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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/10/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ. I CIVILE VERBALE DI UDIENZA Il giorno 01/10/2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, chiamato il procedimento n. R.G. 803/2023 alle ore 10,55 sono comparsi l'Avv. Gustavo Ungaro per delega dell'Avv. Ceccio Gianfilippo per parte ricorrente, l'Avv. Silvana Oliveri per delega dell'Avv. Mannuccia Giovanni per l'Agenzia delle Entrate – Riscossione che discutono oralmente la causa, riportandosi agli atti e verbali, precisando le conclusioni in cui insistono e chiedono la decisione Il G.I. dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA – I SEZIONE CIVILE in persona del giudice unico, dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 01/10/2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile al n. R.G. 803/2023
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ceccio Gianfilippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Giordano Bruno, n. 106, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede in Roma, Via G. Grezar, 14, (C.F. e P. Iva n. ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mannuccia Giovanni ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via Camiciotti, 8, giusta procura in atti;
, elettivamente Parte_2 domiciliato in Messina Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente dell - Arch. Enrico Zaccone;
Parte_2
- RESISTENTI – Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'01/10/2025 i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, proponeva, davanti al Tribunale di Parte_1
Messina sez. Lavoro, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29520210032962052000 ed il ruolo sotteso n. 2021/002414 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un presunto debito complessivo di euro 5.084,31 emesso dall'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, e per essa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a titolo di Sanzione Amministrativa L. 689/1981, oltre i diritti di notifica. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ed allegazione in violazione della prescrizione generale di cui all'art. 3 della L. 241/90 e di quella speciale prevista dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, anche in relazione alla richiesta per interessi legali e delle sanzioni. A tal riguardo, parte ricorrente rilevava, inoltre, come il riferimento all'ordinanza ingiunzione 20/0018 del 25/05/2020 non sarebbe stato idoneo ad assolvere l'obbligo motivazionale, in quanto mai notificata. Con gli ulteriori motivi d'opposizione, rilevava, dunque, l'illegittimità Parte_1 della cartella di pagamento per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione presupposta nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le suindicate somme in quanto decorso il termine di cinque anni previsto per legge, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81. Ciò in quanto la cartella di pagamento di cui trattasi sarebbe stata relativa all'ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza nell'anno 2015 e non vi sarebbe stata la notifica della sottesa ingiunzione di pagamento. In ultimo, la lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della Pt_1 pretesa impositiva, dal momento che la sanzione sarebbe stata comminata con Verbale Unico di Accertamento, del 14.07.2015 e contestato in pari data, dagli Ispettori della Guardia di Finanza, per avere la ricorrente impiegato come dipendente presso il proprio B&B la SI , senza la preventiva istaurazione di un rapporto di lavoro, Parte_3 mentre la si sarebbe trovata nei locali per una mera visita di cortesia. Pt_3
Per le ragioni di cui sopra, chiedeva, in via preliminare, la sospensione Parte_1 degli effetti della cartella di pagamento n. 29520210032962052000, del ruolo sotteso, per la coesistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; la stessa domandava, altresì, dichiararsi l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento per i motivi suesposti, con annullamento della stessa e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio. Con decreto del 10.02.2023, il G.L. disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altro magistrato della sezione civile e il giudizio veniva trasferito davanti alla Sezione Civile. Instauratosi il contraddittorio, l di Messina si costituiva Parte_2 al solo fine di eccepire la nullità dell'atto introduttivo, per inosservanza dei termini stabiliti a garanzia della difesa del convenuto/resistente, ai sensi dell'art. 415 co. 4 e 5 c.p.c. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per essere legittimato passivamente il solo ufficio impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
sempre in via preliminare, domandava il rigetto della richiesta di provvisoria sospensione dell'atto impugnato non ricorrendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora. In via subordinata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione domandava di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, di rigettarlo e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento opposta, del ruolo sotteso nonché di tutta la procedura di riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. In ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, l'Agenzia resistente domandava di ritenere e dichiarare l'assenza di sua responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di importo pari a € 5.084,31, a titolo di sanzione amministrativa per asserite violazioni attinenti alla costituzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Ai fini della decisione, vanno anzitutto prese in esame le eccezioni sollevate dall relative al mancato rispetto dei termini Parte_2 di cui all'art. 415 c.p.c, commi 4 e 5, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 12/07/2023 sarebbero stati notificati all'Amministrazione resistente solo in data 14/06/2023. A tal riguardo, si rileva che, l'art. 34 comma 1° D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha disposto l'abrogazione dell'art. 22, commi da 2 a 7, e degli artt. 22-bis e 23 Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L'art. 2 del medesimo D. Lgs. 150/2011, a sua volta, nell'individuare, al comma 1, le specifiche norme che non si applicano alle “controversie disciplinate dal Capo II [ovvero dal capo rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”] ha escluso l'applicazione degli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del c.p.c., in tal modo rendendo applicabili i termini di cui all'articolo 415 c.p.c. Ora, ai sensi dell'art. 7 comma 7 D.Lgs. 150/2011: “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5” - Tanto premesso, con riferimento all'inosservanza del termine di dieci giorni di cui all'art. 415 c.p.c., quarto comma, la stessa non comporta alcuna improcedibilità della domanda nel caso in cui parte resistente si sia ritualmente costituita, atteso che, pur non avendo rispettato il termine imposto dall'art. 415 per la notifica del ricorso dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in applicazione del principio processualcivilistico di cui all'art. 156 c.p.c, parte resistente si è ritualmente costituito. Da ciò consegue che l'atto (notifica del ricorso col decreto di fissazione udienza di discussione) ha comunque raggiunto il suo scopo (conoscenza e congruo termine per la difesa) sanando la eventuale nullità verificatasi. L'interpretazione secondo la quale la notifica del ricorso oltre il termine di dieci giorni dovrebbe comportare la necessità di una pronuncia in rito, contrasta con una ricostruzione sistematica della previsione e con una lettura costituzionalmente orientata della stessa. Il termine di cui all'art. 415, comma 4 c.p.c., inoltre, non concerne la posizione del convenuto, che viene salvaguardata dalla distinta previsione del termine minimo a comparire di cui al successivo comma 5. Non casualmente solo quest'ultimo termine risulta esteso in caso di notifica da effettuarsi all'estero. Ora, con riferimento al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 415, comma 5 c.p.c., si osserva che, nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, introdotti mediante ricorso da notificarsi al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, trova applicazione, come sopra detto, la disciplina dettata dall'art. 415, comma 5, c.p.c., per cui tra la data di notificazione al soggetto resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. In particolare, si tratta di una ipotesi di nullità della fattispecie introduttiva determinata dalla lesione del diritto di difesa del convenuto, inciso dall'assegnazione di uno spatium deliberandi inferiore a quello garantito dalla legge. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che «la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta;
la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (Cass. n. 21597/2014, n. 9150/2004, n. 521/1997)» (Cass. 2673/2021). Nel caso che occupa, pur avendo l' di Messina Parte_2 eccepito il manato rispetto del termine a comparire per avere l'Ufficio comunicato il ricorso e il pedissequo decreto del 02/05/2023 in data 14/06/2023 rispetto all'udienza del 12/07/2023, a causa della trasmissione integrale degli atti processuali da parte della Sezione Lavoro solo in data 13/06/2023, si rileva che non è stata formulata apposita richiesta di differimento dell'udienza già fissata per il 12/07/2023. Tale circostanza, dunque, determina la sanatoria il diritto di difesa dello stesso . Parte_2
Sempre, in via preliminare, ai fini della decisione, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, sostenendo la correttezza del proprio operato rispetto all'attività di riscossione, rileva la propria estraneità rispetto alle doglianze mosse dalla ricorrente, in quanto relative all'an della pretesa sanzionatoria. Sul punto, preliminarmente, si osserva che la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: “La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.” Va, pure, richiamato il principio di diritto secondo cui, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta tanto all'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, quanto all'esattore che ha emesso l'atto opposto, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale di un eventuale annullamento della cartella. (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024; Cassazione civile sez. VI, 26/06/2017, n.15900). In proposito, la giurisprudenza di legittimità, in particolare, osserva come: “sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.” (Cassazione civile, Sez. VI -2, Ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n. 12385). Si richiama inoltre il condivisibile principio di diritto secondo cui: “In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/11/2007, n. 24154). Alla luce di quanto sopra, avendo riguardo all'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha da un lato prospettato l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ed allegazione in violazione della prescrizione generale di cui all'art. 3 della L. 241/90 e di quella speciale prevista dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, anche in relazione alla richiesta per interessi legali e delle sanzioni;
dall'altro ha contestato l'inesistenza della pretesa creditoria per non esserle stata notificata l'ordinanza ingiunzione prodromica alla violazione contestata, con conseguente intervenuta prescrizione o decadenza del credito. Ne consegue la corretta individuazione dei soggetti legittimati passivamente, l'uno titolare della pretesa creditoria, l'altro quale soggetto dal quale proviene la cartella esattoriale oggetto di opposizione, ciascuno per la sua parte responsabile del processo che conduce alla notifica della cartella di pagamento. Passando all'esame del merito della controversia, in via assorbente, deve prendersi in esame la doglianza relativa all'illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta pure richiamata nell'atto oggetto di impugnazione. Sul punto, occorre considerare come, allo scopo di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa, la riscossione del credito deve rispettare una sequenza procedimentale di atti, correttamente notificati, l'omissione o nullità della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. ex multis Cass. civ, ord. 7746 del 10 marzo 2022). Va, a questo punto, richiamato il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, secondo cui spetta alla P.A. dimostrare la legittimità̀ dell'accertamento presupposto dal provvedimento opposto tanto sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, quanto per la legittimità del procedimento sanzionatorio fino all'effettiva conoscenza al destinatario trasgressore dell'ordinanza applicativa della sanzione;
mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione. Nello specifico, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Nel caso che occupa, a fronte della doglianza di parte ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha dato prova di aver notificato la prodromica ordinanza-ingiunzione, non avendo depositato gli atti dell'accertamento e della pretesa sanzionatoria, come richiesto con decreto emesso in data 02/05/2023 ai sensi dell'art. 7, comma 7 D. Lgs. 150/2011. Dalla documentazione acquisita al processo, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, risulta trascorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla contestazione alla della mancata preventiva instaurazione del rapporto di Pt_1 lavoro, avvenuta – per come dalla stessa riferito – con verbale unico di accertamento del 14/07/2015 redatto dagli Ispettori della Guardia di Finanza. Da tale data non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Risulta, dunque, fondata l'eccezione di prescrizione del credito dal momento che, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, termine che ricomincerà a decorrere ex novo in presenza di atti interruttivi. Nel caso di specie, mancando atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica dell'atto oggetto di impugnazione, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale della pretesa creditoria. Né ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione può darsi rilievo al solo verbale di audizione del 15 giugno 2020, da cui risulta che Controparte_2 in rappresentanza della moglie , è stato sentito, giusta richiesta avanzata Parte_1 con scritti difensivi del 6/8/2015 (cfr.) Sul punto, si intende aderire all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, perché l'atto possa produrre un effetto interruttivo della prescrizione è necessario che contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c La Suprema Corte, con ordinanza n. 29389 del 2024, ha pure di recente ribadito come la convocazione e l'audizione del trasgressore non costituiscano atti interruttivi della prescrizione, in quanto non esprimono l'effettivo esercizio della pretesa sanzionatoria da parte dell'Amministrazione, essendo finalizzati alla sola istruttoria e non anche alla riscossione della sanzione pecuniaria, e pertanto inidonei a manifestare la volontà di far valere il diritto alla sanzione. Con tale pronuncia, il giudice di legittimità ha specificato che: “ in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005). [..] Se, infatti, non è in discussione, che allorquando l'Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione, riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n. 787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva, diverso significato deve, invece, attribuirsi alla convocazione per l'audizione, ex art. 18, secondo comma, l. n. 689 del 1981, disposta su richiesta dell'interessato, la quale ha solo la funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa prima che l'Amministrazione proceda ad una valutazione definitiva della correttezza dell'accertamento precedentemente eseguito (nel caso di specie l'atto di contestazione). Dunque, l'atto di convocazione, avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad un'esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall'art. 10 l.n. 241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell'atto di accertamento, a norma dell'art. 2943 cod. civ.”. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta da va accolta, Parte_1 con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di importo pari a € 5.084,31. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, si pongono a carico dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell' nei confronti Parte_2 di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, annulla la Parte_1 cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina;
