Articolo 6 della Legge 29 novembre 1962, n. 1688
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 dicembre 1962
Art. 6.
Per ciascuno degli esercizi dal 1962-63 al 1965-66, il complessivo ammontare delle somme da corrispondere all'Azienda, delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1155 , e' stabilito in miliardi 59.
Tale somma sara' inscritta negli atati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per cennati esercizi a seconda della rispettiva competenza e correlativamente, nello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.
Entrata in vigore il 25 dicembre 1962