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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/09/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1684/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Barbale Parte_1
opponente e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rapp.to e difeso dall'avv. Carla Luciano
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, la parte opponente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.06.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della opposta di € 132.410,97 a titolo di contributi, CP_1 sanzioni ed interessi relativamente agli anni dal 1998 al 2021 oltre spese, competenze legali ed accessori.
A sostegno della spiegata opposizione, la parte istante eccepiva l'estinzione del credito relativamente agli anni dal 1998 al 2017, per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo intervenuto il primo atto di diffida e messa in mora soltanto in data
31.10.2022.
1 Costituitasi in giudizio, la parte opposta deduceva l'infondatezza della domanda avversaria chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un unico motivo di ricorso, l'opponente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, relativamente agli anni dal 1998 al 2017, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe intervenuto il 31.10.2022.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
L'art. 19, comma 2 (“Prescrizione dei contributi”), della L. n. 773/1982 (“Riforma della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) dispone che: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Il menzionato art. 17 (“Comunicazioni obbligatorie alla ”) così prevede al comma CP_1
1:“Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art.11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno..”.
Il Regolamento sulla contribuzione della Cassa opposta (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio) ulteriormente afferma all'art. 33 che: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi CP_1 dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”.
L'art. 6 (“Comunicazioni obbligatorie alla ”) citato nell'articolo appena richiamato CP_1 prevede al comma 1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini CP_1
2 dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
Va richiamato, infine, l'art. 9 (“Termine per l'invio della comunicazione”), secondo cui: “Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno. Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla ”. CP_1
È poi nota la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1 della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (cfr.
Cass nn. 5338/2025 e 4981/2014).
Deve ricordarsi, poi, il consolidato orientamento dei giudici di legittimità e di merito secondo cui: “In tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi CP_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi CP_1 da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1 prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF” (si veda, da ultimo,
Cass. n. 15787/2023).
In sintesi, in base al quadro normativo e giurisprudenziale appena tracciato, emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa opposta della comunicazione annuale ex art. 17 della L. n. 773/1982, anche se incompleta o
3 infedele. Il termine non decorre, invece, se ne è omesso del tutto l'invio, in tal senso dovendosi intrepretate l'art. 33, comma 2, del Regolamento, in conformità dei principi sopra enunciati.
È, pertanto, onere del contribuente che eccepisce la prescrizione del credito allegare e provare i fatti alla base della eccezione.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto né provato di aver trasmesso alla opposta le comunicazioni annuali previste all'art. 17 della L. n. 773/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale per le annualità contributive dal 1998 al 2017 non è mai cominciato a decorrere. La relativa eccezione, pertanto, deve essere respinta, rendendosi irrilevante, a ben vedere, l'esame dei numerosi atti interruttivi prodotti in giudizio dalla parte opposta.
In definitiva, il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 317/2023 del
Tribunale di Catanzaro e ne dichiara la esecutività;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della Controparte_1
liquidate in € 4.300,00 oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 17.09.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1684/2023 R.G.
tra
, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Barbale Parte_1
opponente e
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rapp.to e difeso dall'avv. Carla Luciano
opposta
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.07.2023, la parte opponente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 317/2023, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.06.2023, a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore della opposta di € 132.410,97 a titolo di contributi, CP_1 sanzioni ed interessi relativamente agli anni dal 1998 al 2021 oltre spese, competenze legali ed accessori.
A sostegno della spiegata opposizione, la parte istante eccepiva l'estinzione del credito relativamente agli anni dal 1998 al 2017, per intervenuta prescrizione quinquennale, essendo intervenuto il primo atto di diffida e messa in mora soltanto in data
31.10.2022.
1 Costituitasi in giudizio, la parte opposta deduceva l'infondatezza della domanda avversaria chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Con un unico motivo di ricorso, l'opponente lamenta l'intervenuta prescrizione del diritto azionato, relativamente agli anni dal 1998 al 2017, tenuto conto che il primo atto interruttivo della prescrizione sarebbe intervenuto il 31.10.2022.
L'eccezione non è meritevole di accoglimento.
L'art. 19, comma 2 (“Prescrizione dei contributi”), della L. n. 773/1982 (“Riforma della
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri”) dispone che: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 17”. CP_1
Il menzionato art. 17 (“Comunicazioni obbligatorie alla ”) così prevede al comma CP_1
1:“Gli iscritti agli albi dei geometri devono comunicare con lettera raccomandata, da consegnare o inviare alla entro trenta giorni dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione CP_1 annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo di affari di cui all'art.11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno..”.
