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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3802/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. PAVAN ANNACHIARA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PAVAN ANNACHIARA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3
L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra le parti sono congrue, rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19/06/2011 da e , trascritto al n. 20, Parte 2, Serie A, Parte_1 Parte_2
Anno 2011 del registro degli atti di matrimonio del Comune di ODERZO alle seguenti condizioni:
1. coniugi danno atto che dalla separazione ciascuno ha una propria dimora e residenza.
2. il figlio minore nato a [...] il [...], attualmente studente, Persona_1
resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria presso il padre nell'abitazione sita a Oderzo in via Gian Giunio Parise n. 20 int. 5., e presso la madre, nell'abitazione di viale Frassinetti 62/a a Oderzo ove manterrà la residenza anagrafica.
2 3. Ripartizione paritaria dei tempi di permanenza: Il padre e la madre, salvo diversi accordi intervenuti direttamente tra genitori e che terranno conto dell'evoluzione nella crescita del figlio, terranno con sé il figlio a settimane alternate par un'intera settimana ciascuno ovvero dalla sera della domenica alla sera della domenica successiva quando vorrà
accompagnato presso l'altro genitore. Resta inteso che, previo accordo, il padre e la madre potranno fare visita al figlio dalle 18.00 alle 22.00 del martedì e del Per_1
giovedì della settimana in cui il minore è collocato presso l'altro genitore, garantendo così
tempi di permanenza e di frequentazione equilibrati con entrambe le figure genitoriali.
Il figlio minore , inoltre, trascorrerà con il rispettivo genitore il giorno della festa Per_1
della mamma o del papà e del loro rispettivo compleanno, salvo recupero della giornata per l'altro nei 15 giorni successivi;
con entrambi i genitori, ove possibile, il giorno del suo compleanno o altre ricorrenze particolari quali per esempio il giorno della MA (se non sarà possibile trascorrerlo insieme, condividerà con l'uno il pranzo e con l'altro la cena); con il rispettivo genitore in altre ricorrenze particolari familiari purchè vi sia previo preavviso, e salvo recupero per l'altro genitore nei 15 giorni successivi;
trascorrerà, inoltre, con ciascun genitore metà delle vacanze scolastiche Per_1
natalizie, con facoltà dell'altro genitore di fargli visita infrasettimanale previo preavviso ed accordo;
il giorno della festività di Natale sarà condiviso, preferibilmente ed ove possibile,
con entrambi i genitori e la famiglia di origine, tenendo conto delle abitudini familiari;
il giorno di Capodanno sarà invece alternato tra genitori di anno in anno: Capodanno
2025/2026 con la madre. Diversamente il giorno di Natale sarà così suddiviso: con un genitore il figlio condividerà il pranzo e con l'altro la Vigilia o la cena a discrezione di quest'ultimo.
, inoltre, trascorrerà con ciascun genitore metà delle vacanze pasquali, con il Per_1
giorno della festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo alternato di anno in anno.
3 I ponti scolastici saranno alternati.
Durante il periodo estivo, inoltre, ciascun genitore potrà tenere con sé due Per_1
settimane consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Il tutto salvo diverso accordo, sentito anche eventualmente il parere di uno psicologo dell'età evolutiva.
Nel tempo in cui starà con uno dei genitori, questi dovrà favorire il contatto Per_1
anche telefonico con l'altro genitore, eventualmente anche tramite skype, e ciò dovrà
essere comunque garantito nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle 20,00.
I coniugi possono contare sull'aiuto dei nonni sia materni che paterni e, per questo,
trascorrerà con loro i pomeriggi dall'uscita della scuola a quando i genitori Per_1
termineranno l'orario di lavoro. Per tale motivo il padre potrà vedere il bambino presso i nonni fino all'arrivo della madre e viceversa. Quando il padre sarà impegnato anche all'estero per motivi di lavoro, starà presso l'abitazione della madre e, previo Per_1
accordo e comunque sempre nel primario interesse del minore, si invertiranno i periodi di visita e di permanenza presso l'altro genitore.
4. Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere ciascuno autosufficiente economicamente avendo un proprio reddito: il signor quale dipendente di Ellepi srl, corrente in via Pt_1
delle Industrie 78 a Casier con la mansione di responsabile commerciale, percepisce annualmente € 36.914,44 circa, mentre la sig.ra , quale dipendente di Intesa Parte_2
San Paolo spa, con la mansione di impiegata, percepisce annualmente € 35.105,70 circa.
a) Essendo la situazione economica dei coniugi sostanzialmente equilibrata ed essendo il figlio minore collocato e gestito in modo paritetico tra i genitori, questi contribuiranno direttamente al mantenimento ordinario di quando lo avranno con sè, inteso Per_1
come spese per vitto, materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno,
mensa scolastica, medicinali da banco, uscite didattiche giornaliere, spese di trasporto,
4 carburante. Le spese per l'abbigliamento del figlio saranno concordate e ripartite nella misura del 50% ciascuno così come quelle straordinarie da individuarsi secondo il protocollo applicato dal Tribunale di Treviso del quale si richiama integralmente il contenuto e che di seguito si riporta.
b) Sono, pertanto, a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo le seguenti modalità:
1. senza necessità di preventivo accordo, ma a fronte di esibizione della debita documenta-zione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a) assicurazioni, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della vita matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già
condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola ad inizio anno, testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggia-
mento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti); spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
b) spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco);
spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese per cure odontoiatriche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
c) spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
d) spese relative ad un'unica pratica sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
e) Spese di accudimento dei figli durante le vacanze (es. centri estivi) se non eccedenti
5 l'importo di € 300,00 annui.
2) previo accordo e previa esibizione della debita documentazione le seguenti spese (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
f) spese di organizzazione familiare (baby sitter);
g) spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazioni universitarie pubbliche e private, nonché per corsi e stages post-
universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola;
h) spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(es: musica, disegno, pittura); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto).
i) spese sportive: attività sportiva comprensiva di attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
j) spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) e in genere spese sanitarie non effettuate tramite SSN;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
SSN, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa
6 straordinaria per la prole.
Le spese straordinarie sanno rimborsate entro la fine del mese di competenza, previo invio della relativa documentazione. Gli assegni famigliari spetteranno al padre.
5) Si dà atto che le parti dichiarano di essere ciascuno autosufficiente economicamente per cui non viene chiesto reciprocamente alcun contributo per il loro mantenimento.
6) Si dà atto che i coniugi che con quanto sopra previsto dichiarano di aver definito anche ogni loro rapporto economico e patrimoniale, si danno reciproco assenso per il rilascio o rinnovo del passaporto anche per il figlio minore.
7) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 15/07/2025.
Il Presidente est.-rel.
Dott.ssa Daniela Ronzani
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