Cass. civ., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 21344
CASS
Sentenza 9 novembre 2004

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L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, deliberata dal Consiglio nazionale forense, dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma - ferma restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell'attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte - non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato una parte decaduta dall'assunzione della prova delegata, in quanto non era stato ritenuto legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo del deposito dell'istanza di proroga, lo sciopero degli avvocati).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 21344
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21344
    Data del deposito : 9 novembre 2004

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