Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 579/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dr. PUCCETTI Lorenzo Presidente rel.
Dr. DALL'ARMELLINA Lucia Consigliere
Dr. GIORDAN Filippo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023, da
(C.F. ), rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1 forza di procura in calce al ricorso in appello dall'avv. Claudia Stevanoni (pec:
, Email_1 appellante contro
(c.f. ), con sede legale in (00138) Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Francesco Ferrara, 36, , in persona del legale rapp.te p.t., Sig.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria CP_2 difensiva di primo grado, estesa ad ogni fase e grado, dall'avv. Augusto Vacca
(pec: ), Email_2 appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 373/2023 d.d.
14.08.2023, non notificata.-
In punto: accertamento rapporto di lavoro subordinato e licenziamento orale.-
CONCLUSIONI
: Parte_1
1
373/2023 pronunciata dal Tribunale di Verona Sez. Lavoro, dott.ssa Cristina Angeletti, all'esito del procedimento n. RG. 116/2020 in data 26/06/2023 e pubblicata il
14/8/2023. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per l'effetto in riforma della sentenza n. 373/2023 resa nel giudizio RG. 116/2020 pubblicata in data 14/8/2023 e mai notificata accogliere le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare che tra la sig.ra e Parte_1
è intercorso dal luglio 2009 al 12/6/2019 un rapporto di lavoro Controparte_3 subordinato a tempo indeterminato;
2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento di cui al 1 livello ex ccnl aziende del commercio servizi e del terziario ovvero del diverso che sarà ritenuto di giustizia;
3) per l'effetto condannare la convenuta alla regolarizzazione del suddetto rapporto nel periodo Controparte_1 dal luglio 2009 al 12/6/2019 o nel diverso ritenuto di giustizia con diritto, per la lavoratrice a separato giudizio per l'accertamento e l'adempimento di tutti gli obblighi in materia retributiva e contributiva e previdenziale nonché gli istituti contrattuali di fine rapporto dovuti;
ULTERIORMENTE NEL MERITO 4) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del licenziamento comminato alla lavoratrice per ritorsività e per l'effetto, dichiarata la nullità del recesso, condannarsi la resistente a reintegrare la lavoratrice nelle precedenti mansioni nonché al pagamento in favore della medesima di tutte le retribuzioni more tempore maturate oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) in ipotesi di ritenuta illegittimità del recesso per insussistenza del fatto materiale contestato e di applicazione al rapporto della tutela reale condannarsi la resistente a reintegrare la ricorrente ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità e pertanto alla somma di €
26.952,12 o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge 6) in ipotesi di accertata e dichiarata illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo, in applicazione dell'art. 5 L 92/ 2012 condannarsi la resistente al pagamento in favore della ricorrente di un risarcimento pari a 18 mensilità pari ad € 40.428,18 o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge in denegata ipotesi di applicazione al rapporto della tutela obbligatoria, e ferma
l'illegittimità del recesso per mancanza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo ed oggettivo, condannarsi la resistente a pagamento in favore della ricorrente al risarcimento del danno pari a sei mensilità (€ 13.476,06) alla del medesimo nel caso si ritenga applicabile al rapporto o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge IN VA SUBORDINATA ALTERNATIVA 8) in
2 denegata ipotesi di ritenuta effettiva autonomia del rapporto, accertato e dichiarato che, la modifica unilaterale della zona attribuita alla ricorrente così come pure i compensi provvigionali applicati è avvenuta in violazione di quanto previsto dagli art. li 1325 c.c.,
1372 c.c., e 1375 c.c, 9) accertare e dichiarare che il corrispettivo dovuto alla sig.ra laddove fosse rimasto operativo durante tutto l'arco del rapporto l'accordo Parte_1 iniziale di € 2000,00 al mese oltre ad un 2% sul fatturato è pari alla somma di €
219.500,00 o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge 10) accertarsi e dichiararsi che le riduzioni di zona intervenute nel corso del rapporto così come pure la sottrazione di collaboratrici hanno comportato una perdita pari alla somma di € 41.342,00 o la diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia di cui si chiede il pagamento oltre interessi e rivalutazione come per legge
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previa ogni opportuna declaratoria e richiamate espressamente tutte le ulteriori difese, eccezioni, domande, istanze già svolte e conclusioni formulate negli scritti difensivi depositati nel giudizio di primo grado, qui da intendersi richiamate e trascritte ex art. 346 Cod. Proc. Civ., disattesa ogni contraria istanza e ragione, voglia rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata. Con tutte le conseguenze di legge, anche con riguardo a spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Verona, dopo aver istruito la causa con testi, rigettava le domande proposte dalla ricorrente nei confronti della convenuta con compensazione delle Controparte_1 spese di lite.
