Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 486/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Il Giudice designato, Davide Palazzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 486/2021;
promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...] bis, c.f. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Castiglione;
C.F._1
-appellante;
contro
(c.f. e part. iva , con sede in Centuripe (EN) p.zza Lanuvio, Controparte_1 P.IVA_1
28, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Fiorenza,
-appellato;
avente a OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 10/2020, emessa dal Giudice di Pace di in data 21/10/2020. CP_1
CONCLUSIONI
Parte appellante: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Enna adito, ogni contraria istanza, deduzione,
eccezione disattesa, in riforma della sentenza n. 10/2020 emessa dal Giudice di Pace di - CP_1
pagina 1 di 18
60/2018 RG 1) Accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: << 1)
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del convenuto in persona del Controparte_1
sig. sindaco pro tempore in ordine alla produzione dell'evento in premessa;
2) Condannare il
convenuto al risarcimento dei danni fisici occorsi alla sig.ra Controparte_1 Parte_1
quantificabili in € 4.935,08 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia entro i limiti di
competenza per valore del Giudice adito. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio”
Parte appellata:” Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Enna, quale Giudice d'Appello, contrariis reiectis: 1.
Dichiarare l'inammissibilità del gravame per le motivazioni esposte, con ogni conseguente statuizione
di legge;
2. Rigettare il gravame perché erroneo e/o infondato e/o con ogni altra statuizione per i
predetti motivi e confermare la sentenza di I° grado.
3. In subordine, nella eventuale e non temuta
ipotesi di riforma anche parziale del decisus di 1° grado, si chiede dichiararsi la corresponsabilità
dell'odierno appellante, in misura prevalente e/o in quella diversa misura che risulterà dal giudizio.
Altresì, si chiede ridursi il quantum della pretesa in ragione delle somme già percepite dal danneggiato
a titolo di malattia e/o stipendio.
4. Emettere ogni altra statuizione di legge e di giustizia in favore
dell'Ente comunale.
5. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese generali 15% ed
accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Viene appellata la sentenza n. 10/2020, emessa dal Giudice di Pace di , con la quale è stata CP_1
rigettata la domanda spiegata da contro il volta a ottenere il Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza della caduta causata da una buca stradale in data 8.5.2017 presso la via Duca D'Aosta in . CP_1
pagina 2 di 18 Segnatamente, all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado, articolatasi nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nell'escussione di testimoni e nell'interrogatorio formale dell'attrice, il giudice, pur ritenendo provati i fatti storici narrati dalla ha ritenuto sussistente il Pt_1
caso fortuito ai sensi dell'art. 2051 c.c. considerando assorbente la responsabilità della danneggiata nella causazione del sinistro.
In particolare, il giudice di pace ha ritenuto di sussumere la condotta della nel caso fortuito, tale Pt_1
da mandare esente da responsabilità l'ente custode della strada, sulla base dei seguenti elementi: i)
conoscenza dei luoghi ove la caduta è avvenuta da parte della;
ii) presenza della buca sul manto Pt_1
stradale da oltre un mese;
iii) condizioni metereologiche e di visibilità ideali;
iv) dimensioni della buca talmente ampie da renderla facilmente visibile;
v) posizionamento della buca al centro di una carreggiata destinata al transito di veicoli e non di pedoni.
L'appellante impugna la decisione deducendo la non adeguata valutazione delle prove acquisite e censurando la rigorosa interpretazione della nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. accolta in seno al provvedimento gravato.
L'ente appellato chiede il rigetto del gravame eccependone l'inammissibilità e difendendo, nel merito,
il provvedimento impugnato.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello, articolata sulla base del tenore dell'art. 342 c.p.c., e precisamente basata sulla omessa indicazione delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, è infondata.
Si può sul punto osservare, anzitutto, che il primo giudice ha ritenuto provato il fatto storico dedotto dalla , di modo che appare evidente come ciò che l'appellante richiede non sia una diversa Pt_1
ricostruzione del fatto storico, sibbene una diversa interpretazione delle norme giuridiche che tale fatto regolano e, precisamente, un diverso intendimento della nozione di caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. pagina 3 di 18 Aggiungasi che, in via generale, può osservarsi che affinché l'atto di appello soddisfi la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c., è necessario -e sufficiente- che questi contrastino le argomentazioni ed il fondamento logico-giuridico della sentenza impugnata: come precisato dalla Corte di Cassazione,
è necessario che l'atto di appello sia costituito da una parte volitiva e una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Civ. n. 23553/2014). Il termine di paragone per valutare il requisito della specificità dei motivi è dunque la motivazione della sentenza impugnata (Cass. Civ. n. 8098/2000) sì che ben si può dire che quanto è più specifica e dettagliata la prima, tanto dovrà esserlo l'atto di appello che la censura (C. 6231/2000). Ciò, peraltro, “prescinde da
qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche
sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione
al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure
in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata
delle relative censure” (Cassazione civile sez. II, 25/01/2023, n.2320).
Ebbene, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, nel caso di specie, l'appello proposto da Pt_1
soddisfa le regole legali in quanto lo stesso contiene l'indicazione delle ragioni di fatto e di
[...]
diritto dirette a ottenere una diversa decisione con adeguata contestazione del ragionamento logico-
giuridico posto dalla sentenza gravata a fondamento della soluzione al caso concreto, offrendo, in particolare, una diversa ricostruzione della disciplina applicabile.
Ciò chiarito, venendo al merito del gravame, questo si incentra sulla erronea applicazione dell'art. 2051
c.c. da parte del primo giudice. Come accennato viene censurato il provvedimento gravato là dove accoglie una interpretazione dell'esimente del “caso fortuito” di cui all'art. 2051 c.c. tale per cui vi si pagina 4 di 18 ricomprendono i comportamenti meramente negligenti posti in essere da chi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto evitare il danno.
I fatti di causa, invece, sono sostanzialmente indiscutibili, non essendovi alcun appello in punto di effettivo accadimento dei fatti narrati, peraltro adeguatamente forniti di prova.
In altri termini, al di là dell'effettiva sussistenza della prova dei fatti narrati dalla , questi sono Pt_1
accertati con sentenza che, sotto il profilo fattuale, è passata in giudicato in quanto il CP_1
non ha spiegato appello avverso la sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto
[...]
sussistente la prova degli accadimenti narrati dall'attrice.
Tali fatti sono effettivamente sussumibili nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ai sensi del quale
“ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito”. Sul punto, è appena il caso di ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse alla struttura della strada. Sulla
pubblica amministrazione si ritiene gravare una vera e propria presunzione di responsabilità che può
essere esclusa solo dalla ricorrenza del caso fortuito. Quest'ultimo va inteso come un fatto naturale, un fatto del terzo ovvero della stessa vittima. Non possono invece rilevare altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato (Corte App. Messina 12/05/2023, n. 400). Ne consegue, sul piano probatorio, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare il rapporto di custodia tra la cosa e la parte convenuta, il danno subito e il nesso eziologico tra il danno e la cosa, mentre la pubblica amministrazione può escludere la propria responsabilità attraverso la prova del caso fortuito, ossia della ricorrenza di una circostanza eccezionale, che si caratterizza per la sua imprevedibilità e inevitabilità.
pagina 5 di 18 In tale contesto, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, la condotta del danneggiato può essere annoverata quale caso fortuito esclusivamente nel caso in cui la stessa presenta caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, tali da degradare la condizione della cosa in custodia al rango di mera occasione dell'evento. La condotta della vittima di un danno da cosa in custodia, in altri termini, può
dirsi imprevedibile quando sia eccezionale, inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata e perciò anche inevitabile o non prevenibile.
La Suprema corte, intervenuta di recente, ha precisato che affinché la condotta della parte danneggiata sia qualificabile come caso fortuito e determini, quindi, l'esclusione della responsabilità della pubblica amministrazione per una caduta causata da una buca stradale è necessario che tale condotta sia
“abnorme ossia estranea dal novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al
contesto”. (Cass. Civ. ordinanza 11 luglio 2024 n. 19078).
A tale orientamento, che esclude dalla nozione di caso fortuito le condotte meramente negligenti,
esigendo l'abnormità, s'intende prestare adesione.
Condivisibile si ritiene, allora, l'osservazione per cui la caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale non è qualificabile come imprevedibile (rientrando nel notorio che la sconnessione possa determinare la caduta del passante) e non prevenibile (sussistendo, di norma, la possibilità di rimuovere il dislivello o, almeno, di segnalarlo adeguatamente;
v. Corte d'Appello di Messina 12/05/2023, n.
400).
