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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3660/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/11/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, Via Giuseppe Parlato n. 5, presso lo studio dell'avv. Lo Tauro Alessia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], e residente a [...], Parte_2 C.F._2
via Missale n. 3, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Giuseppe Parlato n. 5, presso lo studio dell'avv. Lo Tauro Alessia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Siracusa, il giorno 04/8/2009
(Anno 2009, Parte 1, Serie, n. 102).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 4/8/2009;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 157/2023 del 18/04/2023
pagina1 di 3 - di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/10/2024, il Presidente fissava udienza del 25/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice si riservava di riferire in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 6/12/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“- che i coniugi si sono separati consensualmente con ricorso iscritto al n. 149/23 RG, separazione omologata dal Tribunale di Siracusa giusto D.O. n. 157/23 del 21/04/2023;
Che in virtù di detto accordo i ricorrenti pattuivano di porre in vendita la casa familiare sita in Melilli
(SR) via M. Missale n. 3; che ad oggi l'immobile non è stato ancora venduto, pertanto entrambi si obbligano entro il mese di ottobre 2024 ad occuparsi della vendita e al disbrigo delle pratiche necessarie, conferendo incarico ad agenzia immobiliare;
entrambi i coniugi assumono l'impegno di vendere l'immobile qualora pervenga proposta di acquisto pari a superiore ad euro 85000/00, al fine di estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile e dividere eventuale somme residue, previo pagamento di tutti gli Per_ oneri inerenti l'immobile familiare condominio, spese per utenze, agenzia immobiliare, ecc.); che entrambe le parti sono autonome economicamente e pertanto rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Siracusa, Parte_1 Parte_2
il giorno 04/8/2009 (Anno 2009, Parte 1, Serie, n. 102), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/01/2025
IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 3660/2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 25/11/2024; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Siracusa, Via Giuseppe Parlato n. 5, presso lo studio dell'avv. Lo Tauro Alessia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nato a [...] il [...], e residente a [...], Parte_2 C.F._2
via Missale n. 3, elettivamente domiciliato in Siracusa, Via Giuseppe Parlato n. 5, presso lo studio dell'avv. Lo Tauro Alessia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23/09/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile a Siracusa, il giorno 04/8/2009
(Anno 2009, Parte 1, Serie, n. 102).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito civile in Siracusa, il giorno 4/8/2009;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
-di essersi separati consensualmente con verbale omologato con decreto n. 157/2023 del 18/04/2023
pagina1 di 3 - di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/10/2024, il Presidente fissava udienza del 25/11/2024 per la comparizione dei coniugi.
Comparsi dinanzi al Tribunale, all'udienza camerale all'uopo fissata, i coniugi dichiaravano di non volersi riconciliare e insistevano in ricorso.
Nella medesima udienza, il Giudice si riservava di riferire in camera di consiglio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 6/12/2024)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“- che i coniugi si sono separati consensualmente con ricorso iscritto al n. 149/23 RG, separazione omologata dal Tribunale di Siracusa giusto D.O. n. 157/23 del 21/04/2023;
Che in virtù di detto accordo i ricorrenti pattuivano di porre in vendita la casa familiare sita in Melilli
(SR) via M. Missale n. 3; che ad oggi l'immobile non è stato ancora venduto, pertanto entrambi si obbligano entro il mese di ottobre 2024 ad occuparsi della vendita e al disbrigo delle pratiche necessarie, conferendo incarico ad agenzia immobiliare;
entrambi i coniugi assumono l'impegno di vendere l'immobile qualora pervenga proposta di acquisto pari a superiore ad euro 85000/00, al fine di estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile e dividere eventuale somme residue, previo pagamento di tutti gli Per_ oneri inerenti l'immobile familiare condominio, spese per utenze, agenzia immobiliare, ecc.); che entrambe le parti sono autonome economicamente e pertanto rinunciano ad ogni reciproca pretesa economica.”
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
pagina2 di 3 visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , in Siracusa, Parte_1 Parte_2
il giorno 04/8/2009 (Anno 2009, Parte 1, Serie, n. 102), in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 15/01/2025
IL
PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3