Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO ______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango nella causa civile iscritta al n. 9272/2022 R.G.L.,
Per ___________________
promossa
D A
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , ,
Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Il Cancelliere
, , , Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Calafiore ed elettivamente domiciliati in Palermo, via delle
Alpi, n. 113.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. Sergio Palesano ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in
Palermo, piazza Marina, n. 39.
- resistente –
All'udienza del 19/06/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/09/2022, la ricorrente in epigrafe convenivano in giudizio il
[...]
per sentire “Accertare, ritenere e dichiarare l'illiceità e l'illegittimità degli atti e della CP_1
condotta del datore di lavoro , generalizzato in epigrafe, che lo stesso ha tenuto Controparte_1
negli eventi in fatto ed in diritto superiormente descritti in premessa, e ciò con ogni conseguente pronuncia di legge in suo danno;
2) Accertare, ritenere e dichiarare la nullità e/o in ogni caso annullare e/o dichiarare illegittimi: 2.1) il provvedimento di ordine di servizio adottato con email
1
Gestione del Personale - Staff Responsabile di Settore, superiormente riportato in premessa;
2.2) la disposizione di servizio n. 7 del 08/02/2021 adottata sempre dal datore di lavoro CP_1
e superiormente riportata in premessa;
2.3) la disposizione di servizio del 01/03/2021
[...] anch'essa di detto Comune – datore di lavoro, e superiormente riportata in premessa nonché ogni altro atto che a detti provvedimenti risultasse comunque connesso in danno dei ricorrenti;
3)
Condannare il alle spese e compensi di giudizio”; a sostegno di tali domande, Controparte_1 dopo avere premesso di essere dipendenti del operanti nel ramo dell'assistenza Controparte_1 sociale in seno al progetto “Quota Servizi Fondo Povertà”, esponevano che “Con provvedimento adottato con email interna del 29.O1.2O21 il datore di lavoro U.O. Direzione Controparte_1
Affari generali e Gestione del Personale - Staff Responsabile di Settore informava i ricorrenti in oggetto che l'orario di lavoro disposto sarebbe stato strutturato secondo nuovi criteri che, come appresso si riporta testualmente, venivano così riassunti: "sistema di rilevazione presenze/assenze
Ascotweb il seguente orario di lavoro con flessibilità dell'entrata di 90' e in uscita di 30', che sarà pertanto articolato nel modo seguente: lunedì 07:30-13:30/14:00-15:00; martedì 07:30-
13:30/14:00-15:00; mercoledì 07:30-14:00/14:00-18:00; giovedì 07:30-13:30; venerdì 07:30-
13:30". Questo orario si andava a differenziare rispetto agli ordinari orari di lavoro degli altri dipendenti comunali dalle 8,00 alle 14,00 ed, anzi, il Comune precisava, altresì, che proprio per le ore relative ai dipendenti che operavano per il progetto "fondo povertà" veniva imposta, a differenza degli altri dipendenti comunali, una pausa inderogabilmente dalle ore 13:30 alle ore
14:00. Tenuto conto della nuova articolazione dell'orario tutti i dipendenti interessati rilevavano la difficoltà pratica, se non l'impossibilità operativa, di detto nuovo orario ed il differente sfavorevole trattamento, se non la discriminazione, rispetto all'orario previsto per gli altri dipendenti del
Comune” (cfr. pag. 2 del ricorso) e, segnatamente, deducevano l' “ILLEGITTIMITA' E
CIVILISTICA ILLICEITA' DELLA DISPOSIZIONE DI SERVIZIO “PER VIOLAZIONE O FALSA
APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO E DEI CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI
NAZIONALI DI LAVORO”, PER LORO ERRATA INTERPRETAZIONE E PER AVER
TRASFORMATO UN DIRITTO FACOLTATIVAMENTE UTILIZZABILE DAL LAVORATORE IN
UN OBBLIGO. ILLICEITA' DEGLI EFFETTI INGIUSTAMENTE DANNOSI” e inoltre per
“CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
E DI BUONA AMMINISTRAZIONE, NONCHE' PER CONTRASTO CON I PRINCIPI DI
LOGICITA', RAZIONALITA' , EFFICACIA ED EFFICIENZA”, nonché in quanto “AZIONE
DISCRIMINATORIA NEI CONFRONTI DI UN GRUPPO DI DIPENDENTI ED IN LORO DANNO
E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO”.
2 Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il Controparte_1
variamente contestando la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28 marzo 2024 i procuratori concordemente chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere;
tuttavia, il procuratore di parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese di lite, mentre il difensore del resistente la compensazione delle medesime. CP_1
La causa, senza alcuna istruzione, veniva discussa e decisa all'udienza del 19 giugno 2025.
Occorre premettere che, nonostante la concorde richiesta dei procuratori delle parti di cessazione della materia del contendere, si rende comunque resa necessaria la decisione sulle spese di giustizia per via di un comportamento della parte che dunque ha reso doveroso sopportare alcuni esborsi che la parte virtualmente vittoriosa altrimenti non avrebbe sostenuto.
In proposito la giurisprudenza di legittimità la è unanime nel ritenere che: “Il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza”. (cfr. Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714; conf. sentenza del
29/11/2016 n. 24234).
Ciò posto, com'è noto, la durata massima dell'orario e il diritto al riposo sono diritti indisponibili del lavoratore, tutelati tanto dalla Costituzione - all'articolo 36 - quanto dalla Direttiva comunitaria
2003/88/CE, e come tali non possono essere oggetto di rinuncia, anche se con il consenso del lavoratore. In nessun caso, pertanto, il dipendente può rinunciare al diritto alla pausa pranzo, nemmeno per effettuare dello straordinario, ed è obbligatorio usufruirne tutte le volte che ne ricorrano le condizioni per l'esercizio.
Segnatamente, la disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi è regolata dal d.lgs. n. 66/2003, il quale – per quel che qui rileva – all'art. 8, rubricato “Pause” stabilisce che “1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo”.
L'art. 17 contenente le regole sulle “Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale” statuisce invece che “Le disposizioni di cui
3 agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
Giova ricordare, in proposito, che il rapporto tra legge e contratto collettivo è governato dal principio della inderogabilità in peius, in virtù del quale – in ossequio al criterio gerarchico delle fonti, mitigato però nel diritto del lavoro dal principio del favor prestatoris - le fonti negoziali non possono mai essere in contrasto con la legge – la Costituzione e le norme del diritto europeo - o derogare alla stessa, salva la previsione di condizioni più favorevoli per il lavoratore. In quest'ultimo caso, è possibile la derogabilità in melius, allorquando quindi il contratto collettivo introduca disposizioni che regolano in maniera più favorevole determinati istituti del rapporto di lavoro rispetto alla legge.
Ciò posto, la fonte negoziale - C.C.N.L. 21/05/2018, comparto Funzioni locali triennio 2016-
2018 - che all' art. 26 (“Pausa”) dispone “1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt. 45 e 46 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall'art. 13 del c.c.n.l. del 9 maggio 2006. 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città” va letta sulla scorta del suddetto principio, con la conseguenza che deve ritenersi infondata la doglianza di parte ricorrente secondo la quale dal tenore letterale della regola negoziale si evincerebbe un diritto alla pausa, ma non un obbligo di fruire della stessa: tale interpretazione, infatti, sarebbe in contrasto con le fonti eteronome. Per quanto concerne invece la collocazione della pausa “in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità
di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città”, la parte ricorrente si è limitata a dedurre genericamente tale
“presupposto non sussistente nella fattispecie” (cfr. pag. 6 del ricorso), senza fornire ulteriori allegazioni che giustificherebbero la collocazione temporale diversa della pausa.
Da ultimo, occorre rilevare che l' , con orientamento interpretativo di ottobre 2018 (cfr. CP_2 allegato n. 7 della memoria di costituzione) ha evidenziato che “l'art. 26 del CCNL del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell'orario di lavoro”.
4 Alla luce delle superiori considerazioni, assorbita ogni altra questione, deve ritenersi l'infondatezza delle domande proposte in ricorso.
Tuttavia, va dichiarata cessata la materia del contendere alla luce della richiesta dei procuratori delle parti formulata all'udienza del 28 marzo 2024, sulla sopravvenuta circostanza dell'art. 34 del
CCNL 2022, che disapplica e sostituisce l'art. 26 del CCNL precedente, e che ha adeguato “alla nuova normativa tutti i contratti vigenti. A tale scopo il Settore Risorse Umane ha emanato la
Circolare prot. n. 231253 del 27/03/2023 (Allegato n. 10), indirizzata a tutti i Dirigenti e ai dipendenti dell'Amministrazione comunale, con la quale è stata disciplinata la fruizione da parte di tutti coloro il cui orario di lavoro ecceda le sei ore al giorno della pausa prevista dall'art. 34, comma 1, di almeno dieci minuti per il recupero delle energie psicofisiche” (cfr. memoria di costituzione, pag. 9).
Le spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della richiesta di compensazione delle spese di parte resistente, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 19/06/2025.
Il Giudice
Giuseppe Tango
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