- Condanna, in solido, l'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE e alla rifusione Parte_2 delle spese processuali in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.278,00, oltre IVA e cpa, spese generali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, l'01.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ceccio Gianfilippo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, via Giordano Bruno, n. 106, giusta procura in atti;
- RICORRENTE – CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, con sede in Roma, Via G. Grezar, 14, (C.F. e P. Iva n. ), subentrata a titolo universale a P.IVA_1 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mannuccia Giovanni ed elettivamente
[...] domiciliata presso il suo studio sito in Messina Via Camiciotti, 8, giusta procura in atti;
, elettivamente Parte_2 domiciliato in Messina Via Ugo Bassi is. 116 n. 103/a - rappresentato e difeso dal Dirigente dell - Arch. Enrico Zaccone;
Parte_2
- RESISTENTI – Avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'01/10/2025 i procuratori delle parti discutono oralmente la causa precisando le conclusioni, riportandosi ai propri atti, e la causa è stata decisa con la presente sentenza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ritualmente notificato, proponeva, davanti al Tribunale di Parte_1
Messina sez. Lavoro, opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29520210032962052000 ed il ruolo sotteso n. 2021/002414 notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione per un presunto debito complessivo di euro 5.084,31 emesso dall'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, e per essa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a titolo di Sanzione Amministrativa L. 689/1981, oltre i diritti di notifica. L'opposizione si fonda sui motivi meglio specificati in atti e, anzitutto, sull'asserita illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione ed allegazione in violazione della prescrizione generale di cui all'art. 3 della L. 241/90 e di quella speciale prevista dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, anche in relazione alla richiesta per interessi legali e delle sanzioni. A tal riguardo, parte ricorrente rilevava, inoltre, come il riferimento all'ordinanza ingiunzione 20/0018 del 25/05/2020 non sarebbe stato idoneo ad assolvere l'obbligo motivazionale, in quanto mai notificata. Con gli ulteriori motivi d'opposizione, rilevava, dunque, l'illegittimità Parte_1 della cartella di pagamento per omessa notifica dell'ordinanza di ingiunzione presupposta nonché l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le suindicate somme in quanto decorso il termine di cinque anni previsto per legge, ai sensi dell'art. 28 della L. 689/81. Ciò in quanto la cartella di pagamento di cui trattasi sarebbe stata relativa all'ispezione eseguita dalla Guardia di Finanza nell'anno 2015 e non vi sarebbe stata la notifica della sottesa ingiunzione di pagamento. In ultimo, la lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per inesistenza della Pt_1 pretesa impositiva, dal momento che la sanzione sarebbe stata comminata con Verbale Unico di Accertamento, del 14.07.2015 e contestato in pari data, dagli Ispettori della Guardia di Finanza, per avere la ricorrente impiegato come dipendente presso il proprio B&B la SI , senza la preventiva istaurazione di un rapporto di lavoro, Parte_3 mentre la si sarebbe trovata nei locali per una mera visita di cortesia. Pt_3
Per le ragioni di cui sopra, chiedeva, in via preliminare, la sospensione Parte_1 degli effetti della cartella di pagamento n. 29520210032962052000, del ruolo sotteso, per la coesistenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”; la stessa domandava, altresì, dichiararsi l'illegittimità e la nullità della cartella di pagamento per i motivi suesposti, con annullamento della stessa e condanna delle controparti al pagamento delle spese del giudizio. Con decreto del 10.02.2023, il G.L. disponeva la trasmissione del fascicolo al Presidente del Tribunale per l'assegnazione ad altro magistrato della sezione civile e il giudizio veniva trasferito davanti alla Sezione Civile. Instauratosi il contraddittorio, l di Messina si costituiva Parte_2 al solo fine di eccepire la nullità dell'atto introduttivo, per inosservanza dei termini stabiliti a garanzia della difesa del convenuto/resistente, ai sensi dell'art. 415 co. 4 e 5 c.p.c. Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e chiedeva, in via preliminare, dichiararsi l'assoluto difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, per essere legittimato passivamente il solo ufficio impositore, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
