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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/02/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 78/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Alessandria (AL), Via Modena n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Veggi che lo rappresenta e difende per delega in atti, Appellante
contro
, CP_1 nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Asti, Corso Alfieri n. 241, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ratto del Foro di Asti che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 1071/2023, pubblicata il 05/12/2023, resa con decisione del 28/11/2023 nel procedimento recante il numero R.G. 2409/2020, in materia di separazione giudiziale, promosso da contro CP_1 Parte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia Ill.ma Corte adita, in parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.11.23 dichiarare la separazione dei coniugi, affidare congiuntamente i figli con regolamentazione delle visite da parte del padre, gravando il ricorrente dell'assegno di mantenimento a favore dei figli per € 250,00 cadauno e dichiarare la compensazione delle spese dei giudizi “.
Per l'appellata:
“Chiede all'ecc.ma Corte d'Appello di Torino
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il ricorso in appello inammissibile ad ogni effetto di legge per le motivazioni di cui in premessa.
- NEL MERITO: respingere radicalmente il ricorso avversario e confermare nella sua interezza la Sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.11.2023 nel giudizio n. 2409/2020 RG.
- Condannare parte appellante alla intera refusione di tutte le spese di lite e al risarcimento del danno derivante da lite temeraria da quantificarsi in via equitativa.”
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. nell'atto del 09/02/2024: Controparte_2
“Il Procuratore Generale Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che vi è in atti CTU puntualmente richiamata in sentenza che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati;
che il reclamo proposto che in realtà attiene prevalentemente a profili economici non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto.
PQM
Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora il 01/09/2020 adiva il Tribunale di Alessandria CP_1 deducendo di aver contratto matrimonio con il signor in data 3 Parte_1 novembre 2011 in Marocco, che dall'unione erano nati i figli minori Per_1 il 9 marzo 2017 e il 16 gennaio 2019 e chiedeva la pronuncia di
[...] Per_2 separazione con addebito al marito, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Il signor si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. Parte_1
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, interrogatorio libero, incarico ai SS, NPI, CTU e, in data 28/09/2023, venivano precisate le conclusioni. Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, con sentenza n. 1071/2023 pubblicata il 05/12/2023 così decideva:
“..omissis.. dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. CP_1
e (C.F. nno C.F._1 Parte_1 C.F._2 celebrato matrimonio in Marocco, il 3 novembre 2011;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
- affida i figli minori (9 marzo 2017) e (16 gennaio 2019) in Persona_1 Per_2 via esclusiva alla m che prenderà tutt cisioni per i minori in CP_1 via esclusiva, anche quelle di maggior interesse;
i minori vivranno con la madre;
- visite padre-figli sospese;
i SS territorialmente competenti potranno attivare visite alla presenza di educatore solo su richiesta del padre che comunque dimostri le sue intenzioni, serie, seguendo per almeno tre mesi un percorso di sostegno alla genitorialità prima dell'attivazione delle visite;
- pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni m re dal mese di dicembre 202 ntributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di Euro 500 (250 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- revoca l'assegno di mantenimento già previsto per a far data dal CP_1 mese di dicembre 2023;
- condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in co 714, di cui € 98 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al e CSP CP_3
NOVI LIGURE per conoscenza.”. Il Giudice di prime cure nella sentenza ha tra l'altro osservato: che la domanda di addebito va rigettata, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alle condotte imputate al marito nel momento della crisi coniugale, in particolare l'esatta dinamica dell'abbandono della casa coniugale e che, a riguardo, interveniva archiviazione in sede penale e parte ricorrente non articolava prova alcuna;
che in punto di affidamento dei figli, veniva svolta CTU, all'esito della quale veniva disposto quanto previsto nell'ordinanza del 6 maggio 2022; che pur a fronte di una valutazione peritale che rappresentava una situazione problematica, ma con possibilità “costruttive” e ad un iniziale impegno del padre rispetto alle visite, dall'inizio del 2023 il padre non ha più visto i figli, pur cercato e sollecitato dai SS;
