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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 23/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei Sigg.ri Giudici;
Dr. Giulio Lino Maria Giuntoli
Dr. Elisa Pinna Giudice
Dr. Valentina Prudente Giudice rel.est.
All'esito della camera di consiglio del 18.7.25, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1615 dell'anno2022, pendente
TRA
Parte_1
: avv. LAZZINI MICHELA
[...]
- PARTE RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
- PARTE RESISTENTE -
CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO CP_2
Sulle seguenti conclusioni:
PER PARTE RICORRENTE CP_3
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale - accertata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta di , dichiarare e pronunciare con sentenza la CP_1
P a g . 1 | 6 separazione personale dei coniugi con addebito a , ai sensi e per gli effetti di cui CP_1 all'art 151, comma 2, c.c.; -Assegnare la casa coniugale sita in Massa Via Romana n. 29, con tutti gli arredi ed accessori, alla moglie che vi risiederà con le figlie;
- Stabilire che la figlia minore venga affidata in maniera esclusiva alla madre, ai sensi dell'art 337 quater Persona_1 c.c., con collocazione presso la stessa ed attribuendo alla madre in via esclusiva l'esercizio della potestà genitoriale. La madre adotterà le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e delle aspirazioni di entrambe, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico;
le scelte del medico a cui rivolgersi;
la partecipazione ad attività educative e formative extrascolastiche inclusi i viaggi di istruzione. La madre eserciterà in via esclusiva la potestà genitoriale per quanto riguarda le scelte relative a questioni di ordinaria amministrazione. - Stabilire che il padre possa avere con sé la figlia minore un pomeriggio infrasettimanale, a partire dall'orario di uscita Per_1 da scuola, con pernottamento ed obbligo per lo stesso di accompagnarla a scuola la mattina successiva oltre che la possibilità per di vedere il padre ogni fine settimana una Per_1 giornata intera, da scegliere fra il sabato e la domenica, secondo la volontà e gli impegni sia del padre che della figlia, a partire dalle ore 10:00 della mattina fino alla sera alle 22:30. - Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie nella CP_1 misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ogni figlia) o quella maggiore somma che sarà ritenuta giusta ed equa, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTA e da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità che saranno ritenute opportune;
- Entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie necessarie il loro figli, secondo il “Protocollo delle modalità di mantenimento dei figli secondo le linee guida espresse dal CNF nella seduta del 14.7.2017” approvate e sottoscritte in data 22.10.2019 dal Tribunale di Massa e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa Carrara ed in particolare: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tickets sanitari d) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale salvavita;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, i costi per apparecchi sanitari e dentistici;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso le sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo e gruppo estivo. -spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze. Le spese di maggiore entità dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori;
Nel caso di spese medico-sanitarie e non coperte dal S.S.N. ed urgenti non ricorre la necessità di preventivo consenso, che invece ricorre, per tutte le spese straordinarie di altra natura;
– Disporre che gli assegni familiari e/o l'assegno unico del nucleo familiare, vengano interamente percepiti da . – Parte_1 Autorizzare il rilascio e rinnovo dei passaporti per uso personale o di lavoro, nonché autorizzare il rilascio e rinnovo dei documenti di identità e del passaporto per le figlie e per qualsiasi altro documento dovesse loro occorrere anche per l'espatrio. -Ordinare la trascrizione presso l'ufficio dello stato civile competente”.
P a g . 2 | 6
MOTIVI DELLA DECISIONE proponeva ricorso dinanzi all'intestato Tribunale per l'accoglimento delle Parte_1 conclusioni come in epigrafe.
