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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5096 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1541/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1114/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 4/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Amedeo n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini
[...]
APPELLANTE
E
(CF e PI ) con sede in Modena (MO) Controparte_1 P.IVA_2
alla Via San Carlo nn. 8/20, quale società incorporante la
[...]
n virtù di atto di fusione per Notaio Controparte_2
di Modena in data 8.11.2017 rep. n. 46294/14108, a sua volta Persona_1
società incorporante la Controparte_3
Pagina 1 in in virtù di atto di Controparte_4 Controparte_5
fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016 rep. n. Persona_2
52672/26249, in persona del legale rappresentante p.t. e Presidente del
C.d.A. dr.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_6
SO
APPELLATA
NONCHE'
P.IVA , con sede legale in Napoli alla Via Controparte_7 P.IVA_3
Vittorio Colonna n. 9, in persona dell'amministratore unico Dott. CP_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Carbone
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
er sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra e per Controparte_3 Pt_1
tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto;
B) per l'effetto di quanto al pt A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la conseguente illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola.
Pagina 2 C) accertare, dichiarare e quantificare gli importi dovuti in restituzione per capitale ed interessi computati avendo riguardo a quanto dalla
già percepito ed a quanto verrà e/o Controparte_3
verrebbe percepito avvalendosi della limitazione prevista nella clausola “ floor”.
D) per l'effetto di quanto ai punti A), B) e C), condannare l'odierna resistente alla restituzione degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor, quali sopra verranno quantificati e, segnatamente per l'importo pari ad € 137.585,34 fino alla data del 01.10.2014 nonché gli ulteriori importi versati e che saranno eventualmente versati.
E) Accertare e dichiarare che il tasso di mora, così come determinato in contratto, sia tra le condizioni generali che in quelle particolari, supera la soglia stabilita dalla legge 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali;
F) per l'effetto di quanto al punto E) accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'inapplicabilità della clausola che impone il tasso ultrasoglia, e, conseguentemente, quantificare gli interessi indebitamente pagati ai sensi dell'art. 1815 c.c. e condannare la resistente alla restituzione. G) con vittoria di spese, diritti ed onorario”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Controparte_3
(fusa, poi, dapprima nella Controparte_9
e, poi, nella ) chiedeva il rigetto della domanda
[...] CP_1
sostenendone l'infondatezza sotto ogni profilo.
Nelle more del giudizio spiegava intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
, dichiaratasi cessionaria del contratto di leasing in CP_7
questione.
Pagina 3 Convertito il rito, il Tribunale di Napoli disponeva una CTU contabile, all'esito della quale, con sentenza n. 1114 del 3.2.2021, pubblicata il
4.2.2021 ha rigettato tutte le domande, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la in data Pt_1
29.3.2021 formulando la seguente censura articolata sotto vari profili:
ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' DELLA PRONUNCIA IN
RELAZIONE ALLA DEDOTTA NULLITA' DELLA PATTUIZIONE DI
INTERESSI PER INSERIMENTO DI TASSO CD. “FLOOR” DA PARTE
DELL'INTERMEDIARIO - ERROR IN IUDICANDO.
L'appellante ha, quindi, così concluso:
A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra (oggi CP_3 Controparte_3 [...]
e , per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto; CP_1 Pt_1
B) per l'effetto di quanto al punto A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la conseguente illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola;
C) condannare l'odierna appellata alla restituzione Controparte_1
degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor come quantificati nella CTU disposta in primo grado e, segnatamente alla data del 1/10/2014 (rata n. 84) in € 146.469,53 o in alternativa alla data del 1/12/2017 (rata n. 98) in € 244.536,39 o altra diversa somma, minore o maggiore ritenuta equa e giusta.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio”.
Pagina 4 Si è costituita l'interventrice in primo grado proponendo CP_7
appello incidentale ed avanzando le seguenti richieste:
1) dichiarare ammissibile il presente appello incidentale adesivo e per l'effetto:
2) accogliere l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
rappresentante p.t. e per l'effetto: Parte_2
“A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra e per Controparte_3 Pt_1
tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto;
B) per l'effetto di quanto al pt A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola.
C) condannare l'odierna appellata alla restituzione Controparte_1
degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor come quantificati nella CTU disposta in primo grado e, segnatamente alla data del 1/10/2014 (rata n. 84) in € 146.469,53 o in alternativa alla data del 1/12/2017 (rata n. 98) in € 244.536,39 o altra diversa somma, minore o maggiore ritenuta equa e giusta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, oltre rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio.”
3) condannare la alla restituzione degli importi in Controparte_1
eccesso pagati dalla a causa dell'illegittima applicazione Controparte_7
dell'opzione floor dal 29.06.2015 e fino ad oggi nonché gli ulteriori importi versati e che saranno versati;
Pagina 5 4) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inapplicabilità della clausola che impone il tasso ultrasoglia, e, conseguentemente, quantificare gli interessi indebitamente pagati dall'interventore ai sensi dell'art. 1815 c.c.dal 29.06.2016 e condannare la alla Controparte_1
restituzione;
5) condannare la al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la quale società incorporante la Controparte_1
a sua volta società Controparte_2
incorporante la
[...]
che ha resistito al Controparte_10
gravame ed ha concluso:
<per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato < i>
in fatto ed in diritto;
La conferma integrale della Sentenza n. 1114/2021;
La condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite>.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
2. L'unica parte della sentenza oggetto di gravame è quella in cui ha riconosciuto la validità della clausola floor di cui all'art. 9 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes.
Pagina 6 Parte appellante sostiene che sono fondati gli argomenti svolti in primo grado ed ingiustamente disattesi dal primo giudice, ed ha così sintetizzato le censure ampiamente sviluppate nell'atto di appello:
(i) l'anomala sproporzione dell'alea di rischio gravante sui contraenti non derivante da una libera scelta delle parti contrattuali,
(ii) l'imposizione da parte della concedente delle clausole generali del contratto, tra le quali è contenuta l'opzione floor,
(iii) l'assenza di alcun riferimento nelle condizioni economiche del contratto della previsione del suddetto tasso fisso minimo al di sotto del quale non apportare più alcuna variazione,
(iv) la inveritiera rappresentazione delle condizioni economiche che tale circostanza ha determinato,
(v) l'idoneità della suddetta omissione a trarre in inganno il contraente anche a seguito di una attenta analisi professionale del contratto nonché
(vi) la buona fede contrattuale della parte debole di cui si è avvantaggiata la concedente.
Per tali ragioni, sostiene l'appellante, è evidente la nullità della clausola in esame, che determina, per l'effetto, la sua inapplicabilità e fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi in eccesso ricevuti a causa dell'applicazione del tasso minimo praticabile del 2,565% anche in presenza di variazioni in diminuzione dell'indice di riferimento decisamente superiori ai due punti percentuali nella misura stabilita dal
CTU in primo Grado.
3. E' noto che la clausola floor, spesso apposta ai contratti di mutuo o leasing a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima del finanziamento scollegato dalla variabilità dell'interesse corrispettivo;
configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal
Pagina 7 mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo.
Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia per la banca mutuante o concedente il leasing, poiché garantisce all'istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all'Euribor) risultasse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare completamente di un calo dei tassi d'interesse, poiché è tenuto a pagare interessi almeno pari al limite fissato nella clausola floor.
4. Ora, la giurisprudenza di merito formatasi dopo la diffusione di tale clausola è costante nell'escludere che la clausola floor inserita in un contratto bancario possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera.
La presenza di una clausola di tasso floor, invero, non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario. Né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni
Pagina 8 complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.
In altri termini il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di mutuo con clausola floor: la previsione di siffatta clausola risulta finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una rimuneratività collegata al prestito, prevedendo un prezzo per il proprio servizio (Trib.
Bologna 6.3.2018; Trib. Pesaro 7.8.2018; Trib. Genova 5.2.2019; Trib.
Crotone 27.1.2020; Trib. Pordenone 24.4.2020; Trib. Rovereto 19.12.2020;
Trib. Roma 13.10.2020; Trib. Bari 14.9.2022 n. 3318).
Dirimente, in argomento, è quanto stabilito dalle Sezioni Unite n.
5657/2023 (conf. Cass. n. 5151/2024), secondo cui «costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante
è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.».
5. Sotto altro aspetto, la giurisprudenza ha anche escluso che la clausola floor abbia natura vessatoria.
Pagina 9 Innanzitutto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall'art. 1341, comma 2 c.c., che fornisce un elenco tassativo di clausole vessatorie, nel quale la clausola floor non rientra (Cass. n. 9646/2006; v. anche App.
Catania 13.7.2022 n. 1476; ABF Roma n. 5018/2023; Trib. Milano
26.3.2024 n. 3373: la clausola floor non rientra in alcuna delle tipologie di clausole - elencazione tassativa - contenute nell'art. 1341 c.c.).
Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, una clausola è vessatoria solo se determina uno squilibrio significativo a carico del consumatore, mentre l'art. 34 esclude la valutazione della vessatorietà qualora l'oggetto del contratto e il corrispettivo siano determinati in modo chiaro e comprensibile. Pertanto, la clausola floor non può ritenersi vessatoria atteso che, per espressa previsione normativa, il «carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile» (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo).
In realtà, la pattuizione con cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore è comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, è una mera clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque il patto è lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..
Sul punto, deve ritenersi osservato il requisito della determinatezza, laddove si consideri la collocazione di tale previsione contrattuale, ossia in calce all'analitica determinazione del tasso nominale annuo, sicché anche tale tasso minimo non potrà che essere calcolato sulla base dei medesimi parametri in precedenza indicati.
Pagina 10 In sostanza, la previsione di una clausola c.d. 'floor', in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima;
essa è finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi e risponde alla necessità dell'istituto bancario di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.
La clausola in esame non sacrifica neppure le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto e non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito, di talché
l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato.
6. In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la recente ordinanza della Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942, che ha confermato l'orientamento di Cass., Sez. Un., 23/02/2023, n. 5657, e Cass., n.
5151/2024, e quindi che:
- la clausola floor ha il significato di assicurare che il tasso di interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito e, quindi, di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi, senza tuttavia prevedere flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte;
- si tratta, in sostanza, di una pattuizione attinente al mutuo e non di un derivato implicito, non avente natura finanziaria e rientrante nell'autonomia negoziale delle parti;
Pagina 11 - in quanto relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n.
206/2005, non emergendo alcuna indeterminatezza degli interessi corrispettivi, atteso che non vi è incertezza sul momento in cui si applica il tasso ancorato all'Euribor a 3 mesi e quando, invece, opera il tasso floor;
- anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi in cui il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, si è in presenza di una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..
Anche nella fattispecie in questione può dirsi che il funzionamento della clausola, pur nel suo indubbio tecnicismo, sia stato chiaramente illustrato nel contratto e, quindi, la parte istante ne abbia avuto piena consapevolezza, il che esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione come estesa a clausole che parte istante non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
7. Deve, ancora, escludersi che la nullità o l'immeritevolezza di tutela della clausola floor possa derivare, come pure prospettato dall'appellante, dallo squilibrio tra le prestazioni ovvero dalla mancata previsione di una corrispettiva clausola cap (tetto) che compensi adeguatamente il vantaggio assicurato alla banca dalla prima.
Ciò per una molteplicità di considerazioni.
Pagina 12 In primo luogo, non può essere lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere di per sé un contratto "immeritevole" di tutela ex art. 1322
c.c., se quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata.
La seconda ragione è che lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la convenienza del contratto e colui che ritiene di aver concluso un'operazione rivelatasi poi gravosa non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, ex multis
Cass. Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021).
La terza ragione è che lo squilibrio (economico) tra le prestazioni, se è genetico, potrebbe legittimare il ricorso alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto, legittima il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Pertanto, anche ad ammettere che il calcolo degli interessi, per come previsto dal contratto, fosse più vantaggioso per il concedente rispetto all'utilizzatore, questa circostanza non basta di per sé a renderlo
"immeritevole" ex art. 1322 c.c..
Si è, quindi, osservato correttamente che si potrà discutere se questa clausola sia valida ex art. 1341 c.c.; oppure se sia frutto dell'approfittamento d'uno stato di bisogno;
od ancora se non sia stata adeguatamente illustrata in sede precontrattuale: ma nel primo caso soccorrerà il rimedio della nullità; nel secondo quello della rescissione;
nel terzo quello dell'annullamento del contratto per errore o del risarcimento del danno.
Pagina 13 In conclusione, il giudizio di "immeritevolezza" di cui è menzione nell'art. 1322 c.c. non può mai costituire uno strumento attraverso il quale veicolare un inammissibile intervento del giudice sulla convenienza dell'affare.
Dal rilievo appena formulato deriva che, poiché la clausola floor rileva sotto il profilo dell'equilibrio economico del contratto, essa non è sindacabile dal giudice ai sensi della normativa a tutela dei consumatori;
difatti, ai sensi del D.lgs. 206/2005, purché le relative clausole siano formulate "in modo chiaro e comprensibile", il sindacato del giudice ha ad oggetto il solo squilibrio giuridico del contratto, cioè lo "squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"; non, invece, l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi", che appunto rileva ai fini dell'equilibrio economico: artt. 33, c. 1 e 34, c. 2); ciò fatte salve le
(limitate) ipotesi specificamente previste dalla legge, quali, a esempio, la sproporzione usuraria.
Tutte le considerazioni che precedono, recepite dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale il Collegio reputa di doversi conformare, risultano pienamente condivisibili e sono idonee a superare le varie censure sollevate dalla difesa dell'appellante la quale, pur nell'ampia dissertazione svolta, non ha rappresentato ragioni idonee a superare le sopra esposte considerazioni nè argomenti che non trovino confutazione nelle pronunzie già rese.
8. In conclusione, l'appello principale e quello adesivo risultano del tutto infondati e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza degli appellanti, principale ed adesivo, giustifica la condanna di costoro in solido al pagamento delle spese del presente giudizio.
Pagina 14 La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni dibattute, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1114/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 4/2/2021, così provvede:
1) rigetta gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la e l' in solido al pagamento, in Parte_1 CP_7
favore di delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in complessive € 14.239,00 per compensi professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e l in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_7
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 15
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1114/2021 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 4/2/2021, vertente
TRA
(C.F. ), con sede in Napoli alla Parte_1 P.IVA_1
Piazza Amedeo n. 8, in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Parte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Bocchini
[...]
APPELLANTE
E
(CF e PI ) con sede in Modena (MO) Controparte_1 P.IVA_2
alla Via San Carlo nn. 8/20, quale società incorporante la
[...]
n virtù di atto di fusione per Notaio Controparte_2
di Modena in data 8.11.2017 rep. n. 46294/14108, a sua volta Persona_1
società incorporante la Controparte_3
Pagina 1 in in virtù di atto di Controparte_4 Controparte_5
fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016 rep. n. Persona_2
52672/26249, in persona del legale rappresentante p.t. e Presidente del
C.d.A. dr.ssa , rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Controparte_6
SO
APPELLATA
NONCHE'
P.IVA , con sede legale in Napoli alla Via Controparte_7 P.IVA_3
Vittorio Colonna n. 9, in persona dell'amministratore unico Dott. CP_8
rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Carbone
[...]
APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introdotto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. la Parte_1
conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli la
[...]
er sentir accogliere le seguenti conclusioni: CP_3
“A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra e per Controparte_3 Pt_1
tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto;
B) per l'effetto di quanto al pt A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la conseguente illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola.
Pagina 2 C) accertare, dichiarare e quantificare gli importi dovuti in restituzione per capitale ed interessi computati avendo riguardo a quanto dalla
già percepito ed a quanto verrà e/o Controparte_3
verrebbe percepito avvalendosi della limitazione prevista nella clausola “ floor”.
D) per l'effetto di quanto ai punti A), B) e C), condannare l'odierna resistente alla restituzione degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor, quali sopra verranno quantificati e, segnatamente per l'importo pari ad € 137.585,34 fino alla data del 01.10.2014 nonché gli ulteriori importi versati e che saranno eventualmente versati.
E) Accertare e dichiarare che il tasso di mora, così come determinato in contratto, sia tra le condizioni generali che in quelle particolari, supera la soglia stabilita dalla legge 108/1996 e dai successivi decreti ministeriali;
F) per l'effetto di quanto al punto E) accertare e dichiarare la nullità e/o
l'inefficacia e/o l'inapplicabilità della clausola che impone il tasso ultrasoglia, e, conseguentemente, quantificare gli interessi indebitamente pagati ai sensi dell'art. 1815 c.c. e condannare la resistente alla restituzione. G) con vittoria di spese, diritti ed onorario”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la Controparte_3
(fusa, poi, dapprima nella Controparte_9
e, poi, nella ) chiedeva il rigetto della domanda
[...] CP_1
sostenendone l'infondatezza sotto ogni profilo.
Nelle more del giudizio spiegava intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la
, dichiaratasi cessionaria del contratto di leasing in CP_7
questione.
Pagina 3 Convertito il rito, il Tribunale di Napoli disponeva una CTU contabile, all'esito della quale, con sentenza n. 1114 del 3.2.2021, pubblicata il
4.2.2021 ha rigettato tutte le domande, condannando parte attrice al pagamento delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la in data Pt_1
29.3.2021 formulando la seguente censura articolata sotto vari profili:
ERRONEITA' E/O ILLOGICITA' DELLA PRONUNCIA IN
RELAZIONE ALLA DEDOTTA NULLITA' DELLA PATTUIZIONE DI
INTERESSI PER INSERIMENTO DI TASSO CD. “FLOOR” DA PARTE
DELL'INTERMEDIARIO - ERROR IN IUDICANDO.
L'appellante ha, quindi, così concluso:
A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra (oggi CP_3 Controparte_3 [...]
e , per tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto; CP_1 Pt_1
B) per l'effetto di quanto al punto A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la conseguente illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola;
C) condannare l'odierna appellata alla restituzione Controparte_1
degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor come quantificati nella CTU disposta in primo grado e, segnatamente alla data del 1/10/2014 (rata n. 84) in € 146.469,53 o in alternativa alla data del 1/12/2017 (rata n. 98) in € 244.536,39 o altra diversa somma, minore o maggiore ritenuta equa e giusta.
Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio”.
Pagina 4 Si è costituita l'interventrice in primo grado proponendo CP_7
appello incidentale ed avanzando le seguenti richieste:
1) dichiarare ammissibile il presente appello incidentale adesivo e per l'effetto:
2) accogliere l'appello proposto dalla in persona del Parte_1
rappresentante p.t. e per l'effetto: Parte_2
“A) Accertare e/o dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola di cui al punto 9) ultimo capoverso, delle condizioni generali del contratto stipulato tra e per Controparte_3 Pt_1
tutte le ragioni esposte nel corpo dell'atto;
B) per l'effetto di quanto al pt A), dichiarare l'inapplicabilità dell'opzione floor contenuta nella clausola summenzionata con la illegittimità di ogni maggior pagamento effettuato e da effettuarsi in applicazione della predetta clausola.
C) condannare l'odierna appellata alla restituzione Controparte_1
degli importi in eccesso pagati a causa dell'illegittima applicazione dell'opzione floor come quantificati nella CTU disposta in primo grado e, segnatamente alla data del 1/10/2014 (rata n. 84) in € 146.469,53 o in alternativa alla data del 1/12/2017 (rata n. 98) in € 244.536,39 o altra diversa somma, minore o maggiore ritenuta equa e giusta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorario, oltre rimborso spese forfettarie, del doppio grado di giudizio.”
3) condannare la alla restituzione degli importi in Controparte_1
eccesso pagati dalla a causa dell'illegittima applicazione Controparte_7
dell'opzione floor dal 29.06.2015 e fino ad oggi nonché gli ulteriori importi versati e che saranno versati;
Pagina 5 4) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'inapplicabilità della clausola che impone il tasso ultrasoglia, e, conseguentemente, quantificare gli interessi indebitamente pagati dall'interventore ai sensi dell'art. 1815 c.c.dal 29.06.2016 e condannare la alla Controparte_1
restituzione;
5) condannare la al pagamento di spese, diritti ed Controparte_1
onorari di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituita la quale società incorporante la Controparte_1
a sua volta società Controparte_2
incorporante la
[...]
che ha resistito al Controparte_10
gravame ed ha concluso:
<per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato < i>
in fatto ed in diritto;
La conferma integrale della Sentenza n. 1114/2021;
La condanna delle appellanti al pagamento delle spese di lite>.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
2. L'unica parte della sentenza oggetto di gravame è quella in cui ha riconosciuto la validità della clausola floor di cui all'art. 9 delle condizioni generali del contratto di locazione finanziaria stipulato inter partes.
