenziati.
In tale contesto, di valutazione complessiva delle prove assunte -in uno alla C.T.U. disposta in appello con cui si è accertato che il riempimento contestato da e dai figli di lei, CP_7
costituiti in prosecuzione, è attribuibile alla mano della donna e non del sottoscrittore, presunto debitore- deve attribuirsi maggiore credibilità ai testi di parte appellante che, concittadini della coppia , hanno riferito della vita modesta fatta dai due, della riservatezza, degli CP_11
esborsi contenuti di cui il più importante, pari a lire 20.000.000, sostenuto per ristrutturare la casa in Poggio Imperiale. Si tratta di testi che hanno dimostrato distacco e neutralità, che conoscevano personalmente e da molti anni i coniugi perché residenti nello stesso CP_9
pagina 14 di 19 comune ove aveva residenza la coppia, a differenza dei testi della , che erano meri Per_4
conoscenti del e della . Per_4 A_
Tali elementi, valutati unitamente al detto, ulteriore documento (la scrittura a firma di
[...]
qualificata nella sentenza 393/07 come donazione e non come testamento e, perciò, Per_5
ritenuto nullo per difetto di forma) che attesta distinti prestiti effettuati dalla , senza alcuna Per_4
correlazione con quello attribuito al genitore , conferma ancora una volta la A_
circostanza inferibile dalla nota querelata di falso, vale a dire che quel documento sia stato abusivamente riempito senza accordo con il sottoscrittore.
Un'ultima notazione di inattendibilità merita la testimonianza del marito della che, come Per_4
sopra accennato, ha dichiarato di aver visto sottoscrivere il documento incriminato dal suocero.
Anche tale dichiarazione è coerente con le premesse: essa è incompatibile con le fattezze del documento che riporta il debito su una mezza pagina striminzita, con precisazioni microscopiche, incoerenti con le fattezze di un documento concordato e sottoscritto a ragion veduta. Per di più, se effettivamente fosse stata data quella somma a mutuo, trattandosi di una somma notevole, vi sarebbe stata una minima traccia documentale che invece manca del tutto.
Ed allora, tirando le fila, la Corte rileva che la prova dell'abusivo riempimento si ricava da plurimi elementi convergenti e, in particolare 1) dalla C.T.U. (ritenuta superflua dal Giudice di prime cure) che ha accertato che la scrittura di riempimento è riconducibile alla mano di
[...]
la destinataria del riconoscimento di debito/mutuante; 2) dal fatto che CP_7 CP_7
si sia sempre opposta alla verifica della riconducibilità della dichiarazione, affermando, anche in questo grado di giudizio tramite i suoi eredi (cfr. atti) di non essere stata lei a riempire il foglio firmato in bianco da suo padre;
3) dalla valutazione della prova per testi come sopra effettuata;
4) dalla incapacità patrimoniale della donna, come sopra ricostruita, ad effettuare un prestito così cospicuo a suo padre (che per giunta, come detto dal Giudice remittente, era anziano ed appariva inverosimile avesse bisogno di una simile cifra). Ed infatti, alla luce degli elementi analizzati, non appare credibile che (oltre ad acquistare plurimi beni, di cui uno CP_7
di ingente valore 105.000.000) in epoca prossima al prestito documentato con la scrittura querelata, potesse anche diventare 'soccorritrice mutuataria' di suo padre;
5) dalla complessiva condotta della che, nel corso del tempo, al fine di vedersi riconosciuta un'ampia fetta del Per_4
patrimonio dei genitori -se non tutto- si precostituiva prove documentali da esibire, come poi ha fatto, nel giudizio ereditario intentato dai suoi fratelli.
pagina 15 di 19 Gli elementi sopra disposti, opportunamente coordinati tra loro, hanno consentito di verificare che il contenuto di quella scrittura non può essere conforme al vero. D'altra parte, visto che la era così munifica verso i genitori, ove l'anziana madre fosse stata consapevole di quel Per_4
prestito fatto al marito, ben avrebbe potuto menzionarlo nella scrittura/donazione esibita sempre dalla a supporto delle sue pretese verso i fratelli coeredi. Per_4
Ciò detto, in punto di valutazione delle prove nel giudizio di falso, la Corte rammenta che < soggetto che proponga querela di falso può valersi di ogni mezzo ordinario di prova e quindi anche delle presunzioni, utilizzabili in particolare quando il disconoscimento dell'autenticità non si estenda alla sottoscrizione e sia lamentato il riempimento di documento "absque pactis", con conseguente contestazione del nesso fra il testo ed il suo autore. >> (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 12118 del 22/06/2020, Rv. 658056 - 01) e, inoltre, che la “valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 4 luglio 2017, n. 16467, Rv. 644812-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 23 maggio 2014, n. 11511, Rv. 631448-01).
In ragione di tali coordinate, la Corte ha ritenuto, sul piano oggettivo, pienamente attendibili le risultanze peritali attese le motivate illustrazioni fornite dal C.T.U. e attesa la metodologia utilizzata, puntuale, distaccata e immune da vizi e da censure logico – giuridiche, risultanze che non sono state oggetto di osservazioni da parte degli eredi costituiti di In tema, CP_7
la Corte non ignora l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «La c.t.u. grafologica, alla quale viene affidato l'accertamento della riconducibilità del documento a chi ne risulta autore, sulla base delle scritture di comparazione, opera come strumento di accertamento di fatti che altrimenti non sarebbero acclarabili se non con il ricorso a determinate cognizioni tecniche (c.d.
