TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10981 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
TRA
, (C. F. ) rappresentata e difesa, sia unitamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Carlo De Angelis ( ), Maurizio De CodiceFiscale_2
Angelis (C.F. e Giovanni Finelli (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata, nella qualità suindicata, presso lo studio del primo difensore in
Caserta, Via Ferrarecce n. 57;
-Attore in riassunzione/Opponente-
NONCHE'
in persona del Curatore pro Controparte_1 tempore, Dott.ssa ; Controparte_2
-Opponente contumace-
E Contr I. , (C.F. e P. Iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Caravella (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._5
Capua (CE) alla via Giardini n.18.
-Convenuto in riassunzione/opposto-
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione in opposizione la e , in qualità di fideiussore, proponevano opposizione al decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 2417/18, emesso dall'intestato Tribunale il 20/10/2018 e notificato il Cont 26/10/2028, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della Di.
[...]
in persona del l.r l'importo di €. 51.317,42 oltre interessi moratoria Parte_2 decorrere dalla scadenza di ciascuna fattura e le competenze del procedimento monitorio liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il mancato pagamento di fatture relative di beni e servizi alimentari fino al mese di gennaio 2018, in virtù di un contratto di somministrazione stipulato in data 23/11/2026.
A fondamento della proposta opposizione eccepivano l'inefficacia del rapporto fideiussorio e deducevano che:” la fornitura di merci di cui alle fatture azionate non era mai integralmente avvenuta e che il credito fondato solo su fatture e con annotazione sul libro
IVA vendite non costituisse prova del diritto azionato”.
In conseguenza di ciò chiedevano in via preliminare, la immediata sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza degli importi tutti di cui al credito principale nonché la liberazione del fideiussore dal negozio fideiussorio nei confronti della Società opposta per effetto della nullità ed inefficacia dello stesso negozio fideiussorio ovvero subordinatamente per la relativa estinzione. Vittoria di spese e competenze. Cont Si costituiva con rituale comparsa di costituzione e risposta, la I. Controparte_4 la quale contestava i motivi di opposizione ed in via preliminare chiedeva
[...]
l'interruzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di fallimento dell'opponente
“ Sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda Controparte_1 monitoria nei confronti del Fallimento della “ e l'inefficacia del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto n. 2417/2018 nei confronti dello stesso Fallimento, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto n. 2417/2018 opposto nei confronti della OR . Parte_1
Nel merito instava per il rigetto dell'opposizione in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2417/2018 nei confronti della opponente OR . Parte_1
In via subordinata, condannare l'opponente OR al pagamento di quella Parte_1 diversa somma che dovesse risultare . Vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13.05.2019, il giudizio veniva dichiarato interrotto e regolarmente riassunto dalla SI.ra ex art. 303 c.p.c. Parte_1
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., alle parti erano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa seguiva una istruttoria solo documentale.
All'udienza del 05 dicembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 11 aprile 2024 come da decreto in atti del Presidente della Prima
Sezione Civile dell'11.04.2024.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dalla e dalla SI.ra . In linea generale, come è noto, Controparte_1 Parte_1
l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del
03/03/1998 n. 3316). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n.
11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 26.10.2018 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata in data 05.12.2018. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, in ordine all'eccezione sollevata dalla società opposta relativa all'improcedibilità della presente azione, si evidenzia che per giurisprudenza granitica ed ormai costante, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora, pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che ha agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa. (Corte di Cass. Sent. del 22.12.2005 n. 28481; Cass. Sent. del 5.8.2011 n.
17035; Cass. Sent. del 26.6.2012 n. 10640; Cass. Sez. III Sentenza n. 19975/2013).
Con maggiore precisione, la stessa Cassazione con precedente sentenza n. 7510 del 2002 aveva chiarito il principio secondo cui: “ le azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art.