che l'assenza del padre ha provocato sofferenza al maggiore dei figli, che ha vissuto nuovamente una situazione di abbandono da parte del padre e che, comunque, era emersa l'incapacità del padre di tutelare il figlio rispetto alla conoscenza della nuova famiglia da lui formata;
che la madre invece per tutto il procedimento ha collaborato con i SS per far sì che le visite con il padre avvenissero, per garantire ai minori la presenza del padre e che la stessa non solo ha favorito il rapporto con il padre, ma ha anche provveduto alla cura dei propri figli, anche i bisogni materiali, senza supporto alcuno da parte del padre, integrandosi e trovando un lavoro;
che il padre percepisce circa euro 1200/1300 mensili lavorando al mercato orto frutticolo e ha una compagna;
che la madre, con l'aiuto dei SS è riuscita a conquistare una sua autonomia e lavora in un ristorante con contratto a tempo indeterminato;
che i minori risultano del tutto a carico della madre, che comunque può fruire anche dell'assegno unico;
che rispetto all'assegno di mantenimento per la moglie, la stessa in ultimo lavora a tempo indeterminato e non ha comunque documentato i suoi redditi come aggiornati, di talché la domanda va rigettata, con revoca dell'assegno già previsto a far data dalla sentenza;
che le spese di lite nonché le spese di CTU, vanno poste a carico del padre, che si ritiene soccombente e che comunque dall'inizio del 2023 non ha prestato collaborazione alcuna rispetto ai percorsi da lui stesso richiesti.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Alessandria, con ricorso depositato in data 13/01/2024 propone tempestiva impugnazione il signor Parte_1 deducendo: che le sue attuali condizioni di occupazione, quale lavoratore socio della cooperativa Lavoratori ortomercato di Tortona, consentono un versamento di € 300.00 tenuto conto delle ulteriori spese a cui ha dovuto far fronte anche in relazione al nuovo nucleo familiare nel frattempo consolidato;
che il coniuge percepisce per intero l'assegno unico e non ha mai prodotto la propria busta paga né l'ammontare del sostegno economico percepito;
che egli percepisce circa euro 1200/1300 mensili e ha una compagna;
che la madre con l'aiuto dei SS è riuscita a conquistare una sua autonomia e lavora in un ristorante con contratto a tempo indeterminato;
che egli ha cercato per tanto tempo di agevolare l'inserimento della moglie nella realtà del paese di residenza invitandola ad uscire ed a tale scopo aveva provveduto a iscriverla ad un corso di lingua italiana, ma a fronte del suo rifiuto e delle continue lamentele ha desistito;
che la signora ha presentato CP_1 una denuncia per maltrattamenti ma, come dallo stesso sostenuto, i fatti erano insussistenti tanto che il procedimento è stato archiviato e la querelante non ha presentato opposizione alla richiesta. Con riferimento alle spese di lite l'appellante ne chiede la compensazione. Concludono il ricorso le sopra rassegnate conclusioni.
Con comparsa di risposta depositata il 14/03/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra deducendo che il ricorso in appello risulta radicalmente CP_1 inammissibile in quanto, nello stesso, non emerge alcun riferimento a parti e/o capi della sentenza che si vorrebbe impugnare e non emerge alcun motivo specifico di impugnazione. Deduce inoltre che il ricorrente fonda la sua censura riguardante il punto delle spese di lite richiamando le proprie posizioni nel giudizio di primo grado, senza alcuna specifica disamina delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale a decidere per la totale soccombenza del medesimo. Per la signora poi il ricorso risulta radicalmente infondato anche sotto il CP_1 profilo del merito deducendo al riguardo: che parte appellante ripercorre la vicenda del giudizio di primo grado, per quanto riguarda le questioni del merito, in modo confuso e contraddittorio;
che manca del tutto la relazione formale e sostanziale di quanto asserito nel ricorso in appello con il contenuto della sentenza impugnata;
che il ricorrente cerca di reintrodurre nel giudizio di secondo grado le argomentazioni che non sono state accolte dal giudice di prime cure, nonostante la prova delle ragioni della stessa, emerse dalle relazioni dei servizi sociali, dalla CTU e da tutte le altre fonti di prova acquisite nel giudizio di primo grado;
che con i propri figli minori è stata per lungo tempo presso il Centro MEDEA comunità protetta per i soggetti vittime di maltrattamenti e di violenza fisica e psicologica;
che quanto riferito dall'appellante, con riguardo alla disponibilità e collaborazione dello stesso nei confronti dei propri figli, è smentito a livello documentale dalla CTU e, soprattutto, dalle relazioni dei servizi sociali che, continua parte appellata, hanno evidenziato il comportamento prevaricatore, negligente e ostruzionistico del medesimo. Inoltre la signora lamenta la CP_1 temerarietà dell'appello, in quanto il ricorrente ha presentato un atto sprovvisto dei requisiti minimi di ammissibilità, senza alcun riferimento al contenuto di merito della sentenza. Concludono la comparsa le sopra rassegnate conclusioni.
Sulle definitive conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 20.9.2024, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con la concessione dei termini di rito per conclusionali e repliche (60+20). ***
L'appello deve dichiararsi inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. L'atto d'appello, invero, lungi dal fare riferimento alle argomentazioni sostenute nella sentenza di primo grado, prendendo posizione critica ed analitica sulle stesse, si limita a generiche doglianze su vari aspetti della vicenda, ciò anche in relazione a situazioni e fatti inerenti profili sui quali non si chiede alcuna modifica della sentenza appellata. L'appello, ad esempio, argomenta in punto situazione economica delle parti, senza formulare alcuna domanda in merito al quantum del contributo per i figli, stabilito a carico del padre dal Giudice di primo grado, risultando quindi evidente l'inconferenza di tale esposizione. Analogamente, l'appellante si diffonde sulle condotte coniugali delle parti, pur avendo il Giudice a quo già rigettato l'originaria domanda della sig.ra di addebitabilità della separazione al marito. CP_1
Per altro verso, non vi è alcuna analitica doglianza critica a supporto della domanda di affido condiviso dei figli minori, essendosi limitato l'appellante a generici riferimenti a relazioni sociali e stralci di CTU. Conseguentemente, anche la domanda in punto spese di lite risulta generica ed inoltre la stessa neppure su tale profilo si confronta con le argomentazioni del Giudice di primo grado. Alla luce di tutto ciò, ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Non si ravvisano, viceversa, sufficienti elementi soggettivi (né a titolo di mala fede né di colpa grave) per ritenere la sussistenza della temerarietà della lite. Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. , Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i CP_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00/2, attesa la modestia delle questioni trattate, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 1071/2023, pubblicata il 05/12/2023, resa con decisione del 28/11/2023 nel procedimento recante il numero R.G. 2409/20, proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria, ed assorbita ogni altra questione,
dichiara inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite nel presente grado dall'appellata, sig.ra , spese CP_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00/2, attesa la modestia delle questioni trattate, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 17.1.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente Dott.ssa Carla Beltramino Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 78/2024 promossa in sede di appello da
Parte_1 nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Alessandria (AL), Via Modena n. 35, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Veggi che lo rappresenta e difende per delega in atti, Appellante
contro
, CP_1 nata in [...] il [...], elettivamente domiciliata in Asti, Corso Alfieri n. 241, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ratto del Foro di Asti che la rappresenta e difende per procura in atti, Appellata
avverso
la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 1071/2023, pubblicata il 05/12/2023, resa con decisione del 28/11/2023 nel procedimento recante il numero R.G. 2409/2020, in materia di separazione giudiziale, promosso da contro CP_1 Parte_1
con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino, in persona del Sostituto Dott. . Controparte_2
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“Voglia Ill.ma Corte adita, in parziale modifica della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.11.23 dichiarare la separazione dei coniugi, affidare congiuntamente i figli con regolamentazione delle visite da parte del padre, gravando il ricorrente dell'assegno di mantenimento a favore dei figli per € 250,00 cadauno e dichiarare la compensazione delle spese dei giudizi “.
Per l'appellata:
“Chiede all'ecc.ma Corte d'Appello di Torino
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare il ricorso in appello inammissibile ad ogni effetto di legge per le motivazioni di cui in premessa.