Questa la vicenda processuale quale descritta nella sentenza gravata:
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., del 22.1.2020, conveniva in giudizio Parte_1 al fine di chiedere l'accertamento del rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato dal luglio 2009 al 12.6.2019 e, conseguentemente, l'accertamento della nullità e/o illegittimità del presunto licenziamento avvenuto in data 12.6.2019 in quanto ritorsivo, basato su un fatto materiale insussistente, non sorretto da giusta causa, giustificato motivo oggettivo o giustificato motivo soggettivo, con le consequenziali tutele, in termini sia reintegratori che risarcitori. Chiedeva inoltre,
3 nell'ipotesi in cui questo giudice avesse ritenuto insussistente il vincolo di subordinazione, l'accertamento della violazione degli artt. 1325, 1372, 1375 c.c. e la condanna della società convenuta al pagamento di € 219.500,00 per l'illegittima variazione del piano provvigionale e di € 41.342,00 per l'illegittima riduzione della zona di operazione.
Parte convenuta ritualmente costituita eccepiva in via preliminare la violazione delle norme sul processo telematico, la violazione delle norme di rito, l'incompetenza per territorio e la nullità del ricorso. Nel merito argomentava l'infondatezza delle domande della ricorrente.
A sostegno della propria decisione il giudice di prime cure evidenziava l'insussistenza dei caratteri della subordinazione, non essendo emersa, all'esito dell'attività istruttoria espletata, la presenza di un potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
In particolare, rilevava che i testi e avevano riferito che: Tes_1 Tes_2
“la ricorrente aveva il compito di coordinare le venditrici a domicilio di un'area territoriale regionale, allo scopo di assisterle nell'attività di vendita e di implementare il fatturato. Il coordinamento avveniva attraverso i normali mezzi di comunicazione, telefonicamente o via mail, o attraverso incontri informativi……la ricorrente, così come le altre direttrici regionali fruivano di un ampio margine di autodeterminazione nella scelta delle modalità di lavoro: “Io e la facevamo Parte_1 un lavoro del tutto affine ma operavamo su zone diverse….Io ricordo che il lavoro me lo autogestivo. Se avevo bisogno di rimanere assente, avvertivo il call center.. ma non era obbligatorio avvertirli…non ricevevo indicazioni specifiche tipo circolari, istruzioni.
Quando c'era un problema da risolvere in zona chiamavo il oppure ci Tes_3 vedevamo. Per esempio problemi logistici perché non arrivavano i pacchi…”; “..lavoravo in ufficio come dipendente..conoscevo la sig.ra e conoscevo tutte le direttrici Parte_1 regionali: ci sentivamo al telefono e ci vedevamo periodicamente nel corso delle riunioni;
loro si programmavano le ore di lavoro in autonomia, secondo le loro necessità; questo lo posso dire perché comunque io le sentivo (e sentivo anche la per Parte_1 problemi che riguardavano il rapporto con i clienti (ad es. pacchi che non arrivavano;
parte informatica e portale nel quale loro inserivano gli ordini); ricordo che c'era un portale che loro compilavano ma era una sort di agenda…io lo avevo visto perché quando c'era un problema potevo accedere su richiesta della persona che segnalava il
4 problema, Questo in quanto mi interfacciavo, dal punto di vista informatico, tra le direttrice e la casa madre..”.
