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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 09/06/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 5 aprile 2024 e promosso da:
nato a [...], il [...] - C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE), Via C. Goretti n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Gisella Rossi del Foro di Ferrara
(C.F.: – fax: 0532/798542 - PEC: ) C.F._2 Email_1
(adottante) per l'adozione di
, nata in [...] il [...] – C.F. , residente in Persona_1 C.F._3
Ferrara (FE), Via C. Goretti n. 68
(adottanda) con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 14 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 11 aprile 2024, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interessati (adottante e adottanda ) sono comparsi personalmente Parte_1 Persona_1 avanti il giudice istruttore all'udienza del 14 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione. L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con , figlia della moglie , nata a [...] Per_1 Parte_2
Cantemir (Moldova) l'11/04/1983, con la quale ha contratto matrimonio in Italia l'11 giugno 2015, avendo i tre sin da allora convissuto stabilmente, unitamente anche al figlio minorenne della coppia nato il [...] dalla unione nociugale, fratello dell'adottanda. Per_2
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlia propria, Per_1
provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, sia morale educativa ed affettiva. Egli in udienza ha dichiarato: “ è arrivata in Italia che non sapeva neanche parlare l'italiano, poi ci siamo Per_1
integrati fra noi, qualche screzio ma solo come fra padre e figlia;
lei è la figlia grande poi abbiamo avuto il secondogenito. Io mi sento suo padre”.
, ad oggi ventitreenne, per parte sua, ha riferito di considerare in toto Persona_1 Parte_1
come suo padre, accogliendo con immensa gioia la sua decisione di adottarla. La setssa in udienza ha dichiarato: “Il Rapporto con è molto meglio che col mio vero padre, infatti ho cominciato a Pt_1
chiamarlo papino, non più . Sono felice e voglio che questo accada. Con il mio padre Pt_1
biologico avevo un rapporto, andavo da lui ogni tanto ma poche volte. Da quando si è trasferito in
Moldavia non ci siamo più visti, due anni fa abbiamo litigato e non ci siamo più sentiti. Io ho litigato con lui perché gli ho rinfacciato di non esserci mai stato come padre”. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di adottare Parte_1
, ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto diretta a formalizzare il Per_1
forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con la giovane, e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottanda medesima.
All'udienza del 14 maggio 2025 è comparsa anche , moglie dell'adottante e madre Parte_2 dell'adottanda la quale, sia in proprio che quale genitore del figlio minore , ha espresso il Per_2 proprio assenso all'adozione dichiarando: “Sono assolutamente d'accordo con l'adozione. Esprimo il mio consenso anche per nostro figlio minore ”. Per_2
Quanto al padre biologico dell'adottanda, sig. , lo stesso ha rilasciato dichiarazione con Persona_3 la quale ha espresso il consenso all'adozione (cfr. nota di deposito in data 27 maggio 2025).
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottanda abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ. L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
L'assenso delle persone indicate agli artt. 296 e 297 c.c. è stato regolarmente espresso.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di , Parte_1 Persona_1
pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve farsi luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da er l'adozione di , così provvede: Parte_1 Persona_1
1. Si fa luogo all'adozione di , nata in [...] il [...], da parte di Persona_1
nato a [...], il [...]. Parte_1
2. L'adottata assume il cognome dell'adottante e lo antepone Persona_1 Parte_1
al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Sangiuolo Presidente
Dott.ssa Anna Ghedini Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso per adozione di maggiorenne depositato il 5 aprile 2024 e promosso da:
nato a [...], il [...] - C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Ferrara (FE), Via C. Goretti n. 68, rappresentato e difeso dall'Avv. Gisella Rossi del Foro di Ferrara
(C.F.: – fax: 0532/798542 - PEC: ) C.F._2 Email_1
(adottante) per l'adozione di
, nata in [...] il [...] – C.F. , residente in Persona_1 C.F._3
Ferrara (FE), Via C. Goretti n. 68
(adottanda) con l'intervento ex lege del
PUBBLICO MINISTERO
In punto a: adozione di maggiorenne ex artt. 291 e ss. c.c. ed artt. 311 e ss. c.c.