Il Regolamento sulla contribuzione della Cassa opposta (cfr. all. 1 del fascicolo monitorio) ulteriormente afferma all'art. 33 che: “Con il decorso di cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio ai sensi CP_1 dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335; b) del diritto a richiedere la rettifica delle dichiarazioni presentate o ad effettuare quelle omesse. Le prescrizioni di cui sopra decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici, come previsto dall'articolo 6, comma 5, i dati definitivi da CP_1 comunicare all'interessato. Nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, le prescrizioni di cui sopra decorrono dai termini previsti dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione del Modello Unico e per i relativi pagamenti”.
L'art. 6 (“Comunicazioni obbligatorie alla ”) citato nell'articolo appena richiamato CP_1 prevede al comma 1 che “Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini CP_1
2 dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13”.
Va richiamato, infine, l'art. 9 (“Termine per l'invio della comunicazione”), secondo cui: “Il termine per l'invio o la presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 è fissato per il 15 settembre di ogni anno. Ove disposizioni di carattere particolare stabiliscano scadenze differenziate in riferimento ad adempimenti fiscali, il Consiglio di Amministrazione può adottare specifiche norme di applicazione ed unificazione dei termini per le comunicazioni alla ”. CP_1
È poi nota la posizione della giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia contributiva previdenziale, la legge 8 agosto 1995, n. 335, ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Ne consegue che, con riferimento alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri, trova ancora applicazione l'art. 19 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, secondo cui la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, della comunicazione CP_1 della dichiarazione dei redditi e del volume d'affari di cui all'art. 17 della medesima legge” (cfr.
Cass nn. 5338/2025 e 4981/2014).
Deve ricordarsi, poi, il consolidato orientamento dei giudici di legittimità e di merito secondo cui: “In tema di contributi previdenziali dovuti alla la prescrizione dei contributi CP_1 decorre dalla trasmissione a quest'ultima della dichiarazione, da parte del debitore, dell'ammontare del proprio reddito professionale dichiarato, anche in caso di denuncia incompleta o infedele, non decorrendo, invece, ove sia trascurato completamente il dovere di presentare la dichiarazione annuale.
Né una diversa decorrenza del termine di prescrizione può desumersi dall'art. 6 del Regolamento citato, che fa riferimento al momento in cui la ha ottenuto dai competenti uffici i dati definitivi CP_1 da comunicare all'interessato, posto che la ricezione dei dati da parte dell'Amministrazione finanziaria non può costituire un'indiscriminata "rimessione in termini" della ai fini della CP_1 prescrizione e determinare la conseguente disapplicazione della norma che impone il decorso di quest'ultima dalla presentazione della denuncia dei redditi ai fini IRPEF” (si veda, da ultimo,
Cass. n. 15787/2023).
In sintesi, in base al quadro normativo e giurisprudenziale appena tracciato, emerge che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Cassa opposta della comunicazione annuale ex art. 17 della L. n. 773/1982, anche se incompleta o
3 infedele. Il termine non decorre, invece, se ne è omesso del tutto l'invio, in tal senso dovendosi intrepretate l'art. 33, comma 2, del Regolamento, in conformità dei principi sopra enunciati.
È, pertanto, onere del contribuente che eccepisce la prescrizione del credito allegare e provare i fatti alla base della eccezione.
Orbene, nel caso di specie, l'opponente non ha dedotto né provato di aver trasmesso alla opposta le comunicazioni annuali previste all'art. 17 della L. n. 773/1982, con la conseguenza che il termine di prescrizione quinquennale per le annualità contributive dal 1998 al 2017 non è mai cominciato a decorrere. La relativa eccezione, pertanto, deve essere respinta, rendendosi irrilevante, a ben vedere, l'esame dei numerosi atti interruttivi prodotti in giudizio dalla parte opposta.
In definitiva, il ricorso in opposizione deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 317/2023 del
Tribunale di Catanzaro e ne dichiara la esecutività;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore Parte_1 della Controparte_1
liquidate in € 4.300,00 oltre rimborso forfettario spese
[...] generali, IVA e CPA.
Catanzaro, li 17.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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