Con particolare riferimento all'obbligo della tenuta di un'agenda il giudice di prime cure rilevava che: “Dalla disamina di tali fonti testimoniali emergono però due elementi che inducono a prendere le distanze dall'idea per la quale tali agende erano surrettiziamente lo strumento per controllare in modo pervasivo la prestazione lavorativa delle direttrici di zona. In primo luogo l'assenza di serie conseguenze per l'ipotesi in cui gli incombenti indicati in agenda non fossero stati evasi. I testimoni (cfr., hanno infatti riferito di non aver Parte_1 Tes_4 Tes_3 saputo di alcun recesso motivato dall'inosservanza degli impegni indicati in agenda
e al più sembrerebbe avvenuto che non sia stato erogato il rimborso spese in caso di mancata compilazione dell'agenda (ciò che potrebbe anche avere una logica, evitare cioè di rimborsare spese in assenza di un impegno programmato e inserito nell'agenda). Ma soprattutto impedisce di dar eccessivo credito a tale elemento il fatto che comunque l'agenda era compilata sulla base del programma individuato dalla stessa direttrice di zona e non era il frutto di un' imposizione gerarchica (cfr.
“All'inizio del mese ognuno faceva il proprio programma mensile Parte_1 autonomamente”). Né si può tacere il fatto che due dei suindicati testimoni ( e Tes_4
hanno instaurato un contenzioso ancora pendente avente oggetto similare Tes_3 al presente e che la signora è sorella della ricorrente. Pertanto, dalle Testimone_5 deposizioni testimoniali emerge in sintesi che la direttrice regionale organizzava in modo autonomo la prestazione lavorativa e che l'utilizzo di un portale ove era presente l'agenda informatica non introdusse significativi cambiamenti, lasciando inalterato il carattere non subordinato della prestazione”.
In merito alla domanda subordinata (n.d.r. di accertamento dell'illegittima modifica unilaterale della zona attribuita alla ricorrente con le conseguenti ricadute economiche), concludeva nel senso che “Non conduce a diverso esito
l'esame della domanda subordinata, in quanto la lettera di incarico (doc. 3) prevedeva la possibilità per la società convenuta di organizzare la propria rete di distribuzione su tutto il territorio nazionale, escludendo espressamente l'esclusiva di zona commerciale”.
2. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Parte_1
5 2.1. Con il primo motivo si duole della omessa considerazione della dedotta simulazione del rapporto.
Evidenzia, in particolare, che tutti i testi escussi hanno confermato che la ricorrente non avesse il compito della vendita a domicilio dei prodotti commercializzati e che il contratto sottoscritto dalle parti rinvia alla legge che disciplina la vendita porta a porta, evidenziando, altresì, che l'autodeterminazione nel rapporto di lavoro è direttamente proporzionale al contenuto professionale della mansione espletata.
Rileva il malgoverno della prova operato dal primo giudice che ha omesso di valutare correttamente la documentazione prodotta sub. 3 e 23 del ricorso introduttivo nonché di valorizzare l'eccezione dedotta dall'appellante relativa alla presunzione di subordinazione in forza dell'interpello del Ministero del Lavoro n.
3/24 prodotto (doc. 23) che fa espresso richiamo alla presunzione di subordinazione ex art. 69bis del Dlgs. n. 276/2003.
2.2. Con il secondo motivo argomenta l'erroneità della sentenza per non avere correttamente valutato le risultanze della prova orale.
In particolare, rileva che dalla lettura delle deposizioni testimoniali emerge che il contenuto preminente della prestazione lavorativa era quello del reclutamento e formazione del personale e l'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e di controllo della convenuta, con conseguente illegittimità del recesso del
12.06.2019.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la nullità della sentenza per non adeguata motivazione su parte della domanda di cui ai punti L) M) N), relativa all'accertamento della illegittimità delle restrizioni di zona ed alla conseguente riduzione dei compensi.