Dunque, sul piano probatorio, l'amministrazione che invoca il caso fortuito è tenuta a dimostrare che la condotta della danneggiata è da qualificare come abnorme e non -solo- come negligente;
in caso contrario la condotta colposa della danneggiata può rilevare ai -soli- fini del concorso di colpa e,
quindi, della riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c.
pagina 6 di 18 Ciò premesso in diritto e volgendo ora lo sguardo ai fatti di causa, gli elementi valorizzati dal primo giudice ai fini della riconduzione della condotta della danneggiata al caso fortuito non persuadono.
La visibilità della buca, così come la conoscibilità della stessa da parte della , infatti, non Pt_1
conducono alla totale esclusione della responsabilità dell'ente comunale.
Trattasi senz'altro di elementi tali da evidenziare una condotta colposa dell'appellante, ma non anche abnorme.
Anzitutto, devesi considerare che la distrazione del pedone -e così la possibilità di cadere in una buca visibile- non può ritenersi fatto eccezionale e imprevedibile, essendo anzi altamente prevedibile.
Quanto alla conoscenza della strada e della buca su di essa presente da oltre un mese da parte della
, è vero che la giurisprudenza ritiene la conoscenza della buca da parte di chi vi cade un fattore Pt_1
determinante ai fini dell'esclusione della responsabilità del custode.
Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso di chi ora è chiamato a giudicare, non sono state tenute in adeguata considerazione le seguenti circostanze.
Anzitutto non è stato provato che la conoscesse perfettamente l'ubicazione della buca, ma solo Pt_1
che ella era solita percorrere la strada su cui la buca si trovava con mezzi meccanici per andare al lavoro. La percezione della strada percorsa con mezzi meccanici non può essere la medesima di quella che si ha percorrendo la strada a piedi. Né la presenza della buca da oltre un mese determina l'abnormità della condotta di chi non ne memorizzi l'ubicazione.
È vero poi che la era solita percorrere la medesima strada anche a piedi per recarsi al mercato Pt_1
settimanale, ma anche sotto tale profilo, per un verso, non si può pretendere che in poco più di un mese si memorizzi perfettamente l'ubicazione di una buca percorrendo la strada a piedi 4 volte (essendo un mese composto da 4 settimane) e, per altro verso, non si è considerato né che la distrazione è fattore pagina 7 di 18 non eccezionale, né, ancora e soprattutto, che è circostanza provata che la strada, in occasione del mercato settimanale (allorquando avvenne l'evento per cui è causa), si presentava affollata, con la conseguenza che la percezione del posizionamento della buca era senz'altro attenuata. Anche il fatto che si trattasse di una giornata soleggiata, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, non depone nel senso dell'abnormità della svista della : il sole, infatti, ben può avere effetti tali da non consentire Pt_1
piena visibilità, infastidendo la vista di chi vi è esposto e favorendo errori di percezione. Ora, sotto questo profilo, richiamando quanto si è detto sopra sulla ripartizione dell'onere probatorio, non è la a dover dimostrare che il sole, accecandola, non le ha consentito di vedere perfettamente la Pt_1
buca, ma è il a dover provare, al contrario, che il sole non battesse, al momento dell'evento, in CP_1
direzione, per così dire, sfavorevole, alla , in quanto è il custode a dover dare la prova del caso Pt_1
fortuito e, quindi, del fatto che a fronte della luce che caratterizzava il teatro dell'evento la vittima avrebbe dovuto (e non solo potuto) evitare il danno.
Né convince l'argomento secondo cui l'appellante non avrebbe dovuto trovarsi sulla carreggiata ove era presente la buca. Difatti, ribadito che la condotta di chi cammina per una strada comunale, di per sé
sola considerata, non può dirsi abnorme, tale essendo, invece, quella di chi corre bendato, o esegue acrobazie con autoveicoli o motoveicoli, ovvero passeggia in autostrada o in una strada a scorrimento veloce (caratteristiche che nel caso di specie non ricorrono) non è stato nemmeno dimostrato che fosse possibile una diversa percorrenza della pubblica via: mentre la ha provato, mediante testimoni Pt_1
e fotografie, che i lati della carreggiata erano occupati da veicoli parcheggiati, l'ente comunale non ha dato prova della presenza di marciapiedi praticabili, né è stato dedotto, ad esempio, che la via ove si sono svolti i fatti fosse una strada a scorrimento veloce, non praticabile dai pedoni. Anzi, risulta che la via in questione viene percorsa per raggiungere il mercato settimanale, di modo che non è provata alcuna abnormità della condotta della che la percorreva a piedi proprio per recarsi al mercato. Pt_1
pagina 8 di 18 Esclusa la prova di una condotta abnorme della e in assenza di altri casi fortuiti che abbiano Pt_1
potuto cagionare l'evento, occorre affermare, in contrasto con la sentenza impugnata, la sussistenza del nesso causale tra la buca e la caduta della e, così la responsabilità dell'ente appellato per i Pt_1
danni determinati dalla caduta.