sempre in via preliminare, domandava il rigetto della richiesta di provvisoria sospensione dell'atto impugnato non ricorrendo né il fumus boni iuris né il periculum in mora. In via subordinata, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione domandava di accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte e, per l'effetto, di rigettarlo e dichiarare la legittimità della cartella di pagamento opposta, del ruolo sotteso nonché di tutta la procedura di riscossione posta in essere dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione. In ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, l'Agenzia resistente domandava di ritenere e dichiarare l'assenza di sua responsabilità, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese;
il tutto con vittoria di spese e compensi di causa. La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione che occupa ha ad oggetto l'opposizione proposta da avverso Parte_1 la cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di importo pari a € 5.084,31, a titolo di sanzione amministrativa per asserite violazioni attinenti alla costituzione e la disciplina del rapporto di lavoro. Ai fini della decisione, vanno anzitutto prese in esame le eccezioni sollevate dall relative al mancato rispetto dei termini Parte_2 di cui all'art. 415 c.p.c, commi 4 e 5, dal momento che il ricorso introduttivo del giudizio e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza del 12/07/2023 sarebbero stati notificati all'Amministrazione resistente solo in data 14/06/2023. A tal riguardo, si rileva che, l'art. 34 comma 1° D. Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 ha disposto l'abrogazione dell'art. 22, commi da 2 a 7, e degli artt. 22-bis e 23 Legge 24 novembre 1981 n. 689 ed ha stabilito che i giudizi di opposizione ad ordinanza- ingiunzione e quelli di opposizione a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, introdotti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo (6 ottobre 2011), siano regolati dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo. L'art. 2 del medesimo D. Lgs. 150/2011, a sua volta, nell'individuare, al comma 1, le specifiche norme che non si applicano alle “controversie disciplinate dal Capo II [ovvero dal capo rubricato “Delle controversie regolate dal rito del lavoro”] ha escluso l'applicazione degli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del c.p.c., in tal modo rendendo applicabili i termini di cui all'articolo 415 c.p.c. Ora, ai sensi dell'art. 7 comma 7 D.Lgs. 150/2011: “con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5” - Tanto premesso, con riferimento all'inosservanza del termine di dieci giorni di cui all'art. 415 c.p.c., quarto comma, la stessa non comporta alcuna improcedibilità della domanda nel caso in cui parte resistente si sia ritualmente costituita, atteso che, pur non avendo rispettato il termine imposto dall'art. 415 per la notifica del ricorso dopo l'emissione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione in applicazione del principio processualcivilistico di cui all'art. 156 c.p.c, parte resistente si è ritualmente costituito. Da ciò consegue che l'atto (notifica del ricorso col decreto di fissazione udienza di discussione) ha comunque raggiunto il suo scopo (conoscenza e congruo termine per la difesa) sanando la eventuale nullità verificatasi. L'interpretazione secondo la quale la notifica del ricorso oltre il termine di dieci giorni dovrebbe comportare la necessità di una pronuncia in rito, contrasta con una ricostruzione sistematica della previsione e con una lettura costituzionalmente orientata della stessa. Il termine di cui all'art. 415, comma 4 c.p.c., inoltre, non concerne la posizione del convenuto, che viene salvaguardata dalla distinta previsione del termine minimo a comparire di cui al successivo comma 5. Non casualmente solo quest'ultimo termine risulta esteso in caso di notifica da effettuarsi all'estero. Ora, con riferimento al mancato rispetto del termine di cui all'articolo 415, comma 5 c.p.c., si osserva che, nei procedimenti soggetti al rito del lavoro, introdotti mediante ricorso da notificarsi al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, trova applicazione, come sopra detto, la disciplina dettata dall'art. 415, comma 5, c.p.c., per cui tra la data di notificazione al soggetto resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. In particolare, si tratta di una ipotesi di nullità della fattispecie introduttiva determinata dalla lesione del diritto di difesa del convenuto, inciso dall'assegnazione di uno spatium deliberandi inferiore a quello garantito dalla legge. Sul punto, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che «la nullità dell'introduzione del giudizio, determinata dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione è sanata dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta;
la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l'inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa (Cass. n. 21597/2014, n. 9150/2004, n. 521/1997)» (Cass. 2673/2021). Nel caso che occupa, pur avendo l' di Messina Parte_2 eccepito il manato rispetto del termine a comparire per avere l'Ufficio comunicato il ricorso e il pedissequo decreto del 02/05/2023 in data 14/06/2023 rispetto all'udienza del 12/07/2023, a causa della trasmissione integrale degli atti processuali da parte della Sezione Lavoro solo in data 13/06/2023, si rileva che non è stata formulata apposita richiesta di differimento dell'udienza già fissata per il 12/07/2023. Tale circostanza, dunque, determina la sanatoria il diritto di difesa dello stesso . Parte_2
