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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/04/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4577 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione in data 04.03.2025 all'esito dell'udienza cartolare del 03.03.2025, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Aversa Parte_1 C.F._1
(Ce) alla Via Aldo Moro n. 67 - P.co Quadrifoglio, presso lo studio dell'avv. Vittorio Del Bove, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 139, presso lo studio dell'avv. Francesco Paolo
Pianese, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 03.03.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. in data 29.03.2025 concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 03.06.2024 la sig.ra deduceva che: - in data Parte_1
23.03.2001 aveva contratto matrimonio civile in Aversa (Ce) con il sig. e che Controparte_1
dalla loro unione erano nate due figlie, il 29.11.2003 e il 14.07.2008; - il Tribunale Per_1 Per_2
di Napoli Nord con sentenza nr. 826/2023 depositata il 28/02/2023 pronunciava la separazione personale dei coniugi con sentenza parziale e con successiva sentenza n. 1914/2024, pubblicata il
15.04.2024 decideva in via definitiva sul statuizioni accessorie, disponendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori della minore , collocando la minore presso la madre e regolamentando Per_2
l'esercizio del diritto di visita da parte del padre e ponendo in capo a quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie;
- la separazione perdurava interrottamente e mai era intervenuta riconciliazione tra i coniugi.
Pertanto, la ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente;
- confermarsi le statuizioni accessorie di cui alla separazione.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. il quale, pur non opponendosi alla Controparte_1
domanda di divorzio, contestava le pretese economiche della ricorrente, deducendo che le proprie condizioni economiche non gli consentivano di sostenere l'entità dell'assegno di mantenimento per le figlie come stabilito in sede di separazione. In particolare asseriva che esso resistente: - lavorava a tempo determinato quale collaboratore scolastico – ATA percependo uno stipendio mensile pari a euro 1.200,00 circa e, nei periodi di disoccupazione, una somma mensile pari ad euro 800,00 circa;
- svolgeva detta attività a Roma ove sosteneva anche le spese per una sistemazione;
- era invalido civile per una percentuale pari al 60% tale per cui non poteva svolgere ulteriori attività lavorative;
- la ricorrente aveva uno stipendio che la rendeva autosufficiente, era proprietaria di un immobile concesso in locazione a terzi e poteva far affidamento dell'aiuto della propria famiglia.
Per questi motivi
, il resistente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a modifica delle statuizioni di cui alla separazione, disporsi in capo ad esso resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie versando la somma mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le statuizioni di cui alla separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione del 05.11.2024 il Giudice Delegato, con provvedimento del
06.11.2024, sciolta la riserva e dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, confermava in via provvisoria le statuizioni assunte in sede di separazione e, non avendo le parti avanzato istanze istruttorie, rinviava la causa all'udienza del 03.03.2025 per la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c.. Quivi, le parti insistevano sulle proprie domande chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi e con provvedimento del 04.03.2025 il Giudice Delegato, rimetteva la causa al Collegio, previa trasmissione al P.M. per le proprie conclusioni.
Il P.M. 29.03.2025 concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda della ricorrente
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e come tale va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord con sentenza nr. 1914/2024, pubblicata il 15.04.2024, con attestazione di passaggio in giudicato in atti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nell'anno successivo alla comparizione dei coniugi davanti al Presidente della separazione (24.02.2021), non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5, L.
74/1987 e dalla L. 55/2015.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Il Collegio osserva che va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, posto che come si evince dall'estratto di matrimonio allegato in atti la registrazione è stata effettuata nella parte I, sicché deve ritenersi che trattasi di matrimonio celebrato con rito civile.
Orbene, con riguardo ai provvedimenti inerenti la prole e quanto al regime di affido della minore
, il Collegio ritiene di confermare l'affido condiviso della minore ad entrambi genitori, non Per_2 essendo emerse ragioni ostative all'applicazione di detto regime ordinario, peraltro richiesto dalle parti, confermando il collocamento privilegiato della stessa presso la madre, non essendo emerse circostanze nuove.
Circa le modalità di incontro del genitore non collocatario con la figlia , ritiene il Tribunale Per_2
di confermare la regolamentazione stabilita in sede di separazione come richiesto dalle parti.
Con riferimento agli aspetti economici, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, questo Collegio ritiene che la ricorrente provvederà al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma Per_1
non economicamente autosufficiente, e della minore con la stessa conviventi, mentre il Per_2
resistente dovrà contribuire al mantenimento delle predette figlie attraverso la corresponsione in favore della ricorrente di un assegno mensile.
In ordine al quantum dell'assegno, il Tribunale, tenuto conto dell'età delle figlie e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'udienza presidenziale né alla pronuncia definitiva di separazione, reputa conforme a giustizia confermare a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con la somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascuna figlia) e che la detta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, venga versata alla ricorrente entro il 5 di ogni mese.
Sul punto, pertanto, il Tribunale ritiene che la domanda del resistente volta ad ottenere la riduzione del quantum dell'assegno di mantenimento per le figlie non possa trovare accoglimento, non essendo emerse circostanze nuove rispetto a quanto già accertato in sede id separazione. Invero, dalla documentazione in atti e in particolare dalle dichiarazioni dei redditi allegate dalle parti relative all'anno d'imposta 2023, si evince che le condizioni economiche dei coniugi risultano pressoché immutate rispetto alle condizioni accertate all'epoca della separazione, svolgendo entrambe le parti la medesima attività lavorativa e non avendo il resistente dimostrato un peggioramento delle proprie condizioni, posto che lo stato invalidante dello stesso preesisteva rispetto alla pronuncia della sentenza di separazione ed avendo in quella sede costituito oggetto di valutazione da parte del
Tribunale.
Ciò precisato, va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi, il Tribunale nulla statuisce in assenza di istanze formulate dalle parti.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) accoglie la domanda di divorzio e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 23.03.2001 in Aversa (Ce), tra , nata ad [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...] (Atto n. 15, parte I, S. /, Atti di Controparte_1
Matrimonio dell'anno 2001);
B) dispone l'affido congiunto della minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_2
privilegiato della stessa presso la madre;
C) dispone che gli incontri tra il padre e la figlia avvengano come indicato in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla ricorrente la somma mensile complessiva di Controparte_1
€ 450,00 a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , entro il 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle Controparte_1
spese straordinarie e mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per le figlie, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal
Protocollo d'intesa stilato dall'intestato Tribunale cui si rinvia;
F) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Aversa (Ce) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L. 1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
G) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 08.04.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro