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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/09/2024, n. 4525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4525 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 19293/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19293/2018
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv GRAMILLANO ORIETTA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO COSIMO C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Composta dai magistrati:
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12250/2016 RG avente ad oggetto: divorzio contenzioso
– cessazione effetti civili.
il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2018, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Catania il 29.4.1989, con CP_1
, da cui è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente autonoma
[...] Per_1
si costituiva in giudizio e chiedeva di porre a carico dell' l'obbligo di Controparte_1 Pt_1
versarle un assegno divorzile.
Con sentenza del 7.9.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e , con separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 5 Durante il giudizio sono state assunte prove testimoniali e, all'udienza del 14.6.2022, , le parti precisavano le conclusioni e il Giudice si riservava di riferire al collegio alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e il PM nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica questione controversa è il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile a CP_1
carico dell' Pt_1
Secondo il recente arresto delle SSUU in materia: “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287).
Più di recente, la Cassazione, tornando sulla materia, ha affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
pagina 3 di 5 dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2021, n. 11472)
Nella specie, si rileva che la anche durante il matrimonio, ha sempre svolto attività lavorativa, CP_1
in particolare, la stessa è agente di Polizia e percepisce uno stipendio di circa € 1750,00 .
Dalle prove assunte non risulta provato che la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia o che, col suo comportamento, abbia contribuito al patrimonio familiare, consentendo al coniuge di essere libero da impegni di cura.
E' pacifico e confermato dai testi, che la abbia conseguito la laurea dopo la nascita della figlia, CP_1
segno evidente che la stessa non ha dovuto sacrificare le proprie esigenze formative per occuparsi della figlia.
I testi , e hanno affermato che l' , dopo la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_1
laurea della moglie, la incitava a partecipare a concorsi per migliorare la propria posizione lavorativa e che la ha desistito per occuparsi della famiglia, temendo un trasferimento in località diversa da CP_1
Per_2
Appare, quindi, che la scelta di non fare carriera si stata frutto di un progetto personale della e CP_1
non di un accordo fra i coniugi.
I testi di parte resistente, peraltro, nulla hanno saputo riferire circa l'influenza del marito sulle decisioni della CP_1
Ancora i testi, attendibili perché frequentatori abituali della coppia, hanno dichiarato che la si CP_1
giovava di una collaboratrice per le pulizie della casa e che era aiutata dalla suocera, nella cura della figlia., anche perché abitava nello stesso stabile in cui era collocata la casa coniugale (teste ). Tes_2
Dalle testimonianze emerge, altresì che l' ha aiutato la figlia nel trasferimento a Roma, per Pt_1
frequentare l'università e che era presente agli eventi che la riguardavano.(teste ). Tes_4
Non è stata provata neanche la circostanza che la abbia aiutato il marito durante la campagna CP_1
elettorale o nello studio medico.
A fronte delle generiche affermazioni della teste (so che collaborava con il marito quando lo Tes_5
stesso si è candidato al Consiglio Provinciale di Siracusa) , o di latri testi che hanno riferito di avere visto la al comitato elettorale (teste ), il teste ha dichiarato di CP_1 Testimone_6 Tes_7
pagina 4 di 5 avere composto la Commissione Elettorale di e che il detto comitato si compone un mese prima Per_2
delle elezioni e che è struttura ben diversa da una segreteria politica, “non si prendono appuntamenti, si va al comitato elettorale come in un negozio”
Alla luce delle emergenze processuali, non risulta provato che la sperequazione esistente fra i redditi delle parti (peraltro non si tratta di un divario particolarmente considerevole, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi, l' risulta percepire introiti per € 45.000 annui e la per € 31.000) Pt_1 CP_1
sia conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Deve rilevarsi, altresì che, in sede di separazione, la Corte d'Appello ha ritenuto che la non CP_1
avesse diritto al mantenimento (riconosciutole dal Tribunale nella misura di € 500,00 mensili)
Alla luce delle superiori considerazione si rigetta la domanda di assegno divorzile.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la resistente va condannata a rifondere a controparte le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile, proposta da e la condanna Controparte_1
a rifondere a controparte le spese del presente giudizio che liquida in € 2500, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA
Così deciso in Catania, in data 12 luglio 2024 dicembre 2023 , nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE.
Maria Acagnino Massimo Escher
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente .
dott. Maria Acagnino Giudice est.
dott. Lidia Greco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 19293/2018
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv GRAMILLANO ORIETTA C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._3
pagina 1 di 5 rappresentato e difeso dall'avv. DISTEFANO COSIMO C.F._4
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Composta dai magistrati:
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12250/2016 RG avente ad oggetto: divorzio contenzioso
– cessazione effetti civili.
il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la pronuncia della sentenza di divorzio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 5.12.2018, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto a Catania il 29.4.1989, con CP_1
, da cui è nata una figlia, , maggiorenne ed economicamente autonoma
[...] Per_1
si costituiva in giudizio e chiedeva di porre a carico dell' l'obbligo di Controparte_1 Pt_1
versarle un assegno divorzile.