c.t.u. percipiente) e ha lo scopo di essere una vera e propria fonte oggettiva di prova e non un mero strumento di valutazione;
i suoi risultati costituiranno, un elemento rilevante, anche se non disgiunto dal restante compendio probatorio, per la formazione del libero convincimento del giudice.» (cfr. Corte appello Venezia sez. II, 28/03/2022, n.707). E, tuttavia, a volere prudentemente valutare l'elaborato peritale senza attribuirgli il crisma della verità oggettiva, di sicuro, esso, è elemento di convincimento privilegiato, in quanto approdo di un metodo di pagina 16 di 19 indagine adeguatamente illustrato nella relazione con ampio spettro di attendibilità, stante la disamina del verificando documento e la scrittura comparativa (il testamento olografo) scritta di pugno dalla (accertata) autrice della scrittura di riempimento, . CP_7
Alla luce di quanto sopra esposto si può, pertanto, agevolmente concludere per la declaratoria di falsità della scrittura datata 15 febbraio 1984 (ed esibita da unitamente al fasullo CP_7
testamento olografo -qualificato come donazione remuneratoria della defunta madre- per richiedere il supplemento della quota ereditaria sul patrimonio del defunto genitore) nella parte che precede la sottoscrizione autografa di , atteso l'accertato riempimento A_
abusivo, abque pactis del foglio perché, dall'esame complessivo delle risultanze sopra indicate, emerge che riempitrice del documento, non era stata autorizzata al riempimento: CP_7
ella, in sintesi, riempiendo il foglio già firmato da suo padre ("absque pactis") realizzò un falso materiale trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza. La querela di falso, proposta sulla premessa del riempimento avvenuto in assenza di uno specifico accordo sul contenuto che il documento avrebbe dovuto assumere, appare quindi fondata dal momento che quell'atto, uscì dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo ha realizzato una vera e propria falsità materiale (cfr. Cass. Sez.
2, Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019, Rv. 654901 – 01).
A tanto consegue l'accoglimento dell'appello con assorbimento di ogni distinta questione.
L'accertamento della falsità della scrittura, implica ai sensi dell'art. 226, comma 2, c.p.c. e dell'art. 537, comma 2, c.p.p., l'ordine di cancellazione totale del documento impugnato di falso nella parte precedente alla sottoscrizione di con mandato al Cancelliere A_ affinché, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, disponga l'annotazione del presente dispositivo in calce all'originale o della copia che tiene luogo del documento impugnato.
Circa la posizione di e rispettivamente, moglie e figlia di Parte_6 CP_10 [...]
co-istante della querela di falso, la Corte prende atto che esse hanno Persona_3
immediatamente rinunziato all'eredità della predetta parte e l'unico erede cui si accresce la loro quota è , altro figlio di regolarmente citato in Persona_12 Persona_3
riassunzione dopo il decesso del padre e rimasto contumace. Di conseguenza, rispetto al presente giudizio, essendovi a ciò espressa istanza motivata dalla intervenuta rinunzia all'eredità
(anche dei rappresentati delle rinunzianti), manca la legittimazione a contraddire delle predette e nei loro confronti la domanda va dichiarata inammissibile per difetto di una delle condizioni dell'azione.
pagina 17 di 19 Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
All'accoglimento dell'appello e alla conseguente riforma dell'impugnata sentenza segue conforme regolamento delle spese del precedente (liquidate nei minimi, secondo il valore indeterminabile a complessità bassa e secondo le tabelle vigenti ratione temporis) e del presente grado (liquidate nei valori medi per le cause di valore indeterminabile a complessità media attesa la complessità della decisione), secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e s.s.m.i. di cui, in ultimo al D.M. 127/22. Esse sono poste a carico degli appellati Controparte_1
, quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, in solido, conformemente al disposto di cui all'art. 91 c.p.c.
[...]
Analoga sorte seguono le spese per la disposta C.T.U. che, liquidate con decreto a parte, sono poste a totale carico degli appellati soccombenti, costituiti.
Nulla si dispone a titolo di spese di lite e di C.T.U. nei confronti delle parti rimaste contumaci e di e queste ultime costituitesi solo per chiedere di essere CP_10 Parte_6
'estromesse' dal giudizio attesa la rinuncia all'eredità di figlio di Persona_3
, marito della IG.ra e padre della IG.ra A_ Parte_6 CP_10
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da T_
, , , , avverso la
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
sentenza n. 866/2020 resa inter partes dal Tribunale di Foggia, pubblicata il 30 giugno 2020 e notificata il 7 luglio 2020, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, accerta e dichiara la falsità della scrittura datata 15 febbraio 1984 nella parte che precede la sottoscrizione autografa di
[...]
; Per_4
2) visto l'art. 226, comma 2, c.p.c. ordina la cancellazione del documento falsificato di cui al capo 1) e manda il Cancelliere affinché, in esito al passaggio in giudicato della sentenza, e ai sensi dell'art. 537 c.p.p., disponga l'annotazione del presente dispositivo in calce all'originale o alla copia che ne tiene luogo dell'atto impugnato;
3) dichiara inammissibile la domanda nei confronti di e Parte_6 Parte_5
4) condanna Controparte_1 Controparte_2 [...]
quali eredi di a rifondere in solido agli appellanti le Controparte_3 Persona_1
pagina 18 di 19 spese del presente e del precedente grado che si liquidano per compensi, per il primo grado di giudizio in euro 3.972,00 e in euro 12.156,00, per il presente grado, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) pone le spese per la disposta C.T.U. definitivamente a carico di Controparte_1
Con
, eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3 Per_1
, in solido tra loro;
[...]
6) nulla si dispone per le spese nei confronti delle parti contumaci e nei confronti di CP_10
e . Parte_6
Così deciso in Bari nella camera di conIGlio del 26.02.2024
Il conIGliere estensore
Maria Grazia CASERTA
Il Presidente
Maria MITOLA
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