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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 05/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 458/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 458/2023 R.G. e promossa
DA
, c.f. residente in [...] C.F._1
Ubaldo n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di
Macerata elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Macerata,
Corso Cavour n. 50/B
APPELLANTE- appellato incidentale
CONTRO
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino , P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Angelo Medici ( del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Corridonia, Via dell'Industria
n. 70
APPELLATA – appellante incidentale OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1015/2022, emessa dal Tribunale civile di
Macerata il 22 novembre 2022 in materia di rapporti bancari ripetizione indebito oggettivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Macerata con la quale in parziale accoglimento della domanda di accertamento del corretto saldo del conto corrente n. 2975 acceso in data 11.09.2002 da esso avanzata originariamente nei confronti di (ora Controparte_2 Controparte_1
, ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
esso correntista era stato condannato al pagamento della complessiva somma, CP_2
derivante dalla differenza tra il saldo finale della banca e il saldo finale del ricalcolo, pari euro 12.756,11 oltre interessi di mora del 13,766% dal 24.11.16 al saldo effettivo.
Il giudice di prime cure aveva, ad esito di CTU, stornato le competenze addebitate a titolo di CMS, per indeterminatezza della relativa pattuizione, stornato interessi debitori superiori al tasso soglia per due trimestri e ricondotto entro il tasso soglia gli ulteriori trimestri.
Si è costituita in giudizio l' appellata avanzando appello Controparte_1
incidentale su un unico motivo.
Assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e lo scambio della comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Con il primo motivo di gravame l' appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure, accertata l'applicazione di tassi superiori in sede di esercizio dello ius variandi, ha ricalcolato il saldo del conto corrente riportando i tassi entro soglia, invece di provvedere allo storno degli interessi passivi;
il motivo va esaminato congiuntamente al motivo di appello incidentale, ove la deduce CP_2
pag. 2/8 l'erroneità dell'operato del giudice di prime cure, in quanto il superamento del tasso soglia in due soli trimestri va qualificato come usura c.d. sopravvenuta, irrilevante ex se, ed in quanto la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata secondo le istruzioni Banca d'Italia valide tempo per tempo, mentre il TAEG o TEG deve essere calcolato escludendo la commissione di massimo scoperto.
Va verificato l'operato del consulente tecnico.
Nel giudizio di primo grado all'ausiliare è stato sottoposto il seguente quesito:
accerti se i tassi applicati dalla banca rientrano nei limiti dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96 e in caso di esito negativo escluda qualunque interesse se al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi il tasso pattuito o unilateralmente rideterminato superava il tasso soglia, ovvero riconduca l'interesse applicato nei limiti del tasso soglia se si tratta di superamento sopravvenuto;
6) nello svolgere le operazioni di cui al punto precedente, ipotizzi, alternativamente, la ricomprensione della CMS nel calcolo degli stessi, ovvero la sua esclusione, tenendo conto che, qualora la CMS debba ritenersi da escludere all'esito delle verifiche di cui al quesito n. 4, essa non dovrà comunque essere ricompresa nel calcolo degli interessi per la verifica di eventuali superamenti del tasso soglia sopravvenuti alla pattuizione o al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Orbene, escluso il superamento del tasso soglia al momento della apertura del conto corrente ed al momento della apertura di credito, l'unica questione riguarda il riscontro del superamento del tasso soglia al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Per quanto di interesse ai fini della disamina dei contrapposti motivi di gravame, dall'elaborato peritale si evince che la verifica del superamento del tasso soglia ha riguardato sia la c.d. usura pattizia che la c.d. usura sopravvenuta.
Il perito ha specificato che:
- le analisi volte alla individuazione della c.d. “usura pattizia” hanno avuto come oggetto di indagine sia le condizioni economiche pattuite tra le parti nei diversi contratti stipulati, e sia le condizioni economiche interessate da modifiche pag. 3/8 unilaterali da parte dell'istituto di credito, mediante esercizio dello ius variandi,
e che nel caso di riscontrata usurarietà originaria o derivante da modifica unilaterale da parte della banca, è stata applicata la sanzione dell'azzeramento delle competenze a debito, così come previsto dall'art. 1815 c.c., a partire dalla data della pattuizione o modifica, e sino alla data di successiva pattuizione o modifica, che ha fatto tornare il tasso entro i limiti di legge;
- le verifiche in tema di “usura sopravvenuta sono state effettuate calcolando il
TEG trimestrale sui dati a consuntivo riportati negli scalari;
detto tasso è stato poi confrontato con le soglie di usura, e la sanzione applicata ai trimestri eventualmente risultati in usura è stata la riconduzione a soglia delle competenze applicate;
- in assenza di specifiche indicazioni in merito alla formula di calcolo del TEG da utilizzare, il perito ha utilizzato una doppia formula di calcolo, la prima conforme alle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009 che include nel calcolo la CMS, la seconda conforme alle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.
