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Sentenza 26 gennaio 2025
Sentenza 26 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 26/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
dott. Natalino Sapone Consigliere
dott.ssa Federica Rende Consigliere rel.,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C. F, ), residente a Parte_1 C.F._1
Caulonia (R.C), alla Via Vico n.1 Sottoportella, e nato a [...], il Parte_2
14.02.1982, (C.F ), residente a [...] C.F._2
Sottoportella, elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia alla Via Nazionale n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Donato Riviello del Foro di Locri (C.F , pec: C.F._3
e Luca Riccio, del Foro di Locri (C.F Email_1
), pec: C.F._4 Email_2
-APPELLANTE-
CONTRO
Co
(oggi ) (C.F. e P.IVA ) in persona del suo legale CP_1 CP_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Della Guastalla n.1, Milano, presso il suo procuratore costituito Avv. Andrea FORMICA, pec: ,pecavvocati.it Emai_3 Email_4
-APPELLATA-
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2018, e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Locri, la , deducendo di essere CP_1 rispettivamente titolare e gestore dell'attività commerciale denominata Bar Mojito, sito in Caulonia alla via Roma n. 30 e rappresentando che, in data 15.05.2015, a causa dei lavori di posizionamento dei cavi relativi alla fibra ottica, eseguiti da operai della o da ditta dalla stessa incaricata, CP_1 si verificava la rottura della condotta idrica comunale con conseguente fuoriuscita di acqua, che infiltrandosi nel locale, lo aveva inondato causando danni per complessivi 11.259,38 euro.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
nel merito contestando il fatto storico azionato e la propria responsabilità nell'occorso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dagli attori perché ritenute non rilevanti ai fini del decidere, la causa veniva istruita con le prove documentali in atti.
Con sentenza n. 40/2019 del Tribunale di Locri, Sezione Civile, del 10.01.2019, pubblicata in pari data, il Giudice di prime cure così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che si liquidano in complessivi euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione in appello del 18.04.2019 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, per i seguenti motivi di appello:
1) Con il primo motivo gli attori lamentano una errata valutazione della posizione giuridica dei medesimi, posto che in primo grado non avevano sostenuto di essere proprietari dell'immobile danneggiato, bensì titolare, e gestore dell'attività Parte_1 Parte_2 commerciale denominata Bar Mojito, producendo copia del contratto di locazione stipulato tra e il proprietario dell'immobile Parte_1 Controparte_5
Pertanto, l'errore del Giudice di prime cure è consistito nel non aver preso in considerazione che gli attori avevano dichiarato di essere proprietari dell'attività commerciale Bar Mojito, ma non dell'immobile in cui viene svolta l'attività; dunque, la richiesta di risarcimento doveva essere intesa come inerente all'attività commerciale del Bar Mojito e non già riferita alla proprietà dell'immobile. Nella consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado gli attori elencavano i danni subiti dal locale, consistiti nella rottura e distacco del controsoffitto in cartongesso, danni ai motori, agli arredi, alla tinteggiatura, alle suppellettili, ai quadri e ai faretti, quantificati nella fattura prodotta in atti in
11.259,38 euro.
Gli appellanti chiedono, pertanto, il risarcimento del danno, in ossequio al principio sancito dalla
Suprema Corte che riconosce in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso e nel godimento della res locata ex art. 1585 co. 2 c.c.
Concludevano chiedendo “Accertare che il giorno 15.05.2015, la rottura del tubo delle rete idrica, di proprietà del comune di Caulonia, si è verificata in seguito ai lavori in corso di esecuzione da parte della , per la installazione della fibra ottica;
accertare, altresì che in seguito a CP_1 tale rottura il locale di proprietà degli odierni attori, subiva ingenti danni, provocati dalla infiltrazione della enorme massa di acqua fuoriuscita dal tubo delle rete idrica comunale;
dichiarare la convenuta , in quanto esecutrice dei lavori, l'unica ed esclusiva CP_1 responsabile di tutti i danni derivati al locale Bar Mojito, sito in Caulonia Via Roma n°30 e conseguentemente;
Condannare , in persona del suo legale rappresentante, a CP_1 risarcire gli odierni attori, proprietari del suddetto locale, per la complessiva somma di Euro
11.259,38, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in via giudiziale e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”.