24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a realizzare il presupposto di una successiva sentenza di condanna”. Infatti, l'art. 93 e ss. della legge fallimentare prevedono una competenza esclusiva inderogabile del giudice delegato al fallimento ad esaminare tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito - o ad altro bene - nei confronti del debitore fallito. Dal punto di vista processuale, dunque, la conseguenza prevista nel caso in cui la riassunzione sia proposta nello stesso giudizio ordinario di cognizione, in luogo del giudice delegato, è la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes. (cfr. Cass. n. 24156 del 4.10.2018, nonché conformi Cass. n. 8782 del
31.05.2012 e Cass. n. 9461 del 22.05.2020).
Pertanto, facendo applicazione dei suesposti principi se ne deduce che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della nelle more del presente procedimento, la Controparte_1 domanda è divenuta improcedibile perché devoluta alla competenza del Giudice Delegato Co e, dunque, la pretesa creditoria della Di. nei confronti della Parte_2 fallita deve essere accertata in sede fallimentare nel pieno rispetto dei principi di universalità e concorsuali che regolano la procedura di fallimento.
Come detto, infatti, la dichiarazione di fallimento della società ha reso Controparte_1 improcedibile la domanda di conferma del decreto ingiuntivo, erroneamente riassunta dinnanzi a Codesto Tribunale nei confronti del curatore fallimentare subentrato, in quanto l'organo che è divenuto preposto all'accertamento dei crediti concorsua li deve ritenersi il giudice delegato del fallimento, secondo il rito previsto dalla legge speciale (v. altresì Cass. civ. n. 10414/2005; Cass. civ. n. 6502/2004; Cass. civ. n. 19718/2003;
Cass. civ. n. 12114/2003). L'art. 52, L. Fall. sancisce il c.d. pri ncipio di esclusività del procedimento di verifica concorsuale dei crediti, nei quali si devono ricomprendere anche quelli derivanti da inadempimento contrattuale, il cui vaglio a sua volta implica innanzitutto l'accertamento sul rappresentato inadempimento contrattuale.
Tuttavia, la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta nei confronti del la curatela del non si estende anche alla SI.ra in Controparte_1 Parte_1 qualità di fideiussore della società debitrice.
Infatti, con il contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2016 la SI.ra Pt_1
prestava una garanzia personale , obbligandosi per tutte le obbligazioni che la
[...] Cont avrebbe assunto nei confronti della i. sino alla Controparte_1 Parte_2 concorrenza dell'importo di euro 100.000,00.
Con la costituita fidejussione, dunque, la SI.ra si obbligava personalmente ed in Pt_1 solido con la debitrice ed ai sensi dell'articolo 1946 c.c per l'intero debito CP_1 garantito, con rinunzia alle eccezioni previste dall'articolo 1957 c.c. a prescindere da ogni vincolo temporale dell'eventuale azione esperita nei confronti dell'obbligato principale
(cfr. allegato art. 5 negozio fideiussorio).
Il fallimento del debitore principale, infatti, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità, nella sede ordinaria, della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 24, non trovi applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis. Al carattere solidale dell'obbligazione del fideiussore che esclude la necessità di un litisconsorzio tra i condebitori consegue, quindi, che il fallimento del debitore principale, dichiarato in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore non comporti il trasferimento al giudice fallimentare della causa proposta contro il fideiussore, la quale, qualora configuri una controversia riservata alla competenza funzionale di altro giudice, rimane allo stesso affidata senza essere attratta nella competenza del giudice fallimentare. (ulteriormente v. Cass. 20.6.2000 n. 8366).
Nel caso in cui la fideiussione sia solidale (e cioè il fideiussore si sia obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione, da parte del creditore, del debitore principale), l'istanza giudiziale può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali (debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. n. 183/1983).
Per le ragioni sopra descritte, preso atto della dichiarata improcedibilità nei confronti della società fallita, va esaminata l'opposizione come proposta da . Parte_1
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza , ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore -opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto- opposto.
Sul punto è altrettanto utile ricordare, in termini generali e ricostruttivi degli istituti qui invocati che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”.