È infatti pacifico il rapporto di custodia di cui all'art. 2051 c.c. tra l'appellato e la strada caratterizzata dalla buca, non avendo l'ente comunale contestato il rapporto in questione.
Ne segue che vanno accertati i danni conseguiti alla caduta.
La domanda, nello specifico, il danno c.d. biologico permanente, ossia la permanente lesione Pt_1
dell'integrità psicofisica tutelata dall'art. 32 Cost., nonchè il c.d. danno biologico temporaneo,
costituito dalla lesione temporanea del bene salute.
Sulla distinzione e risarcibilità di entrambe le manifestazioni del danno biologico, si veda Cass. 2015 n.
16788 così massimata: “In tema di responsabilità civile, non è consentito né liquidare più volte il
medesimo danno non patrimoniale, chiamandolo con nomi diversi, né negare il risarcimento di plurimi
danni quando diversi. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla
salute, quando sia allegata e provata l'esistenza di un'invalidità permanente e di un'inabilità
temporanea, deve monetizzare tanto l'una quanto l'altra, avendo effetti e contenuti diversi, a nulla
rilevando l'identità della loro natura giuridica”.
Trattasi, con ogni evidenza, di danni non patrimoniali.
Può quindi subito evidenziarsi che non rilevano ai fini del presente giudizio eventuali somme percepite dalla a titolo di stipendio, richiamate a sproposito dall'ente appellato. Pt_1
Ciò chiarito, il c.t.u. nominato in questa sede conclude nel senso della compatibilità tra la caduta descritta -e provata- dalla con i danni riscontrati in sede di operazioni peritali. Pt_1
pagina 9 di 18 Precisamente, il c.t.u., eseguito l'esame della documentazione sanitaria nonché quello sulla persona della , sostiene che i danni accertati sono collegati al sinistro avvenuto. Pt_1
Non appare cogliere nel segno, sul punto, l'eccezione dell'ente appellato, secondo cui il c.t.u. non avrebbe adeguatamente motivato la compatibilità dei danni riscontrati con la caduta descritta dall'attrice. È infatti evidente che, non essendo stati provati altri fattori che abbiano potuto determinare il danno, la compatibilità di quanto riscontrato con la caduta nella buca stradale è già sufficiente per affermare che è più probabile che no (secondo lo standard di prova tipico del giudizio civile, con riguardo al nesso di causalità) che i danni siano derivati proprio dalla caduta per cui è causa.
Lo stesso dicasi con riguardo alle critiche mosse alla c.t.u. dall'ente appellato in ordine alla mancata valutazione di eventuali precedenti stati di menomazione fisica in capo alla . È evidente, infatti, Pt_1
che nessuna pregressa malattia è stata riscontrata dal c.t.u., né l'appellato ha fornito un qualche indizio sul punto. Tant'è che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni dell'appellato, ribadisce con fermezza le proprie conclusioni.
Venendo alla quantificazione dei danni, il c.t.u. conclude come segue: “Relativamente ai postumi
permanenti in senso medico legale residuati dall'incidente si fa presente che in sede peritale
l'obiettività evidenziata è risultata positiva;
In ordine alla valutazione del danno biologico permanete
questa può essere fissata in misura pari allo 2% (due per cento visti i pareme :G.U. N° 211 del
11/09/2003); La durata della inabilità temporanea fu di:10 giorni di inabilità temporanea assoluta al
75 %;( prognosi di pronto soccorso); 7 giorni di inabilita temporanea parziale al 50% comprendendo
il periodo in cui la IG .ra era impegnata ad effettuare terapia medica;
25 giorni di Parte_1
inabilità temporanea parziale al 25% comprendendo il periodo in cui la IG.ra era Parte_1
impegnata ad effettuare terapia medica neurotrofica e cicli di FKT”.