Con sentenza del 7.9.2021, il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e , con separata ordinanza, disponeva per il prosieguo del giudizio.
pagina 2 di 5 Durante il giudizio sono state assunte prove testimoniali e, all'udienza del 14.6.2022, , le parti precisavano le conclusioni e il Giudice si riservava di riferire al collegio alla scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c e il PM nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'unica questione controversa è il diritto della alla corresponsione di un assegno divorzile a CP_1
carico dell' Pt_1
Secondo il recente arresto delle SSUU in materia: “l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma in pari misura anche perequativa e compensativa, continuando ad operare i principi di eguaglianza e di solidarietà di cui agli art. 2 e 29 cost., e che il diritto al riguardo del richiedente va accertato unitariamente, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.” (Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287).
Più di recente, la Cassazione, tornando sulla materia, ha affermato che “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico -patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
pagina 3 di 5 dell'avente diritto. La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.” (Cassazione civile, sez. VI, 30/04/2021, n. 11472)
Nella specie, si rileva che la anche durante il matrimonio, ha sempre svolto attività lavorativa, CP_1
in particolare, la stessa è agente di Polizia e percepisce uno stipendio di circa € 1750,00 .
Dalle prove assunte non risulta provato che la resistente abbia sacrificato le proprie aspettative lavorative per dedicarsi alla famiglia o che, col suo comportamento, abbia contribuito al patrimonio familiare, consentendo al coniuge di essere libero da impegni di cura.
E' pacifico e confermato dai testi, che la abbia conseguito la laurea dopo la nascita della figlia, CP_1
segno evidente che la stessa non ha dovuto sacrificare le proprie esigenze formative per occuparsi della figlia.
I testi , e hanno affermato che l' , dopo la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_1
laurea della moglie, la incitava a partecipare a concorsi per migliorare la propria posizione lavorativa e che la ha desistito per occuparsi della famiglia, temendo un trasferimento in località diversa da CP_1
Per_2
Appare, quindi, che la scelta di non fare carriera si stata frutto di un progetto personale della e CP_1
non di un accordo fra i coniugi.
I testi di parte resistente, peraltro, nulla hanno saputo riferire circa l'influenza del marito sulle decisioni della CP_1
Ancora i testi, attendibili perché frequentatori abituali della coppia, hanno dichiarato che la si CP_1
giovava di una collaboratrice per le pulizie della casa e che era aiutata dalla suocera, nella cura della figlia., anche perché abitava nello stesso stabile in cui era collocata la casa coniugale (teste ). Tes_2
Dalle testimonianze emerge, altresì che l' ha aiutato la figlia nel trasferimento a Roma, per Pt_1
frequentare l'università e che era presente agli eventi che la riguardavano.(teste ). Tes_4
Non è stata provata neanche la circostanza che la abbia aiutato il marito durante la campagna CP_1
elettorale o nello studio medico.
A fronte delle generiche affermazioni della teste (so che collaborava con il marito quando lo Tes_5
stesso si è candidato al Consiglio Provinciale di Siracusa) , o di latri testi che hanno riferito di avere visto la al comitato elettorale (teste ), il teste ha dichiarato di CP_1 Testimone_6 Tes_7
pagina 4 di 5 avere composto la Commissione Elettorale di e che il detto comitato si compone un mese prima Per_2
delle elezioni e che è struttura ben diversa da una segreteria politica, “non si prendono appuntamenti, si va al comitato elettorale come in un negozio”
Alla luce delle emergenze processuali, non risulta provato che la sperequazione esistente fra i redditi delle parti (peraltro non si tratta di un divario particolarmente considerevole, in quanto dalle dichiarazioni dei redditi, l' risulta percepire introiti per € 45.000 annui e la per € 31.000) Pt_1 CP_1
sia conseguenza del contributo fornito dalla richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali.
Deve rilevarsi, altresì che, in sede di separazione, la Corte d'Appello ha ritenuto che la non CP_1
avesse diritto al mantenimento (riconosciutole dal Tribunale nella misura di € 500,00 mensili)
Alla luce delle superiori considerazione si rigetta la domanda di assegno divorzile.
In applicazione delle regole sulla soccombenza, la resistente va condannata a rifondere a controparte le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale rigetta la domanda di assegno divorzile, proposta da e la condanna Controparte_1
a rifondere a controparte le spese del presente giudizio che liquida in € 2500, oltre il rimborso forfetario, IVA e CPA
Così deciso in Catania, in data 12 luglio 2024 dicembre 2023 , nella camera di consiglio della prima sezione civile.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE.
Maria Acagnino Massimo Escher
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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