Il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della eSIibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Graverà, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che risulta indubbio il rapporto contrattuale tra le parti ed il creditore opposto ha fornito idonea prova della propria pretesa creditoria. Ed invero, già nella fase monitoria la opposta società ha depositato copia delle fatture ( tra l'altro fatture accompagnatorie che rispettano, pertanto, sia gli obblighi di un DDT e sia quelli di una fattura immediata che presentano sottoscrizione e timbro della società
annotate nel libro IVA vendite), note di credito, nonché l'originale estratto Controparte_1 delle scritture contabili vidimate nelle forme di legge (che già di per sé hanno valenza probatoria adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes e quanto a tipo e quantità della prestazione rese (Cass. 26 agosto 1976 n. 3057).
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
In sostanza, parte opponente, non ha contestato il rapporto sottostante (il contratto di somministrazione), né l'esatto ammontare delle fatture.
Su quest'ultimo punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale con sentenza n. 3581/2024 ha confermato l'importanza della fattura commerciale come strumento probatorio nei rapporti commerciali e chiarito che la fattura non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un contratto anche nei confronti del destinatario, a condizione che venga accettata e annotata correttamente nelle scritture contabili. Più nel dettaglio, spiega la
Corte che :” La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell' esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
La predetta sentenza conferma il principio secondo cui l'annotazione contabile di una fattura regolarmente emessa e non contestata costituisce una forma di confessione in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante.
In definitiva, considerata la debenza degli importi per cui la domanda era stata azionata dal creditore in monitorio e considerato che il debitore non ha fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione, emerge indubbio l'inadempimento della i Controparte_1 bonis e la validità ed efficacia della fideiussione prestata dalla SI.ra , per Parte_1 mancata estinzione della garanzia.
Va, inoltre, rilevato che il rapporto fideiussorio si esaurisce quando viene totalmente adempiuta l'obbligazione principale o quando il creditore, di sua volontà, libera il fideiussore, rinunciando alla garanzia da questo prestata. Di norma, il fideiussore non può sciogliersi unilateralmente dall'impegno assunto, senza il consenso espresso del creditore. Del resto, lo scopo della fideiussione è proprio quello di aumentare il patrimonio disponibile aggredibile.
In sintesi, il garante rimarrà obbligato in via solidale al pagamento del debito esistente alla data di scioglimento del rapporto, costituente il massimale della garanzia.
Al di fuori dell'ipotesi di recesso, il Codice Civile prevede altre possibili cause di estinzione della fideiussione non applicabili al caso di specie , ma che si riportano per ragioni di un corretto incidere .
L'art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura, qualora il creditore, abbia fatto credito al debitore, senza la preventiva autorizzazione del garante, seppur conoscendo che le condizioni economiche dello stesso erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Se, in mancanza di tale autorizzazione, il creditore fa credito al debitore principale, il fideiussore è libero. (Cass. sent. 3525/2009).
Ulteriore ipotesi di liberazione della fideiussione sono previste dagli artt. 1955 e 1957
c.c. disciplinano due ulteriori ipotesi di possibile liberazione del fideiussore.
Nel primo caso essa è dovuta ad un fatto del creditore, che costituisca violazione di un dovere giuridico, integrante un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione e/o di regresso ex artt. 1949 e 1950 c.c. e non della mera maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. ord.
4175/2020).
Nel secondo caso, invece, si ha l'estinzione della fideiussione se alla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore non si sia attivato tempestivamente, agendo contro il garante, in caso di inadempimento del debitore principale, decadendo, così, da tale diritto.
Infine, un ultimo caso in cui il fideiussore viene liberato si verifica quando viene conclusa una transazione fra il creditore ed il debitore principale, dato che in siffatta ipotesi le parti raggiungono un accordo per eliminare la situazione debitoria.