Pagina 6 Parte appellante sostiene che sono fondati gli argomenti svolti in primo grado ed ingiustamente disattesi dal primo giudice, ed ha così sintetizzato le censure ampiamente sviluppate nell'atto di appello:
(i) l'anomala sproporzione dell'alea di rischio gravante sui contraenti non derivante da una libera scelta delle parti contrattuali,
(ii) l'imposizione da parte della concedente delle clausole generali del contratto, tra le quali è contenuta l'opzione floor,
(iii) l'assenza di alcun riferimento nelle condizioni economiche del contratto della previsione del suddetto tasso fisso minimo al di sotto del quale non apportare più alcuna variazione,
(iv) la inveritiera rappresentazione delle condizioni economiche che tale circostanza ha determinato,
(v) l'idoneità della suddetta omissione a trarre in inganno il contraente anche a seguito di una attenta analisi professionale del contratto nonché
(vi) la buona fede contrattuale della parte debole di cui si è avvantaggiata la concedente.
Per tali ragioni, sostiene l'appellante, è evidente la nullità della clausola in esame, che determina, per l'effetto, la sua inapplicabilità e fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi in eccesso ricevuti a causa dell'applicazione del tasso minimo praticabile del 2,565% anche in presenza di variazioni in diminuzione dell'indice di riferimento decisamente superiori ai due punti percentuali nella misura stabilita dal
CTU in primo Grado.
3. E' noto che la clausola floor, spesso apposta ai contratti di mutuo o leasing a tasso variabile, è un meccanismo di redditività minima del finanziamento scollegato dalla variabilità dell'interesse corrispettivo;
configura un limite percentuale al di sotto del quale gli interessi dovuti dal
Pagina 7 mutuatario non possono scendere, anche in presenza di una sensibile riduzione dei tassi di interesse di periodo.
Tale clausola ha una evidente funzione di salvaguardia per la banca mutuante o concedente il leasing, poiché garantisce all'istituto bancario interessi almeno pari al valore percentuale individuato dalla clausola stessa, anche laddove il tasso di interesse (variabile e di regola parametrato all'Euribor) risultasse inferiore al valore del tasso assunto dalla clausola floor. In sostanza, il mutuatario non potrà mai beneficiare completamente di un calo dei tassi d'interesse, poiché è tenuto a pagare interessi almeno pari al limite fissato nella clausola floor.
4. Ora, la giurisprudenza di merito formatasi dopo la diffusione di tale clausola è costante nell'escludere che la clausola floor inserita in un contratto bancario possa essere classificata quale contratto derivato, non avendo quale finalità quella di realizzare un investimento, di gestire un rischio di cambio o di speculare sul tasso di cambio di una valuta estera.
La presenza di una clausola di tasso floor, invero, non fa assumere automaticamente al contratto cui accede la natura di strumento finanziario, con conseguente applicabilità di tutta la disciplina del c.d. TUF, e in particolare degli obblighi informativi in esso previsti a carico dell'intermediario finanziario. Né può fondatamente ritenersi che, a fronte dell'inserimento di tale clausola, la pattuizione di interessi “minimi” da corrispondersi da parte del mutuatario al mutuante, quale accessorio dell'obbligo di restituzione e remunerazione per la cessione del capitale, snaturino l'essenza del contratto mutandone la natura da contratto reale avente causa finanziamento a strumento finanziario con cui il cliente, controparte dell'istituto di credito, mira a realizzare un investimento mobiliare economicamente proficuo, ed ha diritto a ricevere informazioni
Pagina 8 complete e puntuali in relazione all'effettivo grado di rischio assunto, e sull'equilibrio delle condizioni contrattuali così come effettivamente praticate.
In altri termini il trasferimento di un rischio, che è tratto caratteristico di contratto derivato, non è in alcun modo ravvisabile nello schema del contratto di mutuo con clausola floor: la previsione di siffatta clausola risulta finalizzata esclusivamente a garantire alla banca una rimuneratività collegata al prestito, prevedendo un prezzo per il proprio servizio (Trib.
Bologna 6.3.2018; Trib. Pesaro 7.8.2018; Trib. Genova 5.2.2019; Trib.
Crotone 27.1.2020; Trib. Pordenone 24.4.2020; Trib. Rovereto 19.12.2020;
Trib. Roma 13.10.2020; Trib. Bari 14.9.2022 n. 3318).
