Art. 1.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.
Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato della somma di lire 150 miliardi ripartita in ragione di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni dal 1978 al 1982.