Nessuna delle predette ipotesi, pertanto, può essere applicata al caso di specie.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
2417/2018.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività espletata dalle parti ( esclusa la fase istruttoria non espletata) e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2417/18, nella causa NRG 6569/2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Cont
1. Dichiara improcedibile la domanda spiegata da Di. nei Parte_2 confronti della Curatela del fallimento “ ”; CP_1
2. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2417/18; Cont
3. Condanna la garante al pagamento di euro 51.317,42 in favore della Parte_1
Di. Parte_2
4. Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in e di Parte_1 lite che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23 marzo 2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 10981 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
TRA
, (C. F. ) rappresentata e difesa, sia unitamente che Parte_1 C.F._1 disgiuntamente, dagli avvocati Carlo De Angelis ( ), Maurizio De CodiceFiscale_2
Angelis (C.F. e Giovanni Finelli (C.F. ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata, nella qualità suindicata, presso lo studio del primo difensore in
Caserta, Via Ferrarecce n. 57;
-Attore in riassunzione/Opponente-
NONCHE'
in persona del Curatore pro Controparte_1 tempore, Dott.ssa ; Controparte_2
-Opponente contumace-
E Contr I. , (C.F. e P. Iva ), in persona del legale Parte_2 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Caravella (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in C.F._5
Capua (CE) alla via Giardini n.18.
-Convenuto in riassunzione/opposto-
CONCLUSIONI: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
RITENUTO IN FATTO Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che con atto di citazione in opposizione la e , in qualità di fideiussore, proponevano opposizione al decreto CP_1 Parte_1 ingiuntivo n. 2417/18, emesso dall'intestato Tribunale il 20/10/2018 e notificato il Cont 26/10/2028, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore della Di.
[...]
in persona del l.r l'importo di €. 51.317,42 oltre interessi moratoria Parte_2 decorrere dalla scadenza di ciascuna fattura e le competenze del procedimento monitorio liquidate in euro 286,00 per spese vive ed euro 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, per il mancato pagamento di fatture relative di beni e servizi alimentari fino al mese di gennaio 2018, in virtù di un contratto di somministrazione stipulato in data 23/11/2026.
A fondamento della proposta opposizione eccepivano l'inefficacia del rapporto fideiussorio e deducevano che:” la fornitura di merci di cui alle fatture azionate non era mai integralmente avvenuta e che il credito fondato solo su fatture e con annotazione sul libro
IVA vendite non costituisse prova del diritto azionato”.
In conseguenza di ciò chiedevano in via preliminare, la immediata sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando la non debenza degli importi tutti di cui al credito principale nonché la liberazione del fideiussore dal negozio fideiussorio nei confronti della Società opposta per effetto della nullità ed inefficacia dello stesso negozio fideiussorio ovvero subordinatamente per la relativa estinzione. Vittoria di spese e competenze. Cont Si costituiva con rituale comparsa di costituzione e risposta, la I. Controparte_4 la quale contestava i motivi di opposizione ed in via preliminare chiedeva
[...]
l'interruzione del giudizio per intervenuta dichiarazione di fallimento dell'opponente
“ Sempre in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità della domanda Controparte_1 monitoria nei confronti del Fallimento della “ e l'inefficacia del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto n. 2417/2018 nei confronti dello stesso Fallimento, formulando istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto n. 2417/2018 opposto nei confronti della OR . Parte_1
Nel merito instava per il rigetto dell'opposizione in quanto assolutamente infondata, in fatto ed in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo n. 2417/2018 nei confronti della opponente OR . Parte_1
In via subordinata, condannare l'opponente OR al pagamento di quella Parte_1 diversa somma che dovesse risultare . Vittoria di spese e competenze.
All'udienza del 13.05.2019, il giudizio veniva dichiarato interrotto e regolarmente riassunto dalla SI.ra ex art. 303 c.p.c. Parte_1
Accolta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto ex art. 648 c.p.c., alle parti erano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
La causa seguiva una istruttoria solo documentale.
All'udienza del 05 dicembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. (60+20) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 11 aprile 2024 come da decreto in atti del Presidente della Prima
Sezione Civile dell'11.04.2024.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dalla e dalla SI.ra . In linea generale, come è noto, Controparte_1 Parte_1
l'atto di citazione in opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni. Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del 03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del
03/03/1998 n. 3316). Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n.