3. Radicatosi il contradditorio eccepisce, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per mancata indicazione delle parti del provvedimento che si intende gravare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
conclude, comunque, nel merito per la reiezione comunque del gravame.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello sulla subordinazione, ribadisce l'insussistenza dell'inquadramento preteso e delle
6 mansioni proprie dei lavoratori inquadrati nel 1° livello della contrattazione collettiva richiamata e prodotta da parte attrice, difettando in ogni caso, il sovraintendere ad una funzione organizzativa mediante funzioni di alto contenuto professionale con responsabilità di direzione esecutiva nonché la prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma 1° n. 4) in relazione alle pretese differenze provvigionali.
3.1. Sul primo e sul secondo motivo di appello replica che la prova orale esperita (in uno con i documenti in atti) hanno confermato il mancato assoggettamento della ricorrente alle direttive, agli ordini e ai controlli della società resistente, elemento imprescindibile per l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c.
In merito al recesso evidenzia che questo è stato comunicato nell'ambito delle prerogative aziendali ai sensi della normativa applicabile al caso di specie, che, espressamente, prevede la libera recidibilità.
3.2. Sul terzo motivo conclude per l'infondatezza, avendo il giudice di prime cure, esaustivamente esposto con ragionamento critico esente da errori, le ragioni del rigetto della opposta domanda subordinata.
4. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 13 marzo 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. In via preliminare, ritiene il Collegio che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata va rigettata poiché parte appellante ha dapprima premesso il contenuto della sentenza e poi indicato le ragioni di fatto e di diritto, poste a fondamento della propria impugnazione.
La norma di cui al combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., come statuito dalle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con sentenza n. 27199/2017, non deve essere interpretata in senso formalistico ma nel senso che per l'appello
è necessario che siano comprensibili i punti della decisione in contestazione.
Parte appellante ha nel proprio atto contestato gli elementi valorizzati dal giudice di primo grado ai fini dell'accoglimento del ricorso, argomenti compresi dalla controparte che si è difesa sulle censure dimostrando di essere stata posta nella condizione di conoscere i punti in contestazione.
7 6. Superata l'eccezione preliminare, l'appello va esaminato nel merito e va rigettato per le ragioni appresso indicate che assorbono ogni altra questione.
7. Il primo e il secondo motivo di appello sono infondati e possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, giacché entrambi relativi all'asserita natura subordinata del rapporto di lavoro (l'istruttoria ha dimostrato lo svolgimento di mansioni promiscue di formazione venditori porta a porta/venditrice porta a porta di prodotti cosmetici, bigiotteria ed accessori di moda).
8. Ritiene il Collegio di condividere la decisione del giudice di primo grado riguardo al rilevato difetto di prova circa la qualificazione della prestazione lavorativa in termini di lavoro subordinato.
8.1. Si deve premettere, in punto di diritto, che costituisce elemento discretivo della subordinazione rispetto all'autonomia del rapporto, l'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, che è onere del lavoratore allegare e provare.
Tale onere probatorio, alla luce del contenuto delle allegazioni attore, non può reputarsi assolto poiché il merito della vicenda investe la nota questione degli elementi caratterizzanti un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
La lettera della legge emblematicamente illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso "alle dipendenze e sotto la direzione" dell'imprenditore.
Le regole successivamente imposte agli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c., riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore
8 al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. 21028/2006, Cass.
n. 37019/2021, Cass. n. 78/2024)
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del detto elemento determinante.
Il collegamento funzionale – che nel lavoro subordinato si realizza attraverso l'esercizio del potere direttivo, configurato come potere del datore di lavoro di conformazione della prestazione dovuta e di determinazione unilaterale delle modalità di esecuzione della stessa – nel lavoro (autonomo) coordinato si realizza soltanto attraverso l'esercizio del potere del committente di conformazione della prestazione dovuta o nella richiesta di adempimento dell'unica prestazione dedotta in contratto.
Ne consegue una differenza di ordine qualitativo e non quantitativo tra il potere direttivo del datore di lavoro nel rapporto di lavoro subordinato e il potere di coordinamento del committente, che si estrinseca soltanto nel potere di conformazione della prestazione convenuta con il lavoratore coordinato.