Rimaneva contumace CP_1
All'esito dell'udienza presidenziale, erano adottati provvedimenti in via provvisoria e urgente, disponendo l'affidamento delle figlie in via esclusiva alla madre , con Parte_1 collocazione abitativa presso di lei, obbligo in capo a di corrispondere, quale CP_1 contributo al mantenimento ordinario delle figlie, la somma mensile complessiva di euro 300,00, oltre alla metà delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo C.N.F.; infine, visto il procedimento penale n. 1698/22 r.g.n.r. – n. 1555/22 r.GIP per art. 572 c. 2 c.p. (p.o. ) e per artt. 609 bis e 609 ter c.p. (p.o. la figlia a carico del padre, Parte_1 Per_1 i contatti tra costui e le figlie sarebbero dovuti avvenire esclusivamente per via telefonica.
Il procedimento era riassegnato in conseguenza di provvedimento di variazione tabellare del 21.10.2024.
Espletata l'istruttoria, il Giudice tratteneva la causa in decisione in data 18.7.2025. espone di aver contratto matrimonio civile con a Tirana (Albania) Parte_1 CP_1 in data 11.8.2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa al n. 48 p.2 s. C anno 2022. Dalla loro unione nascevano le figlie (Massa, 17/06/2005) e Per_2 (Massa, 26/01/2008). Per_1
La convivenza era divenuta intollerabile a causa dei comportamenti violenti del resistente, aduso all'assunzione di sostanze alcoliche.
In data 12.9.2023, era ascoltata la figlia la quale riferiva di aver un buon rapporto con Per_1 il padre ed esprimeva la volontà di pernottare presso di lui, al contrario di , attualmente Per_2 maggiorenne, che non manifestava alcun interesse alla frequentazione con il padre. In merito all'episodio oggetto del procedimento penale (rispetto al quale era intervenuta revoca della misura cautelare in data 18.4.23, ritenute cessate le esigenze cautelari – doc. denominato
“provvedimento GIP ”), la minore dichiarava di essersi trattato di un equivoco, in CP_4 quanto il padre, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, scambiandola per la madre, le aveva toccato il seno, lei si era allontanata immediatamente e il padre si era addormentato.
Il 6.2.2024, era stata nuovamente ascoltata la minore, la quale aveva confermato la sua volontà di frequentare il padre e di intensificare i rapporti, anche con la possibilità di pernottamento presso di lui (poi disposto con ordinanza del 5.3.2024), circostanza, questa, confermata anche dalla madre. In tale sede, entrambe riferivano di aver riscontrato un miglioramento nel comportamento di che si presentava sobrio. CP_1
È opportuno dare conto delle risultanze che emergono dalla relazione dei S.S. di Massa depositata in pct il 13.11.2023:
e le figlie hanno riferito che, soprattutto in passato, il resistente “passava da Parte_1 momenti di euforia, in cui era gentile e disponibile, a momenti in cui diventava oppositivo, rifiutando di collaborare nella gestione della prole. Questa situazione acuiva quando si ubriacava, poiché alternava le aggressioni verbali, rappresentate da offese gravi a quelle fisiche, con tanto di utilizzo di armi da taglio per minacciare le componenti della famiglia” (pag. 2 relazione del 6.11.23 depositata il 13.11.23).
Le stesse hanno dichiarato che la situazione si era stabilizzata a far data dal 2019, quando
P a g . 3 | 6 si era trasferito in Germania per lavoro. Tuttavia, al suo ritorno in Italia, nel 2021, lo CP_1 stesso aveva ripreso le condotte violente come in precedenza.
Quanto all'episodio, che ha dato avvio al procedimento penale, ai danni della figlia minore la stessa e la madre l'hanno ascritto a uno scambio di persona: infatti, il padre, rincasato Per_1 in stato di ebrezza,“avrebbe allungato un braccio verso colei che pensava fosse la moglie, che, però, stava dormendo sul divano per aver ceduto il suo letto alla minore, che vi riposava con una amica”.
A seguito della denuncia, è stato disposto per il divieto di avvicinamento alla CP_1 figlia. Dopo la revoca del presidio cautelare, ha ripreso a frequentare il genitore, mentre Per_1
ha sempre disertato tali incontri, arrivando ad accusare la madre e la sorella minore di Per_2 minimizzare la gravità dei suoi comportamenti, ritenuti inaccettabili.