11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 26.10.2018 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata in data 05.12.2018. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'eSIenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del
15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr. Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012;
Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
In limine litis, in ordine all'eccezione sollevata dalla società opposta relativa all'improcedibilità della presente azione, si evidenzia che per giurisprudenza granitica ed ormai costante, nel sistema delineato dagli artt. 52 e 95 della legge fallimentare, qualsiasi ragione di credito nei confronti della procedura fallimentare deve essere dedotta, nel rispetto della regola del concorso, con le forme dell'insinuazione al passivo. Qualora, pertanto, a seguito della dichiarazione di fallimento, la parte che ha agito in giudizio nei confronti del debitore coltivi la propria azione nei confronti del curatore, subentrato all'originaria parte ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la domanda deve essere dichiarata improcedibile, inidonea a condurre ad una pronuncia di merito opponibile alla massa. (Corte di Cass. Sent. del 22.12.2005 n. 28481; Cass. Sent. del 5.8.2011 n.
17035; Cass. Sent. del 26.6.2012 n. 10640; Cass. Sez. III Sentenza n. 19975/2013).
Con maggiore precisione, la stessa Cassazione con precedente sentenza n. 7510 del 2002 aveva chiarito il principio secondo cui: “ le azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art.
24 legge fallimentare, devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a realizzare il presupposto di una successiva sentenza di condanna”. Infatti, l'art. 93 e ss. della legge fallimentare prevedono una competenza esclusiva inderogabile del giudice delegato al fallimento ad esaminare tutte le domande tese ad ottenere il riconoscimento di un credito - o ad altro bene - nei confronti del debitore fallito. Dal punto di vista processuale, dunque, la conseguenza prevista nel caso in cui la riassunzione sia proposta nello stesso giudizio ordinario di cognizione, in luogo del giudice delegato, è la dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes. (cfr. Cass. n. 24156 del 4.10.2018, nonché conformi Cass. n. 8782 del
31.05.2012 e Cass. n. 9461 del 22.05.2020).
Pertanto, facendo applicazione dei suesposti principi se ne deduce che, in seguito alla dichiarazione di fallimento della nelle more del presente procedimento, la Controparte_1 domanda è divenuta improcedibile perché devoluta alla competenza del Giudice Delegato Co e, dunque, la pretesa creditoria della Di. nei confronti della Parte_2 fallita deve essere accertata in sede fallimentare nel pieno rispetto dei principi di universalità e concorsuali che regolano la procedura di fallimento.
Come detto, infatti, la dichiarazione di fallimento della società ha reso Controparte_1 improcedibile la domanda di conferma del decreto ingiuntivo, erroneamente riassunta dinnanzi a Codesto Tribunale nei confronti del curatore fallimentare subentrato, in quanto l'organo che è divenuto preposto all'accertamento dei crediti concorsua li deve ritenersi il giudice delegato del fallimento, secondo il rito previsto dalla legge speciale (v. altresì Cass. civ. n. 10414/2005; Cass. civ. n. 6502/2004; Cass. civ. n. 19718/2003;
Cass. civ. n. 12114/2003). L'art. 52, L. Fall. sancisce il c.d. pri ncipio di esclusività del procedimento di verifica concorsuale dei crediti, nei quali si devono ricomprendere anche quelli derivanti da inadempimento contrattuale, il cui vaglio a sua volta implica innanzitutto l'accertamento sul rappresentato inadempimento contrattuale.
Tuttavia, la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta nei confronti del la curatela del non si estende anche alla SI.ra in Controparte_1 Parte_1 qualità di fideiussore della società debitrice.
Infatti, con il contratto di fideiussione sottoscritto in data 23.11.2016 la SI.ra Pt_1
prestava una garanzia personale , obbligandosi per tutte le obbligazioni che la
[...] Cont avrebbe assunto nei confronti della i. sino alla Controparte_1 Parte_2 concorrenza dell'importo di euro 100.000,00.
Con la costituita fidejussione, dunque, la SI.ra si obbligava personalmente ed in Pt_1 solido con la debitrice ed ai sensi dell'articolo 1946 c.c per l'intero debito CP_1 garantito, con rinunzia alle eccezioni previste dall'articolo 1957 c.c. a prescindere da ogni vincolo temporale dell'eventuale azione esperita nei confronti dell'obbligato principale
(cfr. allegato art. 5 negozio fideiussorio).
Il fallimento del debitore principale, infatti, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del fideiussore del fallito, stante il carattere solidale della responsabilità di quest'ultimo e l'autonomia dell'azione di pagamento proposta nei suoi confronti rispetto a quella proponibile nei confronti del predetto debitore.
E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di obbligazioni solidali, la regola dell'improcedibilità, nella sede ordinaria, della domanda di adempimento e della conseguente attrazione a quella fallimentare, ai sensi della L. Fall., art. 24, non trovi applicazione in caso di sopravvenuto fallimento di uno dei condebitori, allorché contro tale soggetto non sia svolta alcuna domanda volta ad ottenere un titolo per partecipare al concorso e, dunque, il creditore possa proseguire il giudizio verso il condebitore in bonis. Al carattere solidale dell'obbligazione del fideiussore che esclude la necessità di un litisconsorzio tra i condebitori consegue, quindi, che il fallimento del debitore principale, dichiarato in pendenza del giudizio di pagamento proposto contro il fideiussore non comporti il trasferimento al giudice fallimentare della causa proposta contro il fideiussore, la quale, qualora configuri una controversia riservata alla competenza funzionale di altro giudice, rimane allo stesso affidata senza essere attratta nella competenza del giudice fallimentare. (ulteriormente v. Cass. 20.6.2000 n. 8366).
Nel caso in cui la fideiussione sia solidale (e cioè il fideiussore si sia obbligato in solido con il debitore principale, senza la previsione di un beneficio di preventiva escussione, da parte del creditore, del debitore principale), l'istanza giudiziale può essere indifferentemente rivolta, a scelta del creditore, contro l'uno o l'altro dei due condebitori solidali (debitore principale o fideiussore), con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione (Cass. n. 183/1983).
Per le ragioni sopra descritte, preso atto della dichiarata improcedibilità nei confronti della società fallita, va esaminata l'opposizione come proposta da . Parte_1
Nel merito, l'opposizione proposta è infondata e va rigettata per i motivi che seguono.
Giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n. 15186/2003; Cass. n.
6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza , ovvero, persistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore -opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto- opposto.
Sul punto è altrettanto utile ricordare, in termini generali e ricostruttivi degli istituti qui invocati che, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS. UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento)”.
Il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e della eSIibilità della prestazione richiesta, potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento. Graverà, viceversa, sul debitore - in applicazione di principi di persistenza del diritto di credito e di vicinanza dell'onere della prova - l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione, costituito dall'adempimento.
Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi che risulta indubbio il rapporto contrattuale tra le parti ed il creditore opposto ha fornito idonea prova della propria pretesa creditoria. Ed invero, già nella fase monitoria la opposta società ha depositato copia delle fatture ( tra l'altro fatture accompagnatorie che rispettano, pertanto, sia gli obblighi di un DDT e sia quelli di una fattura immediata che presentano sottoscrizione e timbro della società
annotate nel libro IVA vendite), note di credito, nonché l'originale estratto Controparte_1 delle scritture contabili vidimate nelle forme di legge (che già di per sé hanno valenza probatoria adeguata, ai sensi degli artt. 2709 e 2214 c.c., quanto ad identificazione dell'obbligazione inter-partes e quanto a tipo e quantità della prestazione rese (Cass. 26 agosto 1976 n. 3057).
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
In sostanza, parte opponente, non ha contestato il rapporto sottostante (il contratto di somministrazione), né l'esatto ammontare delle fatture.