Dirimente, in argomento, è quanto stabilito dalle Sezioni Unite n.
5657/2023 (conf. Cass. n. 5151/2024), secondo cui «costituisce un puro artificio la tesi (anch'essa sostenuta in dottrina) secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante
è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e
l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.».
5. Sotto altro aspetto, la giurisprudenza ha anche escluso che la clausola floor abbia natura vessatoria.
Pagina 9 Innanzitutto, la vessatorietà della clausola floor è esclusa dall'art. 1341, comma 2 c.c., che fornisce un elenco tassativo di clausole vessatorie, nel quale la clausola floor non rientra (Cass. n. 9646/2006; v. anche App.
Catania 13.7.2022 n. 1476; ABF Roma n. 5018/2023; Trib. Milano
26.3.2024 n. 3373: la clausola floor non rientra in alcuna delle tipologie di clausole - elencazione tassativa - contenute nell'art. 1341 c.c.).
Inoltre, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del Codice del Consumo, una clausola è vessatoria solo se determina uno squilibrio significativo a carico del consumatore, mentre l'art. 34 esclude la valutazione della vessatorietà qualora l'oggetto del contratto e il corrispettivo siano determinati in modo chiaro e comprensibile. Pertanto, la clausola floor non può ritenersi vessatoria atteso che, per espressa previsione normativa, il «carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto, né all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile» (art. 34, comma 2, d.lgs. n. 206/2005, c.d. Codice del consumo).
In realtà, la pattuizione con cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore è comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, è una mera clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque il patto è lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..
Sul punto, deve ritenersi osservato il requisito della determinatezza, laddove si consideri la collocazione di tale previsione contrattuale, ossia in calce all'analitica determinazione del tasso nominale annuo, sicché anche tale tasso minimo non potrà che essere calcolato sulla base dei medesimi parametri in precedenza indicati.
Pagina 10 In sostanza, la previsione di una clausola c.d. 'floor', in virtù della quale il tasso di interesse dovuto dal cliente non può scendere al di sotto di una determinata percentuale ben definita nel suo ammontare, non può considerarsi di per sé illegittima;
essa è finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi e risponde alla necessità dell'istituto bancario di assicurarsi un livello minimo di redditività del finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio.
La clausola in esame non sacrifica neppure le esigenze di certezza e determinatezza del contenuto del contratto e non comporta alcuna violazione dell'art. 1346 c.c, in quanto il soggetto finanziato è a conoscenza, fin dall'atto della stipula, che il tasso di interesse passivo non potrà diminuire sotto una certa soglia.
Si tratta, pertanto, di una pattuizione che non arreca alcun vulnus alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto contribuendo, al contrario, a rafforzare le esigenze di certezza del tasso pattuito, di talché
l'oggetto del contratto rimane pertanto possibile, lecito e determinato.
6. In questo panorama giurisprudenziale si inserisce la recente ordinanza della Cassazione civile sez. I, 28/01/2025, n.1942, che ha confermato l'orientamento di Cass., Sez. Un., 23/02/2023, n. 5657, e Cass., n.
5151/2024, e quindi che:
- la clausola floor ha il significato di assicurare che il tasso di interesse non possa scendere al di sotto del minimo pattuito e, quindi, di regolare l'ammontare degli interessi corrispettivi, senza tuttavia prevedere flussi finanziari a favore dell'una o dell'altra parte;
- si tratta, in sostanza, di una pattuizione attinente al mutuo e non di un derivato implicito, non avente natura finanziaria e rientrante nell'autonomia negoziale delle parti;
Pagina 11 - in quanto relativa alla determinazione dell'ammontare della prestazione corrispettiva, non può qualificarsi come vessatoria ai sensi del d.lgs. n.
206/2005, non emergendo alcuna indeterminatezza degli interessi corrispettivi, atteso che non vi è incertezza sul momento in cui si applica il tasso ancorato all'Euribor a 3 mesi e quando, invece, opera il tasso floor;
- anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi in cui il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, si è in presenza di una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c..
