Sentenza 9 novembre 2004
Massime • 1
L'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, deliberata dal Consiglio nazionale forense, dà facoltà ai professionisti di astenersi dalla partecipazione alle attività di udienza (civile o penale), ma - ferma restando la previsione di svolgimento obbligatorio dell'attività di patrocinio in ipotesi puntualmente descritte - non legittima l'astensione dall'attività di deposito degli atti processuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato una parte decaduta dall'assunzione della prova delegata, in quanto non era stato ritenuto legittimo impedimento, atto a giustificare il ritardo del deposito dell'istanza di proroga, lo sciopero degli avvocati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/11/2004, n. 21344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21344 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2004 |
Testo completo
21344/04 ORIGINALE BLIC ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Pagamento SEZIONE TERZA CIVILE Войша Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25599/01 Presidente Dott. Gaetano NICASTRO Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere 1.35915Cron. Dott. Bruno DURANTE Rep. 5225 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Ud. 21/09/04 Dott. Roberta VIVALDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT RU SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. LU ZZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che 10 difende unitamente agli avvocati EZIO CRESPI, MARIO CRESPI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CI DI QU LEARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato 2004 GERARDO SPALTRO, che lo difende unitamente all'avvocato 1456 MORENO CAPECCHI, giusta delega. in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 535/00 del Tribunale di PISTOIA, emessa il 12 gennaio 2000 depositata il ! 08/08/00; RG.1761/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/04 dal Consigliere Dott. Roberta VIVALDI;
udito l'Avvocato LANIA ALDO;
udito l'Avvocato PALLOTTINO MICHELE (per delega Moreno Capecchi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del ricorso per quanto di ragione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RC MU conveniva davanti al Pretore di Pisto- ia la s.p.a. ZZ GR chiedendone la condanna al pagamento della somma complessiva di £. 2.902.320, qua- le residuo credito sulla fattura n. 66 del 30.11.85 ed importo totale della fattura n.38 del 30.8.86. La società convenuta si costituiva contestando la domanda, della quale chiedeva il rigetto. Il primo giudice, con sentenza n.158, pubblicata in accoglieva la domanda condannando ladata 20.9.96, s.p.a. ZZ GR al pagamento della somma di £. 2.902.320, con gli interessi legali dal 30.9.1986 al 2 saldo. Avverso la sentenza di primo grado proponeva appel- lo la s.p.a. ZZ GR chiedendone la riforma. Il MU, viceversa, ne chiedeva la conferma. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza n. 535 pub- blicata in data 8.8.2000, respingeva l'appello confer- mando la sentenza impugnata, e condannava la società rifusione delle ulteriori spese del appellante alla giudizio. Il tribunale ha ritenuto raggiunta la prova della esecuzione dei lavori da parte di RC MU, attri- buendo rilevanza anche alle dichiarazioni testimoniali di IU OR. Ha poi rilevato che l'odierna ri- corrente era incorsa in una decadenza insanabile della prova delegata richiesta, non avendo provveduto, ai sensi dell'art. 203 c.p.c., a richiedere tempestivamen- te la proroga di tale prova avanti il pretore di Nova- ra. Ricorre avverso la decisione di appello la società ZZ GR s.p.a. affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso RC MU. Le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il presente ricorso la società ricorrente de- nuncia la "violazione elo falsa applicazione degli 3 -artt. 116-184 bis 203-208 c.p.c., nonché degli artt. 24 e 40 della Costituzione, insufficiente, contraddit- toria elo omessa motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, n.5 c.p.c.)". Contesta 33 la violazione di norma sostanziali e processuali, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione" che avrebbe condotto il Giudice di appello a ritenere corretta l'interpretazione fornita dal primo giudice in ordine agli elementi probatori acquisiti agli atti e legittima la pronuncia di decadenza della odierna ricorrente dall'assunzione della prova delega- ta. In particolare, in ordine alla pronuncia di deca- denza, rileva che il giudice di appello ha erroneamente ritenuto legittima la decadenza dalla prova delegata pronunciata dal primo giudice, poiché la prova delegata non si era potuto espletare, a causa dell'astensione degli avvocati dalle udienze civili nella data in cui avrebbe dovuto svolgersi ( ud. del 29.5.95 ), ed in ogni caso la proroga non avrebbe potuto essere proposta il successivo 30.5.95, essendo spirato il termine per la richiesta stessa. In questo caso il primo giudice avrebbe dovuto con- di 60 giorni (origina-cedere la proroga del termine riamente fissato "entro il 30.5.95"), e non ritenere 4 "tardiva" l'istanza di proroga del termine di assunzio- ne della prova delegata, in quanto formulata dopo la scadenza del termine in precedenza fissato ai sensi dell'art. 154 c.p.c. Il giudice di appello, ritenendo legittima la pro- nuncia di decadenza, ha violato secondo la ricorrente - le norme degli artt. 116-184 bis e 203-208 c.p.c.. - La ricorrente rileva anche che “non sembra né equo né giuridicamente adeguato alla "ratio" della norma po- sta a carico della parte privata l'impossibilità di ri- spettare un termine processuale meramente ordinatorio quale quello di cui al nr. 2° comma dell'art. 203 cpc in un periodo del tutto eccezionale e particolare in cui gli avvocati non svolgevano le loro normali funzio- ni in forza di deliberazioni prese a livello nazionale dai competenti e legittimi organi rappresentativi della categoria professionale"; inoltre che "non è stato con- venientemente valutato che i legali dell'esponente all'epoca dei fatti erano nell'esercizio legittimo in analogia con l'art. 40 della costituzione, del loro di- ritto di astensione dal lavoro". Sostiene poi che il tribunale ha adottato una moti- vazione insufficiente e/o contraddittoria ritenendo, da una parte, inattendibile la deposizione testimoniale di -IU OR, moglie separata del MU, che ha 5 confermato gli assunti attorei, - e dall'altra, rile- vando che in ordine a tale teste non era, però, stata eccepita l'incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c. Sul punto il giudice di appello così si esprime "Priva di fondamento è anche la quarta censura mossa alla sentenza impugnata circa l'errata valutazione del materiale probatorio, per avere, in particolare, il giudice di prime cure, omesso di considerare la ricevu- te fiscali ed i biglietti autostradali, che conferme- rebbero che il MU non ha effettuato alcuna presta- zione in favore della ZZ GR s.p.a. e segnata - mente, non ha eseguito i lavori di montaggio della gru nel cantiere. والا La prova per testi espletata in primo grado, infat- ti, ha confermato gli assunti del MU e ci sono moti- vi ostativi al ritenere attendibile la deposizione del- la teste escussa, essendo costei moglie separata dell'appellato, della quale peraltro non è stata ecce- pita l'incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c.". A tal fine rileva che, dichiarata la incostituzio- ۱۱ è caduto il divieto di nalità dell'art.247 c.p.c. testimoniare dei coniugi (benché separati), parenti ed affini, cosicché nessuna ་་'sanatoria tacita può deri- vare dal non avere l'esponente eccepito una 6 "incapacità" che, nell'odierno ordinamento, è limitata alle "persone aventi nella causa un interesse che po- trebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio". Aggiunge anche che l'inattendibilità della teste era stata più volte evidenziata , sia per il legame di coniugio esistente con il MU, sia perchè si tratta di teste solo "de relato ex parte actoris" E tale ti- • testimonianza pur priva di valore, se considera- po di ta isolatamente, può tuttavia costituire utile elemento di convincimento se suffragata da altri elementi acqui- siti al giudizio"; che nel caso di specie difettano. Il rilievo di erroneità della sentenza di secondo grado in ordine alla legittimità della dichiarazione di decadenza dalla prova delegata è destituito di fonda- mento. "E' principio consolidato di questa Corte che Qua- lora i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G. I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma) va pre- sentata prima della scadenza di esso, secondo quan- to dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la con- seguenza che il decorso del termine, senza la previa 7 presentazione di detta istanza di proroga, comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non sol- tanto dello specifico diritto di fa assumere per delega la prova" ( v. tutteper Cass. 20.2.2004, n. 3406; nello stesso senso Cass. 3340/1997; Cass. 3527/1993; Cass. 7789/1991). Il Giudice di secondo grado, pertanto, ha corretta- mente applicato il principio rilevando che la mancata richiesta avanzata anteriormente alla scadenza del ter- mine comportava la decadenza dalla prova. Né possono ritenersi meritevoli di accoglimento i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alle cause del mancato espletamento della prova delegata (asten- sione degli avvocati dalle udienze civili). A tal fine deve rilevarsi che l'astensione degli avvocati, deliberata dal Consiglio Nazionale Forense 1 Autoregolamenta- Unione delle Camere Penali Italiane dell'astensione collettiva degli avvocati zione dall'attività giudiziaria, approvata in via di urgenza : congiuntamente all'Organismo unitario il 6 giugno 1997 e dalle stesse congiuntamente integrate il 30 marzo 2000, con l'adesione ed approvazione dell'A.N.F., dell' U.I.F., dell'A. I.G.A. e dell'Unione delle Camere Civili), facoltizza gli avvocati all'astensione dalla 8 sola partecipazione alle udienze (civili e penali ), ma ferma restando la previsione dello svolgimento obbli- gatorio dell'attività defensionale in ipotesi puntual- non dall'attività di deposito degli mente descritte atti processuali. Peraltro, nel caso di specie, non risulta essere stata fornita la prova che alla data del 30.5.95 ancora fosse in atto tale astensione. Neppure può convenirsi sulla asserita tardività della richiesta eventualmente avanzata il 30.5.1995, essendo questo il termine originariamente previsto per l'assunzione della prova delegata. Con altro profilo del ricorso la ricorrente sostie- e e ne che il tribunale ha adottato una motivazione insuf- d ficiente e/o contraddittoria ritenendo da una parte inattendibile la deposizione testimoniale di IU OR, moglie separata del MU, - che ha confermato gli assunti attorei,- e dall'altra rilevando che in ordine a tale teste non era, però, stata eccepita l'incapacità a deporre ai sensi dell'art. 246 c.p.c.. Neppure tale profilo è condivisibile. E' infatti chiaramente ravvisabile l'omissione ma- teriale in cui è incorso in sentenza il giudice di se- condo grado, non indicando un "non" tra le parole "e" e "ci". 9 Compiendo tale ovvia interpolazione, il significato della frase acquista congruenza logica. "Risulta infatti La prova per testi espletata in primo grado, infatti, ha confermato gli assunti del MU e non ci sono motivi ostativi al ritenere atten- dibile la deposizione della teste escussa essendo CO- stei moglie separata dell'appellato, della quale peral- tro non è stata eccepita l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. Quanto all'attendibilità o meno della testimonianza della OR moglie separata (o non ancora) del MU ww una volta dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 247 c.p.c. (Corte Cost. 74/248 ) - il relativo giudizio è rimesso al giudice del merito che ha indicato in modo logico e congruo il suo convincimento (Cass.15.3.2004, n. 5232). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese giudiziali fra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate. Roma, 21.9.2004 Il Con rel. Il Presidente IN CANCELLERIA вебало Ивиде NOV. 2004 11 CANCELLIERE C1 DEPOSITATO 9 IL CANCELLERC C1 ttista Oggi... Fa innocenze Bausta o Inn