Su quest'ultimo punto è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione la quale con sentenza n. 3581/2024 ha confermato l'importanza della fattura commerciale come strumento probatorio nei rapporti commerciali e chiarito che la fattura non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova dell'esistenza di un contratto anche nei confronti del destinatario, a condizione che venga accettata e annotata correttamente nelle scritture contabili. Più nel dettaglio, spiega la
Corte che :” La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell' esistenza di un corrispondente contratto, allorchè risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
La predetta sentenza conferma il principio secondo cui l'annotazione contabile di una fattura regolarmente emessa e non contestata costituisce una forma di confessione in ordine ai fatti produttivi di situazioni o rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante.
In definitiva, considerata la debenza degli importi per cui la domanda era stata azionata dal creditore in monitorio e considerato che il debitore non ha fornito la prova dell'estinzione dell'obbligazione, emerge indubbio l'inadempimento della i Controparte_1 bonis e la validità ed efficacia della fideiussione prestata dalla SI.ra , per Parte_1 mancata estinzione della garanzia.
Va, inoltre, rilevato che il rapporto fideiussorio si esaurisce quando viene totalmente adempiuta l'obbligazione principale o quando il creditore, di sua volontà, libera il fideiussore, rinunciando alla garanzia da questo prestata. Di norma, il fideiussore non può sciogliersi unilateralmente dall'impegno assunto, senza il consenso espresso del creditore. Del resto, lo scopo della fideiussione è proprio quello di aumentare il patrimonio disponibile aggredibile.
In sintesi, il garante rimarrà obbligato in via solidale al pagamento del debito esistente alla data di scioglimento del rapporto, costituente il massimale della garanzia.
Al di fuori dell'ipotesi di recesso, il Codice Civile prevede altre possibili cause di estinzione della fideiussione non applicabili al caso di specie , ma che si riportano per ragioni di un corretto incidere .
L'art. 1956 c.c. prevede la liberazione del fideiussore per un'obbligazione futura, qualora il creditore, abbia fatto credito al debitore, senza la preventiva autorizzazione del garante, seppur conoscendo che le condizioni economiche dello stesso erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Se, in mancanza di tale autorizzazione, il creditore fa credito al debitore principale, il fideiussore è libero. (Cass. sent. 3525/2009).
Ulteriore ipotesi di liberazione della fideiussione sono previste dagli artt. 1955 e 1957
c.c. disciplinano due ulteriori ipotesi di possibile liberazione del fideiussore.
Nel primo caso essa è dovuta ad un fatto del creditore, che costituisca violazione di un dovere giuridico, integrante un fatto quantomeno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, che si concretizza nella perdita del diritto di surrogazione e/o di regresso ex artt. 1949 e 1950 c.c. e non della mera maggior difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore (Cass. ord.
4175/2020).
Nel secondo caso, invece, si ha l'estinzione della fideiussione se alla scadenza dell'obbligazione principale, il creditore non si sia attivato tempestivamente, agendo contro il garante, in caso di inadempimento del debitore principale, decadendo, così, da tale diritto.
Infine, un ultimo caso in cui il fideiussore viene liberato si verifica quando viene conclusa una transazione fra il creditore ed il debitore principale, dato che in siffatta ipotesi le parti raggiungono un accordo per eliminare la situazione debitoria.
Nessuna delle predette ipotesi, pertanto, può essere applicata al caso di specie.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto n.
2417/2018.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione, dell'attività espletata dalle parti ( esclusa la fase istruttoria non espletata) e del comportamento processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata avverso il decreto ingiuntivo n. 2417/18, nella causa NRG 6569/2018 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: Cont
1. Dichiara improcedibile la domanda spiegata da Di. nei Parte_2 confronti della Curatela del fallimento “ ”; CP_1
2. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.2417/18; Cont
3. Condanna la garante al pagamento di euro 51.317,42 in favore della Parte_1
Di. Parte_2
4. Condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in e di Parte_1 lite che liquida in € 5.810,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 23 marzo 2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna Ruotolo