I SS, in tale sede, hanno in proposito evidenziato perplessità sull'interpretazione fornita da e dalla madre dell'episodio, ritenendo non credibile che avesse tentato un Per_1 CP_1 approccio con la moglie, con la quale viveva da “separato in casa” da alcuni mesi (pag. 2 della relazione SS relazione del 6.11.23 depositata il 13.11.23).
Quanto alla situazione economica di , risulta da indagine della GDF Massa Carrara CP_1 che lo stesso è proprietario di una Fiat LI (valore dichiarato: € 2000, gravata da fermo amministrativo dal 2010) e di un motociclo (valore dichiarato: € 1000, gravato da fermo amministrativo, cancellato nel 2019).
Nel periodo dal 2019 al 2023 è stato percettore del reddito di cittadinanza (€ 3897 nel 2019; € 5715,75 nel 2020; € 13.268 nel 2021; € 9212,51 nel 2022; € 7570 nel 2023).
Risulta inoltre impiegato:
- Dal 28.3.2023 al 30.6.2023 come dipendente a tempo determinato per Edil Star di Gregori Tiziano, con retribuzione complessiva di € 5.182;
- Dal 26.6.2023 al 31.7.2023 come dipendente a tempo determinato presso MF Nautica Srls percependo una retribuzione pari a € 1.986;
Infine, risulta che era stato assunto a tempo indeterminato in data 19.6.2024 da CP_1 Mf Nautica Srls, con la qualifica di resinatore. Tale rapporto di lavoro era iniziato il 26.6.2023, con contratto a tempo determinato, successivamente prorogato fino al 31.5.2024 (percependo per 40 settimane una retribuzione complessiva di € 16.192).
Infine, la ricorrente depositava busta paga di relativa a settembre 2023 per € 1.638 CP_1 (documento denominato “busta paga ” depositato il 1.3.2024). CP_1
***
Ricorrono i presupposti per la pronuncia di separazione personale, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra le parti, come peraltro evidenziato dalla rispettiva condotta processuale.
Invece, non risulta fondata la domanda di addebito della separazione a carico di , CP_1 del tutto sguarnita di prova. Infatti, la ricorrente attribuisce la causa del venir meno della comunione materiale e spirituale ai comportamenti violenti del marito, nonché all'adulterio, condotte rispetto alle quali non sono state neppure articolate prove ammissibili e che, peraltro, la stessa ricorrente nemmeno allega essere state la causa della separazione, limitandosi soltanto ad affermare come tale fosse stato il comportamento del coniuge, per anni (e nonostante la ricorrente abbia proposto ricorso per separazione personale solo nel 2022, cioè anni dopo l'asserito tradimento).
P a g . 4 | 6 Quanto all'affidamento della figlia minore sulla scorta delle condotte del padre – che, Per_1 pur non essendo note le sorti del procedimento penale, risultano gravi, tenuto conto anche delle perplessità manifestate dagli operatori del SS circa l'effettiva involontarietà dell'approccio sessuale con la figlia - risulta opportuno, nell'ottica di perseguire il miglior interesse della minore, accogliere la domanda di affido esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei, fermo restando che deve, allo stato, garantirsi una continuità di frequentazione tra la minore e il padre. Devono, pertanto, trovare conferma le statuizioni di cui all'ordinanza del 5.3.24.
Quanto al contributo al mantenimento, , ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1 Stato, rappresenta di aver lavorato stagionalmente come cameriera, e ha prodotto le dichiarazioni dei redditi del 2020, 2021, 2022, 2023, dalle quali emerge un reddito medio di € 5.200 annui. Inoltre, la ricorrente ha allegato un contratto di locazione (doc. 2), relativo all'abitazione adibita a casa coniugale, dove risiede con la figlia da cui risulta un Per_1 canone annuo di € 5400, il che, di per sé, già evidenzia la totale inattendibilità dei redditi dichiarati dalla ricorrente, che, evidentemente, dispone di ulteriori risorse sommerse (il canone di locazione annuo dalla stessa sostenuto è addirittura maggiore del reddito annuo dichiarato).
