Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nelle cause di valore inferiore ai due milioni non è consentito il ricorso "per saltum" in Cassazione, ma soltanto il ricorso straordinario ex art. 111 Costituzione Contro le sentenze del medesimo giudice pronunciate, invece, secondo diritto, nell'ambito della sua competenza per materia e per valore, è previsto l'appello al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che le ha pronunciate (art. 341, comma secondo cod. proc. civ.), con la conseguenza che anche la pronuncia del Giudice di Pace sulla sola competenza, potendo essere impugnata con il rimedio predetto, non è soggetta a ricorso per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/04/1999, n. 3616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3616 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LEDER S.a.s. di CH MB & C., in persona del legale rappresentante HI MB, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato FERNANDO GIANNINI, per Procura speciale notarile del dott. Di Bella N^ Rep. 62477 in Prato il 3/4/96;
- ricorrente -
contro
EURODATI S.a.s. di GU NA & C., CEDIM di GU NA & C. S.a.s., elettivamente domiciliate in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che le difende unitamente all'avvocato DIEGO CAVERA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 101/96 del Giudice di pace di PRATO, depositata il 15/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato PANARITI, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 15 novembre 1995, la società in a.s. ED, di ID TA & C. convenne, davanti al Giudice di Pace, di Prato la società in a. s. Leder, di MB HI & C., e chiese la condanna al pagamento della somma di lire 5.000.000 per la elaborazione di dati contabili effettuata dal 1 gennaio 1992 al 31 agosto 1993.
Con altra citazione, sempre in data 15 novembre 1995, la società in a. s. Eurodati, di ID TA & C., convenne, davanti allo stesso giudice di pace, la medesima società in a.s. Leder di MB HI & C., per conseguire la condanna al pagamento di lire 4.175.000, per la elaborazione di dati contabili effettuata dal 1 marzo 1994 al 31 dicembre 1994.
La società convenuta si costituì in entrambe le cause, assegnate allo stesso giudice, e in rito chiese la riunione, per connessione, continenza o litispendenza;
nel merito, domandò il rigetto;
in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento dei danni subiti per gli errori nella tenuta della contabilità. Disposta l'unione delle cause, con sentenza 14-15 marzo 1996, il Giudice di Pace di Prato dichiarò la propria competenza per valore a conoscere delle domande proposte. Si legge nella pronunzia che le società attrici, in quanto soggetti distinti, erano autonomamente legittimate ad agire in giudizio per la tutela dei loro diritti, a nulla rilevando il fatto che la stessa persona fisica fosse socio accomandatario e legale rappresentante di entrambe. Per la verità, la società ED non aveva stipulato un unico contratto, ma due distinti contratti di somministrazione dei servizi con soggetti distinti e relativamente a diversi periodi. Pertanto, la riunione delle cause, disposta per ragioni di opportunità e di economia processuale, non determinava il cumulo e, quindi, lo spostamento di competenza.
Ricorre per cassazione la Leder;
resistono con controricorso le società ED ed Eurodati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La valutazione dell'ammissibilità del ricorso è pregiudiziale alla disamina dei motivi di gravame, con i quali la ricorrente società Leder denunzia: 1) violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., omessa motivazione sulla eccezione di competenza per effetto della domanda riconvenzionale;
2) violazione delle norme sulla competenza sulla questione non esaminata in sentenza;
spostamento della competenza per effetto della riconvenzionale;
3) violazione delle norme sulla competenza, carente ed erronea motivazione sulla questione della competenza per effetto della riunione delle cause. 2.- In virtù dell'art. 113 comma 2 cod. proc. civ., il giudice di pace decide secondo equità "le cause, il cui valore non eccede lire due milioni". Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, a norma dell'art. 339 comma 3 cod. proc. civ., sono inappellabili.
Il problema è se le sentenze del giudice di pace, dichiarate inappellabili, siano sempre ricorribili per cassazione iper saltum, ovvero siano ricorribili soltanto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 Cost., con le gravi limitazioni che a questo tipo di ricorso ineriscono.
Il principio del doppio grado di giurisdizione - è noto - nell'ordinamento processuale vigente raffigura una regola di carattere non assoluto, ma soggetta ad eccezioni. Ci si domanda se la lettera della legge - che alle sentenze del giudice di pace attribuisce la qualifica della "inappellabilità", ma non quello della non "impugnabilità" - determini una eccezione alla regola del doppio grado di giurisdizione, con la conseguenza che la sentenza del giudice di pace, che pronunzia secondo equità su cause di valore inferiore a due milioni, sia sempre ricorribile per cassazione (e non soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost.). 3.- Contro l'argomento letterale, peraltro non univoco, deve considerarsi l'argomento storico. La disposizione, infatti, non ripete il precetto contemplato nell'ultimo comma del testo precedente dell'art. 339, secondo cui le sentenze del conciliatore erano "ricorribili per cassazione". La abrogazione implicita non sembra priva di significato, in quanto la omessa statuizione della ricorribilità denota il chiaro intendimento legislativo di limitare, in modo rigoroso, la possibilità di impugnare le cause di minore importanza assegnate alla competenza del giudice di pace: salvo restando, ovviamente, il sistema del ricorso fondato sull'art. 111 Cost., che dal legislatore ordinario non può essere modificato.
Del resto, questa stessa ratio si rinviene nel disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., secondo cui contro le sentenze del giudice di pace che pronunziano sulla competenza, decidendo o no il merito della causa, non è applicabile il regolamento di competenza. (L'art. 46 cod. proc. civ. - il quale, nel testo risultante dal coordinamento imposto dall'art. 39 L. 21 novembre 1991, n, 374, istitutiva del giudice di pace, prevede la inapplicabilità nei giudizi davanti a tale giudice delle disposizioni di cui agli artt. 42 e 43 dello stesso codice, in tema di regolamento, necessario o facoltativo, di competenza - deve considerarsi tuttora vigente, non avendo formato oggetto di alcuna esplicita disposizione abrogatrice della citata L. n. 374 del 1991, ne' potendo dalla stessa considerarsi implicitamente abrogato per incompatibilità o per effetto della nuova disciplina della materia: Cass., Sez. I, 25 marzo 1997, n. 2608). Escluso espressamente il regolamento di competenza, necessario o facoltativo, consentire l'immediato ricorso ordinario per cassazione comporterebbe una sorta di reintroduzione surrettizia, sia pure con le debite differenze, dello strumento di impugnazione, che il codice non ammette.
4.- Appurato che contro le sentenze pronunziate dal giudice di pace nelle cause di valore inferiore a due milioni non è consentito il ricorso per cassazione per saltum, contro le sentenze del giudice di pace, pronunziate invece secondo diritto nell'ambito della sua competenza per materia e per valore, è previsto l'appello al Tribunale, nei cui circondario ha sede il giudice che le ha pronunziate (art. 341 comma 2 cod. civ.). Sono certamente pronunziate secondo diritto le sentenze che, nell'ambito della competenza per materia e per valore, riguardano questioni processuali ed afferiscono alla sola competenza, senza decidere il merito della causa. Si afferma dalla giurisprudenza, invero, che la sentenza del giudice di pace declinatoria della competenza si configura sempre come sentenza pronunziata secondo diritto, atteso il carattere vincolante di quest'ultimo per il giudice di pace nelle questioni di ordine processuale, alle quali l'equità è estranea, attenendo essa alla sola decisione del merito della causa. Siffatta sentenza, in quanto appellabile, non può formare oggetto di immediato ricorso per cassazione, nel quale, pertanto, non può comunque convertirsi il regolamento di competenza proposto contro la stessa (Cass., Sez. III, 17 novembre 1997, n. 11395). 5.- Ciò posto, la conseguenza sembra essere quella che tutte le sentenze, che il giudice di pace pronunzia secondo diritto nell'ambito della sua competenza, a norma dell'art. 7 cod. proc. civ., comprese quelle riguardanti soltanto questioni processuali,
siano appellabili davanti al Tribunale del circondario. L'unico apparente ostacolo all'affermazione del principio è la possibile disparità di trattamento tra le sentenze dei giudici ordinari e quella dei giudici onorari.
Ma il disposto dell'art. 46 cod. proc. civ., ricordato sopra, per cui la sentenza del giudice di pace, che pronunzia soltanto sulla competenza ovvero che decide anche il merito della causa, non è soggetta al regolamento di competenza, ha una giustificazione, che esclude la irrazionalità della diversa disciplina delle sentenze dei giudici ordinari rispetto a quelle dei giudici onorari. Le sentenze del giudice di pace, infatti, riguardano controversie di valore economico modesto. considerato ciò, non è irragionevole evitare un procedimento difficile ed oneroso, che si svolge spesso in una sede distante, qual'è il regolamento di competenza davanti alla Corte di Cassazione.
Stabilito che non è ammesso il ricorso per cassazione per saltum, ne' il regolamento necessario o facoltativo di competenza;
ritenuto che contro le sentenze del giudice di pace, le quali pronunziano secondo diritto, è ammesso l'appello, s'inferisce essere le sentenze processuali del giudice di pace appellabili davanti al Tribunale del circondario, in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunziato la sentenza. Pertanto, la sentenza del giudice di pace, la quale pronunzia soltanto sulla competenza, potendo essere impugnata con l'appello davanti al Tribunale del circondario, cui appartiene il giudice che l'ha pronunziata, non è soggetta al ricorso per cassazione. Quindi, la inammissibilità del presente ricorso.
6. - Alla decisione della fattispecie non è di ostacolo la sentenza della Suprema Corte (Sez. Un., 23.9.1998 n. 9493), che riguarda le sentenze del giudice di pace emesse su cause, il cui valore non eccede due milioni.
Dichiarato inammissibile il ricorso, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999