Secondo l'esito dell'indagine, il contratto di conto corrente stipulato in data
11.09.2002 non presentava alcun superamento del tasso soglia al momento della stipulazione.
Per quanto riguarda la verifiche collegata all'applicazione dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, il perito riferisce il superamento del tasso soglia con applicazione della formula di calcolo del TEG come da istruzioni della Banca d'Italia del 2009, nell'ipotesi di inclusione nel tasso della CMS con riguardo ai due trimestri chiusi al 30.06.2009 e al 30.09.2009; nella tabella 13 a pag. 23, riepilogativa di tutte le diverse ipotesi, riferisce di avere provveduto con riguardo all'usura pattizia da ius variandi, all'azzeramento dal 1.04.2009 al 30.09.2009.
La c.d. riconduzione a soglia in realtà riguarda, secondo l'elaborato, i trimestri chiusi al
30.06.2009 (ma il perito afferma che l'effetto di riconduzione a soglia delle competenze relative al trimestre chiuso al 30.06.2009 è stato assorbito, ovviamente,
pag. 4/8 dall'azzeramento di tutte le competenze del trimestre derivante dall'usurarietà pattizia per ius variandi), al 31.12.2012 e 31.03.2013.
Osserva la Corte territoriale che, se è corretto ritenere che la verifica del superamento del tasso soglia degli interessi “comunque convenuti” riguardi anche le modifiche unilaterali adottate dalla Banca ex art. 118 TUB, nel caso di specie è fondato il motivo di appello incidentale.
La formula finanziaria che va utilizzata per eseguire il calcolo del TEG deve essere quella dettata dalla Banca d'Italia nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” vigente ratione temporis;
le istruzioni Banca d'Italia del 2009, in virtù delle quali il consulente ha rilevato il superamento del tasso soglia in occasione di modifiche unilaterali effettuate nel II e II trimestre 2009, hanno validità dal 1.1.2010.
Soprattutto, Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” .
(Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
pag. 5/8 Non si è pertanto verificato alcune superamento del tasso soglia, come emerge dalla tabella 11 pg. 20 dell'elaborato peritale con riguardo al calcolo del TEG secondo le istruzioni Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non computando la CMS nel TEG.
Il motivo di appello principale è pertanto infondato e, per contro, è fondata la censura incidentale.
Il saldo del conto corrente va pertanto ricalcolato mediante storno dal saldo del conto corrente pari ad € - 21.539,26 al 06.10.2016, e non oggetto di censura, dei soli addebiti a titolo di cms non dovute, pari a complessivi €. 4.320,68, e quindi in €. -
17.198,58.
Col secondo motivo di gravame principale, si eccepisce la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato da parte del giudice di prime cure che non si
è pronunciato sulla domanda di risoluzione del rapporto di conto corrente, avanzata alla luce delle gravi irregolarità riscontrate.
Il motivo è infondato.
E' vero che il giudice di prime cure nulla ha detto in merito alla domanda di risoluzione del rapporto contrattuale.
Va tuttavia osservato che la domanda è infondata, all'esito del presente gravame: dalla verifica delle pattuizioni contrattuali stipulate nel 2002 è emersa solo l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, voce di costo su cui sono intervenuti chiarimenti giurisprudenziali a distanza di anni dalla pattuizione, ossia a partire dal secondo decennio del ventunesimo secolo;
non vi è un inadempimento della banca, perché l'appostazione di somme indebite è avvenuta in forza di una clausola contrattuale affetta da vizio genetico.
Col terzo motivo di gravame principale si deduce come illegittima la compensazione in ragione della metà delle spese di lite e per l'intero delle spese di CTU adottata dal giudice di prime cure;
argomenta l'appellante che nel caso di specie non vi è stato un pag. 6/8 parziale accoglimento della propria domanda, avendo egli richiesto di accertare l'illegittimità di addebiti sul conto corrente e l'effettivo saldo dare-avere del rapporto.
Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte territoriale che
- anche le spese di CTU sono state poste a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna;
- a fronte delle contrapposte domande dell'attore (ripetizione indebito oggettivo) e della (condanna al pagamento del saldo del conto corrente, a debito del CP_2 correntista ) l'esito finale della lite ha visto il riconoscimento della pretesa della sia pure per un importo minore rispetto al saldo negativo esposto CP_2 nell'ultimo e/c..