In via istruttoria chiedevano altresì ammettersi prova testimoniale e CTU tecnica così come formulate nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.06.2019 si costituiva in giudizio la che, riportandosi alle eccezioni già formulate in primo grado, Controparte_6 ribadiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, nel merito contestava il fatto storico e la propria responsabilità nell'occorso, nonché la titolarità degli appellanti dei beni asseritamente danneggiati. Concludeva chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte, poiché irrilevanti e da ritenersi rinunciate per non essere state riprodotte nel foglio di precisazione delle conclusioni, nonché il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 12.09.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti deducono che la richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado non sarebbe riferita alla struttura del fabbricato, bensì unicamente ai beni che costituiscono l'oggetto dell'attività economica il Bar Mojito, di cui è titolare Parte_1 mentre è il gestore. Parte_2
Lamentano, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, comunque, fare applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il diritto in capo al conduttore ad una tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso e nel godimento della res locata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1585 co. 2
c.c.
Gli appellanti, pertanto, impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la carenza di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio, rilevando che i medesimi non sono proprietari dell'immobile asseritamente danneggiato dalla società convenuta e, per l'effetto, ha rigettato la domanda nel merito.
Occorre preliminarmente osservare che nel giudizio di primo grado gli attori si erano qualificati l'uno, quale titolare dell'attività del Bar Mojito, l'altro, , quale Parte_1 Parte_2 gestore della medesima attività, producendo altresì, con allegato n.7, copia del contratto di locazione commerciale del 1.09.2006 con il quale il proprietario aveva concesso in Controparte_5 locazione l'immobile all' per lo svolgimento di attività di bar. Parte_1
A norma dell'art. 1585 c.c., il conduttore gode di una legittimazione attiva autonoma nei confronti di chiunque con il proprio comportamento arrechi danni nell'uso o nel godimento della cosa locata.
Presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1585 c.c. è la detenzione della cosa a titolo di locazione con l'esercizio di un potere di fatto su di essa;
è dunque sufficiente fornire la prova di tale potere di fatto. Del resto, in linea generale l'ingiustizia del danno risarcibile non è connessa necessariamente alla proprietà del bene danneggiato, bensì ad ogni situazione giuridica riconosciuta e tutelata nell'ordinamento.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione affermando che“…si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione il conduttore ex art.
1585, c.c., comma due gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno…”. (Cass. Civ., Sez.III, Ord. n. 8466 del 5 maggio 2020; Idem,
Sez.III, Sent. n. 17881 del 31 agosto 2011).
Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi non pienamente condivisibile l'assunto del Giudice di prime cure che ha ritenuto che dal difetto di titolarità del bene immobile danneggiato consegua altresì il difetto di titolarità del diritto dedotto nel presente giudizio, posto che deve riconoscersi in capo al conduttore una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1585 c.c., quanto meno per il risarcimento dei danni effettivamente patiti, quali quelli ai propri beni mobili presenti all'interno del locale, agli arredi e alle istallazioni.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto al fatto storico dedotto in giudizio, gli attori in primo grado deducevano che la CP_1
nei primi mesi dell'anno 2015 aveva realizzato lavori di posizionamento dei cavi della fibra
[...] ottica nel comune di Caulonia, mediante dei lavori di scavo in trincea per il posizionamento dei cavi.
Deducevano altresì che in data 15.05.2015 la aveva effettuato i predetti lavori Controparte_4 lungo la via Roma del centro storico di Caulonia e, dopo aver posizionato i cavi, aveva effettuato il riempimento dello scavo con materiale di risulta per poi coprire il tutto con l'asfalto, concludendo i lavori verso le ore 17:00-18:00 del medesimo giorno.
Intorno alle ore 21:00-22:00 si verificava la rottura della conduttura idrica comunale con conseguente fuoriuscita di acqua che inondava i locali per cui è causa.
La predetta circostanza veniva confermata con relazione a firma dell'arch. , responsabile Persona_1 dell'Area Tecnica del Comune di Caulonia, specificando che il Comune era subito intervenuto per la riparazione della conduttura (cfr. relazione del 22.06.2017 n. prot.llo 7204: “intervenuti sul posto veniva accertato che la rottura della condotta idrica, peraltro una condotta di notevole importanza in quanto a servizio di tutta la parte bassa del paese, era stata causata dai lavori in corso di esecuzione da parte della , per la installazione della fibra ottica”) . CP_1
È altresì da rilevare che parte appellata non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori con le modalità indicate da parte appellante, ha invece ritenuto non essere stata adeguatamente provata l'esistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori ed i danni cagionati. Ha quindi rilevato che non può essere a tal fine utilizzato un documento promanante dal comune, in quanto soggetto presuntivamente responsabile per l'accaduto, perché custode dell'area in cui sarebbe avvenuto l'allagamento.