E se è vero che il lavoratore coordinato, come il lavoratore autonomo, non è obbligato a stare a disposizione del datore di lavoro, è altrettanto vero che il lavoratore autonomo può determinare da solo le modalità di esecuzione della prestazione di lavoro nei limiti, ovviamente, delle condizioni pattuite nel
9 contratto, mentre il lavoratore coordinato si obbliga a eseguire la prestazione su richiesta del committente secondo modalità di luogo e di tempo pattuite nel contratto o concordate di volta in volta con il committente stesso.
Sicché, può affermarsi che oggetto specifico dell'indagine deve essere l'accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d'opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.
8.2. Alla luce delle considerazioni che precedono, dall'attività istruttoria espletata e dalla documentazione prodotta, risulta a parere di questa Corte, l'insussistenza degli indici della subordinazione, essendo emerso che la ricorrente non era soggetta al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro che, si ribadisce, deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici e non in semplici direttive, come nel caso di specie, compatibili anche con il lavoro autonomo, poteva decidere liberamente le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, poteva decidere liberamente quando recarsi in ferie, non era tenuta a comunicare le assenze, percepiva un compenso rapportato al fatturato nella zona assegnatagli, dovendosi ritenere lo stesso riconducibile ad una prestazione professionale regolata dall'art. 2222 c.c..
Con particolare riferimento alla compilazione dell'agenda l'istruttoria espletata ha confermato che la stessa era richiesta ai soli fini organizzativi.
8.3 Un tanto, poi, è corroborato dalle dichiarazioni dei testi escussi.
In particolare, il teste ha riferito: “i nostri compensi erano legati al Tes_1 fatturato. Io ricordo che il lavoro me lo autogestivo. Se avevo bisogno di rimanere assente, avvertivo il call center che non potevo essere presente. Ma non era obbligatorio avvertirli. Non sono in grado di dire quando la sottoscrisse il Parte_1 contratto. Io non ricevevo indicazioni specifiche tipo circolari, istruzioni. Noi infatti avevamo a disposizione dei cataloghi, uno quindicinale ed uno quadrimestrale. Io personalmente non registravo la mia attività in un particolare sistema informatico.
Io non so se la inserisse i dati inerenti alla sua prestazione giornaliera in Parte_1 un portale informatico”.
10 Tali dichiarazioni non sono state contraddette dalla teste , la Parte_1 quale ha confermato che “Ho lavorato per 7 anni dal 2013. Mia sorella iniziò 2-3 anni prima di me. Avevamo un tablet dove c'era un programma diviso per mese, settimana e giorni. All'inizio del mese ognuno faceva il proprio programma mensile autonomamente, in base all'obiettivo che si voleva raggiungere. In base all'obiettivo da raggiungere che ci veniva decritto, ognuno stabiliva autonomamente un programma. Ovviamente potevamo andare dal medico, o comunque assentarci, dovevo chiedere l'autorizzazione. Io personalmente lo comunicavo e basta, ma avrei dovuto anche chiederlo, non ho mai avuto conseguenza per aver semplicemente comunicato l'azienda senza chiedere la preventiva autorizzazione.
Il teste ha esposto: “Giornalmente ci gestivamo Testimone_6 autonomamente, potevamo lavorare anche di sera o solo nel week end o prenderci una giornata libera. Preciso che il portale andava compilato una settimana prima, poi veniva aggiustato sulla base di quello effettivamente fatto. Se non si compilava il portale, non so che conseguenze ci sarebbero state, non ci avevano detto che ci sarebbero state conseguenze. Non so di nessuno che sia stato sanzionato … Quando ero malata dovevo solo comunicare che non riempivo il portale perché ero malata ma non dovevo mandare il certificato … Ci chiedevano in merito alle ferie di indicare in quali giorni saremmo stati assenti per ferie. E' una comunicazione che facciamo anche adesso.