* * *
All'udienza del giorno 14 maggio 2025 le parti prestavano personalmente il consenso alla adozione.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento in data 11 aprile 2024, senza nulla opporre alla adozione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli interessati (adottante e adottanda ) sono comparsi personalmente Parte_1 Persona_1 avanti il giudice istruttore all'udienza del 14 maggio 2025, prestando formale consenso all'adozione. L'adottante ha esposto in ricorso (confermando ogni circostanza in udienza) di avere da anni instaurato un rapporto affettivo con , figlia della moglie , nata a [...] Per_1 Parte_2
Cantemir (Moldova) l'11/04/1983, con la quale ha contratto matrimonio in Italia l'11 giugno 2015, avendo i tre sin da allora convissuto stabilmente, unitamente anche al figlio minorenne della coppia nato il [...] dalla unione nociugale, fratello dell'adottanda. Per_2
Il ricorrente ha precisato di aver sempre considerato e trattato come figlia propria, Per_1
provvedendo ad ogni sua necessità, sia materiale, sia morale educativa ed affettiva. Egli in udienza ha dichiarato: “ è arrivata in Italia che non sapeva neanche parlare l'italiano, poi ci siamo Per_1
integrati fra noi, qualche screzio ma solo come fra padre e figlia;
lei è la figlia grande poi abbiamo avuto il secondogenito. Io mi sento suo padre”.
, ad oggi ventitreenne, per parte sua, ha riferito di considerare in toto Persona_1 Parte_1
come suo padre, accogliendo con immensa gioia la sua decisione di adottarla. La setssa in udienza ha dichiarato: “Il Rapporto con è molto meglio che col mio vero padre, infatti ho cominciato a Pt_1
chiamarlo papino, non più . Sono felice e voglio che questo accada. Con il mio padre Pt_1
biologico avevo un rapporto, andavo da lui ogni tanto ma poche volte. Da quando si è trasferito in
Moldavia non ci siamo più visti, due anni fa abbiamo litigato e non ci siamo più sentiti. Io ho litigato con lui perché gli ho rinfacciato di non esserci mai stato come padre”. ha, quindi, dedotto di aver maturato il desiderio e la ferma volontà di adottare Parte_1
, ritenendo tale scelta moralmente giusta e appropriata, in quanto diretta a formalizzare il Per_1
forte legame affettivo-solidaristico, consolidatosi nel tempo, con la giovane, e altresì scelta non pregiudizievole, bensì vantaggiosa per l'adottanda medesima.
All'udienza del 14 maggio 2025 è comparsa anche , moglie dell'adottante e madre Parte_2 dell'adottanda la quale, sia in proprio che quale genitore del figlio minore , ha espresso il Per_2 proprio assenso all'adozione dichiarando: “Sono assolutamente d'accordo con l'adozione. Esprimo il mio consenso anche per nostro figlio minore ”. Per_2
Quanto al padre biologico dell'adottanda, sig. , lo stesso ha rilasciato dichiarazione con Persona_3 la quale ha espresso il consenso all'adozione (cfr. nota di deposito in data 27 maggio 2025).
Ciò posto, nel caso in esame l'adottante ha spiegato le ragioni sottese alla sua domanda di adozione, manifestando in modo inequivocabile, sia in ricorso che all'udienza innanzi al giudice relatore, di voler conseguire da parte del Tribunale l'invocata pronuncia di adozione.
Perciò, valutando la ricorrenza dei presupposti previsti dalla legge al fine di dare luogo alla adozione, si osserva come nel caso di specie l'adottante e l'adottanda abbiano personalmente espresso il consenso alla adozione, previsto dall'art. 296 cod. civ. all'udienza del 28 maggio 2025, nelle forme prescritte dall'art. 311, comma primo, cod. civ. L'adottanda non è stata da altri in precedenza adottato.
L'adozione conviene all'adottanda e, pertanto, va senz'altro disposta.
Risultano presenti i requisiti sia dell'età superiore ai 35 anni da parte dell'adottante, sia la differenza di età superiore ai 18 anni tra adottante e adottanda.
L'assenso delle persone indicate agli artt. 296 e 297 c.c. è stato regolarmente espresso.
La domanda di adozione proposta da per l'adozione di , Parte_1 Persona_1
pertanto, deve ritenersi fondata e, sussistendo i presupposti di legge, deve farsi luogo all'adozione richiesta.
Nulla sulle spese in assenza di opposizione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, visti gli artt. 313 e 314 c.c., definitivamente decidendo nella causa promossa con ricorso da er l'adozione di , così provvede: Parte_1 Persona_1
1. Si fa luogo all'adozione di , nata in [...] il [...], da parte di Persona_1
nato a [...], il [...]. Parte_1
2. L'adottata assume il cognome dell'adottante e lo antepone Persona_1 Parte_1
al proprio.
3. Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria perché provveda ad iscrivere nell'apposito registro la presente sentenza e perché dia comunicazione della stessa all'Ufficio di Stato Civile competente per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottata.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio del giorno 4 giugno 2025.
Il Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo
Il giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri