Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/04/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6609/2021 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 02/04/2025, il giudice da atto del deposito di nota per la trattazione scritta dell'udienza odierna.
Il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Simona Iavazzo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 6609/2021
r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1
VIA M. DEL GIUDICE, 3 71016 SAN SEVERO presso lo studio dell'Avv.
MASTRANGELO GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale è rappr.to C.F._2
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- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to alla CORSO CAVOUR 97 BARI presso lo studio dell'Avv. ADAMO
SERGIO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in atti
- CONVENUTA
OGGETTO: Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va premesso come risulti pacificamente cessata la materia del contendere essendo già intervenuta la cancellazione dell'ipoteca legale oggetto di causa.
Alla luce di tanto, tra l'altro, parte attrice ha altresì espressamente rinun-
ciato alla paventata domanda per i conseguenti danni, insistendo unicamente per la pronuncia in ordine alla soccombenza virtuale ai fini delle spese di lite.
Orbene, la doverosità della sollecitata cancellazione richiesta dall'istante ha trovato ampio riscontro nella spontanea esecuzione della stessa da parte della convenuta, la quale vi ha tuttavia provveduto solo dopo l'instaurazione del pre-
sente giudizio avvenuta dopo che la stessa aveva ripetutamente negato in via stragiudiziale all'attore un positivo riscontro di quanto richiesto a tutela dei suoi diritti. Di fatto quest'ultimi sono stati positivamente riscontrati da parte della convenuta solo all'atto della costituzione in giudizio. A fronte di tali circostanze si può ritenere non solo che la pretesa avanzata dall'attore fosse fondata, attesa la
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spontanea esecuzione di quanto richiesto da parte della convenuta, ma altresì che l'attore abbia intrapreso l'azione giudiziaria – tra l'altro solo a seguito di diligen-
te interlocuzione stragiudiziale – di fatto causata dalla condotta di controparte, la quale deve considerarsi responsabile dell'instaurazione della stessa.
Alla luce di tanto sussistono i presupposti per ritenere la convenuta vir-
tualmente soccombente e per poterla condannare, ex art 91 cpc, a rifondere a controparte le spese di lite come per legge, in virtù del D.M. 55/2014 e successi-
ve modifiche, tenuto conto dell'estrema semplicità della controversia e dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Si precisa sul punto come per giurispruden-
za pacifica – in virtù del principio della domanda nonché di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex artt. 99 e 112 cpc – la richiesta di distrazione de-
termini il superamento della volontà di avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello stato, il quale diversamente implicherebbe la doverosa refusione delle spese in favore dell'erario in virtù di quanto liquidato in virtù del decreto per i compensi del difensore della parte ammessa proprio a carico dell'erario. Si preci-
sa come nel caso di specie in mancanza di istanza di liquidazione per il gratuito patrocinio ed in presenza della richiesta di distrazione non è stato emesso decreto per la liquidazione del gratuito patrocinio a carico dell'erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di
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lite che si liquidano in Euro 518,00 per contributo unificato – con onere a carico dell'attore, ove non vi abbia già provveduto, al versamento dello stesso, dal quale era stato originariamente esentato solo in quanto provvisoriamente ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello stato – ed Euro 2.377,90 per compenso, ol-
tre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in fa-
vore dell'avv. Mastrangelo dichiaratosi antistatario.
E' verbale.
Il Giudice
(dott.ssa Simona Iavazzo)
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