Si è quindi di fronte ad una ipotesi di soccombenza reciproca, che ricorre in primo luogo quando, come nel caso di specie, vi sia la contrapposta formulazione di domande
(Cass. SS.UU. n. 32601/2022).
Pur considerato che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora il collegio abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte ritenuta prevalentemente soccombente in primo grado, va osservato che, secondo l'esito finale della lite, la banca è anche parzialmente vittoriosa, stante il riconoscimento, sia pure inferiore nel quantum, della propria pretesa di credito.
E' quindi giustificata la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellante lamenta inoltre che il giudice di prime cure nulla ha disposta in merito alla distrazione delle spese al difensore, nonostante la richiesta formulata nella comparsa conclusionale.
pag. 7/8 Premesso che la distrazione delle spese di lite ben poteva essere riconosciuta attraverso il procedimento di correzione di errore materiale, la distrazione delle spese di lite liquidate in sentenza può essere riconosciuta con la presente sentenza.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; non vanno rimodulate le spese liquidate in primo grado, atteso che il decisum non comporta una modifica dello scaglione tariffario.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso nonché sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
promosso da per la riforma la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata;
Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di €. 17.198,58 oltre interessi di mora del 13,766% dal 24.11.16 al saldo effettivo;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado, che si liquidano in €.1.134,00+ 921,00 + 1.911,00, rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di decisione oltre spese generali al
15% CPA e IVA come per legge;
Dispone la correzione materiale della sentenza di primo grado nel senso che, nel dispositivo dopo la locuzione “che si liquidano in euro 2.300,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge” si legga la locuzione “da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”;
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
PRIMA SEZIONE CIVILE II COLLEGIO
R.G. 458/2023
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile- composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 458/2023 R.G. e promossa
DA
, c.f. residente in [...] C.F._1
Ubaldo n. 32, rappresentato e difeso dall'Avv. dall'Avv. Renzo Merlini del Foro di
Macerata elettivamentedomiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Macerata,
Corso Cavour n. 50/B
APPELLANTE- appellato incidentale
CONTRO
con sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Controparte_1
codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino , P.IVA_1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Angelo Medici ( del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Corridonia, Via dell'Industria
n. 70
APPELLATA – appellante incidentale OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1015/2022, emessa dal Tribunale civile di
Macerata il 22 novembre 2022 in materia di rapporti bancari ripetizione indebito oggettivo
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note telematiche
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Macerata con la quale in parziale accoglimento della domanda di accertamento del corretto saldo del conto corrente n. 2975 acceso in data 11.09.2002 da esso avanzata originariamente nei confronti di (ora Controparte_2 Controparte_1
, ed in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata dalla
[...]
esso correntista era stato condannato al pagamento della complessiva somma, CP_2
derivante dalla differenza tra il saldo finale della banca e il saldo finale del ricalcolo, pari euro 12.756,11 oltre interessi di mora del 13,766% dal 24.11.16 al saldo effettivo.
Il giudice di prime cure aveva, ad esito di CTU, stornato le competenze addebitate a titolo di CMS, per indeterminatezza della relativa pattuizione, stornato interessi debitori superiori al tasso soglia per due trimestri e ricondotto entro il tasso soglia gli ulteriori trimestri.
Si è costituita in giudizio l' appellata avanzando appello Controparte_1
incidentale su un unico motivo.
Assegnati i termini per la precisazione delle conclusioni e lo scambio della comparse conclusionali, la causa veniva trattenuta a sentenza.
Con il primo motivo di gravame l' appellante censura la sentenza di primo grado in quanto il giudice di prime cure, accertata l'applicazione di tassi superiori in sede di esercizio dello ius variandi, ha ricalcolato il saldo del conto corrente riportando i tassi entro soglia, invece di provvedere allo storno degli interessi passivi;
il motivo va esaminato congiuntamente al motivo di appello incidentale, ove la deduce CP_2
pag. 2/8 l'erroneità dell'operato del giudice di prime cure, in quanto il superamento del tasso soglia in due soli trimestri va qualificato come usura c.d. sopravvenuta, irrilevante ex se, ed in quanto la verifica del superamento del tasso soglia va effettuata secondo le istruzioni Banca d'Italia valide tempo per tempo, mentre il TAEG o TEG deve essere calcolato escludendo la commissione di massimo scoperto.
Va verificato l'operato del consulente tecnico.
Nel giudizio di primo grado all'ausiliare è stato sottoposto il seguente quesito:
accerti se i tassi applicati dalla banca rientrano nei limiti dei tassi soglia di cui alla legge n. 108/96 e in caso di esito negativo escluda qualunque interesse se al momento della pattuizione o dell'esercizio dello ius variandi il tasso pattuito o unilateralmente rideterminato superava il tasso soglia, ovvero riconduca l'interesse applicato nei limiti del tasso soglia se si tratta di superamento sopravvenuto;
6) nello svolgere le operazioni di cui al punto precedente, ipotizzi, alternativamente, la ricomprensione della CMS nel calcolo degli stessi, ovvero la sua esclusione, tenendo conto che, qualora la CMS debba ritenersi da escludere all'esito delle verifiche di cui al quesito n. 4, essa non dovrà comunque essere ricompresa nel calcolo degli interessi per la verifica di eventuali superamenti del tasso soglia sopravvenuti alla pattuizione o al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Orbene, escluso il superamento del tasso soglia al momento della apertura del conto corrente ed al momento della apertura di credito, l'unica questione riguarda il riscontro del superamento del tasso soglia al momento dell'esercizio dello ius variandi.
Per quanto di interesse ai fini della disamina dei contrapposti motivi di gravame, dall'elaborato peritale si evince che la verifica del superamento del tasso soglia ha riguardato sia la c.d. usura pattizia che la c.d. usura sopravvenuta.
Il perito ha specificato che:
- le analisi volte alla individuazione della c.d. “usura pattizia” hanno avuto come oggetto di indagine sia le condizioni economiche pattuite tra le parti nei diversi contratti stipulati, e sia le condizioni economiche interessate da modifiche pag. 3/8 unilaterali da parte dell'istituto di credito, mediante esercizio dello ius variandi,
e che nel caso di riscontrata usurarietà originaria o derivante da modifica unilaterale da parte della banca, è stata applicata la sanzione dell'azzeramento delle competenze a debito, così come previsto dall'art. 1815 c.c., a partire dalla data della pattuizione o modifica, e sino alla data di successiva pattuizione o modifica, che ha fatto tornare il tasso entro i limiti di legge;
- le verifiche in tema di “usura sopravvenuta sono state effettuate calcolando il
TEG trimestrale sui dati a consuntivo riportati negli scalari;
detto tasso è stato poi confrontato con le soglie di usura, e la sanzione applicata ai trimestri eventualmente risultati in usura è stata la riconduzione a soglia delle competenze applicate;
- in assenza di specifiche indicazioni in merito alla formula di calcolo del TEG da utilizzare, il perito ha utilizzato una doppia formula di calcolo, la prima conforme alle istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto del 2009 che include nel calcolo la CMS, la seconda conforme alle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti.
Secondo l'esito dell'indagine, il contratto di conto corrente stipulato in data
11.09.2002 non presentava alcun superamento del tasso soglia al momento della stipulazione.
Per quanto riguarda la verifiche collegata all'applicazione dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, il perito riferisce il superamento del tasso soglia con applicazione della formula di calcolo del TEG come da istruzioni della Banca d'Italia del 2009, nell'ipotesi di inclusione nel tasso della CMS con riguardo ai due trimestri chiusi al 30.06.2009 e al 30.09.2009; nella tabella 13 a pag. 23, riepilogativa di tutte le diverse ipotesi, riferisce di avere provveduto con riguardo all'usura pattizia da ius variandi, all'azzeramento dal 1.04.2009 al 30.09.2009.
La c.d. riconduzione a soglia in realtà riguarda, secondo l'elaborato, i trimestri chiusi al
30.06.2009 (ma il perito afferma che l'effetto di riconduzione a soglia delle competenze relative al trimestre chiuso al 30.06.2009 è stato assorbito, ovviamente,
pag. 4/8 dall'azzeramento di tutte le competenze del trimestre derivante dall'usurarietà pattizia per ius variandi), al 31.12.2012 e 31.03.2013.
Osserva la Corte territoriale che, se è corretto ritenere che la verifica del superamento del tasso soglia degli interessi “comunque convenuti” riguardi anche le modifiche unilaterali adottate dalla Banca ex art. 118 TUB, nel caso di specie è fondato il motivo di appello incidentale.
La formula finanziaria che va utilizzata per eseguire il calcolo del TEG deve essere quella dettata dalla Banca d'Italia nelle sue “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura” vigente ratione temporis;
le istruzioni Banca d'Italia del 2009, in virtù delle quali il consulente ha rilevato il superamento del tasso soglia in occasione di modifiche unilaterali effettuate nel II e II trimestre 2009, hanno validità dal 1.1.2010.
Soprattutto, Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (C ) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “C soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della
C media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della C in concreto applicata, rispetto a quello della C rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” .
(Cassazione civile, sez. un., 20/06/2018, n. 16303).
pag. 5/8 Non si è pertanto verificato alcune superamento del tasso soglia, come emerge dalla tabella 11 pg. 20 dell'elaborato peritale con riguardo al calcolo del TEG secondo le istruzioni Banca d'Italia vigenti ratione temporis, non computando la CMS nel TEG.
Il motivo di appello principale è pertanto infondato e, per contro, è fondata la censura incidentale.
Il saldo del conto corrente va pertanto ricalcolato mediante storno dal saldo del conto corrente pari ad € - 21.539,26 al 06.10.2016, e non oggetto di censura, dei soli addebiti a titolo di cms non dovute, pari a complessivi €. 4.320,68, e quindi in €. -
17.198,58.
Col secondo motivo di gravame principale, si eccepisce la violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e pronunciato da parte del giudice di prime cure che non si
è pronunciato sulla domanda di risoluzione del rapporto di conto corrente, avanzata alla luce delle gravi irregolarità riscontrate.
Il motivo è infondato.
E' vero che il giudice di prime cure nulla ha detto in merito alla domanda di risoluzione del rapporto contrattuale.
Va tuttavia osservato che la domanda è infondata, all'esito del presente gravame: dalla verifica delle pattuizioni contrattuali stipulate nel 2002 è emersa solo l'indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, voce di costo su cui sono intervenuti chiarimenti giurisprudenziali a distanza di anni dalla pattuizione, ossia a partire dal secondo decennio del ventunesimo secolo;
non vi è un inadempimento della banca, perché l'appostazione di somme indebite è avvenuta in forza di una clausola contrattuale affetta da vizio genetico.
Col terzo motivo di gravame principale si deduce come illegittima la compensazione in ragione della metà delle spese di lite e per l'intero delle spese di CTU adottata dal giudice di prime cure;
argomenta l'appellante che nel caso di specie non vi è stato un pag. 6/8 parziale accoglimento della propria domanda, avendo egli richiesto di accertare l'illegittimità di addebiti sul conto corrente e l'effettivo saldo dare-avere del rapporto.
Il motivo è infondato.
Osserva questa Corte territoriale che
- anche le spese di CTU sono state poste a carico di entrambe le parti in ragione del
50% ciascuna;
- a fronte delle contrapposte domande dell'attore (ripetizione indebito oggettivo) e della (condanna al pagamento del saldo del conto corrente, a debito del CP_2 correntista ) l'esito finale della lite ha visto il riconoscimento della pretesa della sia pure per un importo minore rispetto al saldo negativo esposto CP_2 nell'ultimo e/c..
Si è quindi di fronte ad una ipotesi di soccombenza reciproca, che ricorre in primo luogo quando, come nel caso di specie, vi sia la contrapposta formulazione di domande
(Cass. SS.UU. n. 32601/2022).
Pur considerato che la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora il collegio abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte ritenuta prevalentemente soccombente in primo grado, va osservato che, secondo l'esito finale della lite, la banca è anche parzialmente vittoriosa, stante il riconoscimento, sia pure inferiore nel quantum, della propria pretesa di credito.
E' quindi giustificata la parziale compensazione delle spese di lite del primo grado.
L'appellante lamenta inoltre che il giudice di prime cure nulla ha disposta in merito alla distrazione delle spese al difensore, nonostante la richiesta formulata nella comparsa conclusionale.
pag. 7/8 Premesso che la distrazione delle spese di lite ben poteva essere riconosciuta attraverso il procedimento di correzione di errore materiale, la distrazione delle spese di lite liquidate in sentenza può essere riconosciuta con la presente sentenza.
La condanna alle spese del grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; non vanno rimodulate le spese liquidate in primo grado, atteso che il decisum non comporta una modifica dello scaglione tariffario.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso nonché sull'appello incidentale Parte_1 Controparte_1
promosso da per la riforma la sentenza in epigrafe, così provvede: Controparte_1
rigetta l'appello l'appello principale, accoglie l'appello incidentale e per l'effetto in parziale riforma della sentenza gravata;
Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di €. 17.198,58 oltre interessi di mora del 13,766% dal 24.11.16 al saldo effettivo;
Condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_1
spese di lite del grado, che si liquidano in €.1.134,00+ 921,00 + 1.911,00, rispettivamente per le fasi di studio, introduttiva, di decisione oltre spese generali al
15% CPA e IVA come per legge;
Dispone la correzione materiale della sentenza di primo grado nel senso che, nel dispositivo dopo la locuzione “che si liquidano in euro 2.300,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge” si legga la locuzione “da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario”;
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'appellante principale.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio del 04.03.2025
Il Presidente est.
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice)
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