In merito all'accertamento del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di posa dei cavi lungo la via Roma del centro storico di Caulonia e la rottura della conduttura idrica comunale, occorre evidenziare che, come noto, la causalità civile è governata dal principio del c.d. “più probabile che non.” Pertanto, un evento antigiuridico può dirsi causato dal comportamento umano, quando quest'ultimo è stato più probabilisticamente causa rispetto all'ipotesi in cui causa non lo sia stato.
Nel caso in esame, l'allagamento si verificava a distanza di poche ore dalla effettuazione dei lavori di scavo e di successiva copertura operata dalla con la conseguenza che la rottura CP_4 della conduttura idrica dovrebbe ritenersi, con ogni probabilità, causata dalla esecuzione dei lavori.
Ritiene il collegio che tale elemento non sia sufficiente per addivenire ad una pronuncia risarcitoria.
Ed invero, sulla scorta del compendio in atti, non è possibile stabilire a quale profondità fosse la conduttura oggetto di rottura, quale la distanza intercorrente tra la suddetta conduttura ed i cavi posizionati per conto della appellata, in cosa sia consistito il danneggiamento, in quale punto sia avvenuto. La relazione allegata, redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico a distanza di circa due anni dall'accaduto, non fornisce alcun elemento sulla scorta del quale comprendere in base a quali elementi si sia pervenuti alla conclusione enunciata. Anche il dato cronologico non consente una immediata correlazione tra i due fenomeni: ed infatti, in base alle stesse affermazioni delle parti appellanti, l'intervallo temporale minimo tra la conclusione dei lavori e l'allagamento è di tre ore, circostanza questa che non consente di infierire una correlazione tra i fenomeni.
Dunque, se è verosimile ritenere che, l'opera di scavo e la copertura dello stesso con materiale di risulta, possano aver danneggiato la conduttura idrica comunale causandone la rottura, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi che possano consentire di verificare, sia pure in astratto, tale ipotesi, non è possibile ritenere sussistente la responsabilità di nella causazione del Controparte_4 danno. Né tali elementi potrebbero trarsi da una consulenza tecnica d'ufficio eseguita sul materiale probatorio in atti ed ad una notevole distanza temporale dai fatti.
In ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado e riproposte in appello, non può che condividersi quanto sostenuto dal primo giudice, secondo cui la prova testimoniale articolata dalla difesa di parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio era inammissibile ed irrilevante “atteso che le circostanze articolate non risultano essere contestate dalla controparte”; quanto alla consulenza tecnica essa era stata reputata superflua in quanto “tesa alla sola quantificazione dei danni subiti dal locale in oggetto, così come richiesto -, a fronte in ogni caso di una perizia di stima allegata dagli stessi attori e non specificamente contestata dalla difesa della società convenuta (che nelle proprie difese ha escluso del tutto la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei propri tecnici e i danni lamentati)”.
Nel presente giudizio, in ogni caso, le richieste istruttorie non avrebbero potuto comunque trovare ingresso, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e poiché dagli scritti difensivi non emerge una inequivoca volontà di insistere nella richiesta (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 04/04/2022, n. 10767: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione.”).
Quanto alla quantificazione del danno, gli attori producevano in primo grado consulenza tecnica, nonché fattura emessa per le necessarie riparazioni del locale che avevano riguardato 80 m2 di imbiancatura del locale, il rifacimento di 15 m2 di cartongesso e, relativamente all'impianto elettrico, il quadro elettrico, quadretti a parete e l'installazione di faretti controsoffitto neon, il tutto per complessivi € 11.259,38.
E' principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo ed in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore.
Nel caso di specie, la prova testimoniale richiesta da parte appellante era volta a dimostrare che
“l'infiltrazione dell'acqua all'interno del locale provocava evidenti danni al tetto, ai muri perimetrali, all'impianto elettrico, nonché ai macchinari ivi presenti”, non anche a quantificarli, quindi, quand'anche fosse stata ammessa, non sarebbe stata utile a tal fine.
Ancora, non si rinvengono in atti elementi da cui desumere l'avvenuto pagamento della fattura prodotta e, del pari, desta perplessità la circostanza che tale fattura sia stata emessa a distanza di un così lungo arco temporale dall'evento oggetto del procedimento: ed infatti la rottura del tubo è avvenuta il 15 maggio 2015, la fattura è stata emessa a gennaio 2017. Tale dato cronologico evidentemente indebolisce ulteriormente la valenza probatoria del documento.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i parametri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata svolta in concreto - in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Locri, n. 40/2019 pubblicata il 10.01.2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna e al pagamento delle spese processuali in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre alle spese generali in Controparte_4 misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
dott. Natalino Sapone Consigliere
dott.ssa Federica Rende Consigliere rel.,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 344/2019 R.G., vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C. F, ), residente a Parte_1 C.F._1
Caulonia (R.C), alla Via Vico n.1 Sottoportella, e nato a [...], il Parte_2
14.02.1982, (C.F ), residente a [...] C.F._2
Sottoportella, elettivamente domiciliati in Marina di Caulonia alla Via Nazionale n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Donato Riviello del Foro di Locri (C.F , pec: C.F._3
e Luca Riccio, del Foro di Locri (C.F Email_1
), pec: C.F._4 Email_2
-APPELLANTE-
CONTRO
Co
(oggi ) (C.F. e P.IVA ) in persona del suo legale CP_1 CP_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Via Della Guastalla n.1, Milano, presso il suo procuratore costituito Avv. Andrea FORMICA, pec: ,pecavvocati.it Emai_3 Email_4
-APPELLATA-
Oggetto: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli appellanti hanno precisato le conclusioni con note scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 07.02.2018, e Parte_1 Parte_2 citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Locri, la , deducendo di essere CP_1 rispettivamente titolare e gestore dell'attività commerciale denominata Bar Mojito, sito in Caulonia alla via Roma n. 30 e rappresentando che, in data 15.05.2015, a causa dei lavori di posizionamento dei cavi relativi alla fibra ottica, eseguiti da operai della o da ditta dalla stessa incaricata, CP_1 si verificava la rottura della condotta idrica comunale con conseguente fuoriuscita di acqua, che infiltrandosi nel locale, lo aveva inondato causando danni per complessivi 11.259,38 euro.
Si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione attiva degli attori;
nel merito contestando il fatto storico azionato e la propria responsabilità nell'occorso. Concludeva chiedendo il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Rigettate le richieste istruttorie formulate dagli attori perché ritenute non rilevanti ai fini del decidere, la causa veniva istruita con le prove documentali in atti.
Con sentenza n. 40/2019 del Tribunale di Locri, Sezione Civile, del 10.01.2019, pubblicata in pari data, il Giudice di prime cure così provvedeva:
“1) rigetta la domanda;
2) condanna gli attori in solido al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che si liquidano in complessivi euro 1.618,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge”.
Con atto di citazione in appello del 18.04.2019 e hanno Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Locri, per i seguenti motivi di appello:
1) Con il primo motivo gli attori lamentano una errata valutazione della posizione giuridica dei medesimi, posto che in primo grado non avevano sostenuto di essere proprietari dell'immobile danneggiato, bensì titolare, e gestore dell'attività Parte_1 Parte_2 commerciale denominata Bar Mojito, producendo copia del contratto di locazione stipulato tra e il proprietario dell'immobile Parte_1 Controparte_5
Pertanto, l'errore del Giudice di prime cure è consistito nel non aver preso in considerazione che gli attori avevano dichiarato di essere proprietari dell'attività commerciale Bar Mojito, ma non dell'immobile in cui viene svolta l'attività; dunque, la richiesta di risarcimento doveva essere intesa come inerente all'attività commerciale del Bar Mojito e non già riferita alla proprietà dell'immobile. Nella consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado gli attori elencavano i danni subiti dal locale, consistiti nella rottura e distacco del controsoffitto in cartongesso, danni ai motori, agli arredi, alla tinteggiatura, alle suppellettili, ai quadri e ai faretti, quantificati nella fattura prodotta in atti in
11.259,38 euro.
Gli appellanti chiedono, pertanto, il risarcimento del danno, in ossequio al principio sancito dalla
Suprema Corte che riconosce in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso e nel godimento della res locata ex art. 1585 co. 2 c.c.
Concludevano chiedendo “Accertare che il giorno 15.05.2015, la rottura del tubo delle rete idrica, di proprietà del comune di Caulonia, si è verificata in seguito ai lavori in corso di esecuzione da parte della , per la installazione della fibra ottica;
accertare, altresì che in seguito a CP_1 tale rottura il locale di proprietà degli odierni attori, subiva ingenti danni, provocati dalla infiltrazione della enorme massa di acqua fuoriuscita dal tubo delle rete idrica comunale;
dichiarare la convenuta , in quanto esecutrice dei lavori, l'unica ed esclusiva CP_1 responsabile di tutti i danni derivati al locale Bar Mojito, sito in Caulonia Via Roma n°30 e conseguentemente;
Condannare , in persona del suo legale rappresentante, a CP_1 risarcire gli odierni attori, proprietari del suddetto locale, per la complessiva somma di Euro
11.259,38, o in quella maggiore o minore somma che sarà determinata in via giudiziale e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi
i gradi di giudizio”.
In via istruttoria chiedevano altresì ammettersi prova testimoniale e CTU tecnica così come formulate nel giudizio di primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3.06.2019 si costituiva in giudizio la che, riportandosi alle eccezioni già formulate in primo grado, Controparte_6 ribadiva l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli appellanti, nel merito contestava il fatto storico e la propria responsabilità nell'occorso, nonché la titolarità degli appellanti dei beni asseritamente danneggiati. Concludeva chiedendo il rigetto delle istanze istruttorie formulate da controparte, poiché irrilevanti e da ritenersi rinunciate per non essere state riprodotte nel foglio di precisazione delle conclusioni, nonché il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con ordinanza del 12.09.2024 la causa veniva assegnata in decisione con termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, gli appellanti deducono che la richiesta di risarcimento del danno avanzata in primo grado non sarebbe riferita alla struttura del fabbricato, bensì unicamente ai beni che costituiscono l'oggetto dell'attività economica il Bar Mojito, di cui è titolare Parte_1 mentre è il gestore. Parte_2
Lamentano, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto, comunque, fare applicazione dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che ha affermato il diritto in capo al conduttore ad una tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso e nel godimento della res locata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1585 co. 2
c.c.
Gli appellanti, pertanto, impugnano la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure ha dichiarato la carenza di titolarità attiva del diritto dedotto in giudizio, rilevando che i medesimi non sono proprietari dell'immobile asseritamente danneggiato dalla società convenuta e, per l'effetto, ha rigettato la domanda nel merito.
Occorre preliminarmente osservare che nel giudizio di primo grado gli attori si erano qualificati l'uno, quale titolare dell'attività del Bar Mojito, l'altro, , quale Parte_1 Parte_2 gestore della medesima attività, producendo altresì, con allegato n.7, copia del contratto di locazione commerciale del 1.09.2006 con il quale il proprietario aveva concesso in Controparte_5 locazione l'immobile all' per lo svolgimento di attività di bar. Parte_1
A norma dell'art. 1585 c.c., il conduttore gode di una legittimazione attiva autonoma nei confronti di chiunque con il proprio comportamento arrechi danni nell'uso o nel godimento della cosa locata.
Presupposto per l'esercizio dell'azione ex art. 1585 c.c. è la detenzione della cosa a titolo di locazione con l'esercizio di un potere di fatto su di essa;
è dunque sufficiente fornire la prova di tale potere di fatto. Del resto, in linea generale l'ingiustizia del danno risarcibile non è connessa necessariamente alla proprietà del bene danneggiato, bensì ad ogni situazione giuridica riconosciuta e tutelata nell'ordinamento.
In senso conforme si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione affermando che“…si deve, infatti, riconoscere in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi un'infiltrazione il conduttore ex art.
1585, c.c., comma due gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno…”. (Cass. Civ., Sez.III, Ord. n. 8466 del 5 maggio 2020; Idem,
Sez.III, Sent. n. 17881 del 31 agosto 2011).
Nel caso in esame, pertanto, deve ritenersi non pienamente condivisibile l'assunto del Giudice di prime cure che ha ritenuto che dal difetto di titolarità del bene immobile danneggiato consegua altresì il difetto di titolarità del diritto dedotto nel presente giudizio, posto che deve riconoscersi in capo al conduttore una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno ai sensi e per gli effetti dell'art. 1585 c.c., quanto meno per il risarcimento dei danni effettivamente patiti, quali quelli ai propri beni mobili presenti all'interno del locale, agli arredi e alle istallazioni.
Tuttavia, ritiene il Collegio che l'appello non possa trovare accoglimento.
Quanto al fatto storico dedotto in giudizio, gli attori in primo grado deducevano che la CP_1
nei primi mesi dell'anno 2015 aveva realizzato lavori di posizionamento dei cavi della fibra
[...] ottica nel comune di Caulonia, mediante dei lavori di scavo in trincea per il posizionamento dei cavi.
Deducevano altresì che in data 15.05.2015 la aveva effettuato i predetti lavori Controparte_4 lungo la via Roma del centro storico di Caulonia e, dopo aver posizionato i cavi, aveva effettuato il riempimento dello scavo con materiale di risulta per poi coprire il tutto con l'asfalto, concludendo i lavori verso le ore 17:00-18:00 del medesimo giorno.
Intorno alle ore 21:00-22:00 si verificava la rottura della conduttura idrica comunale con conseguente fuoriuscita di acqua che inondava i locali per cui è causa.
La predetta circostanza veniva confermata con relazione a firma dell'arch. , responsabile Persona_1 dell'Area Tecnica del Comune di Caulonia, specificando che il Comune era subito intervenuto per la riparazione della conduttura (cfr. relazione del 22.06.2017 n. prot.llo 7204: “intervenuti sul posto veniva accertato che la rottura della condotta idrica, peraltro una condotta di notevole importanza in quanto a servizio di tutta la parte bassa del paese, era stata causata dai lavori in corso di esecuzione da parte della , per la installazione della fibra ottica”) . CP_1
È altresì da rilevare che parte appellata non ha contestato l'avvenuta esecuzione dei lavori con le modalità indicate da parte appellante, ha invece ritenuto non essere stata adeguatamente provata l'esistenza del nesso di causalità tra l'esecuzione dei lavori ed i danni cagionati. Ha quindi rilevato che non può essere a tal fine utilizzato un documento promanante dal comune, in quanto soggetto presuntivamente responsabile per l'accaduto, perché custode dell'area in cui sarebbe avvenuto l'allagamento.
In merito all'accertamento del nesso di causalità tra l'effettuazione dei lavori di posa dei cavi lungo la via Roma del centro storico di Caulonia e la rottura della conduttura idrica comunale, occorre evidenziare che, come noto, la causalità civile è governata dal principio del c.d. “più probabile che non.” Pertanto, un evento antigiuridico può dirsi causato dal comportamento umano, quando quest'ultimo è stato più probabilisticamente causa rispetto all'ipotesi in cui causa non lo sia stato.
Nel caso in esame, l'allagamento si verificava a distanza di poche ore dalla effettuazione dei lavori di scavo e di successiva copertura operata dalla con la conseguenza che la rottura CP_4 della conduttura idrica dovrebbe ritenersi, con ogni probabilità, causata dalla esecuzione dei lavori.
Ritiene il collegio che tale elemento non sia sufficiente per addivenire ad una pronuncia risarcitoria.
Ed invero, sulla scorta del compendio in atti, non è possibile stabilire a quale profondità fosse la conduttura oggetto di rottura, quale la distanza intercorrente tra la suddetta conduttura ed i cavi posizionati per conto della appellata, in cosa sia consistito il danneggiamento, in quale punto sia avvenuto. La relazione allegata, redatta dal responsabile dell'ufficio tecnico a distanza di circa due anni dall'accaduto, non fornisce alcun elemento sulla scorta del quale comprendere in base a quali elementi si sia pervenuti alla conclusione enunciata. Anche il dato cronologico non consente una immediata correlazione tra i due fenomeni: ed infatti, in base alle stesse affermazioni delle parti appellanti, l'intervallo temporale minimo tra la conclusione dei lavori e l'allagamento è di tre ore, circostanza questa che non consente di infierire una correlazione tra i fenomeni.
Dunque, se è verosimile ritenere che, l'opera di scavo e la copertura dello stesso con materiale di risulta, possano aver danneggiato la conduttura idrica comunale causandone la rottura, tuttavia, in assenza di ulteriori elementi che possano consentire di verificare, sia pure in astratto, tale ipotesi, non è possibile ritenere sussistente la responsabilità di nella causazione del Controparte_4 danno. Né tali elementi potrebbero trarsi da una consulenza tecnica d'ufficio eseguita sul materiale probatorio in atti ed ad una notevole distanza temporale dai fatti.