Anche nella fattispecie in questione può dirsi che il funzionamento della clausola, pur nel suo indubbio tecnicismo, sia stato chiaramente illustrato nel contratto e, quindi, la parte istante ne abbia avuto piena consapevolezza, il che esclude in radice tanto che fosse una clausola non chiara o incomprensibile, quanto che fosse una clausola avente per oggetto o effetto di prevedere l'adesione come estesa a clausole che parte istante non aveva avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.
7. Deve, ancora, escludersi che la nullità o l'immeritevolezza di tutela della clausola floor possa derivare, come pure prospettato dall'appellante, dallo squilibrio tra le prestazioni ovvero dalla mancata previsione di una corrispettiva clausola cap (tetto) che compensi adeguatamente il vantaggio assicurato alla banca dalla prima.
Ciò per una molteplicità di considerazioni.
Pagina 12 In primo luogo, non può essere lo iato tra prestazione e controprestazione che può rendere di per sé un contratto "immeritevole" di tutela ex art. 1322
c.c., se quella differenza sia stata in piena libertà ed autonomia compresa ed accettata.
La seconda ragione è che lo squilibrio delle prestazioni non coincide con la convenienza del contratto e colui che ritiene di aver concluso un'operazione rivelatasi poi gravosa non può pretendere di sciogliersi dal contratto invocando "lo squilibrio delle prestazioni". L'intervento del giudice sul contratto non può che essere limitato a casi eccezionali, pena la violazione del fondamentale principio di libertà negoziale (così, ex multis
Cass. Ordinanza n. 36740 del 25/11/2021).
La terza ragione è che lo squilibrio (economico) tra le prestazioni, se è genetico, potrebbe legittimare il ricorso alla rescissione per lesione;
se è sopravvenuto, legittima il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Pertanto, anche ad ammettere che il calcolo degli interessi, per come previsto dal contratto, fosse più vantaggioso per il concedente rispetto all'utilizzatore, questa circostanza non basta di per sé a renderlo
"immeritevole" ex art. 1322 c.c..
Si è, quindi, osservato correttamente che si potrà discutere se questa clausola sia valida ex art. 1341 c.c.; oppure se sia frutto dell'approfittamento d'uno stato di bisogno;
od ancora se non sia stata adeguatamente illustrata in sede precontrattuale: ma nel primo caso soccorrerà il rimedio della nullità; nel secondo quello della rescissione;
nel terzo quello dell'annullamento del contratto per errore o del risarcimento del danno.
Pagina 13 In conclusione, il giudizio di "immeritevolezza" di cui è menzione nell'art. 1322 c.c. non può mai costituire uno strumento attraverso il quale veicolare un inammissibile intervento del giudice sulla convenienza dell'affare.
Dal rilievo appena formulato deriva che, poiché la clausola floor rileva sotto il profilo dell'equilibrio economico del contratto, essa non è sindacabile dal giudice ai sensi della normativa a tutela dei consumatori;
difatti, ai sensi del D.lgs. 206/2005, purché le relative clausole siano formulate "in modo chiaro e comprensibile", il sindacato del giudice ha ad oggetto il solo squilibrio giuridico del contratto, cioè lo "squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto"; non, invece, l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi", che appunto rileva ai fini dell'equilibrio economico: artt. 33, c. 1 e 34, c. 2); ciò fatte salve le
(limitate) ipotesi specificamente previste dalla legge, quali, a esempio, la sproporzione usuraria.
Tutte le considerazioni che precedono, recepite dalla giurisprudenza anche di legittimità alla quale il Collegio reputa di doversi conformare, risultano pienamente condivisibili e sono idonee a superare le varie censure sollevate dalla difesa dell'appellante la quale, pur nell'ampia dissertazione svolta, non ha rappresentato ragioni idonee a superare le sopra esposte considerazioni nè argomenti che non trovino confutazione nelle pronunzie già rese.
8. In conclusione, l'appello principale e quello adesivo risultano del tutto infondati e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza degli appellanti, principale ed adesivo, giustifica la condanna di costoro in solido al pagamento delle spese del presente giudizio.
Pagina 14 La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.001 a € 260.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni dibattute, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 1114/2021 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 4/2/2021, così provvede:
1) rigetta gli appelli e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna la e l' in solido al pagamento, in Parte_1 CP_7
favore di delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in complessive € 14.239,00 per compensi professionale, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e l in solido, dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 CP_7
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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