- NEL MERITO: respingere radicalmente il ricorso avversario e confermare nella sua interezza la Sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria in data 28.11.2023 nel giudizio n. 2409/2020 RG.
- Condannare parte appellante alla intera refusione di tutte le spese di lite e al risarcimento del danno derivante da lite temeraria da quantificarsi in via equitativa.”
Per il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. nell'atto del 09/02/2024: Controparte_2
“Il Procuratore Generale Rilevato che il provvedimento di primo grado oggetto di reclamo pare del tutto motivato e condivisibile;
che vi è in atti CTU puntualmente richiamata in sentenza che gli aspetti fattuali e di diritto sono stati correttamente valutati;
che il reclamo proposto che in realtà attiene prevalentemente a profili economici non ha alcun pregio confutante e deve essere respinto.
PQM
Esprime parere contrario all'accoglimento del reclamo”.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
La signora il 01/09/2020 adiva il Tribunale di Alessandria CP_1 deducendo di aver contratto matrimonio con il signor in data 3 Parte_1 novembre 2011 in Marocco, che dall'unione erano nati i figli minori Per_1 il 9 marzo 2017 e il 16 gennaio 2019 e chiedeva la pronuncia di
[...] Per_2 separazione con addebito al marito, nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli. Il signor si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto. Parte_1
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, interrogatorio libero, incarico ai SS, NPI, CTU e, in data 28/09/2023, venivano precisate le conclusioni. Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, con sentenza n. 1071/2023 pubblicata il 05/12/2023 così decideva:
“..omissis.. dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. (C.F. CP_1
e (C.F. nno C.F._1 Parte_1 C.F._2 celebrato matrimonio in Marocco, il 3 novembre 2011;
- respinge la domanda di addebito formulata da nei confronti di CP_1 Pt_1
[...]
- affida i figli minori (9 marzo 2017) e (16 gennaio 2019) in Persona_1 Per_2 via esclusiva alla m che prenderà tutt cisioni per i minori in CP_1 via esclusiva, anche quelle di maggior interesse;
i minori vivranno con la madre;
- visite padre-figli sospese;
i SS territorialmente competenti potranno attivare visite alla presenza di educatore solo su richiesta del padre che comunque dimostri le sue intenzioni, serie, seguendo per almeno tre mesi un percorso di sostegno alla genitorialità prima dell'attivazione delle visite;
- pone, a carico di , l'obbligo di corrispondere a , entro il Parte_1 CP_1 giorno 5 di ogni m re dal mese di dicembre 202 ntributo al mantenimento ordinario dei figli, la somma di Euro 500 (250 ciascuno), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- revoca l'assegno di mantenimento già previsto per a far data dal CP_1 mese di dicembre 2023;
- condanna a rimborsare a le spese processuali, che Parte_1 CP_1 liquida in co 714, di cui € 98 1701 per la fase di studio della controversia, € 1204 per la fase introduttiva del giudizio, € 1806 per la fase istruttoria ed € 2905 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso delle spese della C.T.U. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche al e CSP CP_3
NOVI LIGURE per conoscenza.”. Il Giudice di prime cure nella sentenza ha tra l'altro osservato: che la domanda di addebito va rigettata, non essendo stata raggiunta la prova in ordine alle condotte imputate al marito nel momento della crisi coniugale, in particolare l'esatta dinamica dell'abbandono della casa coniugale e che, a riguardo, interveniva archiviazione in sede penale e parte ricorrente non articolava prova alcuna;
che in punto di affidamento dei figli, veniva svolta CTU, all'esito della quale veniva disposto quanto previsto nell'ordinanza del 6 maggio 2022; che pur a fronte di una valutazione peritale che rappresentava una situazione problematica, ma con possibilità “costruttive” e ad un iniziale impegno del padre rispetto alle visite, dall'inizio del 2023 il padre non ha più visto i figli, pur cercato e sollecitato dai SS;
che l'assenza del padre ha provocato sofferenza al maggiore dei figli, che ha vissuto nuovamente una situazione di abbandono da parte del padre e che, comunque, era emersa l'incapacità del padre di tutelare il figlio rispetto alla conoscenza della nuova famiglia da lui formata;
che la madre invece per tutto il procedimento ha collaborato con i SS per far sì che le visite con il padre avvenissero, per garantire ai minori la presenza del padre e che la stessa non solo ha favorito il rapporto con il padre, ma ha anche provveduto alla cura dei propri figli, anche i bisogni materiali, senza supporto alcuno da parte del padre, integrandosi e trovando un lavoro;