Dalle conclusioni del c.t.u. appena riportare non appaiono sussistere adeguate ragioni per discostarsi.
pagina 10 di 18 Non è condivisibile l'eccezione dell'appellato che deduce la nullità della c.t.u. osservando che la stessa si basa su documentazione sanitaria che l'appellante non ha tempestivamente riprodotto in fase di gravame. Segnatamente, l'appellato eccepisce il deposito tardivo del fascicolo di primo grado da parte dell'appellante, esibito in sede di operazione peritali e solo successivamente prodotto nel fascicolo telematico, con conseguente asserita nullità della c.t.u. che sui documenti contenuti in tale fascicolo si è
basata.
Sul punto occorre rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia 4835/2023,
hanno chiarito che il principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova, operante anche per i documenti - prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo -, comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un'efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. Una
volta prodotto in una fase o in un grado di un processo (unitariamente inteso) un documento, lo stesso in quanto conosciuto e perciò acquisito alla causa non può considerarsi “nuovo” ai sensi dell'art. 345,
comma 3, c.p.c.: il documento acquisisce una valenza probatoria che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e che non può dipendere dalle successive scelte processuali della parte che lo ha inizialmente prodotto. Il giudice d'appello, aggiunge la citata pronuncia delle Sezioni Unite
4835/2023,” ha un potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, nel
caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi, mediante
richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni
riproposte, illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento
acquisito giustifichi le rispettive deduzioni”. La Corte regolatrice ha poi ribadito che “Affinché il
giudice di appello possa procedere all'autonomo e diretto esame del documento già prodotto in
formato cartaceo nel giudizio di primo grado, onde dare risposta ai motivi di impugnazione o alle
pagina 11 di 18 domande ed eccezioni riproposte su di esso fondati, il documento può essere sottoposto alla sua
attenzione, ove non più disponibile nel fascicolo della parte che lo aveva offerto in comunicazione
(perché ritirato e non restituito, o perché questa è rimasta contumace in secondo grado), mediante
deposito della copia rilasciata alle altre parti a norma dell'art. 76 disp. att. c.p.c. Il giudice di appello
può, inoltre, porre a fondamento della propria decisione il documento prodotto in formato cartaceo
non rinvenibile nei fascicoli di parte apprezzandone il contenuto che sia trascritto o indicato nella
decisione impugnata, o in altro provvedimento o atto del processo, ovvero, se lo ritiene necessario, può
ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in originale, determinati documenti acquisiti in
primo grado. Tale principio, che opera sia per i documenti con modalità telematiche che in formato
cartaceo, comporta che il fatto storico in essi rappresentato spiega un'efficacia che non si esaurisce
nel singolo grado di giudizio e che non può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che
li abbia inizialmente offerti in comunicazione.” (cfr. Cassazione civile sez. II, 09/10/2023, n.28287).
Unico limite è il rispetto dei termini processuali nell'acquisizione delle prove in primo grado,
circostanza pacifica nel caso sub iudice.
Va ancora aggiunto che il principio appena richiamato si riflette anche nell'attività espletata dal consulente tecnico, i cui poteri, nello svolgimento dell'incarico conferitogli, derivano direttamente dal giudice che lo ha nominato e dunque sono esercitabili, sotto il profilo istruttorio, negli stessi limiti in cui sarebbero esercitabili dal giudice stesso. La Corte regolatrice ha infatti affermato che “Il consulente
con riguardo a ciò che è oggetto di indagine esercita i medesimi poteri di accertamento che competono
al giudice e che il giudice potrebbe esercitare da sé se disponesse delle necessarie cognizioni tecnico-
scientifiche, similmente non è infondato ritenere, sempre nei limiti delle indagini commessegli e nel più
generale rispetto — con la vista riserva sotto questo versante dei fatti modificativi o estintivi rilevabili
d'ufficio — del principio dispositivo quanto alla deducibilità dei fatti principali posti a fondamento
pagina 12 di 18 della domanda o delle eccezioni, che l'attività del consulente è chiamato a compiere per mandato del
giudice non sia del tutto immune dal rifletterne in qualche misura anche le prerogative che questo può
esercitare in campo istruttorio in disparte dalle sollecitazioni di parte”. (Cassazione civile sez. un.,
01/02/2022, n.3086).
Ne deriva che, alla luce dell'efficacia probatoria del fascicolo di parte oltre il primo grado, la richiesta di esibire la documentazione prodotta rivolta dal consulente alla parte rientra nel potere conferito al giudice ma estensibile al consulente, di “ordinare alla parte interessata di produrre, in copia o in
originale, determinati documenti acquisiti in primo grado” e, di conseguenza, che la relativa esibizione non dà luogo ad alcuna nullità.
Dette valutazioni, rapportate al caso de quo, determinano la validità della perizia depositata dal consulente tecnico e fondata sulla documentazione che, sebbene non presente nel fascicolo telematico,
è stata comunque esaminata a seguito di richiesta dell'ausiliario.
Né, si noti, l'appellato deduce che la documentazione esibita al c.t.u. è diversa da quella già prodotta in primo grado, sì che, trattandosi di documentazione già conosciuta, alcun effetto sorpresa si è verificato,
con conseguente esclusione di qualsivoglia vulnus al contradditorio.
Venendo ora alla monetizzazione del danno biologico accertato, va detto che trattandosi di danno non patrimoniale la liquidazione dello stesso è necessariamente affidata alla determinazione equitativa.
Ebbene, al fine di evitare arbitrii, i parametri valutativi utilizzabili devono essere individuati nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, seguite dalla maggior parte dei Tribunali italiani e recepite anche dalla giurisprudenza della Corte regolatrice, la quale (2011 n. 14402; 2011 n. 12408; 2011 n.
6750), nell'esercizio della funzione nomofilattica attribuitale dall'ordinamento, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano come criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno non patrimoniale, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente pagina 13 di 18 ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della
valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.”.
In applicazione di tali tabelle, il danno biologico permanente quantificato nella misura di 2 punti percentuali va liquidato, in considerazione dell'età del soggetto al momento del fatto, in euro €
2.206,00.
Nulla è stato dedotto dall'attore in ordine alla sussistenza di specifiche ragioni volte ad applicare aumenti della somma per la c.d. personalizzazione del danno biologico, né è stato dedotto alcunché al fine di ottenere il risarcimento del danno morale, ossia della sofferenza d'animo transeunte, che dal danno biologico resta sempre distinto, con conseguente non risarcibilità di altre voci di danno non patrimoniale distinte dal danno biologico (v. Cass. 2020 n. 25164).
Passando alla liquidazione del danno biologico temporaneo, il c.t.u. ha indicato la sussistenza di un periodo di inabilità temporanea di quarantadue giorni, di cui dieci giorni al 75%, sette giorni al 50 % e venticinque giorni al 25%.
Seguendo le “tabelle” di cui si è detto, ove l'inabilità temporanea totale è quantificata -escludendo la componente morale del danno per le ragioni sopra indicate- in euro 84,00, il danno subito dalla Pt_1
per l'invalidità temporanea va così liquidato: euro 630 per i 10 giorni di inabilità al 75%; euro 294 per i sette giorni di inabilità al 50%; euro 525 per i 25 giorni di inabilità al 25%.
In definitiva, il danno conseguito alla dall'evento per cui è lite ammonta a euro 2.206,00 Pt_1
(danno biologico permanente) + euro 1.449,00 (danno biologico temporaneo) per complessivi euro
3.655,00.
La somma è liquidata secondo le tabelle milanesi dell'anno 2024 di modo che la richiesta rivalutazione monetaria è già operata, salva solo l'eventuale svalutazione monetaria intervenuta nell'intercapedine pagina 14 di 18 temporale tra l'emanazione delle tabelle utilizzate e la data di deposito della decisione, di modo che la rivalutazione va riconosciuta solo dal giugno 2024 al giugno 2025.
Non si riconoscono, poi, interessi sulla somma liquidata.
Si ritiene infatti condivisibile quanto affermato da Cass. 2018 n. 18567 (ord.): “Il giudice di merito ha
liquidato gli interessi, sul capitale via via rivalutato, in modo automatico, senza alcuna valutazione del
profilo probatorio. Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di
valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca
dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare
pienamente il creditore, che va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato
se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a
criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui
avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta
fosse stato tempestivo. Il che può dipendere, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media
del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui
il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Da ciò ha ad
emergere come, per un verso, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità
liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso, non sia configurabile alcun
automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che con quella modalità
liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque
già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. 25 agosto 2003, n. 12452; 22
ottobre 2004, n. 20591; 24 ottobre 2007, n. 22347; 12 febbraio 2010, n. 3355)”.
Si veda altresì sul punto Cass. 2020 n. 1111, così massimata, “Nei debiti di valore il riconoscimento dei
cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro
pagina 15 di 18 cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare
gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a
motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante
l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo”.
