Sentenza 30 giugno 2022
Decreto presidenziale 26 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 17 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00170/2025REG.PROV.COLL.
N. 08415/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8415 del 2022, proposto dalla
Segesta Mediterranea S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di gestore delle R.S.S.A. “Nuova Fenice”, “Villa Giovanna” e “San Gabriele”, e dalla Aurea Salus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in qualità di gestore della R.S.S.A. “Villa Marica”, rappresentate e difese dagli avvocati Luca Raffaello Perfetti e Alessandro Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Scagliola, con domicilio eletto presso gli uffici della Delegazione romana della Regione Puglia, in Roma, Via Barberini, n. 36, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Ministero della salute , in persona dal Ministro pro tempore , del Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dal Ministro pro tempore , del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza - Ministero della Salute, in persona del Presidente pro tempore e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali – Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, 30 giugno 2022, n. 949, resa tra le parti, non notificata e concernente lo schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione della Regione Puglia, e del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la legittimità dei provvedimenti con cui la Regione Puglia ha disposto l’approvazione dello schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani, di cui all’articolo 66 del Regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 18 gennaio 2007.
2. Con appello notificato il 27 ottobre 2022 e depositato il 7 novembre successivo, la Segesta Mediterranea S.r.l. (di seguito anche “Segesta”), in qualità di gestore delle R.S.S.A. “Nuova Fenice”, “Villa Giovanna” e “San Gabriele”, e la Aurea Salus S.r.l. (di seguito anche “Aurea”), in qualità di gestore della R.S.S.A. “Villa Marica”, hanno impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza 30 giugno 2022, n. 949, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione II, ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il loro ricorso proposto per l’annullamento:
“ - della Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 28 dicembre 2016 n. 2199, pubblicata sul BURP n. 23 del 21 febbraio 2017;
- della Deliberazione della Giunta Regionale Puglia 28 febbraio 2017 n. 252, pubblicata sul BURP n. 31 del 13 marzo 2017;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e consequenziale, anche se non conosciuto, comunque richiamato nell'atto impugnato, anche quale sua parte integrante e sostanziale e in particolare, ove occorra:
- del verbale del 4 aprile 2014, non conosciuto, della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per a verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza. ”
3. La Segesta e la Aurea, nelle rispettive qualità indicate, affidano il gravame a tre motivi di doglianza, con i quali lamentano:
“ Primo motivo: Error in iudicando. Travisamento di fatti ”: sostengono le appellanti che il Tar avrebbe erroneamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il loro ricorso sulla base della natura da riconoscere alle pre-intese depositate in giudizio dalla Regione, alle quali è stata attribuita dal primo giudice la valenza di una rinuncia generalizzata a qualsiasi contenzioso, instaurato o da instaurarsi, da parte delle società ricorrenti;
3.1. Riproponendo ex articolo 101, comma 2, c.p.a. i motivi di censura ritenuti assorbiti dal Tar e contenuti nel ricorso introduttivo di primo grado, le appellanti lamentano poi:
“ 1. Violazione dei principi di buona fede, correttezza, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione artt. 3, 24, 32, 41, 97, 113, commi 1 e 2, Cost. e artt. 1 e 3 L.241/1990. Violazione art. 1346 e 1418 cc. Eccesso di potere. Sviamento, motivazione errata e contraddittoria. Falsa ed erronea presupposizione. Violazione art. 117, comma 3 Cost. Violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi. ”: con la clausola di salvaguardia contenuta nell’articolo 22 dello schema tipo di accordo contrattuale e impugnata in prime cure, l’Amministrazione appellata, in ragione della sua posizione di contraente forte e di un’arbitraria condizione di privilegio, si prefiggerebbe illegittimamente lo scopo di inibire tout court la tutela giudiziaria agli operatori sanitari convenzionati, grazie alla rinuncia non solo alle loro azioni dirette a contestare i tetti di spesa oggetto del provvedimento, ma anche a quelle, pure se già intraprese, che nascono da vicende del tutto distinte dai provvedimenti in esame, anche se riguardanti inadempienze contrattuali o violazioni di obblighi legislativi di cui la stessa Regione Puglia si sia resa nel tempo responsabile, come nel caso della pretesa vantata dalla ricorrente a vedersi corrispondere somme per l’inadempimento regionale di obblighi previsti dalla legge e la cui spettanza è oggetto di accertamento dinanzi al giudice competente;
“ 2. Violazione e falsa applicazione art. 8, comma 3 sexies, l.r. 9 agosto 2006, n. 26. Violazione artt. 2, 3, 32, 41, 97, 121 Cost. e artt. 1 e 3 L.241/1990. Violazione del principio della continuità assistenziale per la dignità delle persone e la stabilità delle imprese. Violazione dei principi di buona fede e affidamento. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Illegittimità autonoma e derivata. Eccesso di potere. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Violazione art. 11 preleggi (Disposizioni sulla legge in generale - R.D. 16 marzo 1942, n. 262) e dei principi di correttezza, proporzionalità, buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione art. 117, comma 3 Cost in relazione ai principi fondamentali di cui all’ art. 8 - quinquies, comma 2, lett. b) d.lgs n. 502/92 sui contenuti tipici degli accordi contrattuali. Violazione art. 1346 e 1418 cc. ”: con tale mezzo viene lamentata l’illegittimità dello schema – tipo anche nella parte in cui introduce all’articolo 19 una disciplina diretta a far retroagire sui contratti, da stipulare sulla base di quanto stabilito dalla Regione, gli effetti di future discipline normative che dovessero incidere sulla loro durata, considerato che la vigente legislazione assicura alle strutture un’efficacia triennale dei relativi contratti e ne prevede l’automatico rinnovo, alla sola condizione del permanere dei requisiti.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze con atto depositato il 14 novembre 2022 e la Regione Campania, con atto depositato il 29 dicembre 2022.
