Art. 15.
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1963.
I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti dall' articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , si applicano fino al 31 dicembre 1963.