Sempre, in via preliminare, ai fini della decisione, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale, sostenendo la correttezza del proprio operato rispetto all'attività di riscossione, rileva la propria estraneità rispetto alle doglianze mosse dalla ricorrente, in quanto relative all'an della pretesa sanzionatoria. Sul punto, preliminarmente, si osserva che la legittimazione ad agire e contraddire va accertata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma alla sua affermazione con l'atto introduttivo del giudizio, nell'ambito d'una preliminare valutazione formale dell'ipotetica accoglibilità della domanda. Tale accertamento, pertanto, deve rivolgersi alla sola allegazione attorea e precisamente deve avere ad oggetto la corrispondenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto. A supporto di ciò, si richiama quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 1912 del 2012, secondo le quali: “La legittimatio ad causam si ricollega al principio dettato dall'art. 81, secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data – la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione) e in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta.” Va, pure, richiamato il principio di diritto secondo cui, in sede di opposizione a cartella esattoriale, la legittimazione passiva spetta tanto all'ente impositore, titolare della pretesa sostanziale contestata, quanto all'esattore che ha emesso l'atto opposto, in ragione dell'incidenza sul rapporto esattoriale di un eventuale annullamento della cartella. (cfr. in questo senso Cass. civ. sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024; Cassazione civile sez. VI, 26/06/2017, n.15900). In proposito, la giurisprudenza di legittimità, in particolare, osserva come: “sussiste nel giudizio di opposizione la concorrente legittimazione passiva dell'Ente impositore in quanto titolare della pretesa contestata e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione.” (Cassazione civile, Sez. VI -2, Ordinanza 24 aprile – 21 maggio 2013, n. 12385). Si richiama inoltre il condivisibile principio di diritto secondo cui: “In sede di opposizione a cartella esattoriale, emessa per il pagamento di sanzione amministrativa, è consentito all'intimato, qualora si deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione o dell'ordinanza ingiunzione irrogativa della sanzione, contestare per la prima volta la validità del titolo esecutivo;
in tal caso al soggetto esattore deve riconoscersi, insieme all'ente impositore titolare della pretesa contestata, la concorrente legittimazione passiva. Di conseguenza, l'opposizione deve essere proposta anche nei confronti del medesimo esattore, che ha emesso la cartella esattoriale ed al quale va riconosciuto l'interesse a resistere anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l'ente, che ha provveduto ad inserire la sanzione nei ruoli trasmessi ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Inoltre, trattandosi d'ipotesi di litisconsorzio necessario, la mancata integrazione del contraddittorio può essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo.” (Cfr. Cass. civ., Sez. II, 20/11/2007, n. 24154). Alla luce di quanto sopra, avendo riguardo all'atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente ha da un lato prospettato l'illegittimità della cartella di pagamento per difetto di motivazione ed allegazione in violazione della prescrizione generale di cui all'art. 3 della L. 241/90 e di quella speciale prevista dall'art. 30 del D.L. n. 78/2010, anche in relazione alla richiesta per interessi legali e delle sanzioni;
dall'altro ha contestato l'inesistenza della pretesa creditoria per non esserle stata notificata l'ordinanza ingiunzione prodromica alla violazione contestata, con conseguente intervenuta prescrizione o decadenza del credito. Ne consegue la corretta individuazione dei soggetti legittimati passivamente, l'uno titolare della pretesa creditoria, l'altro quale soggetto dal quale proviene la cartella esattoriale oggetto di opposizione, ciascuno per la sua parte responsabile del processo che conduce alla notifica della cartella di pagamento. Passando all'esame del merito della controversia, in via assorbente, deve prendersi in esame la doglianza relativa all'illegittimità della cartella di pagamento per mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta pure richiamata nell'atto oggetto di impugnazione. Sul punto, occorre considerare come, allo scopo di garantire un effettivo esercizio del diritto di difesa, la riscossione del credito deve rispettare una sequenza procedimentale di atti, correttamente notificati, l'omissione o nullità della notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (cfr. ex multis Cass. civ, ord. 7746 del 10 marzo 2022). Va, a questo punto, richiamato il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, secondo cui spetta alla P.A. dimostrare la legittimità̀ dell'accertamento presupposto dal provvedimento opposto tanto sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, quanto per la legittimità del procedimento sanzionatorio fino all'effettiva conoscenza al destinatario trasgressore dell'ordinanza applicativa della sanzione;