che il padre percepisce circa euro 1200/1300 mensili lavorando al mercato orto frutticolo e ha una compagna;
che la madre, con l'aiuto dei SS è riuscita a conquistare una sua autonomia e lavora in un ristorante con contratto a tempo indeterminato;
che i minori risultano del tutto a carico della madre, che comunque può fruire anche dell'assegno unico;
che rispetto all'assegno di mantenimento per la moglie, la stessa in ultimo lavora a tempo indeterminato e non ha comunque documentato i suoi redditi come aggiornati, di talché la domanda va rigettata, con revoca dell'assegno già previsto a far data dalla sentenza;
che le spese di lite nonché le spese di CTU, vanno poste a carico del padre, che si ritiene soccombente e che comunque dall'inizio del 2023 non ha prestato collaborazione alcuna rispetto ai percorsi da lui stesso richiesti.
Avverso la predetta sentenza del Tribunale di Alessandria, con ricorso depositato in data 13/01/2024 propone tempestiva impugnazione il signor Parte_1 deducendo: che le sue attuali condizioni di occupazione, quale lavoratore socio della cooperativa Lavoratori ortomercato di Tortona, consentono un versamento di € 300.00 tenuto conto delle ulteriori spese a cui ha dovuto far fronte anche in relazione al nuovo nucleo familiare nel frattempo consolidato;
che il coniuge percepisce per intero l'assegno unico e non ha mai prodotto la propria busta paga né l'ammontare del sostegno economico percepito;
che egli percepisce circa euro 1200/1300 mensili e ha una compagna;
che la madre con l'aiuto dei SS è riuscita a conquistare una sua autonomia e lavora in un ristorante con contratto a tempo indeterminato;
che egli ha cercato per tanto tempo di agevolare l'inserimento della moglie nella realtà del paese di residenza invitandola ad uscire ed a tale scopo aveva provveduto a iscriverla ad un corso di lingua italiana, ma a fronte del suo rifiuto e delle continue lamentele ha desistito;
che la signora ha presentato CP_1 una denuncia per maltrattamenti ma, come dallo stesso sostenuto, i fatti erano insussistenti tanto che il procedimento è stato archiviato e la querelante non ha presentato opposizione alla richiesta. Con riferimento alle spese di lite l'appellante ne chiede la compensazione. Concludono il ricorso le sopra rassegnate conclusioni.
Con comparsa di risposta depositata il 14/03/2024 si costituiva in giudizio la sig.ra deducendo che il ricorso in appello risulta radicalmente CP_1 inammissibile in quanto, nello stesso, non emerge alcun riferimento a parti e/o capi della sentenza che si vorrebbe impugnare e non emerge alcun motivo specifico di impugnazione. Deduce inoltre che il ricorrente fonda la sua censura riguardante il punto delle spese di lite richiamando le proprie posizioni nel giudizio di primo grado, senza alcuna specifica disamina delle motivazioni che hanno condotto il Tribunale a decidere per la totale soccombenza del medesimo. Per la signora poi il ricorso risulta radicalmente infondato anche sotto il CP_1 profilo del merito deducendo al riguardo: che parte appellante ripercorre la vicenda del giudizio di primo grado, per quanto riguarda le questioni del merito, in modo confuso e contraddittorio;
che manca del tutto la relazione formale e sostanziale di quanto asserito nel ricorso in appello con il contenuto della sentenza impugnata;
che il ricorrente cerca di reintrodurre nel giudizio di secondo grado le argomentazioni che non sono state accolte dal giudice di prime cure, nonostante la prova delle ragioni della stessa, emerse dalle relazioni dei servizi sociali, dalla CTU e da tutte le altre fonti di prova acquisite nel giudizio di primo grado;
che con i propri figli minori è stata per lungo tempo presso il Centro MEDEA comunità protetta per i soggetti vittime di maltrattamenti e di violenza fisica e psicologica;
che quanto riferito dall'appellante, con riguardo alla disponibilità e collaborazione dello stesso nei confronti dei propri figli, è smentito a livello documentale dalla CTU e, soprattutto, dalle relazioni dei servizi sociali che, continua parte appellata, hanno evidenziato il comportamento prevaricatore, negligente e ostruzionistico del medesimo. Inoltre la signora lamenta la CP_1 temerarietà dell'appello, in quanto il ricorrente ha presentato un atto sprovvisto dei requisiti minimi di ammissibilità, senza alcun riferimento al contenuto di merito della sentenza. Concludono la comparsa le sopra rassegnate conclusioni.