Il teste ha affermato: “Prima del portale io davo la pianifica ogni 15 Testimone_7 giorni, sostanzialmente comunicavo i miei obiettivi. Se non compilavo il portale non mi avrebbero pagato i rimborsi spese. Ricordo che una volta non lo avevo compilato
e mi disse che mi non mi avrebbero rimborsato le spese di viaggio.” Tes_8
Il teste ha dichiarato: “la utilizzò il Testimone_9 Parte_1 portale, in cui indicava le sue ore di lavoro. Esso serviva per verificare se lei aveva fatto le sue ore di lavoro: se non fossero state fatte, o non venivano pagate le spese
o ci sarebbe stato il recesso;
non ricordo nessun caso in cui sia stato formalizzato il recesso come reazione all'inadempimento di quest'obbligo”.
La teste ha affermato: loro si programmavano le ore di Testimone_10 lavoro in autonomia, secondo le loro necessità; questo lo posso dire perché comunque io le sentivo (e sentivo anche la per problemi che riguardavano Parte_1 il rapporto con i clienti (ad es., pacchi che non arrivavano;
parte informatica e
11 portale nel quale loro inserivano gli ordini); ricordo che c'era un portale che loro compilavano ma era una sorta di agenda: io lo avevo visto perché quando c'era un problema potevo accedere su richiesta della persona che segnalava il problema.
Questo in quanto mi interfacciavo, dal punto di vista informatico, tra le direttrici e la casa madre;
si trattava però di un'agenda e non di una modalità di controllo e di imposizione di specifiche modalità di lavoro.
9. Correttamente, pertanto, il Giudice di primo grado ha affermato: “…………..dagli esiti della prova testimoniale sin qui richiamati nei passaggi fondamentali risulta in modo chiaro come la prestazione della ricorrente fosse svolta senza
l'assoggettamento ad alcuna forma particolare di controllo direttivo e organizzativo”.
10. Anche i documenti versati in atti non hanno assolutamente avvalorato i fatti dedotti in ricorso, ma al contrario hanno supportato indiscutibilmente le difese dell'odierna appellata, dovendosi ritenere che le modalità di esecuzione sono riconducibili ad una prestazione professionale regolata dall'art. 2222 c.c..
11. Per quanto riguarda poi i soggetti che effettuano attività di vendita porta a porta
- ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. n. 173/2005 - "l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione può essere altresì esercitata, senza necessità di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, purché incaricati da una o più imprese".
Realizzandosi tutte le condizioni di legge, pertanto, l'attività in questione, per i soggetti in possesso di posizione fiscale ai fini IVA, non è interessata dal regime presuntivo dell'art. 69bis del Dlgs. n. 276/2003.
12. L'appellante insiste sulla circostanza che in limine litis aveva ritenuto come tratto precipuo della propria attività “quella di reclutamento e formazione di nuove direttrici” (pag. 4 punto 12) e di “coordinamento delle direttrici “(cap. 16 pag. 35), ribadendo in sede di gravame che il contenuto preminente della prestazione lavorativa era quello del “reclutamento e della formazione del personale” (pag. 13) come emerge dalle prove documentali prodotte e da quelle orali espletate.
12.1. Sul punto va osservato che anche l'eventuale prevalenza delle attività di formazione delle venditrici rispetto a quella di vendita diretta non sono dirimenti in ordine alla sussistenza tramite conversione in assenza di progetto (per i rapporti in corso dal termine del 2014, stante la previsione della norma
12 transitoria di cui al 4° comma) di un rapporto di lavoro subordinato nemmeno ai sensi dell'art. 69bis del Dlgs. n. 276/2003 (la disposizione ha avuto validità limitata nel tempo - da agosto 2012 a giugno 2015 - e non potrebbe quindi trovare applicazione per l'intera durata del rapporto dedotto nel presente giudizio che si è svolto da febbraio 2010 a gennaio 2019), laddove nella fattispecie difetta prima ancora della prova, specifica allegazione nel ricorso ex art. 414 c.p.c. della sussistenza di almeno due (2) dei tre (3) presupposti previsti dal comma 1° della norma che sono:
a) la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu' soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca piu' dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente”.