In ordine alle richieste istruttorie formulate in primo grado e riproposte in appello, non può che condividersi quanto sostenuto dal primo giudice, secondo cui la prova testimoniale articolata dalla difesa di parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio era inammissibile ed irrilevante “atteso che le circostanze articolate non risultano essere contestate dalla controparte”; quanto alla consulenza tecnica essa era stata reputata superflua in quanto “tesa alla sola quantificazione dei danni subiti dal locale in oggetto, così come richiesto -, a fronte in ogni caso di una perizia di stima allegata dagli stessi attori e non specificamente contestata dalla difesa della società convenuta (che nelle proprie difese ha escluso del tutto la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei propri tecnici e i danni lamentati)”.
Nel presente giudizio, in ogni caso, le richieste istruttorie non avrebbero potuto comunque trovare ingresso, poiché non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni e poiché dagli scritti difensivi non emerge una inequivoca volontà di insistere nella richiesta (cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 04/04/2022, n. 10767: “La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione;
resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi: valutazione complessiva, dei cui risultati il giudice del merito è chiamato a dar conto, sia pur sinteticamente, in motivazione.”).
Quanto alla quantificazione del danno, gli attori producevano in primo grado consulenza tecnica, nonché fattura emessa per le necessarie riparazioni del locale che avevano riguardato 80 m2 di imbiancatura del locale, il rifacimento di 15 m2 di cartongesso e, relativamente all'impianto elettrico, il quadro elettrico, quadretti a parete e l'installazione di faretti controsoffitto neon, il tutto per complessivi € 11.259,38.
E' principio consolidato quello secondo cui la fattura commerciale emessa dal soggetto incaricato della riparazione della cosa danneggiata, come il relativo preventivo di spesa, in quanto documento redatto da un terzo ed in assenza di contraddittorio, non può costituire prova dell'ammontare del pregiudizio economico verificatosi nella sfera giuridica del danneggiato, ma può assumere eventualmente valenza probatoria a condizione che sia accompagnata dalla prova del relativo pagamento o sia confermata in giudizio dal suo autore.
Nel caso di specie, la prova testimoniale richiesta da parte appellante era volta a dimostrare che
“l'infiltrazione dell'acqua all'interno del locale provocava evidenti danni al tetto, ai muri perimetrali, all'impianto elettrico, nonché ai macchinari ivi presenti”, non anche a quantificarli, quindi, quand'anche fosse stata ammessa, non sarebbe stata utile a tal fine.
Ancora, non si rinvengono in atti elementi da cui desumere l'avvenuto pagamento della fattura prodotta e, del pari, desta perplessità la circostanza che tale fattura sia stata emessa a distanza di un così lungo arco temporale dall'evento oggetto del procedimento: ed infatti la rottura del tubo è avvenuta il 15 maggio 2015, la fattura è stata emessa a gennaio 2017. Tale dato cronologico evidentemente indebolisce ulteriormente la valenza probatoria del documento.
Sulla scorta di tali premesse, quindi, l'appello deve essere rigettato.
Spese processuali
Le spese del presente grado di giudizio, non sussistendo motivi per derogare ai principi generali, seguono la soccombenza e sono liquidate - applicando lo scaglione da € 5.201 a € 26.000, utilizzando le Tabelle previste dal D.M. n. 55/2014, aggiornate con il D.M. n. 147 del 13.8.2022, tenendo conto dei parametri medi, fatta eccezione della fase di istruzione/trattazione, liquidata secondo i parametri minimi atteso che alcuna attività istruttoria è stata svolta in concreto - in complessivi € 4.888,00 di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia;
€ 921,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 1.911,00 per la fase decisionale;
oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e CP come per legge.
Doppio del contributo unificato
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti di , Parte_1 Parte_2 Controparte_4 avverso la sentenza del Tribunale di Locri, n. 40/2019 pubblicata il 10.01.2019, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna e al pagamento delle spese processuali in Parte_1 Parte_2 favore di che liquida in complessivi € 4.888,00, oltre alle spese generali in Controparte_4 misura pari al 15% del compenso totale ed I.V.A. e C.P.A. come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025
La cons. est. La Presidente
dr.ssa Federica Rende dr.ssa Patrizia Morabito