Sulle definitive conclusioni delle parti, rassegnate all'udienza del 20.9.2024, riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione, con la concessione dei termini di rito per conclusionali e repliche (60+20). ***
L'appello deve dichiararsi inammissibile per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione. L'atto d'appello, invero, lungi dal fare riferimento alle argomentazioni sostenute nella sentenza di primo grado, prendendo posizione critica ed analitica sulle stesse, si limita a generiche doglianze su vari aspetti della vicenda, ciò anche in relazione a situazioni e fatti inerenti profili sui quali non si chiede alcuna modifica della sentenza appellata. L'appello, ad esempio, argomenta in punto situazione economica delle parti, senza formulare alcuna domanda in merito al quantum del contributo per i figli, stabilito a carico del padre dal Giudice di primo grado, risultando quindi evidente l'inconferenza di tale esposizione. Analogamente, l'appellante si diffonde sulle condotte coniugali delle parti, pur avendo il Giudice a quo già rigettato l'originaria domanda della sig.ra di addebitabilità della separazione al marito. CP_1
Per altro verso, non vi è alcuna analitica doglianza critica a supporto della domanda di affido condiviso dei figli minori, essendosi limitato l'appellante a generici riferimenti a relazioni sociali e stralci di CTU. Conseguentemente, anche la domanda in punto spese di lite risulta generica ed inoltre la stessa neppure su tale profilo si confronta con le argomentazioni del Giudice di primo grado. Alla luce di tutto ciò, ai sensi del disposto dell'art. 342 c.p.c., l'appello deve dichiararsi inammissibile per difetto di specificità dei motivi di impugnazione. Non si ravvisano, viceversa, sufficienti elementi soggettivi (né a titolo di mala fede né di colpa grave) per ritenere la sussistenza della temerarietà della lite. Quanto alle spese di lite del presente grado, la parte appellante, sig. , Parte_1 soccombente, va condannata al pagamento delle spese sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra , spese che vengono liquidate secondo i CP_1 parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00/2, attesa la modestia delle questioni trattate, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino
Sezione per la Famiglia
visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, n. 1071/2023, pubblicata il 05/12/2023, resa con decisione del 28/11/2023 nel procedimento recante il numero R.G. 2409/20, proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 respinta ogni diversa e/o contraria istanza, eccezione o domanda, anche istruttoria, ed assorbita ogni altra questione,
dichiara inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi di impugnazione e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Condanna la parte appellante, sig. , al pagamento delle spese Parte_1 sostenute per la lite nel presente grado dall'appellata, sig.ra , spese CP_1 che vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14, come modificato dal DM 147/22, per i procedimenti contenziosi nella fascia indeterminata bassa da € 26.000,01 ad € 52.000,00, pari a euro € 5.211,00 (ossia conteggiando € 2.058,00 per fase studio, € 1.418,00 per fase introduttiva ed € 3.470,00/2, attesa la modestia delle questioni trattate, per fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dichiara tenuto altresì l'appellante, sig. , a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso il 17.1.2025 nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Dott.ssa Anna Giulia MELILLI
IL PRESIDENTE Dott.ssa Carmela MASCARELLO