Ebbene, nel caso in esame, non risultano ragioni per affiancare alla rivalutazione monetaria operata
(mediante utilizzo delle ultime tabelle milanesi del giugno 2024 e riconoscimento dell'ulteriore -
eventuale- rivalutazione dal giugno 2024 al giugno 2025) anche gli interessi, altrimenti venendosi a determinare una indebita locupletazione.
Alle somme sopra quantificate a titolo di danno non patrimoniale si aggiungono euro 474,86
documentati dalla a titolo di danno patrimoniale per spese mediche ritenute congrue dal c.t.u. Pt_1
con valutazione scevra da profili critici.
Tutto quanto sopra chiarito, va ora ricordato che, sebbene la condotta della , ad avviso di chi è Pt_1
chiamato a giudicare, non configuri un caso fortuito tale da mandare esente il custode da responsabilità,
detta condotta si presenta certamente come colposa, essendo comunque emerso che un atteggiamento diligente della le avrebbe consentito di evitare il danno. Pt_1
In altri termini, così come sussiste il nesso di causa tra la presenza della buca e la caduta della Pt_1
(di talchè, eliminando mentalmente l'esistenza della buca, l'evento non si sarebbe verificato), non può
che osservarsi che sussiste altresì il nesso di causa tra la condotta della e la caduta della stessa Pt_1
(di talchè, ipotizzando una condotta diligente della , questa avrebbe verosimilmente evitato di Pt_1
cadere).
Sussistono quindi i presupposti per l'applicazione dell'art. 1227 c. 1 c.c. invocato dall'ente comunale.
pagina 16 di 18 La buca, difatti, come è emerso, era visibile e la avrebbe potuto tempestivamente rendersi Pt_1
conto della sua presenza.
Si ritiene, quindi, la pari responsabilità della nella causazione del danno. Pt_1
Ai sensi dell'art. 1227 c. 1 c.c. “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il
risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono
derivate”.
Nel caso di specie, ad avviso di chi è chiamato a giudicare, il fatto colposo del danneggiato concorre a causare il danno nella misura del 50%, di modo che il danno sopra quantificato va riconosciuto nella sola misura della metà e così per euro 1.827,5, per danno biologico, oltre euro 237,43, per danno patrimoniale, per complessivi euro 2.064,93.
Sulla somma di euro 1.827,5 è dovuta l'eventuale rivalutazione monetaria dal giugno 2024 al giugno
2025 mentre sulla somma di euro 237,43, trattandosi di debito di valuta sin dalla sua origine e in assenza di qualsivoglia richiesta sul punto, sono dovuti unicamente gli interessi dalla data della domanda non essendo specificato alcunché in ordine alla data dell'esborso.
Venendo, infine, alle spese di lite, deve rilevarsi che l'accoglimento dell'appello comporta necessariamente il travolgimento della statuizione di condanna alle spese gravante sulla . Pt_1
Ciò posto, si ritiene la sussistenza di adeguate ragioni per disporre la compensazione di tali spese e con riguardo a entrambe le fasi del giudizio.
Rileva, al riguardo, non solo la corresponsabilità della , che comporterebbe la possibilità di Pt_1
compensare per il 50%, ma, soprattutto, l'incertezza mostrata dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla nozione di caso fortuito.
pagina 17 di 18 Non è infatti unanime la ricostruzione accolta dallo scrivente, secondo cui, quando si tratta della condotta del danneggiato, solo l'abnormità può essere ricondotta al caso fortuito ex art. 2051 c.c.,
esistendo orientamenti, anche di legittimità, che escludono la necessità di esigere l'abnormità.
Ne segue la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione.
Sono compensate anche le spese di c.t.u., che gravano sulle parti, nei rapporti interni, per il 50%,
mentre vige la solidarietà nei confronti del creditore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, definitivamente decidendo,
in riforma dell'impugnata sentenza,
condanna l'appellato al pagamento nei confronti della parte appellante della somma di € 1.827,5, oltre rivalutazione monetaria dal giugno 2024 al giugno 2025 a titolo di danno biologico;
oltre euro 237,43 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla data della domanda.
compensa le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio ivi comprese le spese di c.t.u. che gravano per il 50% su ciascuna delle parti, tenute in solido verso il c.t.u.
4.6.2025
Il Giudice
Davide Palazzo
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