12.2. Inoltre, la presunzione di subordinazione di cui al comma 1° non potrebbe comunque operare - ai sensi del comma 2° - laddove l'attività della ricorrente risulta connotata “da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività”.
Emerge, infatti documentalmente che era in possesso di Parte_1 diploma di laurea in psicologia (cfr. doc. 2 ricorrente).
13. In definitiva essendo il rapporto sicuramente non qualificabile come subordinato, per come risulta essersi svolto (sulla base dell'allegazione delle parti, delle prove testimoniali e documentali e del dato contrattuale) e non operando la presunzione di cui al citato art. 69bis della Legge Biagi, lo stesso deve essere ricondotto nell'alveo della previsione di cui all'art. 2222 c.c..
14. Va, infine, ribadito che la mancata qualificazione del rapporto in esame quale rapporto di lavoro subordinato, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo liberamente recedibile, determina l'assorbimento di ogni altra questione inerente alla legittimità del licenziamento e alle pretese retributive e risarcitorie determinando il rigetto di ogni altro motivo di gravame. 13 15. Il terzo motivo di appello non merita miglior sorte.
15.1. La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento.
Sul punto, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 16958/2023), con orientamento unanime e costante ha stabilito che “Il vizio di motivazione meramente apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto, omette di illustrare l'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, questa Corte ritiene che il giudice di prime cure ha illustrato le ragioni del rigetto della domanda subordinata e esaustivamente chiarito su quali prove ha fondato il proprio convincimento.
15.2. In particolare, come risulta dalla documentazione in atti (doc. 3 ricorrente) la convenuta prevedeva la possibilità “di organizzare la propria rete di distribuzione in tutto il territorio nazionale, anche nei luoghi dove Lei opererà autonomamente, nel modo che essa riterrà più opportuno e cioè mediante vendita diretta avvalendosi di collaboratori o incaricati indipendenti. Le è preclusa ogni esclusiva di zona commerciale”.
Osserva peraltro la Corte che nel ricorso ex art. 414 c.p.c. si Parte_1 era limitata (nella denegata ipotesi di ritenuta effettiva autonomia del rapporto)
a chiedere “accertato e dichiarato che la modifica unilaterale della zona attribuita alla ricorrente, così come pure i compensi provvigionali applicati è avvenuta in violazione di quanto previsto dagli art.li 1325, 1372 e 1375 c.c.” il conseguente risarcimento del danno, omettendo ogni deduzione in ordine a quale fossero stati i concreti comportamenti di controparte contrari a buona fede e correttezza.
Dunque, correttamente in difetto di specifiche contestazioni attoree sulla validità della clausola che escludeva l'esclusiva (tanto nel ricorso ex art. 414 c.p.c., quanto alla prima udienza di comparizione delle parti), non potendo certo
14 ritenersi tali il richiamo al numero degli istituti codicistici, il giudice scaligero si
è limitato a valorizzare il fatto impeditivo all'accoglimento della domanda attorea rappresentato dalla predetta clausola negoziale.
15.3. Invero, anche in questa sede l'appellante insiste genericamente - pur tenuto conto dell'inapplicabilità della disciplina dell'agenzia al rapporto di cui è causa – nel rilevare che “anche in detto ambito ancorché siano ritenute pacifiche le modifiche unilaterali del contratto di agenzia variazioni abnormi, ed eccessive (come del resto avvenute nel caso di specie), siano da considerarsi abusive, a prescindere dalla previsione o meno di un patto di esclusiva”.
15.4. Il rigetto del terzo motivo di appello determina l'assorbimento di ogni altra questione inerente alla corresponsione delle provvigioni.
16. Per il principio della soccombenza l'appellante deve essere condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e medi di cui di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modificazioni (valore di causa indeterminabile), tenuto conto della semplicità e ripetitività delle difese svolte dall'appellata.
17. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali richiesti dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente grado di giudizio liquidate in €
[...]
4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario, spese generali ex lege, IVA
e CPA;
3) ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
15 quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 13.03.2025
Il Presidente estensore
PUCCETTI Lorenzo
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