mentre incombe sul destinatario dell'atto l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'obbligazione. Nello specifico, si richiama quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all' art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della sua pretesa e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece, quest'ultimo dimostrare, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.” (cfr. Cass. 24.01.2019, n. 1921; v. ex multis: Cass. 3837/2001; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/2008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011; Cass. n. 4898/2015). Nel caso che occupa, a fronte della doglianza di parte ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha dato prova di aver notificato la prodromica ordinanza-ingiunzione, non avendo depositato gli atti dell'accertamento e della pretesa sanzionatoria, come richiesto con decreto emesso in data 02/05/2023 ai sensi dell'art. 7, comma 7 D. Lgs. 150/2011. Dalla documentazione acquisita al processo, a fronte delle contestazioni di parte ricorrente, risulta trascorso il termine quinquennale di prescrizione decorrente dalla contestazione alla della mancata preventiva instaurazione del rapporto di Pt_1 lavoro, avvenuta – per come dalla stessa riferito – con verbale unico di accertamento del 14/07/2015 redatto dagli Ispettori della Guardia di Finanza. Da tale data non risultano ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Risulta, dunque, fondata l'eccezione di prescrizione del credito dal momento che, ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81, il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, termine che ricomincerà a decorrere ex novo in presenza di atti interruttivi. Nel caso di specie, mancando atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica dell'atto oggetto di impugnazione, deve rilevarsi l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale della pretesa creditoria. Né ai fini dell'interruzione del termine quinquennale di prescrizione può darsi rilievo al solo verbale di audizione del 15 giugno 2020, da cui risulta che Controparte_2 in rappresentanza della moglie , è stato sentito, giusta richiesta avanzata Parte_1 con scritti difensivi del 6/8/2015 (cfr.) Sul punto, si intende aderire all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, perché l'atto possa produrre un effetto interruttivo della prescrizione è necessario che contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione della pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il debitore, ai sensi dell'art. 2943 c.c La Suprema Corte, con ordinanza n. 29389 del 2024, ha pure di recente ribadito come la convocazione e l'audizione del trasgressore non costituiscano atti interruttivi della prescrizione, in quanto non esprimono l'effettivo esercizio della pretesa sanzionatoria da parte dell'Amministrazione, essendo finalizzati alla sola istruttoria e non anche alla riscossione della sanzione pecuniaria, e pertanto inidonei a manifestare la volontà di far valere il diritto alla sanzione. Con tale pronuncia, il giudice di legittimità ha specificato che: “ in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005). [..] Se, infatti, non è in discussione, che allorquando l'Amministrazione provveda, a titolo esemplificativo, a rideterminare la sanzione, riducendola anche in accoglimento dei rilievi difensivi del trasgressore (vedi Cass. n. 787/2022), esprima comunque la propria volontà di dar corso al procedimento sanzionatorio e, quindi, di proseguire nell'azione punitiva, diverso significato deve, invece, attribuirsi alla convocazione per l'audizione, ex art. 18, secondo comma, l. n. 689 del 1981, disposta su richiesta dell'interessato, la quale ha solo la funzione di consentire l'esercizio del diritto di difesa prima che l'Amministrazione proceda ad una valutazione definitiva della correttezza dell'accertamento precedentemente eseguito (nel caso di specie l'atto di contestazione). Dunque, l'atto di convocazione, avendo natura neutra rispetto alla pretesa sanzionatoria, risponde solo ad un'esigenza di salvaguardia del principio del contraddittorio, che deve essere tutelato anche nel procedimento amministrativo (come si desume dall'art. 10 l.n. 241/1990), e non può ritenersi idoneo a costituire in mora il destinatario dell'atto di accertamento, a norma dell'art. 2943 cod. civ.”. Per tutto quanto precede, l'opposizione proposta da va accolta, Parte_1 con conseguente annullamento della cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina, di importo pari a € 5.084,31. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo in applicazione del DM 55/14, tenuto conto del valore della controversia, si pongono a carico dell'Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell' nei confronti Parte_2 di . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, annulla la Parte_1 cartella di pagamento n. 29520210032962052000 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su ruolo dell'Assessorato Reg. Lavoro – Dipartimento Lavoro – Ispettorato Provinciale del Lavoro di Messina;
- Condanna, in solido, l'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE e alla rifusione Parte_2 delle spese processuali in favore di che si liquidano in Parte_1 complessivi € 1.278,00, oltre IVA e cpa, spese generali come per legge.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Viviana Abbate, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Così deciso in Messina, l'01.10.2025
IL GIUDICE
Dott. Mauro Mirenna