Stimando credibile un introito effettivo della ricorrente almeno doppio al dichiarato (€ 10.400) e tenuto conto delle disponibilità del resistente come sopra dettagliate, rilevato, altresì, che rispetto a , attualmente maggiorenne, la ricorrente neppure allega che la stessa sia non Per_2 autosufficiente economicamente e, d'altra parte, risultando ella aver già fatto ingresso nel mondo del lavoro (pag. 1 relazione SS depositata il 13.11.23) – e, pertanto, dovendosi riconoscere come dovuto il contributo al mantenimento per la sola si stima equo che Per_1 il 25% del reddito complessivo dei genitori sia a tal fine destinato.
L'art. 337 ter c.c. prevede un principio di proporzionalità nella ripartizione tra i genitori della quota di reddito da destinare ai figli (“Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”). La somma da spendere per il mantenimento dei figli va quindi posta in capo a ciascun genitore in modo che il rapporto tra gli oneri corrisponda al rapporto tra i redditi. Tale rapporto va determinato tenendo conto del reddito effettivamente disponibile tra le parti e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (art. 337 ter n. 3).
Considerato che la prole è prevalentemente collocata presso la madre e che il resistente vanta un reddito più che doppio rispetto a , si addiviene alla somma di € 16,17 al giorno Parte_2 quale contributo al mantenimento (contribuendo per € 135,50, tenuto conto degli CP_1 otto giorni mensili che costui trascorre con la figlia, e per € 355). Parte_1 Conseguentemente, dovrà corrispondere al coniuge, per il mantenimento ordinario CP_1 di € 300 mensili (così determinati dovendosi colmare la differenza tra i rispettivi esborsi Per_1 e considerate le maggiori entrate del resistente) entro il 5 del mese, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50% come da Protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara.
Visto l'esito della lite, si giustifica la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 1615 dell'anno 2022, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
P a g . 5 | 6 1. DICHIARA la separazione personale tra e;
Parte_1 CP_1
2. AFFIDA in via esclusiva alla madre la minore , con Parte_1 Persona_3 collocazione prevalente presso di lei;
3. DISPONE a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia da parte Per_1 di il versamento di € 300 mensili, somma soggetta a rivalutazione annuale CP_1 ISTAT, da corrispondersi a entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
4. PONE le spese straordinarie al 50% a carico di entrambi i genitori come da protocollo 19/07/2024.0000286.I concluso tra il Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Massa Carrara;
5. DISPONE che l'assegno unico universale sia assegnato interamente a;
Parte_1
6. REGOLA il regime delle frequentazioni come in parte motiva;
7. DISPONE la presa in carico e il monitoraggio del nucleo familiare a opera dei Servizi Sociali di Massa con l'attivazione dell'educativa territoriale;
8. DISPONE che i Servizi Sociali, di concerto con gli altri enti, provvedano ad organizzare ogni utile misura di supporto psicologico quanto alla prole, attivandosi allo scopo anche con l'educativa territoriale, articolando nel concreto le cadenze dei vari interventi di sostegno;
9. INVITA i genitori ad attivare percorso individuale di sostegno psicologico;
10. DISPONE che gli enti in questione provvedano a depositare relazione al GT ogni semestre;
in caso di verificatesi criticità gli enti si attiveranno per il deposito della relazione con la sollecitudine del caso;
11. COMPENSA integralmente le spese di lite.
12. MANDA alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello Stato civile del Comune di Carrara per le annotazioni e le ulteriori incombenze di propria competenza e per quant'altro di propria competenza.
Massa, li 18/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
P a g . 6 | 6