5. Le appellanti hanno confermato il proprio interesse alla decisione con atto depositato il 28 ottobre 2024 ed hanno prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 9 dicembre 2024 e memoria di replica il 19 dicembre 2024, come anche la Regione Puglia.
All’udienza del 9 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Deve preliminarmente ricostruirsi brevemente la vicenda da cui origina il presente giudizio.
Con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2016, n. 2199, la Regione Puglia ha approvato lo schema tipo di accordo contrattuale per l’erogazione e l’acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSSA per anziani di cui all’articolo 66 del Regolamento regionale n.4/2007.
L’allegato A al provvedimento contiene due disposizioni negoziali contestate dalle società appellanti.
La prima è contenuta nell’articolo 22, comma 4, secondo il quale “ con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.
In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto), con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili ”.
La seconda disposizione oggetto di impugnativa è quella di cui all’articolo 19, comma 3, ai sensi del quale “ il presente contratto si intende risolto di diritto a seguito di modifiche sostanziali alla normativa di cui all’art. 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 ”.
Tali previsioni sono state confermate dalla d.G.r. 28 febbraio 2017 n. 252, anch’essa impugnata, con la quale sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla precedente deliberazione n. 2199/2016.
7. Atteso che le pre-intese costituiscono gli atti prodromici richiesti dall’articolo 12 del Regolamento regionale n. 4/2019 per la sottoscrizione dei piani di conversione dei posti letto rientranti nel fabbisogno di accreditamento, di cui all’articolo 10, comma 3 del medesimo R.r., secondo le appellanti la clausola di salvaguardia si applicherebbe esclusivamente ai provvedimenti correlati ai piani di conversione, non avendo alcuna rilevanza rispetto allo schema di accordo che le RSSA sono tenute a stipulare con le competenti autorità sanitarie locali per l’ordinario svolgimento della propria attività.
In altri termini, alla clausola di salvaguardia non potrebbe attribuirsi l’efficacia di una rinuncia generalizzata rispetto a qualsiasi contenzioso pendente e da instaurare, ma soltanto in relazione alle azioni “ già intraprese ” al momento della stipula degli schemi approvati con le delibere regionali impugnate, che hanno ad oggetto esclusivamente “ provvedimenti e ogni altro atto collegato e/o presupposto alla presente preintesa” riguardante soltanto i criteri di formazione del piano di conversione.
8. L’appello non può trovare accoglimento.
La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati, facendo buon governo dei principi elaborati dal giudice amministrativo in materia di clausole di salvaguardia.
Rileva il Collegio che le stesse appellanti dimostrano di aver ben inteso la portata generale della rinuncia contenuta negli accordi sottoscritti con la Regione, proprio avendo riguardo alla censura dedotta con il primo motivo di doglianza articolato in primo grado e riproposto in questa sede con il secondo motivo di appello ex articolo 101, comma 2, c.p.a..
Con tale mezzo di impugnativa, le appellanti lamentano che “ la clausola di salvaguardia impugnata - sotto l’apparenza di voler inibire la contestazione sui tetti di spesa (e provvedimenti connessi) che determinano la provvista finanziaria a base della futura contrattualizzazione che lo schema-tipo di accordo contrattuale mira a regolare -, ha in realtà lo scopo di inibire tout court la tutela giudiziaria, grazie alla rinuncia non solo alle azioni dirette a erodere i tetti di spesa oggetto del provvedimento, ma anche a quelle, pure se già intraprese, che nascono da vicende del tutto distinte dai provvedimenti in esame, anche se riguardanti inadempienze contrattuali o violazioni di obblighi legislativi di cui la stessa R.P. si sia resa nel tempo responsabile ”, tanto da aver indotto le case di cura a chiedere alla Regione di espungere dal testo delle pre-intese formule che non fossero esclusivamente riferibili al (solo) piano di conversione.
Tuttavia, come riconosciuto dalle stesse appellanti, “ che nella relativa formula la regione intenda includere anche le tutele diverse dalla contestazione dei tetti di spesa oggetto del provvedimento, è confermato proprio dall’espresso rigetto della richiesta di specificazione avanzata dalle parti sociali, il cui fine non era quello di eliminare la clausola ma solo quello di delimitarne la portata, escludendo che vicende passate (e del tutto autonome rispetto all’attuale) venissero travolte con l’accettazione di una clausola onnicomprensiva e dunque allo scopo di renderne la portata ‘determinata’ e/o ‘determinabile’, e perciò ‘lecita’, in conformità alle raccomandazioni avanzate dalla stessa Avvocatura nel parere reso ” (pagina 6 del ricorso in appello).
Proprio l’esame del primo motivo di ricorso in prime cure, riproposto con il secondo motivo di appello, restituisce un quadro nel quale le interessate si dimostrano consapevoli che la clausola di salvaguardia aveva proprio l’obiettivo di coprire tutto il contenzioso pendente, indipendentemente da quale ne fosse l’oggetto.
9. In questa prospettiva, l’accettazione della clausola oggi contestata rientra nei normali effetti della dialettica del negoziato tra le parti, che - su un piano paritetico, trattandosi di attività gestita iure privatorum – si sono autodeterminate così come definito negli accordi sottoscritti.
La disposizione contenuta nell’articolo 22 delle pre-intese stipulate si connota, dunque, come una (ordinaria) clausola di salvaguardia, con la stipula della quale la parte privata - nell’ambito di reciproche concessioni con la parte pubblica tipiche di un accordo transattivo - persegue l’obiettivo di ottenere dei futuri benefici in cambio della sua rinuncia a coltivare o promuovere un contenzioso contro l’Amministrazione, ben potendo limitarsi a svolgere attività in regime privato senza accedere ad accordi con il sistema sanitario regionale.
10. Con giurisprudenza ormai consolidata ed alla quale il Tribunale territoriale ha fatto correttamente riferimento, questa Sezione ha da tempo giudicato legittima la clausola di salvaguardia, la cui funzione è, in tutta evidenza, quella di evitare che l’operatore economico sollevi riserve, stipulando comunque il contratto al solo fine di non incorrere nella sospensione dell’accreditamento istituzionale, secondo quanto previsto dall’articolo 8- quinquies , comma 2- quinquies , del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e pur volendo ammettere la possibilità per la parte pubblica di stipulare un contratto che escludesse l’inserimento di tale clausola, ferma restando ogni conseguenza sul piano della responsabilità amministrativa ed erariale dei funzionari che lo sottoscrivessero.
Osserva al riguardo il Collegio che lo schema negoziale tipo, da utilizzare in vista della stipula dei successivi accordi tra la Regione e le società appellanti, è un atto avente natura meramente privatistica di autoregolamentazione degli interessi delle parti pubblica e privata, che, da un lato, rimanda ad un atto amministrativo con cui l’Amministrazione si determina in ordine alle spese sanitarie da sostenere e, dall’altro, contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia.
11. Nel caso di specie, non è possibile attribuire alla pre-intesa stipulata tra le parti una portata escludente gli effetti tipici della clausola di salvaguardia, alla quale non può non riconoscersi, dunque, efficacia diretta sui giudizi in corso o da intraprendere, restando libera la parte privata di sottoscriverla o meno, in applicazione del principio ormai fissato da tempo dalla giurisprudenza, secondo cui “ chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto alla salute ”, rimanendo salva “ in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato. ” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, Sezione III, 2 novembre 2022, n. 9455 e la giurisprudenza ivi richiamata).
12. Per quel che concerne la possibilità di coltivare un giudizio in presenza della clausola di salvaguardia, la Sezione ha stabilito, richiamando un proprio precedente, che “le due clausole, quella relativa all’accettazione incondizionata dei tetti di spesa e delle tariffe e quella relativa alla rinuncia delle azioni, sono strettamente collegate tra di loro, in quanto dirette a imporre il rispetto di un determinato regolamento contrattuale, i cui contenuti, come stabilito dalla legge, sono in parte determinati autoritativamente mediante provvedimenti amministrativi, che definiscono la misura e le modalità di distribuzione delle risorse disponibili” e che “contemplano l’accettazione incondizionata dei tetti di spesa fissati e delle tariffe, nonché la relativa rinuncia alle azioni” si inseriscono all’interno di rapporti contrattuali condizionati dall’esigenza di porre rimedio allo squilibrio finanziario maturato nel corso degli anni, e assolvono alla funzione di “evitare che il rispetto dei vincoli finanziari, attuato con la sottoscrizione di accordi compatibili con le risorse disponibili, rimanga esposto ad iniziative in sede giurisdizionale in grado di compromettere o porre in pericolo gli obiettivi perseguiti”. Questa Sezione ha evidenziato a riguardo che tali clausole “imposte” non costituiscono una novità, trovando ampio spazio nel settore commerciale, come dimostra l’esperienza quotidiana, e che risultano giustificate dalla ratio che intendono perseguire.”
Ed ancora ha ricordato che: “La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che, in presenza di una inevitabile limitatezza delle risorse, “non è pensabile di poter spendere senza limite, avendo riguardo soltanto ai bisogni, quale ne sia la gravità e l’urgenza”, poiché è “viceversa la spesa a dover essere commisurata alle effettive disponibilità finanziarie, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto conto ovviamente delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute” (Corte Cost., 23 luglio 1992, n. 356). Inoltre, la clausola di salvaguardia non esclude la sottoposizione ad impugnazione di una determinata categoria di atti definita in astratto, ma collega alla sottoscrizione dell’accordo gli effetti propri dell’acquiescenza a fronte di un provvedimento già adottato ovvero della rinuncia alle azioni già intraprese” (Consiglio di Stato, Sezione III, 18 ottobre 2021, n. 6983).
Con la medesima decisione sono stati altresì fissati i principi, secondo cui “ a) la clausola è limitata a definire un conflitto già in essere o potenziale relativo a concrete e definite questioni; b) chi intende operare nell’ambito della sanità pubblica deve accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, pur in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore valore quale i livelli essenziali relativi al diritto di salute; c) in alternativa, agli operatori resta la scelta di agire come privati nel privato; in tali circostanze dominate dalla esistenza di un grave disavanzo e dalla necessità di corrispondere comunque a superiori diritti costituzionali facenti capo alla generalità della popolazione, la clausola di salvaguardia, in quanto sia limitata ai rapporti già in essere o che vengano contestualmente stipulati e ai loro aspetti quantitativi, possa equivalere ad una formula transattiva necessaria in presenza di fattori e vincoli di ordine costituzionale e finanziario che sovrastano la volontà delle parti ” (sulla natura e gli effetti di un comportamento univoco, in base al quale sia possibile evincere la chiara e irrefutabile volontà di accettarne le conseguenze con valore di acquiescenza, cfr. Consiglio di Stato, Sezione I, pareri n. 2081/2020 e n. 1293/2020.)
13. La Sezione ha anche stabilito, con argomentazioni che il Collegio condivide e dalle quali non vi è motivo di discostarsi, “ su un piano più generale, che l’attuale formulazione della clausola di salvaguardia non impedisce affatto l’esercizio del diritto di difesa delle strutture sanitarie private in corso di contrattualizzazione, in quanto i provvedimenti di determinazione dei budget sono di regola adottati prima della sottoscrizione del contratto (né potrebbe essere diversamente, poiché il budget costituisce il contenuto economico essenziale del contratto stesso), e sono pertanto perfettamente e/o comunque facilmente conosciuti dalle strutture erogatrici private, essendo peraltro espressamente richiamati anche nel testo del contratto ”, sul presupposto che “ l’accettazione delle condizioni contrattuali, in alternativa alla rinuncia alla stipulazione, attiene alle valutazioni che qualsiasi contraente formula in vista della conclusione del contratto: ne consegue che essa non integra alcun fattore idoneo ad influire, in termini patologicamente perturbatori, sulla libera formazione della volontà contrattuale ”, anche tenuto conto che “ la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 238 del 2014), ha sancito il principio che il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato purché vi sia un interesse pubblico riconoscibile come potenzialmente preminente sul principio consacrato dall’art. 24 della Costituzione .” (Consiglio di Stato, Sezione III, 12 dicembre 2023, n. 10723, che richiama copiosa giurisprudenza della Sezione; sull’irrilevanza della riserva in ordine all’apposizione della clausola di salvaguardia; Consiglio di Stato, Sezione III, 5 agosto 2024, n. 6962).
14. Il primo motivo di appello, dunque, deve essere respinto, restando così assorbito l’esame delle ulteriori censure dedotte in primo grado, non esaminate dal Tar e riproposte in questa sede.
15. Va precisato che la presente decisione è stata assunta tenendo altresì conto dell’ormai consolidato “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242), tenuto conto che le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cassazione Civile, Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cassazione Civile, Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663, e per il Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 settembre 2021, n. 6209, 13 settembre 2022, n. 7949, e 18 luglio 2016, n. 3176).
16. Sussistono sufficienti ragioni, anche in considerazione della definizione in rito del giudizio, per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso (n.r.g. 8415/2022), come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Giovanni Tulumello, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO